{"id":3367,"date":"2020-09-16T21:43:29","date_gmt":"2020-09-16T19:43:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3367"},"modified":"2020-09-16T21:44:06","modified_gmt":"2020-09-16T19:44:06","slug":"la-legge-costituzionale-sulla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-e-il-referendum-popolare-preventivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3367","title":{"rendered":"La legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e il referendum popolare preventivo."},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\"><strong>Nell&#8217;imminenza del referendum, un accurato esame della legislazione redatto dal dott. Alfonso Gentili,<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La\nCostituzione della Repubblica italiana \u00e8 una carta costituzionale c.d. <strong>rigida,\n<\/strong>in quanto caratterizzata dalla previsione sia di <strong>leggi costituzionali<\/strong>\n(oltre quelle ordinarie che, essendo di grado inferiore, non possono modificare\nla Costituzione), sia di un <strong>procedimento speciale<\/strong> (c.d. procedura di\naggravamento) per la sua <strong>revisione<\/strong> (cio\u00e8 modifica) e per l\u2019emanazione di\naltre leggi costituzionali (Art. 138\nCost.). <strong>La procedura di aggravamento<\/strong> consiste sia nelle <strong>due\nsuccessive deliberazioni<\/strong> <strong>delle Camere<\/strong> con intervallo non inferiore\nai tre mesi (principio della doppia conforme) che nella <strong>maggioranza speciale\n<\/strong>in sede di votazione finale della<strong> seconda deliberazione<\/strong> (maggioranza\n<strong>assoluta, <\/strong>pari alla met\u00e0 pi\u00f9 uno, dei componenti di ciascuna Camera\noppure maggioranza dei <strong>due terzi<\/strong> dei componenti di <strong>ciascuna Camera<\/strong> che impedisce le eventuali richieste&nbsp; di\nreferendum). La disciplina di\nattuazione dei<strong> referendum<\/strong> previsti dalla Costituzione \u00e8 stata poi\nemanata, in notevole ritardo, con legge 25 maggio <strong>1970<\/strong>, n. 352 che appunto reca \u201cNorme sui\nreferendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del\npopolo\u201d e nel Titolo I contiene le norme di dettaglio del <strong>referendum\npreventivo<\/strong> previsto dall\u2019art. 138 Cost. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>La riduzione del numero dei parlamentari\nera uno dei punti del <strong>contratto per il &#8220;Governo\ndel cambiamento&#8221;<\/strong> tra il Movimento 5 stelle e la Lega-Salvini Premier.\nIl relativo disegno di legge costituzionale, d\u2019iniziativa dei senatori Calderoli\ne Perilli (L-SP e M5S), Patuanelli e Romeo (M5S e L-SP) e Quagliarello\n(FI-BP-UDC), \u00e8 stato approvato <strong>in prima lettura<\/strong> dal Senato nel febbraio\n2019 e dalla Camera nel maggio 2019 (governo Conte I, in carica dal 1\u00b0 giugno\n2018) e <strong>in seconda lettura<\/strong> dal Senato nel luglio 2019 a maggioranza <strong>assoluta<\/strong>\ndei suoi componenti (sempre governo Conte I) &nbsp;e dalla Camera nell\u2019ottobre\n1919 a maggioranza dei <strong>due terzi<\/strong> dei suoi componenti (governo Conte II,\nin carica dal 5 settembre 2019), per cui \u00e8 risultata comunque sottoponibile al\nreferendum preventivo e quindi non \u00e8 stata promulgata. La legge costituzionale\nrecante\u201dModifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di <strong>riduzione\ndel numero dei parlamentari\u201d<\/strong>, \u00e8 stata pertanto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale\ndel <strong>12 ottobre<\/strong> 2019.&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>La legge all\u2019art.