FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO E REPUBBLICA PARLAMENTARE.

Un ulteriore contributo del dott. Alfonso Gentili

In base all’art. 61 della Costituzione italiana le nuove Camere devono tenere la prima riunione non oltre 20 giorni dopo le elezioni e quindi non oltre il prossimo 15 ottobre. La prima seduta delle stesse è stata peraltro già fissata dal Presidente della Repubblica, con un suo decreto del luglio ’22, per il giorno di giovedì 13 ottobre e fino a tale data sono stati prorogati i poteri delle Camere precedenti. In tale seduta le due Camere dovranno eleggere, fra i loro componenti, i rispettivi Presidenti e gli Uffici di Presidenza. Dopo la nomina dei Presidenti si dovranno anche costituire i gruppi parlamentari, i quali dovranno eleggere i propri capigruppo. Solo dopo tali adempimenti il Presidente della Repubblica inizierà le consultazioni, cominciando proprio da tali figure.

Essendo l’Italia una Repubblica parlamentare,con le recenti elezioni politiche i cittadini elettori (il corpo elettorale) hanno votato i candidati deputati e senatori che per cinque anni li rappresenteranno in Parlamento complessivamente come popolo cui appartiene la sovranità e anche come nazione (art. 67 Cost.) essendo  quello italiano uno Stato uninazionale che peraltro tutela anche  le minoranze  di altra lingua madre e gli italiani non appartenenti alla Repubblica.  Il Presidente della Repubblica, che è il capo dello Stato, è invece eletto per sette anni dal Parlamento in seduta comune e integrato da elettori esterni con un’investitura più larga di una semplice maggioranza parlamentare per accentuare la sua figura di rappresentante dell’unità nazionale (art. 87 Cost.).

Per norma costituzionale (art. 92) dopo le consultazioni spetterà al Presidente della Repubblica di conferire l’incarico e poi di nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta dello stesso, di nominare anche i Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri e cioè il Governo della Repubblica.  Il Presidente del Consiglio, che dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, e i singoli Ministri presteranno poi il giuramento di fronte allo stesso Presidente della Repubblica prima di entrare in carica e assumere le loro funzioni.

Il potere di nomina del Governo da parte del Presidente della Repubblica è però bilanciato dalla norma costituzionale per cui il nuovo Governo dovrà presentarsi, entro 10 giorni dalla sua formazione, alle due Camere per ottenerne la fiducia (art. 94 Cost.) che è concessa mediante mozionemotivata e votata per appello nominale.

Il Governo pertanto viene ad avere una doppia responsabilità: una nei confronti del Presidente della Repubblica che lo nomina e l’altra nei confronti del Parlamento che gli concede la fiducia ma può anche togliergliela, costringendo il Presidente della Repubblica a licenziare il Governo sfiduciato e a formarne un altro che goda della fiducia del Parlamento. Se invece il Presidente della Repubblica intende sostenere il Governo e non vuole licenziarlo ha il potere di sciogliere anticipatamente le Camere elettive o anche una sola di esse (art. 88 Cost.), sperando che il nuovo Parlamento o la nuova Camera dia la fiducia prima negata e approvi la politica del Governo, condivisa anche dal Capo dello Stato.

I pilastri della Repubblica parlamentare pertanto sono due: da un lato che il Governo viene nominato dal Capo dello Stato e quindi deve godere della sua fiducia ma contemporaneamente anche della fiducia del Parlamento e dall’altro lato c’è il potere del Capo dello Stato di sciogliere anticipatamente (ed eccezionalmente) le Camere elettive, investendo il corpo elettorale del compito di eleggere i membri del nuovo Parlamento.

Invece nella Repubblica presidenziale (es. gli Stati Uniti d’America) il Capo dello Stato viene eletto direttamente dal corpo elettorale ed è nello stesso tempo Capo del Governo che viene da lui nominato tra soggetti di sua esclusiva fiducia e che è responsabile solo di fronte a lui. Non è previsto l’istituto della fiducia di fronte alle Camere e nemmeno quello dello scioglimento anticipato del Parlamento.

Nella Repubblica semipresidenziale o presidenziale atipica (la Repubblica francese)il Presidente della Repubblica viene parimenti eletto dal corpo elettorale ma è solo membro del Governo, che invece è presieduto da un Primo ministro (da lui nominato) e  che però deve godere anche della fiducia del Parlamento.

Dott. Alfonso Gentili, già Segretario Generale del Comune di Todi