Sull’attuale sistema elettorale per l’elezione del Parlamento.

Il dott. Alfonso Gentili con la sua esposizione sulle novità e la struttura dell’attuale legge regionale

Per effetto della legge costituzionale n. 1 dell’ottobre 2020 (Governo Conte II), sottoposta anche a referendum popolare e approvata dalla maggioranza dei voti validi (art. 138 Cost.), il numero dei parlamentari italiani è stato drasticamente ridotto da 945 a 600 e più precisamente il numero dei Deputati (art. 56 Cost.) da 630 a 400, di cui 8 (e non più 12) eletti nella circoscrizione Estero (articolata in 4 ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia; America meridionale;  America settentrionale e centrale;  Africa, Asia, Oceania e Antartide) e il numero dei Senatori (art. 57 Cost.) da 315 a 200, di cui 4 (e non più 6) eletti nella circoscrizione Estero.

Conseguentemente con decreto legislativo 177 del dicembre 2020 sono stati rideterminati i collegi uninominali e plurinominali nelle 28 circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati (corrispondenti al territorio dell’intera regione, come la 13^circoscrizione denominata Umbria, oppure al territorio di una o più province per le regioni più popolose) e nelle 20 circoscrizioni regionali per il Senato della Repubblica (corrispondenti, per tutte, con il territorio dell’intera regione, come la 10^ denominata Umbria).

Per la Camera ciascuna  circoscrizione elettorale è suddivisa  in collegi uninominali ed in uno (come l’Umbria-P01) o più collegi plurinominali costituiti dall’aggregazione di uno o più collegi uninominali contigui, come l’Umbria-U01 di Terni che comprende anche Todi e altri 5 comuni della M.V.T. e l’Umbria-U02 di Perugia che comprendeanche Marsciano e un altro comune della M.V.T..

Per il Senato ciascuna circoscrizione regionale è parimenti suddivisa in collegi uninominali e in uno (Umbria-P01) o più collegi plurinominali (costituiti dall’aggregazione di uno (come l’Umbria-U01 di Perugia) o più collegi uninominali contigui.

Inoltre, a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica n. 96 di scioglimento anticipato della Camera e del Senato e n. 97 di convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022, con altri due d.P.R. sempre del 21 luglio 2022, tabelle B, sono stati assegnati i seggi spettanti ai collegi plurinominali  nelle circoscrizioni della Camera e nelle regioni per il Senato.

Per l’elezione della Camera dei Deputati alla circoscrizione Umbria sono stati assegnati in totale 6 seggi (5 quozienti interi e 1 per i resti), di cui 2 uninominali e 4 proporzionali. Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione dell’Umbria sono stati assegnati in totale 3 seggi, di cui 1 uninominale e 2 proporzionali, per un totale di 9 seggi parlamentari.

 Nelle precedenti elezioni politiche del 4 marzo 2018 i seggi assegnati all’Umbria erano 16 (+1riassegnato in corso di legislatura) di cui 9 alla Camera e precisamente 3 uninominali (con eletti Prisco, Marchetti e Nevi)  e 6 proporzionali (con eletti Ciprini, Gallinella, Ascani, Verini, Caparvi e Polidori) e 7 (+1) al Senato e precisamente 2 uninominali (con eletti Zaffini e Tesei in carica fino al 2-12-2019 poi sostituita da Alessandrini eletta con le suppletive del marzo 2020) e 5 (+1) proporzionali (con eletti Grimani, Ginetti, Lucidi, Briziarelli, Modena e più Pavanelli dal 31-07-2019 a seguito della riassegnazione alla regione dell’Umbria, da parte della Giunta per le elezioni, di un seggio del M5S rimasto vacante in Sicilia per mancanza di candidati.

Il sistema elettorale per le elezioni del Parlamento risulta attualmente disciplinato dalla legge 165 del novembre 2017, c.d.” Rosatellum”, (Governo Gentiloni) che, tramite varie modifiche ai testi unici  per l’elezione della Camera dei deputati del 1957 e del Senato della Repubblica del 1993, ha trasformato il sistema di elezione delle due Camere sulla base di criteri omogenei per entrambe e adottando un sistema elettorale misto.

Tale nuovo sistema è infatti in parte maggioritario,a turno unico, per attribuire i seggi uninominali ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi (in caso di parità di voti è eletto il più giovane di età) e in parte proporzionale, corretto con soglie di sbarramento,per attribuire i seggi plurinominali alle liste di candidati e alle coalizioni di liste collegate ad un candidato nel collegio uninominale che abbiano superato tali soglie.

