{"id":5048,"date":"2022-09-02T21:47:36","date_gmt":"2022-09-02T19:47:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5048"},"modified":"2022-09-02T21:47:37","modified_gmt":"2022-09-02T19:47:37","slug":"sullattuale-sistema-elettorale-per-lelezione-del-parlamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=5048","title":{"rendered":"Sull&#8217;attuale sistema elettorale per l&#8217;elezione del Parlamento."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Il dott. Alfonso Gentili con la sua esposizione sulle novit\u00e0 e la struttura dell&#8217;attuale legge regionale<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Per effetto della legge costituzionale n. 1 dell&#8217;ottobre <strong>2020 <\/strong>(Governo Conte II), sottoposta anche a referendum popolare e approvata dalla maggioranza dei voti validi (art. 138 Cost.), <strong>il numero dei parlamentari italiani \u00e8 stato drasticamente ridotto da 945 a 600<\/strong> e pi\u00f9 precisamente il numero dei <strong>Deputati <\/strong>(art. 56 Cost.) da 630 a <strong>400<\/strong>, di cui <strong>8<\/strong> (e non pi\u00f9 12) eletti nella circoscrizione Estero (articolata in 4 ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia; America meridionale; &nbsp;America settentrionale e centrale; &nbsp;Africa, Asia, Oceania e Antartide) e il numero dei <strong>Senatori<\/strong> (art. 57 Cost.) da 315 a <strong>200<\/strong>, di cui <strong>4<\/strong> (e non pi\u00f9 6) eletti nella circoscrizione Estero.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente con decreto legislativo 177 del dicembre 2020 sono stati rideterminati i <strong>collegi uninominali e plurinominali<\/strong> nelle <strong>28 circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati<\/strong> (corrispondenti al territorio dell&#8217;intera regione, come la 13^circoscrizione denominata<strong> Umbria<\/strong>, oppure al territorio di una o pi\u00f9 province per le regioni pi\u00f9 popolose) e nelle <strong>20 circoscrizioni regionali per il<\/strong> <strong>Senato<\/strong> <strong>della Repubblica<\/strong> (corrispondenti, per tutte, con il territorio dell&#8217;intera regione, come la 10^ denominata <strong>Umbria<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Per la <strong>Camera<\/strong> ciascuna&nbsp; circoscrizione elettorale \u00e8 <strong>suddivisa&nbsp; in collegi uninominali<\/strong> ed <strong>in uno <\/strong>(come l&#8217;<strong>Umbria-P01) <\/strong>o pi\u00f9 <strong>collegi plurinominali<\/strong> costituiti dall&#8217;aggregazione di uno<strong> o pi\u00f9 collegi uninominali contigui<\/strong>, come<strong> l&#8217;Umbria-U01 di Terni <\/strong>che comprende anche Todi e altri 5 comuni della M.V.T.<strong> e l&#8217;Umbria-U02 di Perugia <\/strong>che comprendeanche Marsciano e un altro comune della M.V.T..<\/p>\n\n\n\n<p>Per il <strong>Senato<\/strong> ciascuna circoscrizione regionale \u00e8 parimenti <strong>suddivisa in collegi<\/strong> <strong>uninominali<\/strong> e in <strong>uno <\/strong>(<strong>Umbria-P01)<\/strong> o pi\u00f9 <strong>collegi plurinominali<\/strong> (costituiti dall&#8217;aggregazione di<strong> uno<\/strong> (come <strong>l&#8217;Umbria-U01 di Perugia)<\/strong> o pi\u00f9 <strong>collegi uninominali<\/strong> contigui.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica n. 96 di <strong>scioglimento anticipato<\/strong> della Camera e del Senato e n. 97 di convocazione dei comizi elettorali per <strong>domenica 25 settembre 2022<\/strong>, con altri due d.P.R. sempre del 21 luglio 2022, tabelle <strong>B<\/strong>, sono stati assegnati i <strong>seggi spettanti ai collegi plurinominali &nbsp;<\/strong>nelle circoscrizioni della Camera e nelle regioni per il Senato.