\n1 modifica il secondo comma&nbsp; dell\u2019art. 56 Cost. nel senso di ridurre il\nnumero dei <strong>deputati <\/strong>da 630 a<strong> 400 <\/strong>(-36,51%) e quello dei deputati\neletti nella <strong>circoscrizione Estero<\/strong> da 12 a <strong>8 <\/strong>(- 33,33%). Modifica\ninoltre il quarto comma dello stesso articolo nel senso che la ripartizione dei\nseggi tra le circoscrizioni dovr\u00e0 effettuarsi dividendo il numero degli\nabitanti della Repubblica per <strong>392 <\/strong>(400 \u2013 8) anzich\u00e9 per 618. All\u2019art. 2\nmodifica il secondo comma dell\u2019art. 57 Cost. nel senso di diminuire il numero\ndei<strong> senatori elettivi <\/strong>da 315 a<strong> 200 <\/strong>(-36,51%) e&nbsp;quello dei\nsenatori eleggibili nella circoscrizione Estero da 6 a <strong>4 <\/strong>(- 33,33%). Modifica\ninoltre il terzo comma dello stesso articolo nel senso che nessuna Regione o Provincia autonomapotr\u00e0\navere <strong>meno di 3 senatori<\/strong> anzich\u00e9 7. All\u2019art. 3 riformula il secondo comma\ndell\u2019art. 59 Cost. precisando che il numero complessivo dei <strong>senatori a vita\nin carica<\/strong> <strong>nominati<\/strong> dal Presidente della Repubblica \u201cnon pu\u00f2 <strong>in\nalcun caso<\/strong> essere superiore a <strong>cinque<\/strong>\u201d (finora cinque era il numero\nmassimo che ogni Presidente poteva nominare). <\/p>\n\n\n\n<p>La legge\ninfine all\u2019art. 4 stabilisce che le modifiche agli articoli 56 e 57 Cost. si\napplicheranno a decorrere dalla data del <strong>primo scioglimento<\/strong> o della <strong>prima\ncessazione<\/strong> delle Camere <strong>successiva all\u2019entrata in vigore<\/strong> <strong>della\nlegge<\/strong> stessa e comunque non prima che siano <strong>decorsi 60 giorni<\/strong> dalla\npredetta entrata in vigore. Pertanto questa riforma costituzionale, anche dopo\nl\u2019eventuale promulgazione ed entrata in vigore in caso di esito positivo del\nreferendum, <strong>non trover\u00e0 applicazione nella legislatura in corso<\/strong> (la XVIII),<strong> <\/strong>iniziata nel marzo 2018. <\/p>\n\n\n\n<p>Le leggi\ndi revisione della Costituzione sono <strong>soggette\na<\/strong> <strong>referendum popolare<\/strong> se, entro\n3 mesi dalla loro speciale pubblicazione preliminare (e quindi nel caso\nin questione entro il <strong>12 gennaio<\/strong>\n2020), <strong>un<\/strong><strong> quinto <\/strong>dei membri di una Camera o <strong>500.000<\/strong> elettori o <strong>5<\/strong>\nConsigli regionali ne abbiano fatto<strong> richiesta<\/strong>, da depositare presso la\nCancelleria della <strong>Corte di Cassazione <\/strong>che costituisce l&#8217; <strong>Ufficio centrale<\/strong> per il referendum. Questa\nriforma costituzionale era stata approvata, in seconda votazione, dai\nrappresentanti del popolo in Senato con una maggioranza<strong> non cos\u00ec piena <\/strong>(solo <strong>met\u00e0 pi\u00f9<\/strong> <strong>uno <\/strong>dei suoi componenti<strong>)<\/strong> e non tale (<strong>due terzi <\/strong>dei componenti) da rendere superfluo un intervento diretto del <strong>corpo elettorale<\/strong> come previsto dall&#8217;art. 138 u.c. Cost. <\/p>\n\n\n\n<p>Su\niniziativa di un Comitato promotore istituito dalla <strong>fondazione L. Einaudi<\/strong> Onlus, composto dai senatori A. Cangini e N.\nPagano <strong>(FI-UDC<\/strong>) nonch\u00e9 T. Nannicini <strong>(PD)<\/strong> e con il sostegno del partito <strong>Radicale<\/strong>, la richiesta di referendum \u00e8\nstata sottoscritta da un fronte vario di <strong>71\ncomponenti del Senato <\/strong>(oltre un quinto dei membri) contrari alla riduzione\ndi 345 parlamentari e presentata entro il termine prescritto. L&#8217;ufficio\ncentrale si \u00e8 pronunciato sulla <strong>legittimit\u00e0\n<\/strong>della richiesta di referendum con ordinanza depositata il <strong>23 gennaio<\/strong> scorso. Il referendum \u00e8\nstato <strong>indetto<\/strong>con decreto del\nPresidente della Repubblica, dietro delibera del Consiglio dei Ministri, del <strong>28 gennaio<\/strong> scorso. La data del\nreferendum \u00e8 stata fissata per domenica <strong>29\nmarzo<\/strong> 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito\ndelle misure adottate dal Governo per il contrasto, il contenimento e la\nprevenzione del diffondersi sull&#8217;intero territorio