Una attenta lettura della legislazione su un argomento di grande attualità. La prima parte di un importante nuovo contributo del dott. Alfonso Gentili.
La Costituzione italiana, nei “Principi fondamentali”, contiene anche la disciplina dello status dello straniero. L’art. 10, comma secondo, stabilisce che“ La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” e in base a tale norma si giustifica l’estensione agli stranieri dei diritti fondamentali previsti da atti internazionali. La Costituzione inoltre, nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini, art. 13 e ss.), riconosce direttamente anche agli stranieri alcuni diritti fondamentali nelle norme in cui parla non di “cittadini” ma di “tutti” o usa espressioni impersonali per individuare i titolari dei vari diritti.
La Corte costituzionale, facendo leva sia sull’art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,..” sia sul principio di eguaglianza dell’art. 3, con varie sentenze interpretative già dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso, ha esteso agli stranieri anche i diritti formalmente attribuiti ai “cittadini”, quando si tratti di “diritti inviolabili dell’uomo”, pur senza escludere che in altri campi tra cittadini e stranieri possano giustificarsi anche trattamenti diversi, data la diversità del rapporto di fatto con l’ordinamento e il territorio dello Stato.
In proposito il Codice civile del 1865 ammetteva lo straniero a godere dei diritti civili spettanti al cittadino senza condizioni di reciprocità, innovando profondamente rispetto ai principi del precedente Codice civile napoleonico. Il Codice civile del 1942, nel cd. ventennio, aveva reintrodotto, con l’art. 16 delle preleggi, la condizione di reciprocità come principio generale. La Costituzione repubblicana del 1948, con l’art. 10, ha superato il principio della reciprocità parlando solo di conformità dello status dello straniero alle norme e ai trattati internazionali e facendo quindi riferimento, oltre che alle sue norme in materia di libertà, a tutte le Dichiarazioni sui diritti umani e alle Convenzioni internazionali cui il nostro Paese avesse aderito.
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