Procedure e problemi nello studio del dott. Alfonso Gentili.

La carica di Presidente della Regione Umbria, ai sensi dello Statuto regionale vigente, può cessare per “rimozione(con dPR ex art. 126 primo comma Cost.),impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie” (art. 64,comma 1), per l’approvazione di una mozione motivata di sfiducia nei suoi confronti ( art. 71, c.1 , dimissioni obbligatorie) e per pari effetto delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l’Assemblea ( art. 45,c.1 che rinvia all’art.126, ultimo comma Cost.). Le dimissioni volontarie sono, per definizione, un atto di volontà che è liberamente e consapevolmente scelto e deciso dal Presidente eletto a suffragio diretto e non dovrebbero essere richieste o stimolate da altri, neanche dai partiti politici di appartenenza.
Le dimissioni “volontarie” della Presidente Marini presentate però ai sensi dell’intricato comma 3 dell’art. 64 dello Statuto regionale il 16 aprile, con una fretta non giustificata dalla sua posizione giudiziaria nell’inchiesta c.d. “sanitopoli”, non erano immediatamente efficaci perché le motivazioni, diverse da quelle personali, dovevano essere illustrate di fronte all’Assemblea legislativa, come poi avvenuto il 7 maggio. L’Assemblea, in base allo Statuto, non aveva il potere di accettare o di respingere le dimissioni stesse né tantomeno di approvare alcuna fiducia al Presidente che attualmente in Umbria è eletto direttamente dal corpo elettorale, ma aveva solo la facoltà di invitare, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dimissionario a recedere dalle dimissioni e questo è quanto avvenuto nell’animata seduta del 18 maggio.
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