{"id":5872,"date":"2025-03-27T17:34:11","date_gmt":"2025-03-27T16:34:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5872"},"modified":"2025-03-27T17:34:12","modified_gmt":"2025-03-27T16:34:12","slug":"lo-stato-regionale-e-la-legge-sull-autonomia-differenziata-delle-regioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5872","title":{"rendered":"LO STATO REGIONALE\u00a0 E LA\u00a0 LEGGE SULL&#8217; AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI"},"content":{"rendered":"\n<p>Dott. Alfonso Gentili. Seconda e ultima parte<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Gentili-Alfonso-1024x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5793\" width=\"254\" height=\"254\" srcset=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Gentili-Alfonso-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Gentili-Alfonso-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Gentili-Alfonso-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Gentili-Alfonso-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Gentili-Alfonso.jpg 1059w\" sizes=\"(max-width: 254px) 100vw, 254px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>La legge n. 86 del giugno &#8217;24recante disposizioni per l&#8217;<strong>attuazione<\/strong> <strong>dell&#8217;autonomia differenziata<\/strong> delle Regioni a statuto ordinario&nbsp; (c.d. legge <strong>Calderoli<\/strong>) \u00e8 una <strong>legge-quadro<\/strong> che precede la stipula delle singole <strong>intese <\/strong>tra lo Stato e le Regioni interessatee che, purnon essendo espressamente prevista dall&#8217;art. 116, comma terzo, Cost., era stata ritenuta opportuna gi\u00e0 a partire dal Governo Conte II- c.d. giallo-rosso. Nel mese di luglio &#8217;24 sono state per\u00f2 presentate alla <strong>Corte Suprema di Cassazione <\/strong>(con sede in Roma, Piazza Cavour)<strong> tre<\/strong> richieste di<strong> <em>referendum <\/em>popolare abrogativo<\/strong> di cui <strong>all&#8217;art. 75 Cost.<\/strong> trattandosi di una <strong>legge ordinaria <\/strong>e non di una <strong>legge costituzionale <\/strong>che \u00e8 disciplinata dall&#8217;art. 138 Cost. . La prima richiesta \u00e8 stata presentata con una dichiarazione resa da <strong>34 cittadini<\/strong> italiani di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per <strong>l&#8217;abrogazione totale<\/strong> della legge e di eleggere domicilio&nbsp; presso la sede di <strong>A.L.I. Lega delle Autonomie Locali<\/strong> in via delle Botteghe Oscure di Roma. La seconda con una dichiarazione resa da <strong>13 cittadini <\/strong>italiani di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per <strong>l&#8217;abrogazione totale<\/strong> della legge e di eleggere domicilio presso la sede dell&#8217;<strong>Associazione Monte Peglia per Unesco<\/strong> in via Oberdan di Perugia e la terza con dichiarazione resa da <strong>13 cittadini italiani<\/strong> di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per <strong>l&#8217;abrogazione parziale<\/strong> della legge e di eleggere domicilio sempre presso la sede di Associazione Monte Peglia per Unesco. Inoltre anche <strong>cinque Consigli regionali <\/strong>(con maggioranze di centro-sinistra) hanno deliberato di richiedere il <strong><em>referendum <\/em>abrogativo<\/strong> come previsto dall&#8217;art. <strong>75<\/strong>,<strong> comma primo<\/strong>,Cost. e disciplinato nel Titolo II della legge n. <strong>352 <\/strong>del <strong>maggio&#8217;70 <\/strong>(<strong>Governo Rumor III <\/strong>di centro sinistra &#8220;organico<strong>&#8220;<\/strong>) di attuazione del <em>referendum<\/em>. Il Consiglio dellaRegione <strong>Campania<\/strong> nella seduta dell&#8217;8 luglio &#8217;24 ha approvato due deliberazioni di richiesta del <em>referendum, <\/em>una per <strong>l&#8217;abrogazione totale<\/strong> e l&#8217;altra per <strong>l&#8217;abrogazione parziale<\/strong> della legge. Analoghe richieste sono state poi approvate dal Consiglio della Regione<strong> Emilia<\/strong>&#8211;<strong>Romagna <\/strong>nella seduta del 10 luglio &#8217;24 con due delibere e da quello della Regione <strong>Toscana<\/strong> nella seduta del 16 luglio &#8217;24 sempre con due delibere. Infine le richieste di r<em>eferendum <\/em>sono state &nbsp;approvate anche dai Consigli della <strong>Regione Sardegna <\/strong>(a statuto speciale)nella seduta del 17 luglio &#8217;24 con due mozioni e della <strong>Regione Puglia<\/strong> nella seduta del 23 luglio &#8217;24 con due deliberazioni. In proposito occorre ricordare che secondo quanto previsto dal<strong> comma quarto <\/strong>del citato art. 75 Cost. la proposta <strong>abrogativa di una legge ordinaria<\/strong> si intende approvata solo se ha partecipato alla votazione la <strong>maggioranza assoluta<\/strong> <strong>degli aventi diritto <\/strong>(c.d. <em>quorum<\/em>) e se \u00e8 stata raggiunta la <strong>maggioranza dei voti <\/strong>validamente espressi.