<\/p>\n\n\n\n<p>Per l&#8217;elezione della <strong>Camera dei Deputati<\/strong> alla circoscrizione <strong>Umbria<\/strong> sono stati assegnati in totale <strong>6 seggi <\/strong>(5 quozienti interi e 1 per i resti), di cui <strong>2 uninominali <\/strong>e <strong>4 proporzionali<\/strong>. Per l&#8217;elezione del <strong>Senato della Repubblica<\/strong> alla regione dell&#8217;Umbria sono stati assegnati in totale<strong> 3 seggi, <\/strong>di cui<strong> 1 uninominale <\/strong>e<strong> 2 proporzionali,<\/strong> per un totale di <strong>9 seggi parlamentari.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Nelle precedenti elezioni politiche del 4 marzo <strong>2018<\/strong> i seggi assegnati all&#8217;<strong>Umbria<\/strong> erano <strong>16 <\/strong>(+1riassegnato in corso di legislatura) di cui<strong> 9 alla Camera<\/strong> e precisamente <strong>3 uninominali<\/strong> (con eletti Prisco, Marchetti e Nevi)&nbsp; e <strong>6 proporzionali<\/strong> (con eletti Ciprini, Gallinella, Ascani, Verini, Caparvi e Polidori) e <strong>7 (+1) al Senato<\/strong> e precisamente <strong>2 uninominali<\/strong> (con eletti Zaffini e Tesei in carica fino al 2-12-2019 poi sostituita da Alessandrini eletta con le suppletive del marzo 2020) e <strong>5 (+1) proporzionali<\/strong> (con eletti Grimani, Ginetti, Lucidi, Briziarelli, Modena e pi\u00f9 Pavanelli dal 31-07-2019 a seguito della riassegnazione alla regione dell&#8217;Umbria, da parte della Giunta per le elezioni, di un seggio del M5S rimasto vacante in Sicilia per mancanza di candidati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>sistema elettorale<\/strong> per le elezioni del Parlamento risulta attualmente disciplinato dalla legge <strong>165<\/strong> del novembre <strong>2017<\/strong>, c.d.&#8221; Rosatellum&#8221;, (Governo Gentiloni) che, tramite varie modifiche ai testi unici&nbsp; per l&#8217;elezione della Camera dei deputati del 1957 e del Senato della Repubblica del 1993, ha trasformato il sistema di elezione delle due Camere sulla base di <strong>criteri omogenei<\/strong> <strong>per entrambe<\/strong> e adottando un <strong>sistema elettorale misto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale nuovo sistema \u00e8 infatti <strong>in parte maggioritario<\/strong>,a turno unico, per attribuire i <strong>seggi uninominali <\/strong>ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi (in caso di parit\u00e0 di voti \u00e8 eletto il pi\u00f9 giovane di et\u00e0) e <strong>in parte proporzionale, <\/strong>corretto con <strong>soglie di sbarramento<\/strong>,per attribuire i <strong>seggi plurinominali<\/strong> alle <strong>liste di candidati<\/strong> e alle <strong>coalizioni di liste<\/strong> <strong>collegate ad un candidato nel collegio uninominale<\/strong> che abbiano superato tali soglie<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le soglie di sbarramento per l&#8217;assegnazione di seggi sono state fissate per le <strong>liste singole<\/strong> ad almeno il <strong>3% dei voti validi a livello nazionale<\/strong>,&nbsp; mentre per le <strong>coalizioni di liste <\/strong>sono fissate<strong> ad almeno <\/strong>il <strong>10% sul piano nazionale<\/strong> e le stesse coalizioni devono anche comprendere una lista collegata (infra-coalizione) che, alla Camera, ha conseguito sul piano nazionale almeno il <strong>3%<\/strong> &nbsp;dei voti o, al Senato, una lista collegata che ha raggiunto il <strong>20%<\/strong> a livello regionale. Per <strong>le coalizioni <\/strong>inoltre <strong>non sono computati<\/strong> i voti espressi a favore di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi <strong>inferiore all&#8217;1 %, <\/strong>mentre i voti delle liste infra-coalizione che superino l&#8217;1% senza raggiungere la soglia del 3% sono comunque attribuiti alla coalizione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare risultano ora assegnati alla <strong>Camera<\/strong> <strong>147 seggi <\/strong>(pari a 3\/8 del totale dei seggi e compreso &nbsp;il seggio spettante alla Valle d&#8217;Aosta per