{"id":3009,"date":"2020-05-06T16:52:15","date_gmt":"2020-05-06T14:52:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3009"},"modified":"2020-05-06T16:52:18","modified_gmt":"2020-05-06T14:52:18","slug":"emergenza-nazionale-covid-la-nuova-disciplina-legislativa-fa-timide-aperture-alle-regioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=3009","title":{"rendered":"Emergenza nazionale Covid. La nuova disciplina legislativa fa timide aperture alle Regioni."},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\"><strong>Prosegue l&#8217;analisi della legislazione in materia sanitaria. L&#8217;analisi del dott. Alfonso Gentili.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Nel precedente articolo <em>&#8220;In emergenza sanitaria nazionale \u00e8 lo Stato che ha il potere di\ndecidere&#8221;<\/em> del 21 aprile 2020 \u00e8 stata presa in esame la <strong>disciplina legislativa generale<\/strong> in\nmateria di <strong>emergenze sanitarie <\/strong>vigente\nnel nostro ordinamento all&#8217;inizio dello <strong>stato\ndi emergenza<\/strong> coronavirus dichiarato &#8220;<strong>di rilevo nazionale<\/strong>&#8221; con delibera del Consiglio dei Ministri\n(CdM) il 31 gennaio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Governo nazionale con il decreto-legge n. <strong>19 <\/strong>del 25 marzo scorso ha poi adottato\nuna <strong>disciplina legislativa specifica <\/strong>edi carattere ordinamentale per\nregolare l&#8217;adozione dei <strong>provvedimenti\namministrativi <\/strong>necessari<strong>&nbsp; <\/strong>per contenere e contrastare i rischi <em>&#8220;derivanti dalla diffusione del virus\nCOVID-19&#8221; <\/em>su determinate <strong>parti\ndel territorio <\/strong>nazionale o, all&#8217;occorrenza, sulla <strong>totalit\u00e0<\/strong> dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso al decreto d&#8217;urgenza avente <strong>forza di legge<\/strong>, gi\u00e0 peraltro utilizzato\na partire da 23 febbraio scorso (d.l. n. 6 velocemente convertito in legge n. 13),\nderiva dall&#8217;esigenza di dare una specifica e certa <strong>copertura legislativa<\/strong> alla sopravvenuta necessit\u00e0 di disporre <strong>misure<\/strong> comportanti anche una <strong>restrizione<\/strong> <strong>temporanea<\/strong> di alcuni <strong>diritti\nfondamentali di libert\u00e0 <\/strong>dei cittadini sanciti dalla nostra Costituzione\nrepubblicana in quanto giustificate da altri <strong>diritti e interessi costituzionali<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Per la restrizione dei diritti fondamentali \u00e8 prevista una\nc.d. <strong>riserva di legge<\/strong> assolutae talvolta<strong> rinforzata<\/strong>, e cio\u00e8 un rinvio al legislatore con apposizione anche\ndi speciali<strong> limiti<\/strong>: &nbsp;es. art. 16 Cost. che sancisce la&nbsp; liberta di circolazione e soggiorno sul\nterritorio nazionale, <em>&#8220;salvo le\nlimitazioni che <strong>la legge<\/strong> stabilisce <strong>in via generale<\/strong> per motivi di<strong> sanit\u00e0<\/strong> o di sicurezza<strong>. &#8230;<\/strong>&#8220;<\/em>). La <strong>tutela della salute<\/strong> (art. 32 Cost.)\ncostituisce infatti sia un <strong>diritto<\/strong>\nfondamentale dell&#8217;<strong>individuo<\/strong> che un <strong>interesse<\/strong> costituzionale della <strong>collettivit\u00e0<\/strong> <strong>(<\/strong>lac.d.<strong> salute pubblica).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La nuova disciplina legislativa appare configurarsi come\nuna <strong>legge specifica<\/strong> (o <strong>derogante<\/strong>) rispetto all&#8217;<strong>ordinamento generale vigente, <\/strong>in quanto\nespressamente limitata alla sola<strong>\nemergenza Covid-19<\/strong>.