{"id":5838,"date":"2024-09-06T21:39:06","date_gmt":"2024-09-06T19:39:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5838"},"modified":"2024-09-06T22:39:11","modified_gmt":"2024-09-06T20:39:11","slug":"le-modifiche-apportate-in-prima-lettura-dal-senato-al-disegno-di-legge-per-lintroduzione-dellelezione-diretta-del-capo-del-governo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5838","title":{"rendered":"LE MODIFICHE APPORTATE IN PRIMA LETTURA DAL SENATO AL\u00a0 DISEGNO DI LEGGE PER L&#8217;INTRODUZIONE DELL&#8217;ELEZIONE DIRETTA DEL CAPO DEL GOVERNO."},"content":{"rendered":"\n<p>Le osservazioni del dott. Alfonso Gentili<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5661\" width=\"374\" height=\"386\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Il <strong>disegno di legge costituzionale <\/strong>recante &#8221; <em>Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione&nbsp; per <strong>l&#8217;elezione diretta del Presidente del Consiglio<\/strong> dei ministri, &nbsp;il rafforzamento della <strong>stabilit\u00e0 del Governo<\/strong> e l&#8217;abolizione della nomina dei <strong>senatori a vita<\/strong> da parte del Presidente della Repubblica<\/em>&#8220;, d&#8217;iniziativa del <strong>Governo Meloni-I<\/strong> di destra-centro (FdI, LSP, F, NM (IaC-RI) e a firma di <strong>Meloni Giorgia<\/strong> (Presidente del CdM) e <strong>Alberti Casellati Maria Elisabetta <\/strong>(Ministra senza portafoglio per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa), era stato presentato al <strong>Senato della Repubblica<\/strong> il 15<strong> novembre &#8217;23 <\/strong>in un testo composto di 5 articoli. Tale atto d&#8217;iniziativa governativa aveva preso il n<strong>. S.935<\/strong>,era stato assegnato alla <strong>1\u00aa<\/strong> <strong>Commissione<\/strong> <strong>permanente (Affari Costituzionali)<\/strong> in sede referente il 21 novembre e aveva assorbito in Commissione l&#8217;altro d.d.l cost. n. <strong>S.830 <\/strong>recante &#8220;<em>Disposizioni per l\u2019introduzione dell\u2019elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione<\/em>&#8221; d&#8217;iniziativa dei senatori <strong>Renzi<\/strong> ed altri gi\u00e0 presentato&nbsp; il 1\u00b0 <strong>agosto &#8217;23<\/strong>. Il d.d.l. governativo, con relatore il Sen. <strong>Alberto Balboni (FdI)<\/strong>, era stato trattato in varie sedute della Commissione fino al 21 febbraio &#8217;24 con alcune proposte di modifiche (n. 9) e di integrazioni (n. 3 nuovi articoli) del testo base.<\/p>\n\n\n\n<p>Il d.d.l. costituzionale \u00e8 stato poi <strong>trattato nell&#8217;aula <\/strong>di Palazzo Madama con relatore di maggioranza sempre il sen. Alberto Balboni (FdI), nominato il 24 aprile &#8217;24 e che ha illustrato e proposto il testo &nbsp;come modificato in Commissione. Il d.d.l. \u00e8 stato infine <strong>approvato <\/strong>dal <strong>Senato della Repubblica<\/strong> il 18 <strong>giugno<\/strong> <strong>&#8217;24<\/strong>, in sede di <strong>prima deliberazione<\/strong> (art. 138 Cost.), nel testo composto di n. 8 articoli limitandosi di fatto a recepire le modifiche e integrazioni approvate dalla competente Commissione. In pari data tale d.d.l. cost. \u00e8 stato trasmesso dal Presidente del Senato <strong>alla Camera dei Deputati<\/strong> sempre per la prima deliberazione. Il <strong>19 giugno<\/strong> lo stesso \u00e8 stato assegnato, con il n. <strong>A.C. <\/strong>(Atto Camera) <strong>1921 <\/strong>ein abbinamento con il d.d.l. <strong>C. 1354<\/strong> d&#8217;iniziativa dei deputati <strong>Boschi<\/strong> e altri gi\u00e0 presentato il 2 <strong>agosto &#8217;23<\/strong>, alla <strong>I Commissione Affari costituzionali<\/strong> della Camera per l&#8217;esame in sede referente. L&#8217;esame \u00e8 iniziato il <strong>4 luglio <\/strong>scorso con relatore in Commissione