{"id":3056,"date":"2020-05-16T16:12:54","date_gmt":"2020-05-16T14:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3056"},"modified":"2020-05-16T16:14:11","modified_gmt":"2020-05-16T14:14:11","slug":"le-province-italiane-e-la-provincia-di-perugia-nella-storia-e-nellordinamento-della-repubblica-ultima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3056","title":{"rendered":"Le Province italiane e la Provincia di Perugia nella storia e nell&#8217;ordinamento della Repubblica. Ultima parte."},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\"><strong>Ancora un contributo del dott. Alfonso Gentili sulla legislazione attuale che regola il funzionamento delle province.<\/strong>   <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/20200314_113731-1-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3057\" srcset=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/20200314_113731-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/20200314_113731-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/20200314_113731-1-768x432.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption><br>l primo sulla destra \u00e8 l&#8217;attuale presidente della provincia e sindaco di Citt\u00e0 di Castello, Luciano Bacchetta- PSI; il primo a sinistra il dott. Gentili.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><br><em> <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>I\nnuovi organi delle<strong> Province trasformate<\/strong>\ndalla legge n. 56 del 2014 sono il Presidente della Provincia, il Consiglio\nprovinciale e l&#8217;Assemblea dei Sindaci. Il <strong>Presidente\ndella Provincia<\/strong> viene ora <strong>eletto\nindirettamente <\/strong>dai Sindaci e consiglieri dei Comuni della Provincia con\nvoto ponderato, sulla base della presentazione di candidature sottoscritte da\nalmeno il 15 per cento degli elettori e scelte <strong>tra i Sindaci<\/strong> il cui mandato scade dopo almeno 18 mesi dalle\nelezioni. Dura in carica per <strong>4 anni, <\/strong>ma\ndecade automaticamente in caso di cessazione dalla caricadi Sindaco.Il Presidente\n\u00e8 il<strong> legale rappresentante dell&#8217;Ente<\/strong>,\npresiede <strong>sia il Consiglio che\nl&#8217;Assemblea<\/strong> e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici; pu\u00f2\nanche assegnare <strong>deleghe ai consiglieri<\/strong>\ne nominare un <strong>Vicepresidente<\/strong> scelto\ntra gli stessi, senza peraltro che gli sia consentito di costituire una vera e\npropria Giunta provinciale, in quanto organo non pi\u00f9 presente nella nuova forma\ndi governo dell&#8217;Ente. <\/p>\n\n\n\n<p>Il\n<strong>Consiglio provinciale <\/strong>\u00e8 anch&#8217;esso\norgano elettivo <strong>di secondo grado, <\/strong>in\nquanto <strong>eletto dai Sindaci e consiglieri\ncomunali in carica <\/strong>nei Comuni della Provincia che sono, al contempo, anche\ngli unici <strong>soggetti eleggibili <\/strong>a\nconsigliere provinciale. <strong>C<\/strong>i\u00f2 equivale\na dire che eleggono se stessi in rappresentanza della popolazione di un ambito\nterritoriale molto pi\u00f9 ampio di quello comunale, per il quale erano stati scelti\ndal corpo elettorale, divenendo quindi espressione di una rappresentanza a dir\npoco &#8220;manipolata&#8221;. Tecnicamente l&#8217;elezione avviene con voto attribuito\na <strong>liste di candidati<\/strong> concorrenti in\nun unico collegio elettorale e che viene ponderato. E&#8217; possibile esprimere\nanche un <strong>voto di preferenza<\/strong> per un\ncandidato consigliere che viene parimenti ponderato. Il Consiglio \u00e8 <strong>composto<\/strong> dal Presidente della Provincia\ne da un numero di consiglieri variabile (n. 12 per la Provincia di\nPerugia).