<\/p>\n\n\n\n<p>A fine luglio &#8217;24 invece le Regioni <strong>Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia <\/strong>(con maggioranze di centro-destra) hanno inoltrato al Governo le <strong>richieste di avvio del negoziato<\/strong> e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie <strong>Calderoli<\/strong> ha svolto in proposito un&#8217;informativa nella seduta del <strong>Consiglio dei Ministri<\/strong> del 26 luglio e poi ha informato anche la <strong>Conferenza Stato-Regioni<\/strong> in una seduta del settembre &#8217;24. Analoga informativa \u00e8 stata trasmessa alle <strong>Camere<\/strong> nelle sedute di fine settembre &#8217;24. I <strong>negoziati<\/strong> tra il Governo e queste ultime quattro Regioni per l&#8217;attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia sono stati poi <strong>avviati<\/strong> a fine ottobre. <em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel mese di agosto &#8217;24<strong> quattro Presidenti di Regione <\/strong>(le stesse Regioni che avevano richiesto il referendum abrogativo, tranne l&#8217;Emilia-Romagna) hanno anche promosso in via principale, previa deliberazione delle rispettive Giunte regionali, la <strong>questione di legittimit\u00e0 costituzionale<\/strong> dinanzi alla <strong>Corte Costituzionale <\/strong>(con sede in Roma, Piazza del Quirinale) della stessa legge statale 86\/&#8217;24 che definisce i principi generali per l&#8217;attribuzionealle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. L&#8217;impugnativa \u00e8 stata basata sul nuovo art. <strong>127, comma secondo<\/strong>, Cost. e sull&#8217;art. <strong>9, comma 2<\/strong>, della legge n. <strong>131 <\/strong>del <strong>giugno &#8217;03 <\/strong>(<strong>Governo Berlusconi II<\/strong>&#8211; Casa delle Libert\u00e0), recante disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla l.c. n. 3 del &#8217;01 di riforma del titolo V. I quattro ricorsidiretti alla Consulta sono stati depositati entro i prescritti <strong>sessanta giorni<\/strong> dalla pubblicazione della legge e notificati anche alla Presidente del Consiglio dei ministri. Le tre Regioni a statuto ordinario <strong>Puglia<\/strong>, con 12 motivi di ricorso, <strong>Toscana<\/strong>, con 12 motivi di ricorso e <strong>Campania<\/strong>, con 15 motivi di ricorso, nonch\u00e9 la Regione autonoma <strong>Sardegna<\/strong> a statuto speciale con l&#8217;impugnazione dell&#8217;intero testo e, in subordine, con 22 motivi di ricorso, hanno quindi <strong>impugnato <\/strong>la legge statale sull&#8217;attuazione dell&#8217;autonomia differenziata nella sua totalit\u00e0 e anche con riferimento a specifiche norme. La <strong>Corte costituzionale<\/strong> (<strong>Presidente A. Barbera<\/strong> e redattore G. Pitruzzella) con la sentenza n. <strong>192<\/strong> decisa il <strong>14 novembre &#8217;24<\/strong>, depositata il <strong>3 dicembre &#8217;24 <\/strong>epoi pubblicata nella G.U. <em>1^ Serie Speciale<\/em> n. 49 del 4 dicembre &#8217;24, riuniti i giudizi, ha dichiarato <strong>non fondata<\/strong> laquestione di <strong>legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;intera legge <\/strong>n. 86 del &#8217;24 promossa dalla Regione autonoma Sardegna e anche dalle Regioni Puglia e Toscana. La Corte ha interpretato l&#8217;art. 116, terzo comma, Cost. nel senso che, pur facendo riferimento solo alle materie di <strong>potest\u00e0 legislativa<\/strong> di cui all&#8217;art. 117 Cost., consente anche un riconoscimento di maggiore <strong>autonomia amministrativa<\/strong> purch\u00e9 concernente <strong>specifiche funzioni<\/strong> e <strong>non intere<\/strong> <strong>materie<\/strong> oggetto di devoluzione. Ha anche utilizzato in