l&#8217;On. <strong>Nazario Pagano (F.I.) <\/strong>e con le audizioni di professori di diritto costituzionale e pubblico fino al <strong>6 agosto<\/strong> scorso. Lo stesso atto \u00e8 stato anche assegnato al parere della <strong>Commissione II Giustizia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;Assemblea del<strong> Senato della Repubblica,<\/strong> come proposto dalla 1\u00aa Commissione e poi approvato in aula per ogni articolo del d.d.l., \u00e8 stato innanzitutto rettificato, il <strong>titolo<\/strong> del disegno di legge eliminando il riferimento ai singoli articoli della Costituzione da modificare e sostituendolo con la dizione &#8220;<em>Modifiche <strong>alla parte seconda<\/strong> della Costituzione per l&#8217;elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri,&#8230;&#8230;..&#8221;. &nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>All&#8217;art. 1<\/strong> \u00e8 stata modificata la <strong>rubrica <\/strong>dello stessocon la seguente: &#8220;<strong><em>Abrogazione del secondo comma dell&#8217;<\/em><\/strong><em>articolo <strong>59 <\/strong>della Costituzione&#8221; <\/em>in quanto l&#8217;articolo non si limita a modificare ma provvede ad <strong>abrogare<\/strong> <strong>integralmente <\/strong>la norma costituzionale che conferisce al <strong>Presidente della Repubblica<\/strong>, il quale rappresenta <strong>l&#8217;unit\u00e0 nazionale<\/strong> (art. 87 Cost.), il potere di nominare <strong>senatori a vita<\/strong> cittadini che hanno <strong>illustrato la Patria<\/strong> per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e peraltro stabilisce che il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non pu\u00f2 in alcun caso essere superiore a <strong>cinque<\/strong>. Tale secondo comma era stato solo di recente cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 3 della l.c.n. 1 dell&#8217;<strong>ottobre &#8217;20 &nbsp;<\/strong>in materia di <strong>riduzione <\/strong>del numero dei parlamentari (<strong>Governo Conte II<\/strong>&#8211; M5S, PD, LeU, IV, MAIE) da complessivi 945 a 600, di cui <strong>200<\/strong> componenti<strong> elettivi<\/strong> del Senato, oltre agli ex Presidenti della Repubblica come <strong>senatori a vita di diritto<\/strong> salvo rinuncia e ai fino a cinque <strong>senatori a vita<\/strong> <strong>nominati<\/strong> dal Presidente della Repubblica. L&#8217;abolizione dei cinque senatori a vita determina un notevole <strong>ridimensionamento<\/strong> del ruolo del <strong>Capo dello Stato<\/strong>. Con la <strong>norma transitoria<\/strong> di cui all&#8217;art. 8, comma 1, del d.d.l. i senatori a vita gi\u00e0 nominati prima dell&#8217;entrata in vigore di questa nuova legge costituzionale <strong>resteranno<\/strong> <strong>comunque in carica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Senato ha poi inserito un <strong>nuovo art. 2<\/strong> recante in rubrica &#8220;<em>Modifica all&#8217;articolo <strong>83 <\/strong>della Costituzione<\/em><strong>&#8220;<\/strong>, relativo alla procedura di <strong>elezione del Presidente della Repubblica <\/strong>da parte del <strong>Parlamento in seduta comune <\/strong>a scrutinio segreto e ampliato con la partecipazione di tre delegati per ogni Regione eletti in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze (tranne la Valle d&#8217;Aosta con uno solo e cos\u00ec per un totale di 58 delegati dei Consigli regionali) in gergo giornalistico chiamati&#8221;grandi elettori&#8221;. La modifica stabilisce che, per l&#8217;elezione del <strong>Capo dello Stato<\/strong>, la <strong>maggioranza di due terzi<\/strong> dell&#8217;Assemblea (in genere pi\u00f9 ampia della maggioranza governativa) \u00e8 necessaria non pi\u00f9 fino al terzo ma fino al <strong>sesto scrutinio <\/strong>segreto, facendo cos\u00ec diventare sufficiente la <strong>maggioranza