{"id":2788,"date":"2020-03-24T19:32:09","date_gmt":"2020-03-24T18:32:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2788"},"modified":"2020-03-24T19:32:11","modified_gmt":"2020-03-24T18:32:11","slug":"le-province-italiane-e-la-provincia-di-perugia-nella-storia-e-nellordinamento-della-repubblica-parte-terza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2788","title":{"rendered":"Le Province italiane e la Provincia di Perugia nella storia e nell&#8217;ordinamento della Repubblica. Parte terza"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\"><strong>Prosegue lo studio del dott. Alfonso Gentili sulla storia e sulla normativa delle Province. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/provincia-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2789\" width=\"388\" height=\"218\" srcset=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/provincia-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/provincia-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/provincia-768x432.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 388px) 100vw, 388px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p> Le <strong>elezioni\npolitiche del 2006 e 2008<\/strong> erano state svolte con il nuovo sistema\nelettorale introdotto dalla legge Calderoli n. 270 del dicembre 2005, il c.d. <em>&#8220;Porcellum&#8221;, <\/em>basato sempre,\ncome il c.d. <em>&#8221; Mattarellum&#8221;<\/em>\ndel 1993, su una logica <strong>maggioritaria<\/strong>\nma questa volta con il diverso metodo del proporzionale corretto da <strong>premi di maggioranza <\/strong>differenti tra\nCamera (con 340 seggi pari a circa il 55% spettanti alla coalizione o lista con\nil maggior numero di voti a&nbsp; livello\nnazionale) e Senato (con premi di maggioranza a livello regionale), tra l&#8217;altro\nanche senza raggiungimento di una quota minima di consenso&nbsp; complessivo e con <strong>soglie di sbarramento<\/strong> applicate ai due livelli. Con tale sistema, nelle\nelezioni del 2006 (Governo Prodi II,) si era determinata al Senato una\nmaggioranza di soli due voti, mentre nelle elezioni del 2008 (Governo\nBerlusconi IV) solo l&#8217;ampiezza della vittoria del centro-destra aveva evitato\nsquilibri tra i due&nbsp; rami del Parlamento.\nNelle\n<strong>elezioni del 2013<\/strong> il problema si \u00e8\naggravato producendo addirittura due maggioranze diverse nelle due Camere&nbsp; e quindi un Parlamento difficilmente\ngovernabile, diviso com&#8217;era, al di l\u00e0 delle coalizioni, fra <strong>tre forze politiche principali<\/strong> dopo il\nrisultato clamoroso (25% dei voti alla Camera e 24% al Senato) del M5S alla sua\nprima prova elettorale e che rifiutava a priori qualsiasi alleanza, nonch\u00e9 con\nil Pd al 25% e 27% e il Popolo delle libert\u00e0- PdL al 21% e 22% dei voti. Dopo\nla rielezione in aprile di Napolitano a Presidente della Repubblica, caso unico nella storia della Repubblica, il nuovo\nGoverno di larghe inteseograndecoalizione <strong>Letta<\/strong>\n(aprile 2013-febbraio 2014-<strong>PD<\/strong>, <strong>PdL-NCD<\/strong>, SC, UdC, PPI e RI; Ministro\nper le autonomie G. Delrio) formatosi nell&#8217;agosto 2013, subito dopo che la\nConsulta aveva nel mese di luglio dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale\ndella riforma delle Province del Governo Monti, ha presentato il disegno di\nlegge n. 1542 recante <strong>disposizioni sulle\nCitt\u00e0 metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni, <\/strong>che\n\u00e8 stato poi approvato dal Parlamento come legge <strong>7 aprile<\/strong> <strong>2014, n. 56, <\/strong>c.d.