&nbsp; Dura in carica <strong>2 anni<\/strong> e i componenti decadono se\ncessano dalla carica di consigliere comunale. E&#8217; <strong>l&#8217;organo d&#8217;indirizzo e controllo<\/strong>, approva i regolamenti, i piani, i\nprogrammi e ogni proposta di atto avanzata dal Presidente. Ha potere di\nproposta dello statuto all&#8217;Assemblea e di adozione e approvazione definitiva\ndei bilanci dell&#8217;Ente. <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;Assemblea dei Sindaci<\/strong> \u00e8\ncomposta dai Sindaci dei comuni della Provincia in carica e ha <strong>poteri propositivi, consultivi e di\ncontrollo<\/strong>. Adotta o respinge lo <strong>statuto<\/strong>\nproposto dal Consiglio ed esprime parere sugli <strong>schemi di bilancio<\/strong>. Gli incarichi di\nPresidente&nbsp; della&nbsp; Provincia,&nbsp;\ndi&nbsp; Consigliere provinciale&nbsp; e&nbsp;\ndi&nbsp; componente&nbsp; dell&#8217;Assemblea&nbsp;&nbsp; dei&nbsp;&nbsp;\nSindaci&nbsp;&nbsp; sono (anzi erano finora)\nesercitati <strong>a<\/strong> <strong>titolo gratuito<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>La\nc.d. legge Delrio ha anche individuato, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma,\nlett. p) Cost. ma sempre in ottica riduttiva, le <strong>funzioni fondamentali<\/strong> <strong>delle\nProvince <\/strong>che sono le attuali funzioni amministrative<strong> proprie <\/strong>dell&#8217;ente<strong>.<\/strong> Pi\u00f9 precisamente\nsono: la <strong>p<\/strong><strong>ianificazione&nbsp; territoriale<\/strong>&nbsp; provinciale&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp;\ncoordinamento; la <strong>tutela e\nvalorizzazione dell&#8217;ambiente<\/strong>, la <strong>pianificazione\ndei servizi di trasporto<\/strong> in ambito provinciale; l&#8217;autorizzazione e&nbsp; controllo&nbsp;\nin&nbsp; materia di&nbsp; trasporto&nbsp;\nprivato;&nbsp; la <strong>costruzione&nbsp; e gestione delle\nstrade provinciali<\/strong> e la&nbsp;\nregolazione&nbsp; della&nbsp; circolazione stradale ad esse inerente; la <strong>programmazione provinciale della rete\nscolastica<\/strong>; la gestione <strong>dell&#8217;edilizia\nscolastica <\/strong>(secondaria di secondo grado); la raccolta ed elaborazione di\ndati e <strong>l&#8217;assistenza\ntecnico-amministrativa agli enti locali<\/strong>; il controllo dei <strong>fenomeni discriminatori<\/strong> in ambito\noccupazionale; la promozione delle <strong>pari\nopportunit\u00e0<\/strong> sul territorio provinciale (art. 1, c. 85). Inoltre \u00e8 previsto\nche le Province possono, d&#8217;intesa con i Comuni, svolgere le funzioni di\npredisposizione dei <strong>documenti di gara<\/strong>,\ndi <strong>stazione appaltante,<\/strong> di&nbsp; <strong>monitoraggio&nbsp; dei&nbsp;\ncontratti<\/strong>&nbsp; di servizio e di\norganizzazione d<strong>i concorsi e procedure\nselettive<\/strong> (art. 1, c. 88). <\/p>\n\n\n\n<p>Infine tale legge statale conteneva un&#8217;ulteriore disposizione\nche appariva anche <strong>esorbitante <\/strong>rispetto\nalla competenza <strong>legislativa esclusiva <\/strong>dello\nStato (citato art. 117, secondo comma, Cost.), la quale nella specifica materia\n\u00e8 limitata a<em>&#8220;legislazione\nelettorale, organi di governo e <strong>funzioni\nfondamentali<\/strong> di Comuni, Province e Citt\u00e0<\/em> <em>metropolitane&#8221;<\/em>).Si\ntrattava della disposizione (art. 1, c. 89) per cui lo Stato e le Regioni,\nsecondo le rispettive competenze, avrebbero dovuto attribuire in particolare ad\n<strong>altri enti locali<\/strong> territoriali le&nbsp; <strong>funzioni\nprovinciali diverse<\/strong> da quelle di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp;\ncomma 85 (quindi le altre precedenti funzioni<strong> non <\/strong>rientrate tra le nuove<strong>\nfondamentali)<\/strong>, quasi dando per scontato un esito positivo della riforma\ncostituzionale che avrebbe dovuto cancellare le Province dalla Carta. Tale\nattribuzione di funzioni sarebbe dovuta avvenire in attuazione &nbsp;del nuovo art. <strong>118 Cost<\/strong>. modificato dalla riforma con la cancellazione delle\nProvince e &nbsp;che invece, nel testo rimasto\ninvariato dopo il referendum popolare, vede ancora le <strong>Province<\/strong> collocate immediatamente dopo i Comuni e prima delle\nRegioni nella scala della <strong>sussidiariet\u00e0\nverticale <\/strong>che regola il conferimento delle funzioni amministrative agli <strong>enti autonomi<\/strong> costitutivi della\nRepubblica (art. 114 Cost.). <\/p>\n\n\n\n<p>A tal riguardo la <strong>Regione Umbria<\/strong>, anche in considerazione\ndella citata ultima disposizione della c.d. legge Delrio, con la legge\nregionale <strong>2 aprile 2015,<\/strong> <strong>n. 10 <\/strong>(prima del referendum popolare) e\nsuccessive modifiche del 2016 e 2018 (e quindi anche dopo il referendum), ha\noperato un consistente <strong>riordino delle<\/strong>\n<strong>funzioni amministrative<\/strong> gi\u00e0 in\nprecedenza<strong> conferite alle Province <\/strong>con\nla &nbsp;l.r. n. 3 del 1999<strong>.<\/strong> Peraltro ne ha attribuite ai<strong> Comuni e loro forme associative <\/strong>(pi\u00f9\nvolte e variamente impostate ma mai riuscite a consolidarsi e a ben funzionare)\nsolo alcune minori relative allo <strong>sport,<\/strong>\n<strong>cultura<\/strong>, <strong>diritto allo studio<\/strong> in parte e <strong>lago\nTrasimeno.<\/strong> Quest&#8217;ultima funzione \u00e8 stata attribuita direttamente alla\nrelativa <strong>Unione dei comuni, <\/strong>che \u00e8\nappunto un altro <strong>ente locale<\/strong>\nprevisto dal TUEL (artt. 2 e 32) e anche dalla legge 56\/14 (art. 1, c. 4), ma non\n<strong>decollato<\/strong> in Umbria, ad eccezione\nforse dell&#8217;Unione degli 8 comuni delle Terre dell&#8217;olio e del sagrantino dal\n2001 e di quella appunto degli 8 comuni del Trasimeno dal 2016, entrambe tra\ncomuni di piccole dimensione. <\/p>\n\n\n\n<p>La Regione Umbria con\ntale legge ha invece realizzato un&#8217;operazione di <strong>accentramento <\/strong>su sestessa\ndella gran parte delle pi\u00f9 importanti <strong>funzioni\ndi<\/strong> <strong>amministrazione attiva<\/strong> e delle\ncollegate <strong>risorse finanziarie, umane, <\/strong>patrimoniali,strumentali e organizzativetrasferite, mettendo cos\u00ec in soffitta\nogni proposito di <strong>&#8220;Regione leggera&#8221;<\/strong>\ntante volte in precedenza invocata. Si tratta delle funzioni in materia di <strong>ambiente<\/strong> (rifiuti, valutazioni\nambientali AIA, AUA e VAS, risorse idriche, inquinamento), <strong>energia <\/strong>(impianti per la produzione, elettrodotti), <strong>governo del territorio <\/strong>(controllo piani\nregolatori, controllo su opere costruzioni in zona sismica, funzioni in materia\npaesaggistica, controllo sull&#8217;attivit\u00e0 edilizia), <strong>attivit\u00e0 produttive <\/strong>(industria-commercio-artigianato, cave e\nminiere, contributo ambientale), <strong>caccia,\npesca, turismo, valorizzazione del patrimonio culturale, politiche attive del\nlavoro, formazione professionale, diritto allo studio<\/strong> in parte<strong>, controllo e vigilanza impianti termici. <\/strong>La\nRegione ha infine <strong>conferito<\/strong> a quelle\nche ha denominato&#8221;nuove province&#8221; solo poche funzioni amministrative\nin materia di <strong>risorse idriche e difesa\ndel suolo, trasporti <\/strong>e quella, forse per lei pi\u00f9 difficile da gestire,\ndella<strong> viabilit\u00e0 regionale<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>A nostro modesto\navviso la Regione Umbria, almeno&nbsp; dopo la\nnetta bocciatura popolare (oltre il 59% dei No) nel dicembre 2016 della legge\ndi revisione costituzionale c.d. Renzi-Boschi, avrebbe potuto e dovuto considerare\nche, in materia di funzioni<strong> non\nfondamentali<\/strong> di Province e Comuni, sono proprio le Regioni &nbsp;invece ad avere <strong>piena potest\u00e0 legislativa, <\/strong>c.d.