{"id":5813,"date":"2024-04-11T22:22:19","date_gmt":"2024-04-11T20:22:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5813"},"modified":"2024-04-11T22:22:20","modified_gmt":"2024-04-11T20:22:20","slug":"la-figura-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-nelle-costituzioni-del-regno-e-della-repubblica-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5813","title":{"rendered":"LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLE COSTITUZIONI DEL REGNO E DELLA REPUBBLICA"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/gentili-alfonso.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4742\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><em>Parte quarta<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il d.d.l. costituzionale n. 935 <\/strong>d&#8217;iniziativa governativa, come accennato in premessa, contiene una scelta ben diversa da quella contenuta nel <strong>programma elettorale unitario<\/strong> della coalizione di <strong>centro-destra<\/strong> per le elezioni politiche vinte nel settembre &#8217;22 che prevedeva l&#8217;<strong>elezione diretta del Presidente della Repubblica<\/strong> (c.d. forma di <strong>governo presidenziale <\/strong>o <strong>&nbsp;presidenzialismo<\/strong>)ed \u00e8 tipica degli Statidove manca il<strong> pluralismo politico<\/strong> ed anzi \u00e8 fortemente accentuata la tendenza al<strong> bipartitismo<\/strong> comenegli <strong>Stati Uniti d&#8217;America<\/strong> (democratici e repubblicani). La <strong>Repubblica presidenziale<\/strong> \u00e8 una forma di Governo appartenente sempre alle formedi<strong> democrazia rappresentativa <\/strong>macon il <strong>potere esecutivo<\/strong> tutto concentrato nella figura del<strong> Presidente <\/strong>che \u00e8 sia<strong> capo dello Stato <\/strong>che<strong> capo del Governo <\/strong>da lui nominato, \u00e8<strong> scelto e legittimato <\/strong>dal voto popolare e <strong>non pu\u00f2 essere sfiduciato<\/strong> dal Parlamento<strong>.<\/strong> Invece il progetto di <strong>legge di revisione costituzionale<\/strong> presentato lo scorso novembre dalla nuova Presidente del Consiglio dei ministri <strong>Meloni<\/strong> e dalla Ministra per le riforme istituzionali <strong>Alberti Casellati<\/strong> contiene, in soli <strong>cinque articoli<\/strong>, &#8220;<em>modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l&#8217;<strong>elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri<\/strong>, il rafforzamento della <strong>stabilit\u00e0 del Governo<\/strong> e l&#8217;abolizione della nomina dei <strong>senatori a vita<\/strong> da parte del Presidente della Repubblica<\/em>&#8221; e dal 21 <strong>novembre &#8217;23 <\/strong>\u00e8 in corso di esame in sede referente nella <strong>1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)<\/strong> del <strong>Senato<\/strong> della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>All&#8217;<strong>art. 1 <\/strong>il d.d.l.<strong> abroga <\/strong>il secondo comma dell&#8217;art. <strong>59 Cost<\/strong>. e cio\u00e8 la facolt\u00e0 del <strong>Presidente della Repubblica<\/strong>, che \u00e8 il <strong>Capo dello Stato<\/strong> e rappresenta <strong>l&#8217;unit\u00e0 nazionale<\/strong> (art. 87, primo comma, Cost.), di <strong>nominare senatori a vita<\/strong> cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e in modo che il numero complessivo in carica degli stessi non pu\u00f2 in alcun caso essere superiore <strong>cinque<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>All&#8217;<strong>art. 2&nbsp; <\/strong>sopprime la facolt\u00e0 del <strong>Presidente della Repubblica,<\/strong> prevista dal primo comma dell&#8217;<strong>art. 88<\/strong> Cost., di <strong>sciogliere anche una sola Camera<\/strong>, in quanto dopo la l.c. n. 2 del febbraio &#8217;63 le due Camere hanno la stessa durata di <strong>cinque anni<\/strong> (art. 60, primo comma, Cost.), mentre nel testo iniziale della Costituzione per il Senato era prevista la durata di <strong>sei anni<\/strong>, uno in pi\u00f9 della Camera.<\/p>\n\n\n\n<p>All&#8217;<strong>art. 3 <\/strong>sostituisce l&#8217;art.