<strong> &nbsp;<\/strong>Infatti la disciplina generale e il <strong>riparto delle competenze amministrative <\/strong>\u00e8\nprevisto in <strong>via generale<\/strong> per le <strong>emergenze sanitarie o di igiene pubblica<\/strong>\nnegli articoli n. <strong>32<\/strong> della legge di\nriforma sanitaria833 del &#8217;78, &nbsp;n. <strong>117 <\/strong>del\ndecreto legislativo di riforma amministrativa 112 del &#8217;98 e n. <strong>50<\/strong>, commi 5 e 6, del d.lgs.\nsull&#8217;ordinamento degli enti locali 267 del 2000. Queste norme di legge, che\nappunto <strong>non vengono abrogate<\/strong> dalla nuova\nnormativa, <strong>ripartiscono la competenza<\/strong>\nad adottare i provvedimenti necessari con riguardo alla <strong>dimensione dell&#8217;emergenza<\/strong> e cio\u00e8 all&#8217;<strong>estensione territoriale dell&#8217;evento <\/strong>e quindi, &nbsp;in caso di emergenza dichiarata di <strong>rilievo nazionale,<\/strong> attribuiscono la\ncompetenza a provvedere allo<strong> Stato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il nuovo d.l. n.<strong> 19<\/strong> all&#8217;art. 1 (Misure urgenti per\nevitare la diffusione del COVID-19), oltre ad <strong>elencare <\/strong>ben 29 <strong>possibili misure\ndi contenimento<\/strong> della diffusione del virus, si premura di precisare che le\nstesse possono essere adottate, secondo i principi di<strong> adeguatezza e proporzionalit\u00e0<\/strong>, per <strong>periodi predeterminati <\/strong>di durata non superiore a 30 giorni, <strong>reiterabili e modificabili<\/strong> anche pi\u00f9\nvolte fino al<strong> 31 luglio 2020<\/strong>, quando\nterminer\u00e0 lo stato di emergenza dichiarato.<\/p>\n\n\n\n<p>All&#8217;art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento),\npur spostando l&#8217;attenzione dall&#8217;<strong>estensione\nterritoriale dell&#8217;emergenza<\/strong> (gi\u00e0 dichiarata il 31 gennaio), a quelladegli <strong>effetti dei provvedimenti amministrativi<\/strong> da adottare, resta confermato\nche, per quanto riguarda i provvedimentiche interessino <strong>l&#8217;intero territorio\nnazionale, <\/strong>le varie <strong>misure di\ncontenimento<\/strong> del virus sono adottate dallo<strong> Stato. &nbsp;<\/strong>Viene per\u00f2stabilito che le misure <strong>sono<\/strong> adottate con uno o pi\u00f9 <strong>decreti <\/strong>del <strong>Presidente <\/strong>del<strong> Consiglio <\/strong>dei<strong> Ministri (dPCM)<\/strong>, su propostadel <strong>Ministro della salute <\/strong>(anzich\u00e9 direttamente dal Ministro stesso, quale\nautorit\u00e0 sanitaria nazionale e con l&#8217;atto tipico dell&#8217;<strong>ordinanza, <\/strong>come previsto dalla disciplina legislativa generale). Si\naggiunge che i dPCM &nbsp;<strong>possono <\/strong>essere adottati anche su proposta del <strong>Presidente della Conferenza delle regioni<\/strong> <strong>e delle province autonome,<\/strong> che risulta disciplinata e denominata<strong> &#8220;Conferenza Stato-regioni<\/strong>&#8221;\ndal d.lgs. n. <strong>281<\/strong> del &#8217;97, nonch\u00e9\npresieduta a turno da un <strong>Presidente di\nRegione <\/strong>e con in carica, dal dicembre 2015, il Presidente\ndell&#8217;Emilia-Romagna S. Bonaccini-PD<strong>.<\/strong>\n<\/p>\n\n\n\n<p>Tale sistema di adozione dei singoli provvedimenti\nstatali <strong>&#8220;su proposta&#8221;, <\/strong>nell&#8217;operare\nun&#8217;apertura di spazio e di collaborazione alle Regioni nel relativo\nprocedimento amministrativo, appare configurato in <strong>modo non equilibrato<\/strong> in quanto nel primo caso l&#8217;adozione avviene <strong>necessariamente <\/strong>su proposta del\nMinistro e nel secondo invece, in presenza di una proposta del Presidente della\nConferenza, l&#8217;adozione diventa <strong>facoltativa<\/strong>,\nfermo restando che comunque si tratta sempre di semplici proposte, per loro\nnatura<strong> non vincolanti. <\/strong>Nell&#8217;emergenza\nnazionale Covid-19, in sostanza, a <strong>decidere<\/strong>\ndiscrezionalmente sull&#8217;applicazione delle misure restrittive\u00e8 solo il <strong>Capo del Governo, <\/strong>anche senza che