La trasformazione dei voti in seggi regionali. Guida terminologica.

Una utile guida sulle elezioni del dott. Gentili

Le formule elettorali (cioè i meccanismi che consentono di attribuire i seggi in base ai voti ottenuti)che la Regione Umbria ha prescelto per i suoi due organi istituzionali elettivi, a partire dal 2010 (l.r. n.2) e soprattutto dal 2015 (l.r. n. 4), sono la formula maggioritaria per l’elezione diretta del  Presidente della Giunta regionale  e quella c.d. mista (in parte proporzionale e in parte maggioritaria) per l’elezione contestuale e  su unica scheda del Consiglio regionale (ora denominato Assemblea legislativa e composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta).

In particolare il legislatore regionale, anche in applicazione dei principi fondamentali contenuti nella legge statale del 2004 dopo la riforma costituzionale del 1999, per l’elezione dell’Assemblea ha stabilito da una parte di assicurare sempre e comunque la rappresentanza delle minoranze tramite la riserva alle stesse di un numero di seggi fissato a priori e dall’altra di rinunciare in parte alla proporzionalità attraverso la previsione sia di un implicitopremio di maggioranza che consente di rafforzare la posizione delleforze politiche più votate e di agevolare la formazione di stabili maggioranze assembleari, sia  di una soglia di sbarramento che impedisce alle forze politiche meno votate di partecipare al riparto dei seggi. Per poter meglio comprendere il complesso sistema elettorale umbro, anche in vista delle imminenti elezioni regionali anticipate, può essere utile elencare (in corsivo) e illustrare la terminologia tecnica utilizzata dal legislatore regionale.

La cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale,determinata dall’Ufficio Unico Circoscrizionale (U.U.C.  costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione), è data dalla somma  dei voti validi espressi tracciando il segno nel relativo rettangolo ed è comprensiva anche dei voti espressi solo a favore di una lista a lui collegata (art. 11-bis, comma 3, lett. c), L. 108/1968 e s.m.i.). Viene proclamato eletto nella carica di Presidente della Giunta regionale, da parte dell’Ufficio Centrale Regionale (U.C.R. costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione), il candidato Presidente che ha ottenuto nella regione la cifra elettorale più alta, ossia il maggior numero di voti (c.d. maggioranza relativa) nel turno unico di votazione (formula maggioritaria).

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli contestati, provvisoriamente non assegnati e poi definitivamente assegnati dall’U.U.C., ottenuti da ciascuna lista nelle  singole sezioni della circoscrizione unica regionale o Collegio unico ma plurinominale doveavvengono scrutini c.d. di lista e dove appunto il corpo elettorale è chiamato ad eleggere una pluralità di rappresentanti, consentendo con ciò un rapporto più diretto fra eletti ed elettori. Inoltre è da  sottolineare il fatto che una circoscrizione elettorale ampia quanto il territorio regionale tende a favorire una rappresentanza più generale degli interessi degli elettori, in quanto per legge i Consiglieri rappresentano la comunità regionale (art. 3, commi 1-bis e 1-ter l.r. 2/2010 e s.m.i.).

La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole sezioni dalle liste collegate ad uno stesso candidato alla Presidenza della Giunta regionale  ed è comprensiva  anche dei voti espressi solo per il candidato Presidente (con un segno tracciato nel relativo rettangolo) che si estendono a favore della coalizione di liste (o della lista unica) collegate allo stesso (citato art. 11-bis, comma 3, lett. a).

La cifra individuale di ogni candidato Consigliere in ciascuna lista regionale è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli contestati, provvisoriamente non assegnati e poi definitivamente assegnati dall’U.U.C., ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni. La graduatoria dei candidati Consigliere è determinata in base alla rispettive cifre individuali ottenute. A parità di cifra individuale prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Il riparto dei seggi nell’ambito dell’intera  circoscrizione (Collegio unico regionale)trale coalizioni di liste regionali e le liste uniche (cioè non riunite in coalizione)viene effettuato dall’U.C.R. in base alle rispettive cifre elettorali esecondo il c.d. metodo Hare che è uno dei metodi matematici per l’attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il criterio proporzionale e precisamente il metodo del quoziente e dei resti più alti che determina la quota dei voti che occorre raggiungere per ottenere un seggio.

Il quoziente elettorale regionale è dato dal risultato della divisione del totale delle cifre elettorali  di ciascuna coalizione o lista unica, comprensive dei voti assegnati solamente al candidato Presidente, per il numero dei seggi assegnati al collegio unico regionale, più uno (c.d. quoziente Hagenbach-Bischoff – es. totale cifre elettorali 400.000:21=19.047). Se, con il quoziente regionale così calcolato, il numero dei seggi attribuiti al complesso delle coalizioni di liste  o liste uniche supera il numero di venti le operazioni di riparto si rifanno con un nuovo quoziente regionale ottenutodiminuendo di un’unità il divisore ( es . 400.000:20=20.000).

L’attribuzione dei seggi a ciascuna coalizione di liste o lista unica consiste nell’assegnare alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente regionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna di esse (es. cifra di una coalizione 180.000 (pari al 45%):20.000 (quoziente) = 9 seggi, oppure cifra di una coalizione 220.000 (pari al 55%):20.000 (quoziente) = 11 seggi) e gli eventuali seggi spettanti dal recupero dei resti.

