La Provincia dell’Umbria e la Provincia di Perugia nella storia del Regno d’Italia

Ancora un contributo del dott. Alfonso Gentili per la conoscenza della nostra storia.


Le province, nella loro accezione moderna, hanno preso avvio su tutto il territorio nazionale come principale suddivisione del Regno d’Italia proclamato, con legge n. 4761 del 17 marzo 1861 (governo Cavour III), a seguito dell’avvenuto raggiungimento dell’Unità d’Italia con l’annessione al Regno di Sardegna o sabaudo degli Stati preunitari durante il Risorgimento italiano. Il Risorgimento, con la seconda guerra d’indipendenza contro l’Austria del ’59 e la spedizione garibaldina dei Mille del ’60, ha portato il nostro Paese all’indipendenza, all’unità e allo Stato liberale, nella forma di monarchia costituzionale in continuità giuridica con lo Stato precedente. Il Regno d’Italia, con capitale a Torino, poi spostata a Firenze nel 1864 e a Roma nel 1871 dopo la breccia di Porta Pia e la presa di Roma del ’70, venne a costituire quindi il primo Stato italiano moderno. Il Regno d’Italia sin dall’origine risultava dotato di una carta costituzionale (anche se flessibile, cioè modificabile con legge ordinaria), lo Statuto Albertino, già concessa (octroyée) ai sudditi(enon conquistata dal popolo sovrano a titolo originario) il 4 marzo 1848, anno di grandi rivoluzioni europee, dal Sovrano Carlo Alberto di Savoia (1831-1849) a coronamento di un processo riformista comprensivo dell’unione politica e amministrativa, nel 1847, tra il Regno di Sardegna(in latino Regnum Sardiniae, con capitale a Cagliari per vari secoli) e i c.d. “Stati di terraferma” di Casa Savoia, come il Piemonte, arrivando lo stesso Stato ad essere  conosciuto anche come Regno sabaudo con nuova capitale a Torino, da secoli residenza della dinastia Savoia e reali di Sardegna sin dal 1720. Con la proclamazione del nuovo Regno nel 1861, lo Statuto Albertino era infatti divenuto lo Statuto del Regno d’Italia e restò formalmente vigente  fino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, anche se nell’ultimo triennio venne sostituito quasi integralmente dalla c.d. “Costituzione provvisoria” approvata con decreto-legge n. 151 del 25 giugno 1944.

 La forma di Stato italiano era quella unitaria (non federalista né regionale) e la forma di governo era quella monarchica ( e non repubblicana). Si trattava peraltro di una forma di governo costituzionale (non assoluto) e precisamente costituzionale puro (e non parlamentare), in cui cioè il monarca non era più il sovrano assoluto in quanto già nel Regno di Sardegna dal marzo 1848 esisteva un Consiglio dei ministri o “Gabinetto” (il “potere esecutivo”, in precedenza dal 1831 c’era un Consiglio di Stato che affiancava il Primo Segretario di Stato), nominato dal Re, di cui godeva la fiducia e in suo nome governava il Paese. Dall’aprile 1848, dopo la concessione dello Statuto, esisteva anche un Parlamento bicamerale di cui una camera  c.d.”bassa” (Camera dei Deputati, ultimi due Presidenti Rattazzi e Lanza, 1857-1860) rappresentava il popolo sulla base del suffragio diretto, anche se inizialmente molto ristretto, mentre l’altra camera c.d. “alta”, il Senato (c.d. Senato Subalpino), era espressione del c.d. “partito della corona”, con membri che venivano nominati a vita dal Sovrano; anche l’attività legislativa era sottoposta all’approvazione del Re che era il Capo dello Stato. Nella prassi però si  era già andato instaurando un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento che aveva dato inizio a una forma di governo parlamentare e  aveva avuto il suo grande artefice  in Camillo Benso, conte di Cavour (governi di destra storica Cavour I e II, 1852-1859 e Cavour III (1860-1861), primo Presidente del Consiglio del Regno d’Italia e morto ricoprendo la carica. Lo Statuto  Albertino, all’art. 74, sanciva anche che “l’istituzione provinciale e la circoscrizione delle province” fosse  regolata dalla legge, in quanto il Regno di Sardegna in età sabauda, dopo la citata “Fusione perfetta” dell’ottobre 1847 che aveva abolito i vecchi Stati creandone uno “unitario”, con Regio editto per l’amministrazione dei Comuni e delle Province n. 659 del 27 novembre 1847 aveva esteso  il sistema amministrativo piemontese, di derivazione francese (essendosi il Piemonte trovato prima sotto dominazione napoleonica), a tutto il territorio del Regno e lo aveva suddiviso in 11 divisioni (corrispondenti ai départements francesi), ognuna delle quali divisa in province (50 in totale) le quali, pur non configurando ancora  la circoscrizione principale, erano però già divise in mandamenti e dotate, insieme alle divisioni, della personalità giuridica (divenendo così enti) e di Consigli elettivi.                                      