le stesse norme gli&nbsp; attribuiscano espressamente la qualifica di <strong>autorit\u00e0 sanitaria nazionale<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Del resto una simile qualifica e tale attivit\u00e0\namministrativa appare <strong>riduttiva se non\nimpropria<\/strong> per una <strong>figura istituzionale<\/strong>\nche per norma costituzionale (art. 95 Cost.) ha o dovrebbe avere il diverso e\nben pi\u00f9 <strong>alto ruolo<\/strong>, nonch\u00e9 la\nrelativa <strong>responsabilit\u00e0<\/strong>, di <strong>direzione <\/strong>della<strong> politica generale del Governo<\/strong>, di <strong>mantenimento dell&#8217;unit\u00e0 di indirizzo <\/strong>politico-amministrativo e di <strong>promozione e coordinamento dell&#8217;attivit\u00e0<\/strong>\ndei Ministri. Il nuovo assettodella\n<strong>titolarit\u00e0 <\/strong>delle competenze\namministrativestatalinell&#8217;emergenza sanitaria Covid-19,\nnegli attuali equilibri politico-istituzionali, sembra anche aver contribuito\nad <strong>acuire lo scontro<\/strong> tra le forze\npolitiche e in Parlamento magari per finalit\u00e0 diverse, nemmeno&nbsp; troppo velate. <\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda poi i <strong>provvedimenti amministrativi<\/strong> che interessino <strong>esclusivamente una Regione<\/strong> o <strong>alcune\nspecifiche<\/strong> <strong>regioni<\/strong>, gli stessi\nsono ugualmente adottati dallo <strong>Stato,<\/strong>\nsempre con <strong>dPCM<\/strong> e su proposta del <strong>Ministro<\/strong> della salute oppure dei <strong>Presidenti delle Regioni interessate<\/strong>\ncon gli stessi squilibri prima evidenziati, se non maggiori. In questo caso,\ninfatti, il <strong>provvedimento statale<\/strong>\nche in particolare riguardi <strong>una singola\nRegione<\/strong> (giustificato nella <strong>legislazione\ngenerale<\/strong> vigente dalla dichiarata <strong>dimensione\nnazionale<\/strong> dello stato di emergenza Covid-19) potrebbe, nella nuova\ndisciplina derogante, sollevare maggiori perplessit\u00e0 e probabilmente la pretesa\ndi un<strong> ruolo pi\u00f9 incisivo<\/strong> da parte\ndella singola Regione interessata, se non addirittura prestarsi&nbsp; a possibili <strong>conflitti di attribuzione<\/strong> di fronte alla Consulta.<\/p>\n\n\n\n<p>In entrambi le fattispecie sopra descritte \u00e8 anche\nprevisto che vengano sentiti i vari altri Ministri competenti per materia e,\nnella prima (intero territorio nazionale) che venga sentito (una sorta di <strong>parere <\/strong>obbligatorio ma non vincolante) <strong>il solo Presidente <\/strong>della <strong>Conferenza delle regioni<\/strong> e province\nautonome, mentre nella seconda (singola regione o &nbsp;pi\u00f9 regioni) chevengano <strong>solo sentiti <\/strong>i <strong>Presidenti delle regioni<\/strong> interessate. Non\nessendo prevista, per l&#8217;adozione dei dPCM, alcuna forma di <strong>&#8220;intesa&#8221;,<\/strong> non si tratta quindi di <strong>atti plurisoggettivi<\/strong> (o c.d. <strong>congiunti,\n<\/strong>con un temine ora diversamente di attualit\u00e0), ma di provvedimenti sempre e\nsolo<strong> statali<\/strong>. Inoltre, per quanto\nriguarda i profili <strong>tecnico-scientifici<\/strong>\ne le valutazioni di <strong>adeguatezza e\nproporzionalit\u00e0<\/strong>, \u00e8 previsto che, <strong>di\nnorma<\/strong>, venga <strong>sentito <\/strong>il <strong>Comitato tecnico-scientifico <\/strong>(una sorta\ndi <strong>parere<\/strong>&nbsp; non vincolante e <strong>nemmeno sempre obbligatorio<\/strong>)e quindi, al di l\u00e0 delle dichiarazioni sui mezzi di comunicazione, anche sotto\nquesto profilo resta ben saldo il potere discrezionale del solo <strong>Capo del Governo <\/strong>di adozione delle\nmisure di contenimento del virus e di mitigazione dei rischi con tutto quello\nche comportano.