i resti) nei <strong>147<\/strong> <strong>collegi<\/strong> <strong>uninominali <\/strong>(dove i partiti e movimenti in coalizione presentano <strong>candidati unitari<\/strong>)da attribuire con metodo <strong>maggioritario<\/strong> e <strong>245 seggi<\/strong> nei <strong>49 collegi<\/strong> <strong>plurinominali <\/strong>(dove in ciascuna lista sono indicati i candidati presentati <strong>in ordine numerico) <\/strong>da attribuire con metodo proporzionale e senza preferenze,per un totale di <strong>392 seggi,<\/strong> oltre gli <strong>8 seggi<\/strong> nella circoscrizione Estero con metodo <strong>proporzionale <\/strong>e cos\u00ec per complessivi<strong> 400 seggi<\/strong>. Il sistema dei c.d.<strong> &#8220;listini bloccati&#8221; <\/strong>o c.d.<strong> &#8220;liste brevi&#8221;<\/strong>(<strong>1<\/strong> candidato per lista\/coalizione di liste nel collegio <strong>uninominale<\/strong> e da <strong>2 a 4 candidati <\/strong>per ciascuna listanel collegio <strong>plurinominale<\/strong> indipendentemente dai seggi attribuiti allo stesso collegio), \u00e8 stato adottato per cercare, in persistente assenza del voto di preferenza, di rispettare almeno il <strong>requisito della<\/strong> <strong>conoscibilit\u00e0 dei candidati<\/strong> indicato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale&nbsp; 270 del 2005 (c.d. &#8220;Porcellum&#8221;), con la quale aveva dichiarato illegittimo anche il sistema delle <strong>liste bloccate<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al <strong>Senato<\/strong> nei <strong>74<\/strong> <strong>collegi uninominali <\/strong>(dove i partiti e movimenti in coalizione presentano <strong>candidati unitari<\/strong>), risultano assegnati <strong>67 seggi,<\/strong> oltre i n.<strong> 6<\/strong> seggi previamente assegnati al Trentino-Alto Adige e n. <strong>1<\/strong> seggio spettante alla regione Valle d&#8217;Aosta per norma costituzionale e cosi per un totale di<strong> 74 seggi <\/strong>(pari a 3\/8 del totale dei seggi)da attribuire con <strong>metodo maggioritario<\/strong> e&nbsp; <strong>122<\/strong> seggi nei <strong>26 collegi plurinominali<\/strong> (dove per ciascuna lista sono indicati i candidati presentati in <strong>ordine numerico<\/strong>) da attribuire con <strong>metodo proporzionale <\/strong>e senza preferenze, ivi compresi i 2 seggi del Molise e i <strong>3<\/strong> della Basilicata (<strong>3<\/strong> \u00e8 il nuovo <strong>numero minimo di senatori per Regione<\/strong>, tranne appunto Molise e Valle d&#8217;Aosta (art. 57 Cost. modificato), oltre i <strong>4 <\/strong>seggi nella circoscrizione Estero con metodo <strong>proporzional<\/strong>e e cosi per complessivi <strong>200 seggi<\/strong>. Al Senato peraltro, oltre ai 200 senatori elettivi, sono presenti ai sensi del vigente art. 59 Cost. gli <strong>ex Presidenti della Repubblica<\/strong> quali senatori di diritto &nbsp;e a vita e non oltre <strong>cinque<\/strong> <strong>senatori a vita<\/strong> nominati dal Presidente della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;I seggi <strong>uninominali complessivi<\/strong> dei due rami del Parlamento risultano pertanto essere <strong>221 <\/strong>(36,83%) e quelli <strong>proporzionali complessivi<\/strong> <strong>367 <\/strong>(61,17%<strong>)<\/strong> per un totale di <strong>588 <\/strong>(98%)che, sommati ai <strong>12<\/strong> (2%)seggi della circoscrizione Estero, fanno in tutto <strong>600 parlamentari<\/strong>. Per i seggi uninominali sono anche consentite le <strong>pluricandidature <\/strong>nel senso che lo stesso candidato pu\u00f2 presentarsi al massimo <strong>in 5 collegi<\/strong> uninominali<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>parit\u00e0 di genere<\/strong> di cui all&#8217;art. 51, primo comma, secondo periodo, Cost. \u00e8 regolata da alcune prescrizioni, contenute nei&nbsp; testi unici