La Carta costituzionaledel 1848 all’inizio del Regno d’Italia è stata mantenuta in vigore in segno di continuità con quello di Sardegna e successivamente come Carta fondamentale dell’Italia unita per complessivi cento anni, fino all’emanazione della Costituzione repubblicana. La nuova Costituzione italiana è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente del 2 (e 3) giugno 1946. Tra le due forme di governo della monarchia (con il monarca unico organo sovrano dello Stato) o dellarepubblica, fu scelta la forma della repubblica, in cui la sovranità è attribuita al popolo che la deve esercitare, però, nei limiti e nei modi previsti dalla Costituzione stessa (art. 1, comma secondo Cost.).

 L’ordinamento delle province italiane è stato organicamente disciplinato dalla Legge comunale e provinciale(LCP) contenuta nell’Allegato A della legge n. 2248 del 1865, recante l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, recuperando e riordinando la disciplina delle province del Regno di Sardegna  contenuta nella legge n. 3702 del 1859, nota anche come legge Rattazzi (Ministro dell’Interno del governo militare La Marmora I) che aveva già abolito  la ripartizione del Regno sabaudo in divisioni introducendo l’ordinamento provinciale (poi esteso a tutta l’Italia unita) e, dopo l’annessione della Lombardia, già prevedeva la suddivisione di quel Regno in 17 “Provincie” (art.  1, non c’era ancora quella dell’Umbria), quali “corpi morali” (cioè enti) aventi “un’amministrazione propria” (art. 145) composta da un Consiglio provinciale elettivo con un suo Presidente e da una Deputazione provinciale  compostada membri eletti dal Consiglio ma presieduta dal Governatore di nomina regia (artt. 146, 150 e 171)  e poi  rinominato Prefetto dal 1861.  La legge del ’65 è stata approvata dal primo Parlamento italiano (inaugurato a Torino il 18 febbraio 1861) e promulgata dal primo Re d’Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia (1861-1878 – governo La Marmora II di Destra storica, in realtà più un centro liberal-moderato che una vera destra, autoesclusasi dalle istituzioni), già Re di Sardegna (1849-1861) e ricordato anche come “Re galantuomo” per aver mantenuto in vigore lo Statuto Albertino nel nuovo Regno. All’art. 1 la legge, stabiliva infatti che il Regno d’Italia si suddivideva in provincie, circondari, mandamenti e comuni,mentre, agli art. 2 e 3, disponeva che  in ogni provincia, che allora venne a  costituire appunto la circoscrizioneamministrativa dello Stato più ampia e importante, aveva sede un Prefetto, figura di derivazione francese, il Préfet del dipartimento napoleonico(département), che consisteva sia in circoscrizione dell’amministrazione statale che in ente autarchico con finalità proprie e al quale in Italia venne a corrispondere la nuova provincia.

