Prosegue l’analisi della legislazione in materia sanitaria. L’analisi del dott. Alfonso Gentili.

Nel precedente articolo “In emergenza sanitaria nazionale è lo Stato che ha il potere di decidere” del 21 aprile 2020 è stata presa in esame la disciplina legislativa generale in materia di emergenze sanitarie vigente nel nostro ordinamento all’inizio dello stato di emergenza coronavirus dichiarato “di rilevo nazionale” con delibera del Consiglio dei Ministri (CdM) il 31 gennaio 2020.
Il Governo nazionale con il decreto-legge n. 19 del 25 marzo scorso ha poi adottato una disciplina legislativa specifica edi carattere ordinamentale per regolare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per contenere e contrastare i rischi “derivanti dalla diffusione del virus COVID-19” su determinate parti del territorio nazionale o, all’occorrenza, sulla totalità dello stesso.
Il ricorso al decreto d’urgenza avente forza di legge, già peraltro utilizzato a partire da 23 febbraio scorso (d.l. n. 6 velocemente convertito in legge n. 13), deriva dall’esigenza di dare una specifica e certa copertura legislativa alla sopravvenuta necessità di disporre misure comportanti anche una restrizione temporanea di alcuni diritti fondamentali di libertà dei cittadini sanciti dalla nostra Costituzione repubblicana in quanto giustificate da altri diritti e interessi costituzionali.
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