nazionale del virus Covid-19,&nbsp; con DPR del <strong>5 marzo <\/strong>2020 \u00e8 stato <strong>revocato<\/strong>\nil precedente decreto&nbsp; di indizione del\nreferendum per il 29 marzo. Successivamente, con l&#8217;art. 81 del d.l. n.18 del\nmarzo 2020,&nbsp; il termine per l&#8217;<strong>indizione<\/strong> del referendum, in deroga\nalla legge 352 del 1970, \u00e8 stato fissato in <strong>240 giorni<\/strong> dalla comunicazione dell&#8217;ordinanza che lo ha ammesso e\nvale a dire per il 19 settembre. In realt\u00e0 con DPR anticipato in data <strong>17 luglio<\/strong> 2020 \u00e8 stato indetto il\nreferendum popolare confermativo per i due giorni (al fine di&nbsp; meglio assicurare il &#8220;distanziamento\nsociale&#8221;) di <strong>domenica 20 e\nluned\u00ec&nbsp; 21 settembre<\/strong> <strong>2020.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>Per la\nvalidit\u00e0 di tale referendum c.d<strong> &nbsp;confermativo o approvativo, <\/strong>che\nappunto si inserisce nel procedimento di approvazione di una legge\ncostituzionale,non \u00e8 richiesto<strong>\nalcun quoziente di votanti,<\/strong> a differenza del <strong>referendum\nabrogativo <\/strong>di una legge ordinaria per il quale \u00e8 richiesta la\npartecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto (art. 75\nCost.). La legge costituzionale <strong>non sar\u00e0 promulgata <\/strong>da parte del\nPresidente della Repubblica se non sar\u00e0 stata approvata dalla<strong> maggioranza\ndei voti validi<\/strong> (escluse quindi le schede bianche e nulle) espressi nel\nreferendum e in tal caso il Guardasigilli dovr\u00e0 curare la pubblicazione del\nrisultato del referendum nella G.U.. Se il referendum invece avr\u00e0 avuto <strong>esito\npositivo,<\/strong> la legge sar\u00e0 <strong>promulgata<\/strong> entro <strong>un mese<\/strong> dalla\nproclamazione del risultato referendario (salvo l\u2019eventuale uso del potere di\nveto sospensivo di cui all\u2019art. 74 Cost. da parte del Presidente) e <strong>pubblicata\ndi nuovo<\/strong> nella G.U. per entrare in vigore, ferma restando la decorrenza\ndelle sue disposizioni stabilita nel citato art. 4. <\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>La promulgazione <\/strong>di una legge \u00e8 un atto\ndi indirizzo politico costituzionale che spetta al <strong>Presidente della\nRepubblica<\/strong> come <strong>potere proprio<\/strong>, in quanto la legge \u00e8 invece\nespressione della <strong>maggioranza\nparlamentare.<\/strong> E&#8217; l\u2019atto che d\u00e0 <strong>l\u2019esecutoriet\u00e0 <\/strong>ad ogni legge\napprovata dai due rami del Parlamento, previo accertamento dell<strong>a regolarit\u00e0 formale<\/strong> del procedimento\nlegislativo e che fa sorgere in tutti <strong>l\u2019obbligo dell\u2019osservanza <\/strong>della\nlegge stessa. <\/p>\n\n\n\n<p>Dei\n&nbsp;21 referendum svolti in Italia dopo la legge attuativa del \u201970 <strong>solo 3<\/strong>\nhanno riguardato <strong>leggi di revisione\ndella Costituzione,<\/strong> dei quali <strong>solo 1<\/strong>, quello del 7 ottobre <strong>2001<\/strong>\nrelativo alla legge di riforma del Titolo V (Le regioni, le provincie, i\ncomuni), Parte II, Cost. (governo&nbsp; Amato II-L\u2019Ulivo), ha avuto <strong>esito\npositivo<\/strong> (64,21% di SI). Al contrario sia in quello del 25 giugno <strong>2006<\/strong>\nrelativo alla legge sulla devoluzione di poteri alle regioni, &nbsp;la\nriduzione dei parlamentari a 518 deputati e 252 senatori e altro (governo\nBerlusconi III) che in quello del 4 dicembre <strong>2016<\/strong> relativo alla legge\nsul superamento del bicameralismo paritario o perfetto, la trasformazione del\nSenato in organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, l\u2019eliminazione\ndelle province dalla Costituzione e altro (governo Renzi), hanno <strong>vinto i No<\/strong>\n(rispettivamente con il 61,29% e il 59,12%) bocciando entrambe le leggi gi\u00e0 approvate\ndai due rami del