La Governatrice umbra e la conferma delle sue dimissioni volontarie.

Procedure e problemi nello studio del dott. Alfonso Gentili.

La carica di Presidente della Regione Umbria, ai sensi dello Statuto regionale vigente, può cessare per “rimozione(con dPR ex art. 126 primo comma Cost.),impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie” (art. 64,comma 1), per l’approvazione di una mozione motivata di sfiducia nei suoi confronti ( art. 71, c.1 , dimissioni obbligatorie) e per pari effetto delle  dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l’Assemblea ( art. 45,c.1 che rinvia all’art.126, ultimo comma Cost.). Le dimissioni volontarie sono, per definizione, un atto di volontà che è liberamente e consapevolmente scelto e deciso dal Presidente eletto a suffragio diretto e non dovrebbero essere richieste o stimolate da altri, neanche dai partiti politici di appartenenza.

Le dimissioni “volontarie” della Presidente Marini  presentate però ai sensi dell’intricato comma 3 dell’art. 64 dello Statuto regionale il 16 aprile, con una fretta non giustificata dalla sua posizione giudiziaria nell’inchiesta c.d. “sanitopoli”, non erano immediatamente efficaci perché le motivazioni, diverse da quelle personali, dovevano essere illustrate di fronte all’Assemblea legislativa, come poi avvenuto il 7 maggio. L’Assemblea, in base allo Statuto, non aveva il potere di accettare o di respingere le dimissioni stesse né tantomeno di approvare alcuna fiducia al Presidente che attualmente in Umbria è eletto direttamente dal corpo elettorale, ma aveva solo la facoltà di invitare, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dimissionario a recedere dalle dimissioni e questo è quanto avvenuto nell’animata seduta del  18 maggio.

Le dimissioni della Presidente, a nostro avviso, diventeranno irrevocabili ed efficaci solo il giorno in cui, entro il termine previsto, la Presidente dimissionaria comunicherà la conferma delle stesse davanti all’Assemblea, nel rispetto della norma statutaria che espressamente recita “il Presidente comunica davanti” e non”comunica alla” Assemblea, prescrivendo quindi un adempimento che deve essere fatto personalmente e davanti al massimo Consesso umbro regolarmente convocato e riunito. Una comunicazione scritta di conferma delle dimissioni inviata mediante pec alla Regione da parte della Presidente e magari letta in aula da chi per Lei, come si legge sui giornali,  viola la lettera dello Statuto e pertanto non è valida. Inoltre il massimo Consesso rappresentativo umbro, dopo l’indirizzo autonomamente e validamente adottato, anche con coraggio, nella seduta del 18 maggio, non sembra nemmeno meritarsi questa (eventuale) specie di “sgarbo” istituzionale.

Pertanto la comunicazione della Presidente dimissionaria, da farsi  al cospetto dell’Assemblea entro il termine 15 giorni dalla seduta del 18 maggio e quindi entro il 2 giugno che, essendo festivo, slitta al 3 giugno e che non risulta configurato dalla norma nemmeno come termine perentorio, avrà efficacia appena effettuata, quale che essa sia tra le due alternative (conferma o recesso) che, in quest’ultima fase del procedimento, solo la Presidente e non più l’organo collegiale ha ancora a disposizione in base all’art 64, c.3, ultimo periodo dello Statuto, ferma restando la facoltà di ciascun Consigliere di presentare sulla stessa una proposta di risoluzione (artt. 49, c.3 e 100 Reg. interno).

 E’ anche da sottolineare che le dimissioni volontarie della Presidente, ove confermate nei modi stabiliti dallo statuto, a seguito della riforma costituzionale  del 1999 (l.c. n. 1) comportano, oltre lo scioglimento del Consiglio, anche “le dimissioni della Giunta” (art. 126, u.c. Cost. e quindi dimissioni obbligatorie). La legge statutaria regionale n. 21 del 2005 e s.m.i. nell’art. 64 (Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente), al comma 1,  nell’ipotesi di dimissioni del Presidente della Giunta, prevede il subentro del Vice Presidente nella carica di Presidente per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Presidente ma non espressamente il mantenimento in carica della Giunta, forse perché sarebbe apparso palesemente non” in armonia con la Costituzione” come invece prescritto dall’art. 123, c. 1 della stessa dopo la riforma del ’99 e come interpretato rigidamente dalla Consulta. Però, se non si dimettesse anche la Giunta, la citata norma costituzionale, che indubbiamente prevale su una legge regionale pur “rinforzata” quale quella statutaria, non troverebbe applicazione in Umbria e sarebbe come “inutiliter data “. Prima di aprire definitivamente una crisi istituzionale di tale portata, forse occorrerebbero alcuni adeguamenti urgenti dello statuto regionale al fine di regolare più compiutamente e in conformità alla Carta costituzionale il funzionamento dell’Ente e di evitare possibili contenziosi su singoli atti che magari sollevino la questione davanti alla Consulta.