<\/p>\n\n\n\n<p>La forma di &#8220;<strong>collaborazione<\/strong>\n<strong>istituzionale&#8221;<\/strong> tra <strong>Stato<\/strong>, <strong>Region<\/strong>i e <strong>Province autonome<\/strong>\ndelineata dal decreto- legge appare impostata pi\u00f9 che altro come una forma di\nsemplice <strong>partecipazione al procedimento\namministrativo<\/strong> di emanazione dei dPCM. Ci\u00f2 in quanto n\u00e9 la formulazione\ndella <strong>proposta <\/strong>di provvedimento n\u00e9 la\nsemplice <strong>consultazione<\/strong>\n(&#8220;sentito&#8221;) di un soggetto appaiono avere una rilevanza e <strong>un&#8217;incidenza effettiva<\/strong> nella decisione\nfinale e non appaiono pertanto soddisfacenti per molte Regioni anche al netto\ndelle possibili strumentalizzazioni di parte politica. Del tutto esclusi dalla\npartecipazione appaiono inoltre gli <strong>Enti\nlocali<\/strong> competenti in materia, e in particolare i <strong>Comuni <\/strong>i cui Sindaci, peraltro,&nbsp;\nrivestono per legge il ruolo di <strong>autorit\u00e0\nsanitaria locale<\/strong> e per i quali non risulta prevista nemmeno la semplice\nconsultazione. Eppure esiste un&#8217;analoga <strong>Conferenza\nStato-citt\u00e0 e autonomie locali <\/strong>anche se impropriamente presieduta dal\nPresidente del Consiglio dei Ministri o Ministro da lui delegato (citato d. lgs\n281\/97). L&#8217;assetto della stessa andrebbe anche adeguato quanto meno prevedendo\nuna <strong>presidenza pi\u00f9 appropriata<\/strong>, come\nad es. quella a turno dei Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e lasciando\ninvece allo Stato la presidenza della <strong>Conferenza\nunificata<\/strong> di cui alla stessa normativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tutto avviene anche nel quadro di una accresciuta rilevanza\ndella<strong> figura<\/strong> del Presidente del\nConsiglio, peraltro non nuova in quanto la stessa, a partire dalla teoria del <strong>&#8220;<em>primus\ninter pares&#8221;<\/em><\/strong>nell&#8217;organo\ncollegiale <strong>Consiglio dei Ministri<\/strong>\n(art. 92, primo comma, Cost.), \u00e8 andata sempre pi\u00f9 <strong>rinforzandosi<\/strong> e ponendosi su un piano diverso e <strong>superiore<\/strong> rispetto agli altri\ncomponenti. Infatti con la legge 400 del 1988 (Governo pentapartito De Mita) e\npoi anche con il d.lgs. 303 del 1999 (Governo L&#8217;Ulivo D&#8217;Alema I) sull&#8217;ordinamento\ndella Presidenza del Consiglio dei Ministri, \u00e8 stata attribuita alla <strong>Presidenza del Consiglio<\/strong> una posizione\ndi pi\u00f9 ampia <strong>autonomia costituzionale e\norganizzativa<\/strong> rispetto ai Ministri e al Consiglio dei Ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre l&#8217;art. 2 del d.l. n. 19 consente al <strong>Ministro della salute<\/strong> di adottare le\nmisure elencate nel decreto stesso con le <strong>ordinanze\ndi necessit\u00e0<\/strong> in base all&#8217;art. 32 della legge di istituzione del S.S.N. ma\nsolo <strong>prima<\/strong> dell&#8217;adozione dei dPCM,\ncon <strong>efficacia <\/strong>fino a tale momento e solo\nnei casi di estrema urgenza per <strong>situazioni\nsopravvenute<\/strong>. Prevede inoltre che i provvedimenti amministrativi emanati\ndal Governo siano <strong>comunicati alle Camere<\/strong>\nentro il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e\nche il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato ogni 15 giorni <strong>riferisca alle Camere<\/strong> sulle misure\nadottate.