vari casi la tecnica delle <strong>sentenze additive o manipolative<\/strong> che modificano <strong>direttamente <\/strong>il testo legislativo (con l&#8217;uso delle locuzioni &#8220;anzich\u00e9&#8221; oppure &#8220;nella parte in cui non prevede&#8221; e simili) senza necessit\u00e0 di ulteriori interventi del legislatore e ha interpretato in modo <strong>costituzionalmente orientato <\/strong>(o c.d. &#8220;interpretazione conforme&#8221;ai principi costituzionali)altre norme dello stesso testo legislativo. La Corte inoltre ha dichiarato <strong>illegittime <\/strong>altre disposizioni della legge n. 86 che quindi subisce una notevole battuta d&#8217;arresto ma non viene<strong> bloccata <\/strong>del tutto. Pi\u00f9 precisamente la Consulta ha dichiarato <strong>l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale <\/strong>dei seguenti <strong>articoli e commi<\/strong> della legge n. 86 del &#8217;24:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>art. 1<\/strong> (Finalit\u00e0), <strong>comma 2<\/strong>, nella parte in cui prevede \u00abL&#8217;attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [&#8230;]\u00bb, anzich\u00e9 \u00abL&#8217;attribuzione di<strong> specifiche<\/strong> <strong>funzioni <\/strong>relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [&#8230;]\u00bb&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>art. 2<\/strong> (Procedimento di approvazione delle <strong>intese<\/strong> fra Stato e Regione), <strong>comma 1<\/strong>, <strong>primo periodo<\/strong>, nella parte in cui non prescrive che <strong>l&#8217;iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiariet\u00e0 <\/strong>(anche se richiamato nell&#8217;art. 1, comma 1, della legge). Si tratta della c.d. <strong>sussidiariet\u00e0 verticale<\/strong> che consiste nell&#8217;attribuire la competenza ad esercitare i poteri pubblici al livello di<strong> amministrazione<\/strong> <strong>pi\u00f9 vicina ai cittadini<\/strong>, consentendone l&#8217;esercizio al livello superiore solo per assicurane l&#8217;<strong>esercizio unitario<\/strong> quando il livello inferiore sia inadeguato a perseguire gli obiettivi. Per la Consulta il <strong>principio di &#8220;sussidiariet\u00e0&#8221; <\/strong>(che insieme a quelli di differenziazione eadeguatezza sostituiscono il vecchio principio del &#8220;<strong>parallelismo<\/strong>&#8221; tra competenze legislative e amministrative) viene ora ad avere una <strong>portata generale <\/strong>e<strong> di sistema <\/strong>in quanto volto a indirizzare sia l&#8217;allocazione delle <strong>funzioni amministrative <\/strong>e l&#8217;esercizio dei<strong> poteri sostitutivi <\/strong>di cui agli artt. 118&nbsp; e 120 Cost. che anche&nbsp; la ripartizione della <strong>potest\u00e0 legislativa <\/strong>tra<strong> Stato<\/strong> e<strong> Regioni<\/strong> (art. 117, commi primo e <strong>quarto<\/strong> Cost.) con l&#8217;attribuzione alla <strong>legislazione<\/strong> <strong>regionale<\/strong>, pi\u00f9 vicina ai cittadini,di tutte le materie non espressamente riservate a <strong>quella statale<\/strong> (art. 117, commi <strong>secondo<\/strong> e <strong>terzo, ultimo periodo<\/strong>). Inoltre ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale del <strong>comma 1, terzo periodo<\/strong>, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, \u00abcon riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) di cui all&#8217;articolo 3, \u00e8 svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia\u00bb, anzich\u00e9 stabilire, \u00abconriguardo a<strong> specifiche funzioni<\/strong> riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 3, \u00e8 svolto <strong>con riferimento a<\/strong> <strong>ciascuna funzione o gruppo di funzioni<\/strong>\u00bb&#8221; e infine l&#8217;illegittimit\u00e0 del&nbsp; <strong>comma 2<\/strong>, per intero; <em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>art. 3<\/strong> (Delegaal Governo per la <strong>determinazione dei LEP<\/strong> ai fini dell&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione), <strong>comma 3<\/strong>, nella parte in cui prevede che \u00abi LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti\u00bb, anzich\u00e9 \u00abi LEP sono determinati <strong>per le specifiche funzioni concernenti le materie<\/strong> seguenti\u00bb che sono