<strong> 92 Cost. <\/strong>relativo al<strong> Governo della Repubblica <\/strong>con un nuovo articolo di <strong>tre commi<\/strong> di cui il <strong>primo<\/strong>,che definisce la composizionedel<strong> Consiglio dei ministri<\/strong>, rimane<strong> invariato<\/strong>. Nel nuovo<strong> secondo comma <\/strong>siintroduce <strong>l&#8217;elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio dei ministri<\/strong> per la durata di <strong>cinque anni<\/strong> e si stabilisce che le votazioni per l&#8217;elezione delle <strong>due Camere <\/strong>e<strong> del Presidente del Consiglio<\/strong> avvengono <strong>contestualmente<\/strong>. Si deve subito notare che il d.d.l. non modifica la<strong> denominazione<\/strong> di Presidente del Consiglio dei ministri&nbsp; con quella di <strong>Primo ministro <\/strong>(dal francese &#8220;<strong><em>Premier ministre<\/em><\/strong>&#8220;) come peraltro era stato fatto anche di recente, sempre da un <strong>Governo di centro-destra <\/strong>(Casa delle Libert\u00e0), nella legge di revisione costituzionale approvata dalle Camere nel <strong>novembre &#8217;05<\/strong> ma poi sonoramente bocciata dal referendum popolare del <strong>giugno &#8217;06<\/strong> e quindi non promulgata, per non dire poi della vecchia legge sul <strong>Primo ministro capo del Governo<\/strong> del <strong>dicembre &#8217;25<\/strong> e della connessa <strong>svolta autoritaria<\/strong> del Governo ventennale di <strong>B. Mussolini<\/strong> nell&#8217;allora Regno d&#8217;Italia. Comunque nel linguaggio politico e giornalistico anche per questo progetto di riforma costituzionale si stanno usando i termini di &#8220;<strong><em>premier<\/em>&#8220;<\/strong> e di <strong>&#8220;<em>premierato<\/em>&#8221; <\/strong>a voler significare un ruolo ancora<strong> pi\u00f9 rafforzato del Presidente del Consiglio<\/strong> dei ministri nei confronti delle <strong>Camere elettive<\/strong> del Parlamento. In effetti con questo d.d.l.&nbsp; si sta cercando di andare verso una forma di c.d. <strong>Governo neoparlamentare <\/strong>con il <strong>Primo ministro<\/strong> (ma nel nostro caso ancora con il Presidente del Consiglio) <strong>eletto direttamente <\/strong>dal corpo elettoralecontestualmente al<strong> Parlamento<\/strong> e con la conseguente <strong>soppressione <\/strong>dell&#8217;attuale<strong> potere di scelta e di nomina<\/strong> del Presidente del Consiglio da parte del <strong>Capo dello Stato.<\/strong> Un tale progetto di <strong>rafforzamento di ruolo<\/strong> di <strong>una delle figure istituzionali<\/strong> della Repubblica, tra l&#8217;altro anche a discapito di altre, non \u00e8 da ritenere nel nostro Paese per\u00f2 essere in cima ai bisogni e alle aspettative del <strong>popolo sovrano <\/strong>(<strong>art. 1, secondo comma, &nbsp;Cost<\/strong>.), considerati anche i notevoli e importanti <strong>poteri e prerogative<\/strong> di cui la stessa figura gi\u00e0 dispone in forza sia del testo dell&#8217;art. <strong>95 Cost<\/strong>. che dei successivi appositi atti legislativi gi\u00e0 emanati come la&nbsp; legge <strong>400<\/strong>\/1988 e il d.lgs. <strong>303<\/strong>\/1999 sull&#8217;<strong>ordinamento della Presidenza del Consiglio <\/strong>dei ministri e meglio illustrati nella parte seconda. Nello <strong>stesso comma secondo<\/strong> del nuovo art. 92 Cost., dopo aver ribadito che \u00e8 la <strong>legge <\/strong>(ordinaria) a disciplinare il sistema elettorale delle Camere,&nbsp; \u00e8 stata per\u00f2 &nbsp;inserita anche una norma (sempre elettorale) che prevede un <strong>premio di maggioranza<\/strong> per garantire il <strong>55 per cento dei seggi<\/strong> alle liste (Camera) e ai candidati (Senato) <strong>collegati al candidato Presidente del Consiglio<\/strong> quasi a voler cristallizzare nella Carta fondamentale il formale <strong>bipolarismo <\/strong>dell&#8217;attuale sistema dei <strong>partiti politici<\/strong>,peraltro avversato dai partiti centristi e altri.Il d.d.l. governativo sembra puntare decisamente verso il c.d. <strong>Parlamentarismo maggioritario <\/strong>con <strong>due poli di partiti <\/strong>tra loro alternativi, detto anche <strong>Parlamentarismo<\/strong> <strong>a prevalenza del Governo<\/strong>,che dovrebbe diventare anche un <strong>Governo di legislatura <\/strong>e cio\u00e8 per tutta la durata quinquennale della stessa. Tale norma elettorale per\u00f2 <strong>non appare appropriata <\/strong>in un contesto costituzionale