assoluta <\/strong>(met\u00e0 pi\u00f9 uno) dell&#8217;Assemblea <strong>dal settimo scrutinio <\/strong>in poi. Tale modifica sembrerebbe &nbsp;voler valorizzare la figura del Presidente della Repubblica che, se eletto con la maggioranza <strong>di due terzi<\/strong> dell&#8217;Assemblea, apparirebbe di pi\u00f9 il <strong>Presidente di tutti<\/strong> (come chiedevano i Padri costituenti) e non solo <strong>di chi lo elegge,<\/strong> come quasi sicuramente per\u00f2 continuer\u00e0 ad avvenire dato che la seduta assembleare per l&#8217;elezione, presieduta dal Presidente della Camera, \u00e8 <strong>unica<\/strong> con semplici interruzioni e quindi l&#8217;elezione a maggioranza assoluta di fatto rester\u00e0 la regola solo con un piccolo ritardo di tempo. Gli unici casi di elezione<strong> entro i primi tre scrutini<\/strong> dei n. <strong>12 <\/strong>Presidenti della Repubblica Italiana sono stati solo quelli di <strong>E. De Nicola<\/strong> (PLI) Capo provvisorio dello Stato dal luglio &#8217;46 e Presidente della Repubblica dal gennaio &#8217;48, dopo l&#8217;elezioni per l&#8217;Assemblea costituente e il referendum istituzionale del 2 giugno &#8217;46, poi quelli di <strong>F. Cossiga<\/strong>&nbsp; (DC) nel luglio &#8217;85 e di <strong>C. Azeglio Ciampi<\/strong> (Indipendente) nel maggio &#8217;99.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nel successivo <strong>art. 3<\/strong> (ex art. 2 del d.d.l. governativo) recante in rubrica &#8220;<em>Modifiche<\/em> <em>all&#8217;articolo<strong> 88 <\/strong>della Costituzione<\/em><strong>&#8221; <\/strong>in particolare \u00e8 stato aggiunto un ulteriore comma che modifica anche il <strong>secondo comma<\/strong> del citato articolo<strong>.<\/strong> La modifica consiste nel fatto che, fermo restando che la facolt\u00e0 del Presidente della Repubblica di <strong>sciogliere le Camere non<\/strong> pu\u00f2 essere esercitata negli <strong>ultimi 6 mesi<\/strong> (c.d. &#8220;<strong>semestre bianco<\/strong>&#8220;) del <strong>suo mandato<\/strong> &nbsp;&nbsp;(che si ricorda \u00e8 <strong>settennale<\/strong>, art. 85 Cost.), l&#8217;<strong>eccezione<\/strong> non \u00e8&nbsp; pi\u00f9 quella &nbsp;&#8220;<em>salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultime sei mesi dellalegislatura<\/em>&#8221; la quale, dopo la legge cost. n. 2 del 1963, dura 5 anni per entrambe la Camere (art. 60 Cost.) bens\u00ec quella nuova <em>&#8220;<strong>salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto.<\/strong>&#8220;. <\/em>Pertanto anche durante il <strong>semestre bianco<\/strong> il Capo dello Stato sar\u00e0 tenuto a sciogliere le Camere come &#8220;atto dovuto&#8221; nei casi previsti dal <strong>nuovo art. 94 Cost<\/strong>. di cui appresso.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; stato anche inserito un <strong>nuovo art. 4<\/strong> recante in rubrica &#8220;<em>Modifica all&#8217;articolo <strong>89<\/strong> della Costituzione<\/em>&#8220;concui \u00e8 stato sostituito il primo commadi tale articolo disponendo che, fermo restando che gli <strong>atti del Presidente della Repubblica<\/strong> sono controfirmati dai ministri proponenti i quali ne assumono la responsabilit\u00e0, <strong>non devono pi\u00f9 essere controfirmati<\/strong> (divenendo quindi di piena responsabilit\u00e0 Presidenziale) gli atti di <strong>nomina del Presidente del Consiglio<\/strong> dei ministri (sic!), di <strong>nomina dei giudici della Corte<\/strong> costituzionale, di <strong>concessione della grazia e la commutazione<\/strong> delle pene, di <strong>indizione delle elezioni e dei referendum<\/strong>, i <strong>messaggi <\/strong>e il <strong>rinvio delle leggi <\/strong>alle Camere. La <strong>nomina<\/strong>&nbsp; <strong>del Presidente del Consiglio<\/strong> dei ministri da parte del <strong>Capo dello