elencate nello stesso comma 3 in numero di 14 come di seguito: &#8220;a) norme generali sull&#8217;istruzione; b) tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali; c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione; e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all&#8217;innovazione per i settori produttivi; f) tutela della salute; g) alimentazione; h) ordinamento sportivo; i) governo del territorio; l) porti e aeroporti civili; m) grandi reti di trasporto e di navigazione; n) ordinamento della comunicazione; o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia; p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u00e0 culturali. Le prime due funzioni concernono materie di legislazione <strong>esclusiva<\/strong> dello Stato e le altre dodici riguardano materie di legislazione <strong>concorrente <\/strong>(art 117, commi secondo e terzo, Cost.). La sentenza ha anche dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dei <strong>commi 1<\/strong>, <strong>7<\/strong> e <strong>9<\/strong>, per intero;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>art. 4<\/strong> (Trasferimento di funzioni), <strong>comma 1<\/strong>, <strong>primo periodo<\/strong> nella parte in cui menziona \u00abmaterie o ambiti di materie riferibili ai LEP\u00bb, anzich\u00e9 \u00ab<strong>specifiche funzioni<\/strong> riferibili ai LEP\u00bb per le quali il <strong>trasferimento<\/strong> delle funzioni e delle risorse potr\u00e0 essere effettuato <strong>solo dopo la determinazione degli stessi LEP <\/strong>e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>art. 8<\/strong> (Monitoraggio), <strong>comma 2<\/strong>, per intero;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>art. 9<\/strong> (Clausole finanziarie), <strong>comma 4<\/strong>, nella parte in cui prevede &#8220;la possibilit\u00e0&#8221; e quindi la facoltativit\u00e0 del <strong>concorso<\/strong> delle regioni differenziate <strong>agli obiettivi di finanza pubblica<\/strong>, anzich\u00e9 &#8220;la<strong> doverosit\u00e0&#8221; <\/strong>su un piano di parit\u00e0 rispetto alle altre regioni;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>art. 11<\/strong> (Disposizioni transitorie e finali), <strong>comma 2<\/strong>, per intero.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Consulta<\/strong> ha inoltre dichiarato<strong> in via consequenziale<\/strong>,ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 87\/&#8217;53 (si tratta dell&#8217;illegittimit\u00e0<strong> di norme<\/strong> <strong>diverse da quelle impugnate<\/strong> che deriva come conseguenza della decisione adottata), <strong>l&#8217;illegittimit\u00e0 <\/strong>costituzionaledell&#8217;<strong>art. 3<\/strong>, <strong>commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10<\/strong> per intero. Con successiva <strong>ordinanza del 13-27 gennaio &#8217;25<\/strong>, pubblicata nella G. U. n. 5 del 29 gennaio &#8217;25, la&nbsp; Corte costituzionale (<strong>Nuovo<\/strong> <strong>Presidente G. Amoroso<\/strong>) ha disposto la correzione di un<strong> errore materiale<\/strong> nella sentenza n. 192 sostituendo le parole di cui sopra con le seguenti &#8220;<em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3<strong>, &nbsp;<\/strong>commi 2, 4, 5, 6, <strong>8<\/strong> &#8211; in relazione all\u2019inciso<strong> \u201csecondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,<\/strong>\u201d &#8211; e 10 della legge n. 86 del 2024&#8243;. <\/em>La legge 197\/&#8217;22 (<strong>Governo Meloni<\/strong> di destra-centro) era la <strong>legge di bilancio &#8217;23<\/strong> e il comma <strong>793<\/strong> riguardava la ricognizione, da parte della <strong>Cabina di regia <\/strong>per la determinazione dei <strong>livelli essenziali delle prestazioni <\/strong>(<strong>LEP<\/strong>), delle <strong>funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario<\/strong> in ciascuna materia di cui all&#8217;art. 116, comma terzo Cost., la ricognizione della <strong>spesa storica<\/strong> sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione nell&#8217;ultimo triennio, l&#8217;individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP e la <strong>determinazione dei LEP<\/strong> sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla <strong>Commissione tecnica per i fabbisogni standard<\/strong>. Il