Le soglie di sbarramento per l’assegnazione di seggi sono state fissate per le liste singole ad almeno il 3% dei voti validi a livello nazionale,  mentre per le coalizioni di liste sono fissate ad almeno il 10% sul piano nazionale e le stesse coalizioni devono anche comprendere una lista collegata (infra-coalizione) che, alla Camera, ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3%  dei voti o, al Senato, una lista collegata che ha raggiunto il 20% a livello regionale. Per le coalizioni inoltre non sono computati i voti espressi a favore di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all’1 %, mentre i voti delle liste infra-coalizione che superino l’1% senza raggiungere la soglia del 3% sono comunque attribuiti alla coalizione. 

In particolare risultano ora assegnati alla Camera 147 seggi (pari a 3/8 del totale dei seggi e compreso  il seggio spettante alla Valle d’Aosta per i resti) nei 147 collegi uninominali (dove i partiti e movimenti in coalizione presentano candidati unitari)da attribuire con metodo maggioritario e 245 seggi nei 49 collegi plurinominali (dove in ciascuna lista sono indicati i candidati presentati in ordine numerico) da attribuire con metodo proporzionale e senza preferenze,per un totale di 392 seggi, oltre gli 8 seggi nella circoscrizione Estero con metodo proporzionale e così per complessivi 400 seggi. Il sistema dei c.d. “listini bloccati” o c.d. “liste brevi”(1 candidato per lista/coalizione di liste nel collegio uninominale e da 2 a 4 candidati per ciascuna listanel collegio plurinominale indipendentemente dai seggi attribuiti allo stesso collegio), è stato adottato per cercare, in persistente assenza del voto di preferenza, di rispettare almeno il requisito della conoscibilità dei candidati indicato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale  270 del 2005 (c.d. “Porcellum”), con la quale aveva dichiarato illegittimo anche il sistema delle liste bloccate.

Al Senato nei 74 collegi uninominali (dove i partiti e movimenti in coalizione presentano candidati unitari), risultano assegnati 67 seggi, oltre i n. 6 seggi previamente assegnati al Trentino-Alto Adige e n. 1 seggio spettante alla regione Valle d’Aosta per norma costituzionale e cosi per un totale di 74 seggi (pari a 3/8 del totale dei seggi)da attribuire con metodo maggioritario122 seggi nei 26 collegi plurinominali (dove per ciascuna lista sono indicati i candidati presentati in ordine numerico) da attribuire con metodo proporzionale e senza preferenze, ivi compresi i 2 seggi del Molise e i 3 della Basilicata (3 è il nuovo numero minimo di senatori per Regione, tranne appunto Molise e Valle d’Aosta (art. 57 Cost. modificato), oltre i 4 seggi nella circoscrizione Estero con metodo proporzionale e cosi per complessivi 200 seggi. Al Senato peraltro, oltre ai 200 senatori elettivi, sono presenti ai sensi del vigente art. 59 Cost. gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di diritto  e a vita e non oltre cinque senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

 I seggi uninominali complessivi dei due rami del Parlamento risultano pertanto essere 221 (36,83%) e quelli proporzionali complessivi 367 (61,17%) per un totale di 588 (98%)che, sommati ai 12 (2%)seggi della circoscrizione Estero, fanno in tutto 600 parlamentari. Per i seggi uninominali sono anche consentite le pluricandidature nel senso che lo stesso candidato può presentarsi al massimo in 5 collegi uninominali.

La parità di genere di cui all’art. 51, primo comma, secondo periodo, Cost. è regolata da alcune prescrizioni, contenute nei  testi unici oggi vigenti per l’elezione sia della Camera che del Senato, e cioè: – che nelle liste per i collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere, – che nel complesso delle candidature presentate nei collegi uninominali a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima , – che nel complesso delle liste nei collegi plurinominali  a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con pari arrotondamento.

Una novità positiva delle elezioni politiche di quest’anno è quella che potranno votare per il Senato della Repubblica anche i giovani elettori che al 25 settembre avranno compiuto 18 anni in quanto il limite minimo di età di 25 anni contenuto nell’art. 58 Cost. è stato soppresso dalla legge costituzionale n. 1 dell’ottobre 2021 (Governo Draghi di unità nazionale) e quindi tutti gli elettori votanti dovranno ricevere due schede per l’elezione dei due rami del Parlamento, ferme restando l’età minima di 40 anni per essere eletti senatori e di 25 anni per essere eletti deputati.