Stato<\/strong> \u00e8 attualmente prevista nel vigente art. 92, secondo comma, Cost. che per\u00f2 viene interamente sostituito cancellando tale importante potere come di seguito illustrato. Ora la suddetta previsione di atti di nomina del Presidente del Consiglio appare come un pasticcio in contrasto con il sistema dell&#8217;elezione direttadel Presidente stesso. Con il <strong>nuovo art. 94 Cost<\/strong>., commi settimo e ottavo, infatti il Capo dello Stato pu\u00f2 solo <strong>conferire l&#8217;incarico <\/strong>di formare il Governo ad un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel successivo <strong>art. 5 <\/strong>(ex art. 3 del d.d.l. governativo) recante in rubrica &nbsp;&#8220;<em>Modifica dell&#8217;articolo<\/em><strong> 92 <\/strong><em>della Costituzione<\/em><strong>&#8220;<\/strong> attualmente suddiviso in soli due commi, \u00e8 stata disposta la <strong>sostituzione<\/strong> dell&#8217;intero articolo lasciando <strong>invariato<\/strong> <strong>solo il<\/strong> <strong>primo comma<\/strong> sulla composizione del Governo. L&#8217;<strong>attuale secondo comma <\/strong>dell&#8217;art. 92 vigente sin dall&#8217;approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 dal Capo provvisorio dello Stato <strong>Enrico de Nicola<\/strong> e controfirmata dal Presidente dell&#8217;Assemblea Costituente <strong>U. Terracini<\/strong> e dall&#8217;allora Presidente del Consiglio dei Ministri <strong>A. De Gasperi (Governo De Gasperi IV <\/strong>di Centrismo (DC-PSLI-PLI-PRI), prevede la <strong>nomina del Presidente del Consiglio<\/strong> dei ministri da parte del<strong> Presidente della Repubblica <\/strong>che, su proposta, dello stesso nomina anche i ministri. Il <strong>nuovo testo del secondo comma<\/strong> contiene la principale novit\u00e0 prevedendo <strong>l&#8217;elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio<\/strong> per cinque anni, <strong>contestualmente<\/strong> alle elezioni del Parlamento e per <strong>non pi\u00f9 di due legislature consecutive<\/strong>. Il limite dei due mandati viene per\u00f2 <strong>elevato a tre <\/strong>nel caso in cui nelle due legislature precedenti il Presidente del Consiglio abbia ricoperto l&#8217;incarico per un periodo <strong>inferiore a sette anni e sei mesi<\/strong>. Il marchingegno tradisce implicitamente il fatto che anche il <strong>Capo del Governo<\/strong> <strong>eletto<\/strong> direttamente corre il rischio di cadere anticipatamente, nonostante nel titolo del d.d.l. sia scritto di modifiche per&#8221; il <strong>rafforzamento della stabilit\u00e0 <\/strong>del Governo<strong>&#8220;<\/strong>. Inoltre <strong>dodici anni e mezzo<\/strong> continuativi di guida del Governo di una <strong>Repubblica democratica<\/strong> (art. 1 Cost.) da parte di uno\/a stesso\/a Presidente del Consiglio appaiono non certo pochi, se non addirittura rischiosi. Neanche i sette Governi consecutivi<strong> De Gasperi II-VIII<\/strong> della nuova Repubblica italiana, proclamata il 2 giugno 1946, arrivarono a durare tanto. Il <strong>nuovo terzo comma<\/strong> di tale articolo interviene <strong>in materia elettorale<\/strong> stabilendo che la <strong>legge ordinaria<\/strong>,a modifica costituzionale approvata, dovr\u00e0 disciplinare il <strong>sistema per l&#8217;elezione <\/strong>delle Camere e del Presidente del Consiglio, ma aggiungendovi che la stessa dovr\u00e0 assegnare un<strong> premio<\/strong> su base nazionale (il c.d.