Il numero di voti residuati o c.d. resti per ciascuna coalizione o lista unica, nell’ambito dell‘intera circoscrizione, è dato dal numero di voti residui inferiori al quoziente regionale e dal numero di voti delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente, nonché dal numero di voti che pur raggiungendo il quoziente risultino inefficaci per mancanza di candidati. I seggi rimasti da attribuire sono assegnati alle coalizioni o liste uniche con i maggiori resti e in caso di parità di resti a quelle con la maggior cifra elettorale.

La garanzia della rappresentanza delle minoranze è la formula prevista dalla legge regionale in base alla quale all’insieme delle coalizioni di liste e liste uniche non collegate al candidato Presidente proclamato eletto sono in ogni caso riservati n. 7 seggi, oltre quello riservato al candidato Presidente che ha ottenuto il totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto (art. 3, comma 1-quater, l.r. 2/2010 e s.m.i.) e pertanto l’U.C.R. assegna loro n. 8 seggi. In particolare poi vengono proclamati eletti Consiglieri i candidati Presidente non risultati eletti collegati a coalizioni o liste uniche che abbiano conseguito almeno un seggio. A tal fine l’U.C.R. utilizza il seggio spettante alla coalizione, se unico o l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista unica o alle liste collegate al medesimo candidato Presidente, sulla base dei peggiori resti. Se i seggi spettanti alle liste collegate risultino assegnati con quoziente intero, l’Ufficio centrale utilizza quello assegnato alla lista con la minore cifra elettorale a livello regionale(art. 2, comma 9, l.r. 2/2010 e s.m.i.).

Il premio di maggioranza è un correttivoal criterio proporzionaleimplicitamente previsto dal legislatore regionale e consiste nell’assegnazione, da parte dell’U.C.R., alla coalizione di liste o lista unica collegata al candidato Presidente proclamato eletto di n. 12 seggi, pari al 60 per cento del totale, nel caso in cui ne spettassero di meno in base al quoziente regionale e recupero resti. La formula scelta può anche comportare una riduzione dei seggi a n. 12  nel caso in cui alla coalizione ne dovessero spettare di più con il criterio  proporzionale puro in ambito circoscrizionale (secondo gli esempi di cui sopra, ove la cifra di una coalizione raggiunga o superi  il 65%).

La soglia di sbarramento  è l’altro correttivo per cui al riparto dei seggi partecipano solo le liste uniche e le liste che, nell’ambito di una coalizione, abbiano riportato una cifra elettorale pari o superiore al 2,5 per cento dei voti validi espressi nell’intera circoscrizione (es. 400.000 x 2,5%= 10.000), fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste uniche e delle liste delle coalizioni sono comunque computate ai fini delle operazioni di riparto dei seggi nell’ambito dell’intera circoscrizione e in quello di una coalizione.

Il riparto dei seggi nell’ambito della coalizione di liste collegata al candidato Presidente proclamato eletto  viene effettuato dall’U.C.R. in base alla cifra elettorale di ciascuna lista della coalizione. Con le stesse modalità l’U.C.R. effettua il riparto dei seggi anche nell’ambito delle altre coalizioni di liste.

Il quoziente elettorale di coalizione è dato dal risultato della divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione stessa, più uno. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi attribuiti complessivamente alle liste supera il numero dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni di riparto si ripetono con un nuovo quoziente di coalizione ottenutodiminuendo di un’unità il divisore. (es.  180.000:12 = 15.000, oppure 220.000:12 = 18.333).

L’attribuzione dei seggi a ciascuna lista della coalizione consiste nell’assegnare alla stessa  tanti seggi quante volte il quoziente  di coalizione risulti contenuto nella cifra elettorale di ognuna e gli eventuali seggi spettanti dal recupero dei resti. Ove nessuna lista di una coalizione o lista unica abbia raggiunto la soglia di sbarramento e le stesse abbiano diritto all’assegnazione di oltre un seggio, quelli successivi al primo sono assegnati alle altre coalizioni o liste uniche collegate ai candidati Presidente non eletti sulla base della graduatoria decrescente dei resti.

Il tetto dei seggi ottenibili  da una lista è un ulteriore correttivo al criterio proporzionale puro consistente nel fatto che, ove una lista della coalizione collegata al candidato Presidente proclamato eletto abbia diritto ad ottenere oltre 10 seggi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione la cui cifra elettorale sia pari o superiore al 2,5 per cento dei voti validamente espressi nell’intera circoscrizione e che non abbia ottenuto seggi né a quoziente intero né con i voti residuati, ad iniziare con l’attribuzione di un seggio alla lista della coalizione con la maggiore cifra elettorale e fino ad un massimo di due liste. Ove però una o più liste interessate ad ottenere il seggio di cui sopra abbia  conseguito seggi in base alla graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste è ridotto di un pari numero di liste e il seggio o i due seggi spettanti alla coalizione sono comunque attribuiti alla lista cui sarebbero spettati più di 10 seggi.

Dott. Alfonso Gentili – ex Segretario generale del Comune di Todi.