Il nuovo sistema elettorale risulta impostato sul voto congiunto per cui il voto espresso per il candidato uninominale va assegnato comunque alla lista o alle liste collegate e viceversa. Pertanto non possono esserci schede parzialmente valide e parzialmente nulle o parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite. La scheda votata deve comunque essere considerata nulla in caso di mancanza di univocità del voto quando cioè risultano votati più di un candidato uninominale o più di una lista. Il voto viene espresso dall’elettore su una sola scheda per la Camera ed una sola scheda per il Senato, nelle quali può votare con un solo segno (es. crocetta) una lista del collegio plurinominale e il voto vale anche per il candidato uninominale che è collegato a tale lista e viceversa; può anche scegliere con due segni sia il candidato del collegio uninominale che la lista o una delle lista della coalizione del plurinominale collegata allo stesso.   Non è invece consentito il c.d. voto disgiunto e cioè quelloespressocon un segno sul nome di un candidato uninominale e un segno su una lista non collegata ad esso e pertanto tale voto  è nullo.

Gli Uffici elettorali di sezione a livello comunale raccolgono e registrano i voti ai candidati uninominali e alla lista o ad una delle liste collegate, nonché i voti espressi per il solo candidato uninominale collegato a più liste che poi saranno ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti avuti nel collegio a cura degli Uffici circoscrizionali o regionali. Una delle regole fondamentali del nuovo sistema elettorale delle elezioni politiche è che una scheda valida rappresenta un voto valido ad un candidato uninominale e quindi il totale dei voti validi ai candidati uninominali deve corrispondere al totale delle schede valide.

L’attribuzione dei seggi ai candidati uninominali e la proclamazione degli eletti sono effettuati per la Camera dagli Uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d’appello (o il Tribunale  nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di Regione), composti da 3 magistrati di cui uno con funzioni di Presidente. Se nel corso della legislatura rimane vacante un seggio uninominale per la copertura dello stesso devono effettuarsi apposite elezioni suppletive.  

L’attribuzione dei seggi spettanti alle singole liste nei collegi plurinominali e la proclamazione dei candidati eletti compresi nella liste secondo l’ordine di presentazione (non essendo appunto previste le preferenze) è effettuata sempre dall’Ufficio centrale circoscrizionale masolodopo aver ricevuto la comunicazione dei seggi assegnati a ciascuna lista a livello nazionale e precisamente dall’Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, composto da un presidente di Sezione e 4 Consiglieri scelti dal Primo presidente. Se nel corso della legislatura rimane vacante un seggio plurinominale lo stesso viene attribuito al candidato primo dei non eletti.

Per il Senato invece l’assegnazione dei seggi sia ai candidati uninominali che alle liste e la proclamazione degli eletti sono effettuati a livello regionale dagli Uffici elettorali regionali presso la Corte d’appello (o il Tribunale del capoluogo della Regione) composto da 5 magistrati di cui uno Presidente.

Il nuovo sistema elettorale delineato dalla legge 165 del 2017 cerca di garantire la rappresentatività degli eletti sia con la quota di seggi assegnati con il sistema proporzionale che con il rapporto diretto con i candidati derivante dalla brevità delle liste e dai collegi uninominali. I punti critici del sistema però non mancano e le difficoltà possono presentarsi per la formazione di maggioranze parlamentari  stabili per sostenere il Governo (come del resto già avvenuto nella presente XVIII legislatura, la prima nata con questo sistema elettorale e che ha visto succedersi ben tre governi con maggioranze diverse), oltre alla questione delle modalità di scelta dei candidati proposti dai partiti e movimenti politici in listini brevi ma bloccati in mancanza del voto di preferenza ed anche del voto disgiunto. In sostanza si tratta del fondamentale potere di scelta dei rappresentanti del  popolo da parte dei cittadini elettori (Artt. 1 e 48 Cost.), il quale dovrebbe essere appunto più direttamente in capo al corpo elettorale che è uno dei cinque organi costituzionali della nostra Repubblica democratica (nata nel cruciale biennio 1946-1948) insieme allo stesso Parlamento, al Presidente della Repubblica, al Governo e alla Corte Costituzionale.

Li  1 settembre 2022

Dott. Alfonso Gentili, già Segretario Generale del Comune di Todi