La Giornata per eliminare la violenza contro le donne e il c.d. “Codice rosso”.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) mediante la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999  stabilendo la data del 25 novembre. Tale data venne scelta per ricordare il crudele assassinio, in quel giorno del 1960, delle tre sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal nella Repubblica Dominicana. Le sorelle, recandosi in visita  ai mariti in prigione, furono bloccate dagli agenti del Servizio di informazione militare del sanguinario dittatore R.L.Trujillo e, portate in un luogo appartato, furono stuprate, torturate, strangolate e infine  gettate in un precipizio dentro la loro auto per simulare un incidente.

In occasione della ricorrenza annuale 2019 di tale importante giornata potrebbe essere utile anche analizzare il contenuto della recente legge 19 luglio 2019, n. 69, approvata dal Parlamento su d.d.l. d’iniziativa del Governo Conte I-Ministro della Giustizia Bonafede, nota anche come “Codice rosso”, che ha apportato modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Pubblicata nella GU n. 173 del 25 luglio 2019, la legge è entrata in vigore il 9 agosto scorso.  Occorre osservare preliminarmente che il limite strutturale di questa legge  sembra stare nel fatto di affrontare la grande questione della violenza di genere in una logica esclusivamente repressiva e quasi di ordine pubblico, introducendo nuove fattispecie di reato ed inasprendo le pene per i reati già previsti dal Codice penale a seguito di precedenti interventi del legislatore,  senza affrontare e intervenire sulla questione in un’ottica di prevenzione della violenza, ma nulla impedisce al nuovo Governo e alla nuova maggioranza di provvedere in materia secondo un diverso indirizzo politico.

Nell’ambito  procedurale tale legge prevede un’accelerazione dell’attivazione del procedimento penale per alcuni reati, come quello dei maltrattamenti in famiglia, di stalking e di violenza sessuale, al fine di rendere possibile una più tempestiva adozione dei provvedimenti di protezione delle vittime.  A tal proposito, con specifiche modifiche al Codice di procedura penale (c.p.p.), alla polizia giudiziaria viene consentito  di riferire al Pubblico Ministero (PM) in prima battuta anche in forma orale. Viene inoltre fatto obbligo al PM, quando procede per i delitti di violenza domestica o di genere, di assumere, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha sporto la denuncia e alla polizia giudiziaria di compiere  senza ritardo gli atti d’indagine delegati dal PM.

 Sul piano del diritto penale sostanziale la legge 69 del 2019 introduce nel Codice penale (c.p.) quattro norme che prevedono altrettanti nuovi reati e più precisamente:

– con l’art. 387-bis (Libro II- Titolo III- Dei delitti contro l’Amministrazione della giustizia) c.p., il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,punito  con la reclusione da sei mesi a tre anni;

– con l’art. 558-bis (Libro II- Titolo XI- Dei delitti contro la famiglia) c.p.,  il reato di costrizione o induzione al matrimonio (o all’unione civile), punito con la reclusione da uno a cinque anni e con aggravamento della pena in caso reato commesso in danno di minori o di reato commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia oppure in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia;

– con l’art. 583-quinquies (Libro II- Titolo XII- Dei delitti contro la persona) c.p.,  il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (o sfregio), punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Con modifica all’art. 576 c.p., se come effetto di tale reato si provoca la morte della vittima , si applica la pena dell’ergastolo;

– con l’art. 612-ter (Libro II- Titolo XII- Dei delitti contro la persona) c.p., il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro e con aumento della pena se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato o altra persona legata da relazione affettiva in atto o cessata oppure con impiego di strumenti informatici o telematici. L’aumento della pena  scatta anche se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

La legge 69 del 2019 prevede anche l’aumento delle sanzioni penali già sancite dal codice nei seguenti casi:

– per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all’art. 572 c.p., la pena della reclusione minima passa da due a tre anni e di quella massima da sei a sette anni;

– per il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p., o c.d.  di “stalking“, la pena della reclusione minima passa da sei mesi ad un anno e di quella massima da cinque a sei anni e sei mesi. L’art. 612-bis  era stato inserito nel c.p. dal d.l. n. 11 del 2009 convertito in legge n. 38 del 2009 (Governo Berlusconi IV, Guardasigilli Alfano) recante tra l’altro misure di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori;

– per il delitto di violenza sessuale, di cui all’art. 609-bis c.p., la pena della reclusione minima passa da cinque a sei anni e quella massima da dieci a dodici anni;

– per il delitto di violenza sessuale di gruppo, di cui all’art. 609-octies c.p., la pena della reclusione minima passa da sei a otto anni e quella massima da dodici a quattordici anni.

Inoltre per il delitto di violenza sessuale che, ai sensi dell’art. 609-septies c.p., è punibile a querela della persona offesa, viene allungato il termine per sporgere querela  da sei a dodici mesi. Le aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. per tale reato vengono reimpostate e rese più pesanti con l’aumento della pena di un terzo nel caso in cui la violenza sessuale sia commessa in danno di una persona che non ha compiuto diciotto anni. La pena viene aumentata della metà se la violenza sessuale sia commessa nei confronti di persona che non ha compiuto quattordici anni ed è raddoppiata se commessa in danno di persona che non ha compiuto dieci anni. Inoltre la pena viene aumentata se il compimento degli atti sessuali con persone minori di anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Gli articoli da 609-bis a 609-decies erano stati introdotti nel c.p. dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (governo Dini, anche Guardasigilli)recante norme contro la violenza sessuale.

Per il delitto di omicidio (art. 575 c.p.) vengono ampliate le aggravanti di cui all’art. 577, primo comma, c.p.  che fanno applicare la pena dell’ergastolo, inserendovi anche quella del fatto commesso contro il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole  o ad esso legata da relazione affettiva e così pure per la fattispecie di cui al secondo comma dell’articolo, relativa all’omicidio punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Li 24 novembre 2019

                          Dott. Alfonso Gentili – ex Segretario generale del Comune di Todi.