oggi vigenti per l&#8217;elezione sia della Camera che del Senato, e cio\u00e8: &#8211; che nelle <strong>liste per i collegi plurinominali<\/strong> i candidati devono essere collocati secondo un <strong>ordine alternato di genere, &#8211; <\/strong>che nel complesso delle <strong>candidature presentate nei collegi uninominali<\/strong> a livello nazionale nessuno dei due generi pu\u00f2 essere rappresentato in misura superiore <strong>al 60 per cento<\/strong>, con arrotondamento all&#8217;unit\u00e0 pi\u00f9 prossima , &#8211; che nel complesso delle <strong>liste nei collegi plurinominali<\/strong>&nbsp; a livello nazionale nessuno dei due generi pu\u00f2 essere rappresentato nella <strong>posizione di<\/strong> <strong>capolista<\/strong> in misura <strong>superiore al 60 per cento,<\/strong> con pari arrotondamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Una novit\u00e0 positiva delle elezioni politiche di quest&#8217;anno \u00e8 quella che potranno votare per <strong>il Senato della Repubblica<\/strong> anche i <strong>giovani elettori<\/strong> che al 25 settembre avranno <strong>compiuto 18 anni<\/strong> in quanto il limite minimo di et\u00e0 di 25 anni contenuto nell&#8217;art. 58 Cost. \u00e8 stato soppresso dalla legge costituzionale n. 1 dell&#8217;ottobre <strong>2021 <\/strong>(Governo Draghi di unit\u00e0 nazionale) e quindi tutti gli elettori votanti dovranno ricevere <strong>due schede<\/strong> per l&#8217;elezione dei due rami del Parlamento, ferme restando l&#8217;et\u00e0 minima di 40 anni per essere eletti senatori e di 25 anni per essere eletti deputati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo sistema elettorale risulta impostato sul <strong>voto congiunto <\/strong>per cui <strong>il voto espresso per il candidato uninominale va assegnato comunque alla lista o alle liste collegate e viceversa.<\/strong> Pertanto non possono esserci schede parzialmente valide e parzialmente nulle o parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite. La scheda votata deve comunque essere considerata <strong>nulla in caso di<\/strong> <strong>mancanza di univocit\u00e0 del<\/strong> <strong>voto<\/strong> quando cio\u00e8 risultano votati pi\u00f9 di un candidato uninominale o pi\u00f9 di una lista. Il voto viene espresso dall&#8217;elettore <strong>su una sola scheda<\/strong> per la Camera ed <strong>una sola scheda<\/strong> per il Senato, nelle quali pu\u00f2 votare con <strong>un solo segno <\/strong>(es. crocetta) una lista del collegio plurinominale e il voto vale anche per il candidato uninominale che \u00e8 collegato a tale lista e viceversa; pu\u00f2 anche scegliere con <strong>due segni <\/strong>sia il candidato del collegio uninominale che la lista o una delle lista della coalizione del plurinominale collegata allo stesso.&nbsp;&nbsp; Non \u00e8 invece consentito il c.d. <strong>voto disgiunto <\/strong>e cio\u00e8 quelloespressocon un segno sul nome di un candidato uninominale e un segno su una lista non collegata ad esso e pertanto tale voto&nbsp; \u00e8 <strong>nullo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gli <strong>Uffici elettorali di sezione <\/strong>a livello comunale raccolgono e registrano i <strong>voti ai candidati uninominali e alla lista o ad una<\/strong> <strong>delle liste collegate<\/strong>, nonch\u00e9 i voti espressi <strong>per<\/strong> <strong>il solo candidato uninominale collegato a pi\u00f9 liste<\/strong> che poi saranno <strong>ripartiti tra le liste<\/strong> della coalizione in proporzione ai voti avuti nel collegio a cura degli Uffici circoscrizionali o regionali. Una delle regole fondamentali del nuovo sistema elettorale delle elezioni politiche \u00e8 che <strong>una scheda valida rappresenta un voto valido ad un candidato uninominale<\/strong> e quindi il totale dei voti validi ai candidati uninominali deve corrispondere al totale delle schede valide.