in quanto, per eventuali possibili modifiche future del sistema elettorale, occorrerebbe prima una nuova <strong>legge di revisione costituzionale <\/strong>con le sue procedure <strong>aggravate <\/strong>di cui all&#8217;art. 138 Cost.. Nel<strong> terzo comma <\/strong>aggiunto al nuovo <strong>art. 92<\/strong> Cost. viene codificato in Costituzione il <strong>conferimento<\/strong>,da parte del <strong>Presidente della Repubblica<\/strong>, dell&#8217;<strong>incarico<\/strong> <strong>di formare il Governo<\/strong> alPresidente del Consiglio<strong> neoeletto <\/strong>ed \u00e8 riconfermata la <strong>nomina dei ministri<\/strong> da parte del <strong>Presidente della Repubblica<\/strong> su proposta del Presidente del Consiglio. Il conferimento dell&#8217;<strong>incarico<\/strong> e la <strong>nomina dei componenti del Consiglio dei ministri<\/strong> da parte del Capo dello Stato ha per\u00f2 ragione d&#8217;essere nell&#8217;attuale forma di <strong>Governo parlamentare <\/strong>(o parlamentarismo <strong>a prevalenza del Parlamento <\/strong>con un sistema di partiti multipolare) in cui spetta appunto al <strong>Capo dello Stato<\/strong> di <strong>nominare il Presidente del Consiglio <\/strong>e, su sua proposta, i <strong>ministri <\/strong>che insieme costituiscono il <strong>Consiglio dei ministri<\/strong> e cio\u00e8 il <strong>Governo<\/strong> dello Stato. La futura <strong>elezione diretta<\/strong> <strong>del Capo del Governo <\/strong>mischiata con i due <strong>interventi minori<\/strong> lasciati alla competenza del <strong>Capo dello Stato<\/strong> (che appaiono pi\u00f9 come una sorta di c.d. contentino) nella nuova procedura di formazione del Governo ha tutte le sembianze di un <strong>pastrocchio istituzionale<\/strong> in quanto <strong>l&#8217;elezione diretta da parte del corpo elettorale<\/strong> del Presidente del Consiglio dei ministri <strong>legittimerebbe<\/strong> lo stesso a <strong>nominare <\/strong>gli altri componenti del Consiglio dei Ministri forse con maggior titolo (anche se con minori garanzie) del <strong>Presidente della Repubblica<\/strong>, che invece non viene eletto dai cittadini elettori ma dal <strong>Parlamento in seduta comune<\/strong> e anche con la partecipazione dei delegati regionali (art. 83 Cost.) ed \u00e8 quindi un organo solo<strong> indirettamente rappresentativo.<\/strong> Il Presidente del Consiglio <strong>eletto direttamente<\/strong> sarebbe infatti gi\u00e0<strong> in carica<\/strong> con la <strong>proclamazione<\/strong> da parte del competente <strong>Ufficio<\/strong> <strong>elettorale<\/strong> e gi\u00e0 <strong>nell&#8217;esercizio delle funzioni<\/strong> con il <strong>giuramento<\/strong> nelle mani del Capo dello Stato (art. 93 Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p>All&#8217;<strong>art. 4<\/strong> il d.d.l. modifica <strong>l&#8217;art. 94 Cost.<\/strong> con la sostituzione del <strong>terzo comma <\/strong>in cui conferma la norma per cuiil<strong> Governo<\/strong> (che \u00e8 il <strong>Consiglio dei Ministri<\/strong> composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che insieme lo costituiscono) entro dieci giorni dalla sua formazione si presenta alle Camere per ottenerne la<strong> fiducia. <\/strong>Appare per\u00f2 abbastanza evidente che la regola della fiducia delle due Camere dovrebbe avere un campo di applicazione pi\u00f9 ristretto nel caso in cui il <strong>Presidente del Consiglio dei ministri<\/strong> fosse <strong>eletto direttamente<\/strong> <strong>dal corpo elettorale<\/strong> in quanto, avendo egli gi\u00e0 ottenuto il voto della maggioranza dei cittadini elettori e quindi la <strong>loro fiducia<\/strong>, almeno per tale figura non apparirebbe pi\u00f9 necessaria la<strong> fiducia <\/strong>degli altri <strong>rappresentanti del popolo <\/strong>eletti nel <strong>Parlamento. <\/strong>Infatti il Parlamento&nbsp; e il Presidente del Consiglio sarebbero entrambi e in pari grado <strong>organi direttamente rappresentativi <\/strong>del popolo, il quale li ha eletti per esercitare <strong>in forma indiretta <\/strong>(appunto tramite i suoi rappresentanti)<strong> la<\/strong> <strong>sovranit\u00e0<\/strong> che per norma costituzionale gli appartiene (<strong>art. 1, secondo comma, Cost<\/strong>.). Per semplice