Si è anche letto sui giornali che il Consiglio regionale, dopo lo scioglimento, resterebbe in carica per l’adozione degli atti urgenti e indifferibili, ma questa sorta di prorogatio non risulta prevista dalla legge statutaria che all’art. 45  si limita a rinviare alla Costituzione e quindi al citato art. 126. La limitazione dei poteri è invece prevista,  ad es. nell’ordinamento degli enti locali (art. 38, c.5 del TUOEL), dopo la pubblicazione del decreto di indizione  dei comizi elettorali alle scadenze naturali, mentre per i casi di scioglimento dei Consigli è prevista la nomina di un commissario (art. 141, c.3),  come pure nei casi di dimissioni volontarie del Sindaco o del Presidente della Provincia (art. 53, c.3). D’altronde il fatto che un organo collegiale sciolto possa continuare a funzionare, sia pur con limitazioni, senza una norma di legge statutaria che espressamente lo preveda, appare come un’interpretazione molto azzardata e rischiosa.

Per quanto riguarda poi la vexata quaestio dell’avvenuta partecipazione della Presidente dimissionaria alla votazione palese  sulla mozione dei capigruppo di maggioranza contenente l’invito alla Presidente a recedere dalle dimissioni, si vuole solo far notare, almeno agli addetti ai lavori anche del mondo accademico, che sono sempre esistite norme di diritto positivo che disciplinano la fattispecie, a partire dal TULCP del 1915 (art. 290) a quello del 1934 (art. 279) e fino ad arrivare al TUOEL del 2000 (art. 78) che espressamente prevedevano e prevedono tuttora l’obbligo degli  amministratori di astenersi dal prender parte alla discussione e votazione solo per le “delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado” e quindi riguardanti interessi personali diretti o indiretti  e  non le varie possibili vicende delle cariche pubbliche, dalla nomina alla cessazione e per le quali, tra l’altro, sono previste delle indennità (art. 54, c.4 Statuto regionale) aventi natura e finalità diverse dagli stipendi. Si evidenzia pertanto che, in carenza di specifica norma della legge statutaria che si aggiunge alle varie carenze, nell’applicazione delle leggi vige anche il criterio dell’analogia legis (cioè di avere riguardo a norme che regolano casi simili o materie analoghe) prima ancora di quello dell’analogia iuris (cioè  secondo i principi generali dell’ordinamento dello Stato) come espressamente  previsto dall’art. 12 delle Preleggi. Potrà semmai trattarsi di una questione di stile, che però non invalida l’atto in quanto non rilevante sul piano strettamente giuridico,  come pure non ha rilevanza giuridica un eventuale parere non scritto di un ufficio pubblico.

L’Assemblea legislativa regionale, diretta efficacemente dalla Presidente Porzi, nella seduta del 18 maggio ha  pertanto adottato, sempre  a nostro modesto avviso, un atto d’indirizzo valido e anche coraggioso a tutela  dell’autonomia e della stessa dignità del massimo organo rappresentativo democraticamente eletto dai cittadini umbri, che si vedeva travolto dalle dimissioni presentate per motivi politici, con troppa fretta e senza una sufficiente e adeguata riflessione sulle implicazioni istituzionali, dalla “Governatrice” indagataal pari di altri Governatori regionali.

La scelta della Presidente di confermare le dimissioni irritualmente comunicata il 20 maggio, di nuovo in tempi strettissimi, dal punto di vista istituzionale appare incoerente con la scelta fatta solo due giorni prima in sede di adozione dell’atto di indirizzo da parte dell’Assemblea, approvato anche con il suo apporto importante e visibilmente convinto. Se la vicenda istituzionale, come sembra probabile, dovesse finire così per qualche arcano motivo, la chiara volontà dell’Assemblea rappresentativa regionale, approvata a maggioranza qualificata e condivisa anche dalla Presidente che ne è membro, apparirebbe subito dopo tenuta in nessuna considerazione e si tramuterebbe di fatto in una pessima figura da “affezionati alla poltrona” solo per i Capigruppo e i Consiglieri di maggioranza, meno uno, con tutte le facilmente prevedibili conseguenze future.

Resta comunque fermo che la decisione finale, per legge statutaria umbra, resta di esclusiva competenza e responsabilità del Capo della Regione dimissionario che oggi si trova di fronte al dilemma se valga più l’invito istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale a recedere dalle dimissioni o l’invito politico del partito di appartenenza a confermarle. Alla Presidente Marini la riflessione e la risposta in aula.

Li 27 maggio 2019

Dott. Alfonso Gentili – ex Segretario generale della Provincia di Perugia.