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;attribuzione dei <strong>seggi ai candidati uninominali<\/strong> e la <strong>proclamazione degli eletti<\/strong> sono effettuati per la<strong> Camera <\/strong>dagli<strong> Uffici centrali circoscrizionali<\/strong> presso la <strong>Corte d&#8217;appello<\/strong> (o il Tribunale&nbsp; nella cui giurisdizione \u00e8 il comune capoluogo di Regione), composti da 3 magistrati di cui uno con funzioni di Presidente. Se nel corso della legislatura rimane vacante un <strong>seggio uninominale <\/strong>per la copertura dello stesso devono effettuarsi apposite <strong>elezioni suppletive<\/strong>. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;attribuzione dei <strong>seggi spettanti alle singole liste<\/strong> nei <strong>collegi plurinominali <\/strong>e la <strong>proclamazione<\/strong> <strong>dei candidati eletti<\/strong> compresi nella liste <strong>secondo l&#8217;ordine di presentazione <\/strong>(non essendo appunto previste le preferenze) \u00e8 effettuata sempre dall&#8217;<strong>Ufficio centrale circoscrizionale <\/strong>masolodopo aver ricevuto la comunicazione <strong>dei seggi assegnati a ciascuna lista a livello nazionale <\/strong>e precisamente dall&#8217;<strong>Ufficio centrale nazionale<\/strong> presso la <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, composto da un presidente di Sezione e 4 Consiglieri scelti dal Primo presidente. Se nel corso della legislatura rimane vacante un <strong>seggio plurinominale<\/strong> lo stesso viene attribuito al <strong>candidato primo dei non eletti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per il <strong>Senato <\/strong>invece l&#8217;assegnazione dei <strong>seggi sia ai candidati uninominali<\/strong> <strong>che alle liste<\/strong> e la <strong>proclamazione degli eletti<\/strong> sono effettuati a livello regionale dagli <strong>Uffici elettorali regionali<\/strong> presso la <strong>Corte d&#8217;appello<\/strong> (o il Tribunale del capoluogo della Regione) composto da 5 magistrati di cui uno Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo sistema elettorale delineato dalla legge 165 del 2017 cerca di garantire la <strong>rappresentativit\u00e0 degli eletti<\/strong> sia con la quota di seggi assegnati con il <strong>sistema proporzionale<\/strong> che con il <strong>rapporto diretto <\/strong>con i candidati derivante dalla <strong>brevit\u00e0 delle liste<\/strong> e dai <strong>collegi uninominali<\/strong>. I punti critici del sistema per\u00f2 non mancano e le difficolt\u00e0 possono presentarsi per la <strong>formazione di maggioranze parlamentari&nbsp; stabili<\/strong> per sostenere il Governo (come del resto gi\u00e0 avvenuto nella presente XVIII legislatura, la prima nata con questo sistema elettorale e che ha visto succedersi ben tre governi con maggioranze diverse), oltre alla questione delle <strong>modalit\u00e0 di scelta dei candidati proposti dai partiti e movimenti politici<\/strong> <strong>in listini brevi ma bloccati<\/strong> in mancanza del voto di preferenza ed anche del voto disgiunto. In sostanza si tratta del fondamentale potere di <strong>scelta dei rappresentanti del &nbsp;popolo da parte dei cittadini elettori <\/strong>(Artt. 1 e 48 Cost.), il quale dovrebbe essere appunto pi\u00f9 direttamente in capo al <strong>corpo elettorale<\/strong> che \u00e8 uno dei cinque <strong>organi costituzionali <\/strong>della nostra<strong> Repubblica democratica <\/strong>(nata nel cruciale biennio 1946-1948) insieme allo stesso Parlamento, al Presidente della Repubblica, al Governo e alla Corte Costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Li&nbsp; 1 settembre 2022<\/p>\n\n\n\n<p><em>Dott. Alfonso Gentili, gi\u00e0 Segretario Generale del Comune di Todi<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il dott. 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