comma <strong>796<\/strong> sanciva che ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) con cui venivano determinati i <strong>LEP<\/strong> doveva essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e finanze e previa delibera del CdM dopo aver acquisito l<strong>&#8216;intesa<\/strong> con la <strong>Conferenza unificata<\/strong>. Inoltre la Consulta ha dichiarato <strong>in via consequenziale<\/strong> <strong>l&#8217;illegittimit\u00e0, sopravvenuta<\/strong> a partire dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 86 del &#8217;24, <strong>dell&#8217;art. 1, commi da 791 a 801-bis, <\/strong>della &nbsp;medesima legge di bilancio dello Stato 197\/ &#8217;22. Tali commi erano relativi alla determinazione dei <strong>LEP<\/strong> concernenti <strong>i diritti civili e sociali<\/strong> che devono essere <strong>garantiti in tutto il territorio nazionale<\/strong> ai sensi dell&#8217;a<strong>rt. 117<\/strong>, secondo comma, lett. <em>m<\/em>), Cost. La sentenza n. 192 del novembre &#8217;24 ha infine dichiarato<strong> inammissibili<\/strong> tredici e <strong>non fondate<\/strong> venticinque questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dei vari articoli della medesima legge n. 86.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda invece il <strong><em>referendum<\/em> abrogativo<\/strong> richiesto dalle <strong>cinque Regioni<\/strong> sopraindicate <strong>l&#8217;Ufficio Centrale per il referendum<\/strong>(Presidente<strong> R.M. Di Virgilio<\/strong>) costituito presso la <strong>Corte suprema di Cassazione <\/strong>e che ai sensi dell&#8217;art. 32, comma secondo, della legge n. 352 del &#8217;70 deve accertare con <strong>ordinanza <\/strong>che le richieste depositate siano <strong>conformi alle norme di legge <\/strong>e quindi dichiararne la <strong>legittimit\u00e0<\/strong>, tramite un comunicato stampa ha reso noto che con un&#8217;unica ordinanza, depositata il <strong>12 dicembre &#8217;24<\/strong>, ha dichiarato <strong>conformi a legge<\/strong> le richieste di <em>referendum<\/em> relative all&#8217;<strong>abrogazione totale <\/strong>della legge n. 86 del &#8217;24 sull&#8217;autonomia differenziata e invece <strong>non conforme a legge<\/strong> la richiesta relativa all&#8217;<strong>abrogazione parziale<\/strong> della stessa legge n. 86. La cognizione &nbsp;dell&#8217;<strong>ammissibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em><\/strong> di cui al secondo comma dell&#8217;art. 75 Cost. \u00e8 invece demandata dall&#8217;art. 33, comma quarto, della legge n. 352 alla <strong>Corte Costituzionale<\/strong> che la decide con <strong>sentenza<\/strong>. La Consulta, con un comunicato stampa ha reso noto di aver concluso il <strong>20 gennaio &#8217;25<\/strong>&nbsp; in Camera di Consiglio il giudizio sull&#8217;ammissibilit\u00e0 e di aver ritenuto <strong>inammissibile il quesito referendario <\/strong>sulla legge n. 86 del &#8217;24 nel testo <strong>risultante <\/strong>all&#8217;esito della sentenza n. 192 della stessa Corte. Tale sentenza ha infatti eliminato gran parte del disposto normativo della legge lasciando in essere un <strong>contenuto minimo di<\/strong> <strong>difficile individuazione<\/strong> con i derivanti riflessi sulle <strong>comprensibilit\u00e0<\/strong> del quesito referendario da parte del corpo elettorale e su una sua <strong>scelta consapevole. <\/strong>Da ci\u00f2 dovrebbe discendere che se la <strong>legge ordinaria<\/strong> n. 86 sar\u00e0 <strong>reintegrata o riscritta<\/strong> in modo <strong>conforme<\/strong> alla Costituzione la richiesta di <em>referendum<\/em> abrogativo di cui all&#8217;art. 75 Cost. potr\u00e0 essere di nuovo avanzata e dovrebbe essere ammessa non rientrando nei casi di inammissibilit\u00e0 di cui al comma secondo dello stesso art. 75 Cost. . La sentenza della Consulta \u00e8 arrivata ad affermare che il <strong>fine ultimo<\/strong> della richiesta di <em>referendum <\/em>sarebbe<em>&#8220;non gi\u00e0 su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma <strong>a favore o contro il<\/strong> <strong>regionalismo differenziato<\/strong><\/em>&#8220;. La Corte ha motivato la decisione con la considerazione che &#8220;<em>Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria <\/em><em>sull\u2019<strong>autonomia differenziata come tale<\/strong>, e in definitiva sull\u2019art. <strong>116, terzo comma<\/strong>, <strong>Cost<\/strong><\/em><strong>.