Parlamento. <em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In\nconsiderazione del fatto che il numero dei parlamentari di uno Stato in genere dipende dalle sue <strong>dimensioni\ndemografiche<\/strong>, si pu\u00f2 osservare che, nell&#8217;Unione Europea, la <strong>Repubblica\nFederale di Germania,<\/strong> con circa <strong>83<\/strong> milioni di abitanti, ha un\nParlamento federale (<em>Bundestag<\/em>) di 631 deputati e un Consiglio federale (<em>Bundesrat<\/em>) di 69\ndelegati dei 16 Stati federati (<em>L\u00e4nder<\/em>)\nper un totale di <strong>700 rappresentanti<\/strong>\ne che <strong>la Repubblica Francese,<\/strong> con circa <strong>65<\/strong> milioni di abitanti,\nha un Parlamento composto dall\u2019<em>Assembl\u00e9e nationale <\/em>di 577 membri eletti direttamente e dal <em>S\u00e9nat\n<\/em>di 346 membri eletti indirettamente per un totale di <strong>923 parlamentari<\/strong><em>.<\/em> <strong>Il Regno di Spagna,<\/strong> con circa <strong>46<\/strong>\nmilioni di abitanti, ha un Parlamento (<em>Cortes Generales<\/em>) &nbsp;composto\ndal Congresso dei deputati (<em>Congreso de los Diputatos<\/em>) di <strong>350 membri<\/strong>\nelettivi e dal Senato del Regno (<em>Senado<\/em>) attualmente di <strong>266 membri<\/strong>\nelettivi in gran parte direttamente e in parte indirettamente, per un totale di\n<strong>616 parlamentari<\/strong> e <strong>la Repubblica\ndi Polonia,<\/strong> con circa <strong>37<\/strong> milioni di abitanti, ha un Parlamento composto\ndalla Camera di 460 deputati\nelettivi e il Senato di 100 senatori elettivi, per un totale di <strong>560 parlamentari<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Repubblica\nItaliana, terzo <\/strong>Paese dell&#8217;UEper\npopolazione con oltre <strong>60<\/strong> milioni di abitanti, per effetto della riforma\ncostituzionale in corso di perfezionamento verrebbe ad avere un Parlamento\ncomposto da una Camera dei deputati di <strong>400 membri<\/strong> elettivi e da un\nSenato della Repubblica di <strong>200<\/strong> membri elettivi, cio\u00e8 con<strong> meno\ndeputati della Polonia<\/strong> che ha quasi la met\u00e0 della popolazione dell\u2019Italia e\ncon un <strong>numero totale di parlamentari inferiore a quello della Spagna<\/strong> che\nha una popolazione inferiore a quella dell\u2019Italia di oltre il 20 per cento, con\npossibile <strong>scivolamento<\/strong> all\u2019indietro\ndell\u2019Italia tra gli Stati dell\u2019<strong>UE<\/strong>. &nbsp;Inoltre il numero dei deputati (630) e dei\nsenatori (315) era stato stabilito con la l. cost. 9 febbraio <strong>1963<\/strong>, n. 2 (governo Fanfani IV di\ncentrismo (DC-PSDI-PRI) con l&#8217;appoggio esterno del PSI), quando la popolazione\nammontava a <strong>51<\/strong> milioni di abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste\ncomparazioni sembrano per\u00f2 non interessare ai <strong>movimenti e partiti populisti <\/strong>che,\nfacendo forza anche sull&#8217;antipolitica, invece preferiscono puntare su un <strong>\u201ctaglio\u201d\ndrastico della rappresentanza parlamentare, <\/strong>anzich\u00e9 magari su un qualche taglio\ndel <strong>trattamento economico<\/strong> dei parlamentari\no anche sul superamento del <strong>sistema\nbicamerale paritario<\/strong> per eliminare le lentezze connesse alla doppia lettura\n(c.d. &#8220;navetta parlamentare&#8221;) che allunga il processo legislativo. La\nscelta del taglio lineare del numero dei parlamentari sembra dettata da una\nparte dalla volont\u00e0 di <strong>sminuire il modello e il valore della democrazia\nrappresentativa<\/strong> e dall&#8217;altra anche dal tentativo di esaltazione del <strong>rapporto\ndiretto tra il capo e le masse<\/strong> <strong>acclamanti<\/strong> nelle piazze, che per\u00f2 storicamente ha portato verso <strong>regimi\nautoritari<\/strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>Negli\nStati democratici moderni <strong>il principio democratico <\/strong>si attua nella forma\ndella <strong>democrazia rappresentativa<\/strong>, mediante la costituzione di organi\nrappresentativi, in primo luogo i Parlamenti, attraverso il <strong>suffragio\nuniversale <\/strong>delle cittadine e dei cittadini elettori <strong>(il corpo elettorale)<\/strong> e non nella forma di quel \u201cgoverno del\npopolo\u201d o di quella \u201cdemocrazia diretta\u201d che nelle citt\u00e0 della Grecia antica\namministrava non solo la politica ma anche la giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;La <strong>sovranit\u00e0<\/strong>,\nnell&#8217;Italia repubblicana, appartiene al popolo(art. 1 Cost.)&nbsp; e precisamente al <strong>corpo elettorale, <\/strong>quale <strong>organo\ncostituzionale originario e supremo<\/strong>, che la esercita per\u00f2 solo nelle forme\ne limiti previsti dalla Costituzione (Stato di diritto) sia <strong>indirettamente <\/strong>mediante l&#8217;elezionedei propri <strong>rappresentanti <\/strong>nelle due Camere del<strong> Parlamento<\/strong>, sia <strong>direttamente<\/strong>\nmediante gli istituti di <strong>democrazia diretta<\/strong>\nprevisti dalla Costituzione stessa. Tra tali istituti particolare rilevanza\nhanno il <strong>referendum popolare abrogativo<\/strong>\ndelle <strong>leggi ordinarie<\/strong> approvate dal\nParlamento e gi\u00e0 <strong>in vigore<\/strong> e il <strong>referendum popolare preventivo<\/strong> sui\ndisegni di <strong>legge costituzionale<\/strong>\napprovati dal Parlamento ma prima della loro <strong>promulgazion<\/strong>e ed entrata in vigore (di qui la denominazione di\nreferendum <strong>confermativo o approvativo<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto\nmeno contraddittoria \u00e8 apparsa <strong>la\nposizione delle forze politiche<\/strong> fautrici della democrazia diretta e non\nsolo di esse, di un certo <strong>fastidio<\/strong>\ndi fronte all&#8217;avvenuta <strong>richiesta <\/strong>del\n<strong>referendum popolare<\/strong> sulla mini riforma\ncostituzionale di forte riduzione dei parlamentari.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; invece\nda ritenere che i progetti di revisione costituzionale non dovrebbero entrare a\nfar parte dei c.d. &#8220;<strong>patti di governo&#8221;\n<\/strong>in quanto i &#8220;Padri costituenti&#8221; hanno affidato il <strong>potere di emendare<\/strong> la Costituzione\ndirettamente alle<strong> Camere<\/strong> (art. 138\nC.). Inoltre la previsione nella Costituzione del &#8217;48 della <strong>maggioranza dei due terzi<\/strong> in seconda\nvotazione e in entrambe le Camere per rendere superfluo il <strong>referendum popolare<\/strong> sta a significare che la <strong>materia costituzionale<\/strong> non dovrebbe essere di <strong>indirizzo politico<\/strong> ma dovrebbe seguire <strong>altre logiche,<\/strong> trattandosi sostanzialmente di stabilire le <strong>regole del gioco.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Li 11\nsettembre 2020<\/p>\n\n\n\n<p>Dott.\nAlfonso Gentili- ex Segretario generale della Provincia di Perugia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell&#8217;imminenza del referendum, un accurato esame della legislazione redatto dal dott. Alfonso Gentili, La Costituzione della Repubblica italiana \u00e8 una carta costituzionale c.d. rigida, in quanto caratterizzata dalla previsione sia di leggi costituzionali (oltre quelle ordinarie che, essendo di grado inferiore, non possono modificare la Costituzione), sia di un procedimento speciale (c.d. procedura di aggravamento) &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3367\">Continue reading<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[46],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3367"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3367"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3367\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3369,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3367\/revisions\/3369"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}