Tra le 58 province istituite nell’Italia unita, con decreto n. 197 del 15 dicembre 1860, a firma del regio Commissario generale straordinario G.N. Pepoli, venne costituita anche la vasta Provincia dell’Umbria con capoluogo a Perugia e suddivisa nei sei circondari di Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Orvieto e Rieti. L’Umbria, insieme alle Marche, era stata annessa al Regno in via di formazione con r.d. n. 4501 del 17 dicembre 1860 dopo la battaglia di Castelfidardo del settembre ’60 tra gli eserciti del Regno Sardo-Piemontese e dello Stato della Chiesa conclusasi con la vittoria dei piemontesi che avevano così potuto unire il nord e il sud dell’Italia e dopo il plebiscito (diretta manifestazione della volontà del popolo)di approvazione dell’unione nel novembre ’60, con l’esito di oltre il 99 per cento di voti favorevoli. L’Umbria, nell’ultimo periodo di appartenenza  allo Stato pontificio, costituiva una delle quattro grandi legazioni (la III), oltre il circondario di Roma, in cui la riforma amministrativa di Papa  Pio IX del novembre 1850  aveva suddiviso lo Stato stesso,  affidate ciascuna al governo di un cardinale e comprendeva le tre delegazioni di Perugia, Spoleto e Rieti, a loro volta suddivise rispettivamente nei distretti di Città di Castello, Foligno, Perugia e Todi, nonché di Norcia, Spoleto e Terni e infine di Poggio Mirteto e Rieti.  Le province del dopo Unità d’Italia e quindi anche quella dell’Umbria avevano una propria amministrazione composta dal Consiglio provinciale elettivo e dalla Deputazione provinciale. Il numero dei consiglieri era ripartito per mandamenti e venivano scelti dagli elettori comunali del mandamento, ma rappresentavano l’intera provincia. Il Consiglio incarnava la rappresentatività della Provincia e nella prima seduta eleggeva tra i propri componenti un suo Presidente e un Vice-presidente. La Deputazione provinciale eral’organo esecutivo dell’enteed era composta dal Prefetto che la presiedeva e da membri eletti dal Consiglio. Con la legge n. 5865 del 1888 (governo di Sinistra storica Crispi I), di modifica della LCP del ’65, il Prefetto cessò di presiedere la Deputazione provinciale e il Consiglio provinciale iniziò ad eleggere nel proprio seno, oltre i membri della stessa che assunsero la denominazione di Assessori, anche il Presidente della Deputazione che diventava il legale rappresentante dell’Ente ed esercitava tutte le funzioni prima svolte dal Prefetto, il quale invece diventava presidente del nuovo organismo di controllo denominato Giunta provinciale amministrativa (GPA). Durante l’epoca Giolittiana(governi di Sinistra storica Giolitti I, II e III, 1892-1911) le funzioni delle province risultarono in parte impoverite a favore del Governo nazionale e a causa di un maggior rilievo attribuito alla figura dei Prefetti. Con la legge elettorale n. 666 del 1912 (governo di coalizione Giolitti IV, 1911-1914) si era peraltro arrivati a sancire il suffragio universale, anche se ancora solo maschile e con età superiore a 30 anni, poi ridotta a 21 anni  con legge n. 1985 del 1918 (governo Orlando).

 Il primo Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. n. 5921 del 1889 (governo Crispi I) e le successive modifiche del 1894, del 1898 e del 1908, nonché l’unico regolamento di esecuzione di cui al r.d. 297 del 1911 (governo Luzzatti), fino al più noto T.U.L.C.P. approvato con r.d. n. 148 del 1915 (governo Salandra II) modificato r.d. n. 2839 del 1923 (governo Mussolini di coalizione-prima fase 1922-1924 anno di elezioni con la rinomata legge elettorale”Acerbo”) non apportarono modifiche sostanziali all’ordinamento delle Province. Il numero delle province italiane, nel corso dei circa sessant’anni dell’era liberale, era intanto passato da 58 a 69, di cui in particolare otto nel 1866 dopo la terza guerra d’indipendenza con l’annessione del Veneto, del Friuli e del mantovano, una nel 1970, quella di Roma e una nel 1920 quella di Trento, dopo la prima guerra mondiale e la cessione all’Italia dei territori del Trentino, dell’Alto Adige e della Venezia Giulia in base al Trattato di Saint-Germain del 1919.

Le scelte fortemente centraliste del regime fascista (dopo il colpo di Stato monarchico-fascista  messo in atto con la c.d. “marcia su Roma” dell’ottobre 1922), che considerava pregiudizievole ogni forma di  autonomia locale, portarono nel 1928 all’abolizione delle rappresentanze elettive nelle province (come due anni prima nei comuni). Infatti con la legge n. 2962 del 27 dicembre 1928 “Riforma dell’Amministrazione provinciale” (Re d’Italia Vittorio Emanuele III 1900-1946, governo dittatoriale di Mussolini, capo del governo e “duce” del fascismo, 1924-1943) vennero soppressi i Consigli e le Deputazioni provinciali e l’amministrazione delle province fu affidata ad un Preside conle funzioni dell’abolita Deputazione provinciale e del suo Presidente e ad un Rettorato composto di un numero vario di rettori con le funzioni dell’abolito Consiglio provinciale, entrambi gli organi di nomina regia su proposta del Ministro per l’Interno. Il 1929 e il 1934 furono gli anni in cui durante il regime si votò per l’ultima volta ma in forma plebiscitaria, cioè con la sola possibilità di votare a favore o contro il”listone” nazionale unico dei fascisti e simpatizzanti e quindi in forma assolutamente non libera, per cui le ultime elezioni politiche del Regno d’Italia in realtà sono state quelle dell’aprile 1924. Il nuovo ordinamento provinciale (e comunale) trovò  completamento e definizione organica nel nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che tra l’altro attribuì la nomina dei rettori direttamente al Ministro dell’Interno ed estese i controlli amministrativi, oltre che alla legittimità, anche al merito sugli atti provinciali che venivano sottoposti all’approvazione della GPA o al visto di esecutività del Prefetto o all’approvazione ministeriale.