memoria invece l<strong>&#8216;esercizio diretto della sovranit\u00e0<\/strong> da parte del popolo in Costituzione si ha solo nel <strong>referendum popolare <\/strong>(il caso pi\u00f9 importante), nell&#8217;<strong>iniziativa&nbsp; legislativa popolare <\/strong>enel<strong> diritto di petizione <\/strong>alle Camere<strong> <\/strong>&nbsp;(artt. 75 e 138, secondo comma, art. 71, secondo comma e art. 50 Cost.). La <strong>fiducia<\/strong> <strong>del Parlamento<\/strong> dovrebbe quindi rimanere necessaria non per il Governo nel suo complesso (CdM) ma solo per i singoli ministri che invece continuerebbero ad essere <strong>nominati dal Presidente della Repubblica<\/strong> su proposta del Presidente del Consiglio eletto. Tutto questo appare per\u00f2 come un <strong>ulteriore pasticcio<\/strong> <strong>istituzionale <\/strong>del progetto di revisione costituzionale in questione elaborato per accrescere <strong>il ruolo, il prestigio <\/strong>e poi anche <strong>i poteri <\/strong>&nbsp;della nuova figura del <strong>Capo del Governo<\/strong>, che tra l&#8217;altro non sembra apparire come un&#8217;esigenza <strong>in cima ai bisogni<\/strong> dei cittadini italiani. Inoltre, secondo il nuovo <strong>sesto comma aggiunto <\/strong>all&#8217;art. 94 Cost., alla <strong>cessazione dalla carica<\/strong> del<strong> Presidente del Consiglio eletto<\/strong> direttamente non conseguirebbe, come per i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle Giunte regionali gi\u00e0 da anni in regime di elezione diretta, lo <strong>scioglimento immediato delle Assemblee rappresentative<\/strong> ma, in caso di cessazione per <strong>dimissioni<\/strong> del Presidente del Consiglio, si andrebbe ad un (inutile) <strong>reincarico <\/strong>allo stesso di formare il Governo da parte del Capo dello Stato o addirittura un <strong>incarico ad altro parlamentare <\/strong>(contradditorio in regime di elezione diretta del Presidente)candidato incollegamento al Presidente eletto, per completare l&#8217;attuazione del programma su cui era stata ottenuta la fiducia (una sorta di <strong>forzata stabilit\u00e0<\/strong> per il c.d. <strong>Governo di legislatura<\/strong>). Si tratta per\u00f2 di una <strong>norma <\/strong>anomala che contraddice nettamente il principio dell&#8217;elezione diretta e sembra invece fatta apposta per non scontentare i parlamentari che altrimenti non potrebbero terminare il loro mandato quinquennale. Solo se, nonostante questo abnorme espediente istituzionale, neanche il nuovo <strong>Governo&#8221;rattoppato&#8221;<\/strong> ottenesse la fiducia e in tutti gli altri casi di <strong>cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio<\/strong> si arriverebbe allo <strong>scioglimento delle Camere<\/strong> da parte del Presidente della Repubblica, al quale almeno questo ingrato compito verrebbe per\u00f2 lasciato.&nbsp; Quali siano poi, oltre alle citate <strong>dimissioni volontarie<\/strong> e alla<strong> revoca della fiducia<\/strong> mediante mozione motivata (di sfiducia) e votata per appello nominale gi\u00e0 prevista dal vigente art. 94 Cost., gli altri casi di <strong>cessazione del Presidente del Consiglio<\/strong> subentrante, ma anche e soprattutto del <strong>Presidente del Consiglio eletto direttamente<\/strong> dal corpo elettorale non \u00e8 dato sapere dal testo del d.d.l. governativo. Appare invece necessario che tali casi siano specificamente <strong>individuati e sanciti <\/strong>dal d.d.l. di revisione costituzionale inserendovi quantomeno i casi di <strong>impedimento permanente<\/strong>, <strong>decesso<\/strong>, <strong>decadenza <\/strong>e anche quello pi\u00f9 importante di <strong>rimozione <\/strong>da parte del <strong>Capo dello Stato<\/strong> con decreto motivato quando il Presidente del Consiglio e il Governo abbiano compiuto <strong>atti contrari alla Costituzione<\/strong> o <strong>gravi violazioni di legge<\/strong> oppure per <strong>ragioni di sicurezza nazionale<\/strong>, con la conseguente <strong>decadenza dell&#8217;intero Governo<\/strong> e lo <strong>scioglimento del Parlamento <\/strong>ai sensi dell&#8217;art. 88&nbsp; Cost. ed anche analogamente a quanto gi\u00e0 previsto per le Regioni dall&#8217;<strong>art. 126<\/strong>, comma primo, Cost. . Il fondamentale <strong>potere<\/strong>, in