<strong> premio di maggioranza<\/strong>). Tale premio dovrebbe appunto garantire una<strong> maggioranza di seggi<\/strong> in ciascuna Camera alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentativit\u00e0 e di tutela delle minoranze linguistiche. Questo vincolo legislativo appare per\u00f2 <strong>impropriamente inserito in Costituzione <\/strong>essendo lamateria dei sistemi elettorali tipica della <strong>legge ordinaria<\/strong> e suscettibile di variazioni &nbsp;anche frequenti proprio in relazione ai mutevoli assetti e schieramenti delle forze politiche. Nel <strong>nuovo quarto comma <\/strong>\u00e8 anche specificato che il Presidente del Consiglio \u00e8 eletto nella <strong>Camera<\/strong> ove ha presentato la <strong>candidatura<\/strong> e quindi \u00e8 sempre un <strong>parlamentare<\/strong>, chiudendo cos\u00ec la porta alla soluzione&nbsp; dei <strong>Capi di Governo<\/strong> <strong>tecnici <\/strong>che pure \u00e8risultata valida e utile in varie circostanze. <em>&nbsp;<\/em>Il <strong>nuovo quinto comma<\/strong> prevede che il Capo dello Stato <strong>conferisce<\/strong> al Presidente del Consiglio eletto<strong> l&#8217;incarico<\/strong> <strong>di formare il Governo<\/strong> (una sorta di <strong>contentino <\/strong>formale dopo avergli <strong>tolto il potere di nomina <\/strong>?) e che lo stesso Capo dello Stato, continua a <strong>nominare i ministri<\/strong> su proposta del Presidente del Consiglio con l&#8217;aggiunta che potr\u00e0 <strong>anche revocarli <\/strong>ma sempre su proposta del Capo del Governo eletto. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;E&#8217; stato inoltre inserito un <strong>nuovo art. 6<\/strong> recante in rubrica &#8220;<em>Modifica all&#8217;articolo<\/em><strong> <em>57 <\/em><\/strong><em>della Costituzione<\/em><strong>&#8220;<\/strong> sull&#8217;elezione del Senato a base regionale con l&#8217;aggiunta al primo comma delle parole &#8221; e salvo il <strong>premio su base nazionale<\/strong> previsto dall&#8217;articolo 92.&#8221;.<em>&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel successivo <strong>art. 7<\/strong> (ex art. 4 del d.d.l. governativo) recante in rubrica <strong>&#8220;<\/strong><em>Modifiche all&#8217;articolo<\/em><strong> <em>94 <\/em><\/strong><em>della Costituzione<\/em><strong>&#8220;<\/strong>, attualmente suddiviso in <strong>cinque<\/strong> commi, \u00e8 restata ferma la <strong>sostituzione del<\/strong> <strong>terzo comma <\/strong>riscritto dal d.d.l. governativo sulla necessit\u00e0 per il Governo di <strong>ottenere la fiducia del Parlamento <\/strong>entro dieci giorni dalla formazione e con l&#8217;aggiunta che ove <strong>non fosse approvata la<\/strong> <strong>mozione di fiducia <\/strong>\u00e8 previsto l&#8217;obbligo di <strong>rinnovo dell&#8217;incarico<\/strong> di formare il Governo al Presidente eletto direttamente e solo in caso di ulteriore mancato ottenimento della fiducia \u00e8 previsto lo <strong>scioglimento delle Camere<\/strong> da parte del Presidente della Repubblica. Il <strong>nuovo sesto comma<\/strong> aggiunto dal d.d.l. governativo \u00e8 stato invece completamente riscritto dalla 1\u00aa Commissione e poi approvato in aula con ulteriori modifiche a partire dalla <strong>scissione in<\/strong> <strong>tre commi<\/strong> (per un totale di <strong>otto commi<\/strong> del nuovo art. 94 Cost.). Il <strong>nuovo sesto comma <\/strong>disciplina il caso di <strong>revoca della fiducia mediante mozione motivata<\/strong>, che porta <strong>alle dimissioni obbligatorie<\/strong> <strong>del Presidente<\/strong> del Consiglio e allo <strong>scioglimento delle Camere<\/strong> da parte del Presidente della Repubblica. Il <strong>nuovo settimo comma <\/strong>nel primo periodoprevede invece che <strong>negli altri casi<\/strong> <strong>di dimissioni <\/strong>del Presidente del Consiglioeletto lo stesso, &nbsp;entro sette giorni e previa informativa al Parlamento, pu\u00f2 chiedere lo <strong>scioglimento delle Camere<\/strong> al Capo dello Stato, che lo dispone e cio\u00e8 <strong>che<\/strong> <strong>deve disporlo<\/strong> (scioglimento come <strong>atto dovuto <\/strong>addiritturaanche nel c.d. &#8220;semestre bianco&#8221; di cui al citato nuovo