<strong>\n&#8220;residuale&#8221;<\/strong> in base al nuovo art. 117, quarto comma, Cost. e che\ntale potest\u00e0 <strong>non \u00e8 vincolata<\/strong> <strong>dalle leggi statali<\/strong> ma solo dai limiti\ngenerali &nbsp;di cui al primo comma del\nmedesimo art. 117. La Regione pertanto avrebbe potuto <strong>conferire<\/strong> di nuovo,con\nlegge regionale ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 118 Cost. rimasto\ninvariato, <strong>alle due Province umbre<\/strong>,\nanche se provvisoriamente trasformate, le sopraindicate funzioni amministrative\ne le connesse risorse finanziarie e umane nel rispetto dei fondamentali\nprincipi di<strong> autonomia e decentramento <\/strong>di\ncui all&#8217;art. <strong>5<\/strong> Cost. ed evitando il\nsuo <strong>appesantimento<\/strong> <strong>amministrativo e gestionale,<\/strong> a scapito\ndelle fondamentali funzioni di <strong>legiferazione\ne programmazione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al punto in cui ci\ntroviamo oggi, appare ancora auspicabile che un&#8217;operazione di <strong>decentramento delle funzioni amministrative\n<\/strong>in questione possa essere impostata e approvata da parte del <strong>nuovo Governo e della nuova Assemblea\nlegislativa regionale<\/strong> insediatisi dopo le elezione anticipate del 27\nottobre 2019, sempre che almeno la nuova maggioranza politica non sia pervasa\nanch&#8217;essa dall&#8217;improvvida idea della soppressione dell&#8217;<strong>ente locale<\/strong> <strong>intermedio <\/strong>necessario\ntra i tanti e piccoli Comuni umbri e la Regione ed &nbsp;avente invece dimensioni adeguate per\nun&#8217;azione&nbsp; pubblica <strong>efficace ed efficiente. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Del resto<strong> l&#8217;obiettivo strategico <\/strong>diaumentare le <strong>dimensioni<\/strong> dei vari <strong>Enti\nautonomi<\/strong> costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.: Regione, Province e\nComuni), non fosse altro per produrre pi\u00f9 <strong>efficienz<\/strong>a\nnel settore pubblico, andrebbe tenacemente perseguito proprio nella nostra\npiccola <strong>Umbria<\/strong>, con specifica\nattenzione al numero minimo di <strong>un milione\ndi abitanti <\/strong>previsto dalla Costituzione per la creazione di nuove Regioni o\nla fusione di quelle esistenti con referendum e legge costituzionale (art. 132,\nprimo comma Cost.). In via cautelativa, per l&#8217;Umbria appare opportuno, utile e\nanche raggiungibile con referendum e semplice legge ordinaria, lavorare tenacemente\nsulla possibile o gi\u00e0 in passato esistente e riproposta <strong>aggregazione <\/strong>alla nostra Regione di singole Province e\/o di alcuni\nComuni limitrofi, che ne facciano richiesta (art. 132, secondo comma, Cost.). Infatti sono\nsolo <strong>quattro <\/strong>le Regioni italiane che\nsi trovano sotto tale limite minimo di abitanti e che per questo appaiono pure\na rischio di sopravvivenza autonoma e cio\u00e8 l&#8217;<strong>Umbria<\/strong>, la Basilicata, il Molise e la Valle d&#8217;Aosta. <\/p>\n\n\n\n<p>Dopo\nla riforma del 2014 nella <strong>Provincia di\nPerugia,<\/strong> alle prime <strong>elezioni\nindirette<\/strong> del <strong>12 ottobre<\/strong> <strong>2014 <\/strong>&nbsp;(svolte sia per il Presidente che per il\nConsiglio provinciale con vittoria della lista n. 2 <strong><em>&#8220;Provincia Democratica\nRiformista&#8221;<\/em><\/strong> e 7 seggi assegnati alla stessa su 12)<strong>,<\/strong> il <strong>primo Presidente <\/strong>della Provincia,eletto<strong>&nbsp; <\/strong>dai Sindaci e Consiglieri dei comuni\ndella Provincia,\u00e8 stato il Sindaco\ndi Foligno <strong>Nando Mismetti<\/strong>\n(PD-ottobre 2014- ottobre 2018 con il <strong>54,75%<\/strong>\ndei voti ponderati