capo al Presidente della Repubblica,<strong> di rimozione<\/strong> <strong>del Presidente del Consiglio dei ministri<\/strong> eletto direttamente dovrebbe essere previsto anche in caso di tentativi concreti di avvio di <strong>svolte autoritarie <\/strong>(che sembra stiano tornando di moda nell&#8217;Unione europea degli Stati nazionali) che mirino a trasformare la <strong>forma di Stato<\/strong> dell&#8217;Italia da <strong>Repubblica democratica<\/strong> (art. 1 Cost.) a <strong>Repubblica autoritaria <\/strong>la quale nega tutti i presupposti dello <strong>Stato democratico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All&#8217;<strong>art. 5 <\/strong>del d.d.l.recante le &nbsp;<strong>norme transitorie<\/strong> viene infine scrupolosamente precisato che questa nuova legge costituzionale troverebbe applicazione a decorrere dalla data del <strong>primo scioglimento<\/strong> o della <strong>prima cessazione delle Camere<\/strong> successiva alla sua entrata in vigore. In proposito si ricorda che <s>\u00e8<\/s> il <strong>Presidente della Repubblica<\/strong> il soggetto istituzionale che appunto ha la facolt\u00e0 e il potere di <strong>scioglimento delle Camere<\/strong>, sentiti i loro Presidenti (art. 88 Cost.). Il riferimento anche al <strong>primo scioglimento delle Camere<\/strong> potrebbe essere una&nbsp; semplice clausola di stile oppure potrebbe sottintendere una volont\u00e0 di arrivare quanto prima (magari con il vento in poppa) ad un <strong>rafforzamento<\/strong> non tanto della <strong>stabilit\u00e0 del Governo<\/strong> quanto piuttosto della <strong>figura e del ruolo <\/strong>del nuovo<strong> Presidente del Consiglio<\/strong> eletto direttamente dal corpo elettorale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il d.d.l. costituzionale<strong> n. 935<\/strong> presentato a <strong>met\u00e0 novembre &#8217;23<\/strong> \u00e8 in corso di esame in sede referente nella <strong>1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)<\/strong> del <strong>Senato<\/strong> della Repubblica e dal 23 novembre scorso viene trattato <strong>congiuntamente<\/strong> all&#8217;altro d.d.l.<strong> n. 830<\/strong> recante &#8221; <em>Disposizioni per l\u2019introduzione dell\u2019elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione<\/em>&#8221; gi\u00e0 presentato dall&#8217;<strong>inizio dell&#8217;agosto &#8217;23 <\/strong>dal senatore <strong>M<\/strong>. <strong>Renzi<\/strong> (Az-IV-RE) e cofirmatari Paita, E.Borghi, Fregolent, Sbrollini, Scalfarotto e Musolino<strong>. <\/strong>La Commissione, a fine gennaio &#8217;24, ha per\u00f2 deciso di adottare come <strong>testo base <\/strong>della futura legge di revisione costituzionale il <strong>d.d.l. n. 935<\/strong> d&#8217;iniziativa governativa<strong>. <\/strong>I <strong>pochi emendamenti approvati<\/strong> (quasi solo quelli governativi) nel corso dell&#8217;esame in Commissione, la cui conclusione \u00e8 prevista per la fine del corrente mese d&#8217;<strong>aprile<\/strong> con il conseguente passaggio all&#8217;Aula del Senato, potranno essere &nbsp;descritti e valutati dopo la loro completa pubblicazione.<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Fine parte quarta<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Li&nbsp; 3 aprile 2024<\/p>\n\n\n\n<p><em>Dott. Alfonso Gentili, gi\u00e0 Segretario Generale del Comune di Todi<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parte quarta Il d.d.l. costituzionale n. 935 d&#8217;iniziativa governativa, come accennato in premessa, contiene una scelta ben diversa da quella contenuta nel programma elettorale unitario della coalizione di centro-destra per le elezioni politiche vinte nel settembre &#8217;22 che prevedeva l&#8217;elezione diretta del Presidente della Repubblica (c.d. forma di governo presidenziale o &nbsp;presidenzialismo)ed \u00e8 tipica degli &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5813\">Continue reading<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5813"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5813"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5813\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5814,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5813\/revisions\/5814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}