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre nelle more dell&#8217;adozione dei dPCM e con\nefficacia fino a tale momento, l&#8217;art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o\ninfraregionale) consente alle <strong>Regioni <\/strong>di\nintrodurre solo<strong> misure ulteriormente\nrestrittive, <\/strong>tra quelle elencate nel decreto-legge, in caso di specifiche <strong>situazioni sopravvenute <\/strong>di <strong>aggravamento del rischio<\/strong> sanitario nel loro\nterritorio o parte di esso, <strong>esclusivamente<\/strong>\nnelle attivit\u00e0 di loro competenza e senza incidere sulle attivit\u00e0 produttive e\nsu quelle di rilevanza strategica nazionale. Lo stesso art. 3 prevede il <strong>divieto<\/strong> espresso, per i <strong>Sindaci,<\/strong> di adottare ordinanze\ncontingibili e urgenti volte a fronteggiare l&#8217;emergenza <strong>in contrasto con le misure statali<\/strong> enegli stessi <strong>limiti<\/strong>\nstabiliti per le Regioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Spetta ora al <strong>Parlamento\nitaliano<\/strong>, in sede di conversione in legge del decreto provvisorio del\nGoverno, di apportare gi\u00e0 allo stesso le modifiche, le integrazioni e i\nmiglioramenti &nbsp;necessari per &nbsp;regolare in modo ordinato <strong>i poteri e le competenze<\/strong> delle <strong>diverse\nIstituzioni pubbliche<\/strong> in attuazione ai principi e agli assetti disegnati\ndalla Costituzione oggi vigente. Il Parlamento \u00e8 chiamato a dar piena prova di\npossedere l&#8217;indispensabile e adeguata<strong> competenza<\/strong>,\n<strong>capacit\u00e0 d&#8217;iniziativa<\/strong> e <strong>lungimiranza<\/strong> nell&#8217;esercizio del <strong>potere legislativo<\/strong>.Il Parlamento dovrebbe sin d&#8217;ora iniziare ad impostare e definire\nuna nuova <strong>disciplina legislativa\ngenerale <\/strong>delle situazioni di emergenza (che in Italia purtroppo non\nmancano), individuando con legge ordinaria un<strong> assetto dei poteri <\/strong>razionale ed efficace tra lo <strong>Stato<\/strong>, le <strong>Regioni<\/strong> e gli <strong>Enti locali,<\/strong>\nche insieme <strong>costituiscono<\/strong> l&#8217;attuale<strong> &nbsp;Repubblica<\/strong>\n<strong>italiana<\/strong> (nuovo art. <strong>114<\/strong> Cost.). <\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 appunto senza bisogno di &nbsp;modificare di nuovo la Costituzione e nel quadro\ndel fondamentale nuovo <strong>principio di leale\ncollaborazione <\/strong>nel rapportotra le\n<strong>Istituzioni costitutive<\/strong> della\nRepubblica,creato dalla\ngiurisprudenza costituzionale nell&#8217;ultimo decennio del &#8216;900 ed anche sancito nel\nnuovo art. <strong>120<\/strong> Cost. dopo la riforma\ndel 2001. Il principio di leale <strong>collaborazione<\/strong>,insieme ai principi di <strong>sussidiariet\u00e0<\/strong> e di <strong>adeguatezza,<\/strong> dovrebbero sempre pi\u00f9 ispirare il <strong>pluralismo istituzionale <\/strong>che\u00e8 un <strong>valore fondamentale<\/strong> del\nnuovo assetto costituzionale della nostra <strong>Repubblica\ndemocratica, &nbsp;<\/strong>nella quale cio\u00e8 la <strong>sovranit\u00e0 <\/strong>appartieneal<strong>\npopolo <\/strong>(art. 1 Cost.) e non pi\u00f9 al Re, quale unico organo sovrano dello\nStato nelle monarchie, e nemmeno al nuovo Capo dello Stato, il Presidente della\nRepubblica. Nella Repubblica il popolo <strong>esercita\nla sovranit\u00e0<\/strong> nelle forme e nei limiti della Costituzione <strong>eleggendo<\/strong> direttamente i suoi <strong>rappresentanti <\/strong>in Parlamento e\nindirettamente il <strong>Presidente della\nRepubblica<\/strong>, oltre che intervenendo&nbsp; <strong>direttamente nell&#8217;attivit\u00e0 legislativa<\/strong> (iniziativa\nlegislativa e <em>referendum<\/em> abrogativo).\nNella nostra Repubblica, permeata dal <strong>principio<\/strong>\ndel pluralismo<strong>,<\/strong> il <strong>pluralismo istituzionale<\/strong> andrebbe\nvalorizzato dal <strong>legislatore ordinario <\/strong>in<strong> Parlamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Li 6 maggio 2020<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili- ex Segretario generale del\nComune di Todi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prosegue l&#8217;analisi della legislazione in materia sanitaria. L&#8217;analisi del dott. Alfonso Gentili. 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