secondo comma dell&#8217;art. 88 Cost.). Questo <strong>nuovo potere discrezionale<\/strong> del Capo del Governodi <strong>far sciogliere anticipatamente le Camere<\/strong> negli altri casi di sue dimissioni appare <strong>abnorme<\/strong> e volto ad eventualmente &#8220;domare&#8221; e comunque &nbsp;sminuire ulteriormente il rango del massimo organo rappresentativodi una Repubblica democraticacome il<strong> Parlamento<\/strong>, checon questa norma potrebbe di fatto essere <strong>sciolto dal Capo del Governo. <\/strong>Il potere di <strong>scioglimento delle Camere<\/strong> \u00e8 invece finora posto esclusivamente in capo al <strong>Presidente della Repubblica, <\/strong>quale organo garante della Costituzione ed anzi &nbsp;si configura come uno dei <strong>due pilastri<\/strong> della <strong>Repubblica parlamentare<\/strong> insieme a quello del <strong>Governo nominato dal Capo dello Stato<\/strong> che deve godere della sua <strong>fiducia<\/strong> e di quella del <strong>Parlamento<\/strong>. Ma il nostro Paese con questa anomala e rischiosa riforma dell&#8217;elezione diretta &nbsp;del Presidente del Consiglio dei ministri sar\u00e0 ancora una <strong>Repubblica parlamentare <\/strong>o <strong>qualcos&#8217;altro ?<\/strong> Lo <strong>stesso settimo comma<\/strong> nel secondo periodoprevede invece che in caso di <strong>dimissioni<\/strong> del Capo del Governo <strong>senza sua richiesta di scioglimento delle Camere<\/strong>, il Presidente della Repubblica deve <strong>conferire<\/strong>, per una sola volta&nbsp; durante la legislatura, <strong>l&#8217;incarico di formare il Governo <\/strong>al Presidente del Consiglio dimissionario oppure ad un <strong>parlamentare eletto in collegamento<\/strong> con il Presidente stesso. Il marchingegno appare come una vistosa <strong>deroga<\/strong> <strong>al principio dell&#8217;elezione diretta<\/strong> del Capo del Governo, che sembra volta pi\u00f9 ad un puntellamento che al declamato rafforzamento della stabilit\u00e0 del Governo, anche se probabilmente \u00e8 stata &nbsp;gradita dai senatori che l&#8217;hanno votata e che cos\u00ec riuscirebbero a completare il loro mandato quinquennale. Infine il <strong>nuovo ottavo comma <\/strong>disciplina i casi di <strong>decadenza, impedimento permanente o morte<\/strong> del Presidente del Consiglio eletto, stabilendo che il Presidente della Repubblica, <strong>per una sola volta<\/strong> durante la legislatura, deve <strong>conferire l&#8217;incarico<\/strong> <strong>di formare il Governo<\/strong> a un <strong>parlamentare eletto in collegamento<\/strong> con il Presidente del Consiglio, anche se in netta <strong>contraddizione<\/strong> con il principio dell&#8217;elezione diretta del Capo del Governo.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine nel nuovo<strong> art. 8<\/strong> (ex art. 5 del d.d.l. governativo), recante norme transitorie e rimasto sostanzialmente invariato, al comma primo \u00e8 previsto che <strong>i senatori a vita, gi\u00e0 nominati<\/strong> ai sensi dell&#8217;art. 59 secondo comma Cost. nel testo previgente all&#8217;entrata in vigore di questa nuova legge&nbsp; costituzionale, <strong>restano in carica<\/strong>. Al comma secondo \u00e8 anche previsto che questa legge costituzionale si applicher\u00e0 solo a decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione delle Camere <strong>successivi <\/strong>alla data di entrata in vigore della<strong> disciplina per l&#8217;elezione del Presidente del Consiglio e delle due Camere<\/strong> (evidentemente da dettarsi con successiva legge ordinaria).<\/p>\n\n\n\n<p>Li 6 settembre 2024<\/p>\n\n\n\n<p><em>Dott. Alfonso Gentili, gi\u00e0 Segretario Generale del Comune di Todi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le osservazioni del dott. 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