&#8221;<\/strong> e ha concluso che tale articolo &#8220;<em>non pu\u00f2 essere oggetto di <strong>referendum abrogativo<\/strong>, ma solo di <strong>revisione costituzionale<\/strong><\/em>&#8220;. La sentenza con le motivazioni \u00e8 stata depositata in Cancelleria il <strong>7 febbraio &#8217;25<\/strong> con il <strong>n. 10<\/strong> (<strong>Presidente G. Amoroso<\/strong> e redattore M. D&#8217;Alberti) e poi pubblicata nella G.U. <em>1^ Serie Speciale<\/em> n. 7 del 12 febbraio &#8217;25 dichiarando <strong>inammissibile<\/strong> la richiesta di <em>referendum<\/em> abrogativo della legge n. 86 che \u00e8 stato cos\u00ec <strong>cancellato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Un&#8217;eventuale <strong>legge&nbsp; di revisione costituzionale<\/strong> (art. 138 Cost.) come indicata dalla Consulta che, in un&#8217;ottica politica diversa rispetto alla scelta fatta con la riforma del titolo V, <strong>abroghi<\/strong> il <strong>comma terzo <\/strong>dell&#8217;art. <strong>116<\/strong> Cost. appare per\u00f2 di difficile<strong> approvazione<\/strong> in questaXIX legislatura della Repubblica iniziata nel settembre &#8217;22. Occorre anche tenere presente l&#8217;<strong>avvenuta<\/strong> <strong>firma <\/strong>nel febbraio &#8217;18 (<strong>Governo Gentiloni<\/strong> di centro-sinistra) di <strong>tre pre-intese<\/strong> con le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (<strong>Presidenti <\/strong>rispettivamente&nbsp; R. Maroni, L. Zaia II, S. Bonaccini I) per&nbsp; il riconoscimento <strong>di forme e condizioni particolari di autonomia<\/strong> di cui all&#8217;art. 116, comma terzo, Cost. . Resta altres\u00ec rilevante il fatto che sempre nell&#8217;anno &#8217;18 anche le <strong>sei <\/strong>Regioni <strong>Umbria<\/strong>, Toscana, Marche, Campania, Piemonte e Liguria, tutte allora con <strong>Presidenti e Giunte regionali<\/strong> di centro-sinistra tranne la Liguria (<strong>Presidenti<\/strong> rispettivamente <strong>C. Marini II<\/strong>, E. Rossi II , L. Ceriscioli, V. De Luca I, S. Chiamparino e G. Toti I), avevano espresso al &nbsp;Governo (<strong>Conte I<\/strong> c.d. giallo-verde) la volont\u00e0&nbsp; di iniziare il percorso per ottenere <strong>ulteriori forme particolari di autonomia <\/strong>inviandogli le <strong>richieste di<\/strong> <strong>avvio dei negoziati. <\/strong>Sulla possibilit\u00e0 di avviare subito i <strong>trasferimenti di alcune specifiche funzioni<\/strong> la sentenza n. 192 sembra per\u00f2 escludere tale &nbsp;eventualit\u00e0. Quindi la <strong>reintegrazione <\/strong>della legge-quadro n. 86 per l&#8217;attuazione<strong> <\/strong>dell&#8217;autonomia differenziata con norme <strong>costituzionalmente conformi<\/strong> appare possibile e anche probabile, perch\u00e9 la Consulta ha <strong>dichiarato non fondata<\/strong> la questione di costituzionalit\u00e0 dell&#8217;<strong>intera<\/strong> <strong>legge<\/strong>, facendo esultare il Ministro <strong>Calderoli<\/strong> e accogliere con favore la decisione da parte della maggioranza, anche se la forma di <strong>Stato regionale <\/strong>e il<strong> decentramento <\/strong>non sembrano confacenti per almeno una forza politica di Governo.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Dott. Alfonso Gentili, gi\u00e0 Segretario Generale della Provincia di Perugia<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dott. Alfonso Gentili. Seconda e ultima parte La legge n. 86 del giugno &#8217;24recante disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario&nbsp; (c.d. legge Calderoli) \u00e8 una legge-quadro che precede la stipula delle singole intese tra lo Stato e le Regioni interessatee che, purnon essendo espressamente prevista dall&#8217;art. 116, comma terzo, Cost., era &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5872\">Continue reading<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5872"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5872"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5872\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5873,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5872\/revisions\/5873"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}