vs N. Alemanno al 45,25% e lista<em>&#8220;Provincia Civica&#8221;<\/em>). Vicepresidente \u00e8 stato allora\nnominato il consigliere R. Bertini-PSI, luglio 2015-2016 e poi 2017-ottobre\n2018 anche dopo le elezioni biennali del <strong>nuovo\nConsiglio provinciale<\/strong> dell&#8217;8 gennaio <strong>2017<\/strong>\nvinte ancora dalla lista n. 2<strong><em>&#8220;Provincia Democratica Riformista&#8221;\n<\/em><\/strong>eanzi con 9 seggi assegnati contro i 3 alla lista n. 1<em>&#8220;Provincia libera&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;L&#8217;altro <strong>President<\/strong>e\ndella Provincia di Perugia, <strong>eletto\nindirettamente <\/strong>nelle successive elezioni quadriennali del <strong>31 ottobre<\/strong> <strong>2018<\/strong> e tuttora in carica<strong>,<\/strong>\n\u00e8il Sindaco di Citt\u00e0 di Castello al\nsuo secondo mandato comunale dal giugno 2016, <strong>Luciano Bacchetta <\/strong>(PSI, novembre 2018 e in carica quindi solo fino\nalla met\u00e0 del <strong>2021)<\/strong>, con il <strong>52,63%<\/strong>\ndei voti ponderati vs F. Gareggia al 47,37%. &nbsp;Vicepresidente \u00e8 stato nominato prima lo\nstesso R. Bertini-PSI, novembre 2018-gennaio 2019 e poi, dopo le elezioni\nbiennali del nuovo Consiglio provinciale del 3 febbraio <strong>2019<\/strong> (vinte dalla lista n. 2 <strong><em>&#8220;Provincia Democratica Civica\nRiformista&#8221;<\/em><\/strong> con 7 seggi assegnati contro i 5 alla lista n. 1<em>&#8220;Provincia Libera&#8221;),<\/em> il\nconsigliere provinciale (e Sindaco del Comune di Passignano sul Trasimeno) S.\nPasquali-PD dal marzo 2019 e tuttora in carica.&nbsp;\n&nbsp;<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel frattempo nelle <strong>14<\/strong> Aree metropolitane sono state costituite dal 2015 le <strong>Citt\u00e0 metropolitane<\/strong> nel numero di 10 nelle Regioni ordinarie e di 4 nelle Regioni speciali ( n. 3 in Sicilia e n. 1 in Sardegna), subentrando alle relative Province che sono state <strong>soppresse<\/strong>. Sempre nel 2015 le rimanenti n. <strong>6<\/strong> <strong>Province siciliane<\/strong> sono state abolitee sostituite con altri enti locali. Nel 2016 in <strong>Sardegna<\/strong> sono state soppresse le n. <strong>4 <\/strong>\u00a0Province istituite nel 2001 e ne \u00e8 stata creata n. <strong>1 nuova<\/strong> (Provincia del Sud Sardegna) con il territorio non ricompreso nella Citt\u00e0 metropolitana di Cagliari. Nel biennio 2017-2018 sono state abolite anche le n. <strong>4 <\/strong>Province della Regione autonoma <strong>Friuli-Venezia Giulia<\/strong> sostituendole con altri enti locali e cos\u00ec il numero complessivo delle Province italiane \u00e8 sceso da quota 110 del 2009 a <strong>quota 83<\/strong>.   Se poi si considera che la Regione Valle d&#8217;Aosta\/Vall<strong>\u00e9<\/strong>e d&#8217;Aoste (ex Provincia di Aosta fino al 1945) <strong>non \u00e8 suddivisa in province<\/strong>, con le funzioni provinciali svolte dalla Regione stessa e che alle <strong>Province autonome<\/strong> di Trento e Bolzano, le quali insieme costituiscono la <strong>Regione<\/strong> Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol (nuovo art. 116 Cost.), sono attribuite competenze sia provinciali che regionali per cui sono solitamente considerate come regioni (e l&#8217;insieme dei due Consigli provinciali eletti direttamente costituisce infatti il Consiglio regionale), il numero complessivo delle Province vere e proprie risulta oggi attestato su <strong>quota 80, <\/strong>di cui<strong> 76 <\/strong>nelle regioni a statuto ordinario e<strong> 4 <\/strong>in Sardegna.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito delle elezioni politiche del <strong>4 marzo 2018<\/strong>, nemmeno il nuovo Parlamento n\u00e9 i Governi di coalizione<strong> Conte I<\/strong>, c.d. <em>&#8220;giallo-verd<\/em>e&#8221;(giugno 2018-settembre 2019-<strong>M5S<\/strong>,<strong> Lega<\/strong> e MAIE, con l&#8217;appoggio esterno di altre formazioni minori e con Vicepresidenti Di Maio e Salvini) e <strong>Conte II,<\/strong> c.d.