Una importante puntualizzazione giuridica del dott. Alfonso Gentili.
”I rappresentanti delle Istituzioni pubbliche dovrebbero perseguire, sempre e solo, l’interesse generale delle comunità governate. ”

L’emergenza sanitaria coronavirus ha suscitato discussioni e polemiche tra lo Stato e alcune Regioni sulla competenza ad adottare i provvedimenti necessari a prevenirne la diffusione e fronteggiarne gli effetti. Eppure il potere di emettere ordinanze c.d. di necessità in materia di emergenza sanitaria o d’igiene pubblica risulta dettagliatamente disciplinato dall’art. 32 della legge 833 del 1978 di istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dall’art. 117 del decreto legislativo 112 del 1998 sul decentramento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, poi confluito nell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) 267 del 2000.
L’art. 32 della legge 833 del dicembre 1978 (Governo DC, con l’appoggio esterno del PCI, Andreotti IV, Ministro della sanità Anselmi) dispone testualmente: “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.” ………………..”Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”.Inoltre l’art. 13 della stessa legge riconosce formalmente al Sindaco la qualifica di autorità sanitaria locale (ancora in veste di ufficiale del Governo). La figura del Sindaco disponeva del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti di sicurezza pubblica in materia di igiene pubblica, in veste di ufficiale del Governo (come organo statale e periferico del Ministero della Sanità) e avvalendosi della figura dell’Ufficiale sanitario, almeno sin dal 1915 in base all’art. 153 del testo unico L.C.P. 148. Prima dell’istituzione delle Regioni e della citata riforma sanitaria del ’78 il ruolo di autorità sanitaria a livello ultracomunale era attribuito, in ogni Provincia, al Prefetto che l’esercitava avvalendosi delle figure del Medico provinciale e del Veterinario provinciale. Il Sindaco ha continuato ad operare in materia di sanità e igiene nella veste di ufficiale del Governo anche a seguito della legge 142 del 1990 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali (art. 38) e fino alla grande riforma amministrativa del 1997-1998.
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