 Nel ventennio fascista la Provincia dell’Umbria, dopo oltre 60 anni di esistenza, nel marzo 1923 subì il distacco  di Rieti e della Sabina che furono aggregati alla già vasta provincia di Roma. Successivamente con r.d. n. 1 del  1927 recante il “Riordinamento delle circoscrizioni provinciali” venne istituita, tra le altre 17   (comprese quelle di Rieti e Viterbo), anche la Provincia di Terni e così la Provincia dell’Umbria  fu ridenominata Provincia di Perugia. I Presidi della Provincia di Perugia di nomina regia durante il regime fascista sono stati tre: G. Manganelli (1927-1929), P. Carlani I e II (1929 -1940) e C. Corneli (1940-1943), tutti del Pnf. Durante il regime fascista il numero delle province era cresciuto fino a 95.

Dopo la caduta del regime a seguito dell’approvazione dell’ordine del giorno dell’ex ministro D. Grandi nel Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio 1943 edella revoca earresto di Mussolini, con la restaurazione di un governo monarchico puro (governo Badoglio I), che soppresse il partito fascista rendendo libera a contrariis l’espressione di una pluralità di partiti, venne anche emanato il r.d. n. 111 dell’aprile 1944 che abrogò molte norme del T.U. del 1934 e stabilì norme transitorie per l’amministrazione delle Province (e dei Comuni) che veniva ad essere costituita da un Presidente e da una Deputazione provinciale, da nominarsi entrambi da parte del Prefetto. Alla Deputazione veniva attribuita la competenza a deliberare sulle materie che, in base al T.U. del 1915, erano di competenza del Consiglio e della Deputazione provinciale. Nel settembre 1943 si era intanto costituito a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) tra i rappresentanti dei ricostituiti o riemersi sei partiti antifascisti, dopo il carcere o il confino politico, l’esilio o la clandestinità e cioè: Pci, Psiup, Dc, Pli, Partito d’azione( Pd’a), Partito democratico del lavoro (Pdl). Il CLN sorse per opporsi al fascismo, alla repubblica di Salò e all’occupazione nazista dell’Italia, prima come organizzazione clandestina e poi con assunzione di poteri di governo. Il Pri non aveva aderito al CLN, pur partecipando alla Resistenza, per la sua pregiudiziale antimonarchica sul piano istituzionale. Dopo il governo di unità nazionale Badoglio II comprendente i partiti del CLN (a seguito del “patto di Salerno”, sede del governo), con la liberazione di Roma da parte degli alleati, il ritiro “irrevocabile ” a vita privata del Re V. Emanuele III e la nomina del principe Umberto a Luogotenente del Regno nel giugno 1944 nonché dopo le conseguenti dimissioni del governo Badoglio II sempre nel giugno 1944, i nuovi governi del Regno d’Italia sono stati nominati o meglio designati  in modo vincolante al Luogotenente da parte del CLN (1943-1947),chein sostanza ha sostituito le Camere fino all’Assemblea costituente.

Si trattò dei governi di CLN I. Bonomi II e III, Pdl -1944-1945, del governo di CLN F. Parri, Pd’a e già comandante partigiano”Maurizio” -1945 e del governo di CLN A. De Gasperi I, Dc-1945-1946. Durante il governo Bonomi III (Luogotenente del Regno Umberto II di Savoia, 1944-1946 e che poi ha anche cinto la corona reale dal 9 maggio al 17 giugno ’46, dopo l’improvvisa ricomparsa e abdicazione del padre e passando alla storia come “Re di maggio”) con d.l.l. n. 23 del febbraio 1945 il diritto di voto (elettorato attivo) venne esteso alle donne con almeno 21 anni di età e durante il governo De Gasperi I con d.l.l. n. 74 del marzo 1946 recante “Norme per l’elezione dei deputati dell’Assemblea Costituente” venne esteso alle donne con almeno 25 anni di età (come per gli uomini) anche il diritto di eleggibilità (elettorato passivo). Nel 1946 il Regno d’Italia infine si è concluso con la proclamazione della Repubblica il 18 giugno. Il numero totale delle Province italiane effettive aveva raggiunto nel ’46 quota 91. I Presidenti della Deputazione della Provincia di Perugia, nominati dai governi di CLNdurante il periodo 1944-1947 (anno di scioglimento dei CLN) e dai governi di centrismo (De Gasperi IV, V, VI, e VII) durante il periodo 1947-1952 (anno delle prime libere elezioni provinciali dopo la caduta del fascismo) sono stati rispettivamente Carlo Vischia (1944-1948) e Silvio Sistarelli (1948-1952), entrambi della Dc.

Li 23 dicembre 2019

Dott. Alfonso Gentili- ex Segretario generale della Provincia di Perugia.