<em>&#8220;giallo-rosso<\/em>&#8220;(settembre 2019 e tuttora in carica-<strong>M5S, PD, IV, LeU<\/strong> e MAIE con l&#8217;appoggio esterno di altre formazioni minori), risultano ancora essere ritornati in modo organico sulla <strong>questione Province. <\/strong>Si \u00e8 assistito solo a qualche parziale ripristino di indispensabili risorse finanziarie e alla recente misura, contenuta nell&#8217;art. 57-quater della legge n. 157 del dicembre 2019 di conversione del decreto fiscale, che attribuisce al Presidente <strong>un&#8217;indennit\u00e0 di funzione, <\/strong>a carico del bilancio della Provincia, in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, non cumulabile in ogni caso con quella percepita come Sindaco. Tale misura, per\u00f2, sembra ancora andare in direzione diversa dall&#8217;esplicita <strong>abrogazione <\/strong>della nuova disciplinadelle Province trasformate contenuta nella legge 56 del 2014, che era ad <strong>efficacia temporalmente limitata<\/strong> e che, dalla fine del 2016, risulta <strong>superata <\/strong>e non priva, a Costituzione rimasta invariata, di seri <strong>dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale <\/strong>la cui questione meriterebbe di essere sollevata.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Appare invece necessaria e non pi\u00f9 differibile una piena rivitalizzazione dell&#8217;<strong>ente autonomo Provincia<\/strong> secondo il <strong>dettato costituzionale <\/strong>rimastovigente<strong>, <\/strong>con un ritorno alla <strong>disciplina organica<\/strong> del T.U. dell&#8217;ordinamento degli enti locali del 2000, dopo il lungo e dannoso &#8220;<strong>limbo&#8221;<\/strong> causato dal tentativo di <strong>cancellare<\/strong> le Province stesse dalla Costituzione per poterle poi <strong>abolire<\/strong> del tutto<strong>. <\/strong>Taletentativo \u00e8 stato per\u00f2<strong> bocciato<\/strong> dalla volont\u00e0 dell&#8217;<strong>organo supremo<\/strong> della Repubblica democratica, <strong>il corpo elettorale<\/strong> che ha esercitato <strong>direttamente la sovranit\u00e0, <\/strong>che a lui \u00a0appartiene (art. 1 Cost.), nel referendum popolare di fine 2016. <\/p>\n\n\n\n<p>In\ntal senso sarebbe necessaria anche una sempre pi\u00f9 determinata e incisiva\nazione&nbsp; di stimolo del legislatore\nstatale da parte dell&#8217;<strong>Unione delle Province\nd&#8217;Italia (U.P.I.)<\/strong>, l&#8217;Associazione che sin dal 1908 rappresenta tutte le\nProvince presso il Governo e il Parlamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Li&nbsp;\n16 maggio 2020<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili- ex\nSegretario generale della Provincia di Perugia (2000-2009).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ancora un contributo del dott. Alfonso Gentili sulla legislazione attuale che regola il funzionamento delle province. I nuovi organi delle Province trasformate dalla legge n. 56 del 2014 sono il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale e l&#8217;Assemblea dei Sindaci. Il Presidente della Provincia viene ora eletto indirettamente dai Sindaci e consiglieri dei Comuni della &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3056\">Continue reading<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[216,218],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3056"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3056"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3056\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3060,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3056\/revisions\/3060"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}