\nlegge <strong>Delrio<\/strong> (ex Presidente\ndell&#8217;Associazione nazionale dei comuni (Anci) dal 2011) e con gi\u00e0 in carica il\nnuovo Governo di centro-sinistra <strong>Renzi <\/strong>(febbraio\n2014- dicembre 2016-<strong>PD<\/strong>, <strong>NCD<\/strong>, SC, UdC, Demo.S-CD e PSI).<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Questa\nsingolare legge, approvata e promulgata<em>&#8220;<\/em><strong><em>in attesa della riforma<\/em><\/strong><em> del titolo V della\nparte seconda&nbsp; della Costituzione e delle\nrelative norme di attuazione&#8221;<\/em><em>,\n<\/em>ha\nridefinito le <strong>Province <\/strong>come<em>&#8220;enti territoriali di area vasta&#8221;<\/em>ma le ha <strong>trasformate in enti di<\/strong> <strong>secondo\nlivello,<\/strong> aventi cio\u00e8 organi ad <strong>elezione\nindiretta (<\/strong>o c.d.<strong> di secondo grado<\/strong>)con latrasformazione per legge dei Sindaci e consiglieri comunali in caricanei c.d. <strong>elettori secondari<\/strong> cui spetta di scegliere\ni loro rappresentanti negli\norgani provinciali elettivi e\nsempre tra loro stessi (sistema non\nusuale nei tempi moderni). La\nnuova legge le ha anche trasformate in enti locali aventi funzioni soprattutto\ndi programmazione e coordinamento, essendo state loro drasticamente <strong>tagliate<\/strong> tante<strong> competenze amministrative<\/strong> e<strong>\nrisorse finanziarie e umane, <\/strong>anche se la grande crisi economica del\n2008-2009, che aveva motivato la riforma delle Province del Governo tecnico <strong>Monti <\/strong>poidichiarata incostituzionale maper alcuni aspetti anche meno penalizzante<strong>,<\/strong> appariva ormai in via di superamento. Inoltre, nelle <strong>10 aree metropolitane<\/strong> (compresa quella\ndi Roma capitale avente regime giuridico speciale), le ha effettivamente\nsostituite con le <strong>Citt\u00e0 metropolitane<\/strong>\nquali, anch&#8217;esse, enti territoriali di area vasta, costituite a decorrere dal <strong>1\u00b0gennaio 2015 <\/strong>con organi ad elezione<strong> indiretta<\/strong>, salvo per\u00f2 <strong>diversa scelta statutaria<\/strong> per il\nSindaco e il Consiglio metropolitani e con funzioni aggiuntive rispetto a\nquelle della <strong>Province<\/strong> omonime,\ncontestualmente<strong> soppresse <\/strong>ealle quali sono subentrate. A fronte\ndi tale operazione istituzionale del legislatore statale, ben quattro regioni\nhanno di nuovo presentato <strong>ricorso alla\nCorte costituzionale<\/strong> sollevando diversi profili di illegittimit\u00e0\ncostituzionale ma il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 50 del 2015\n(Presidente A. Criscuolo), ha per\u00f2 <strong>dichiarate\ninfondate<\/strong> tutte le questioni sollevate, peraltro in modo non del tutto\nesauriente e convincente come abitualmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;agosto\n<strong>2014, <\/strong>sempresu iniziativa governativa (Governo di centro-sinistra<strong> Renzi<\/strong>, 2014-2016 e Ministro per le riforme\ncostituzionali M.E. Boschi) era stato presentato per quanto sopra <strong>il disegno di legge costituzionale<\/strong> AS\nn. 1429 che recava disposizioni per il superamento\ndel bicameralismo paritario, con l&#8217;assegnazione del voto di fiducia solo alla\nCamera e la trasformazione del Senato in<em>&#8220;Camera\ndelle autonomie&#8221;,<\/em> composta da 95 senatori rappresentativi delle\nistituzioni territoriali e 5 di nomina presidenziale e quindi con la riduzione\ndel numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle\nistituzioni, la soppressione del CNEL e <strong>la\nrevisione del Titolo V della parte II della Costituzione <\/strong>volta, in\nparticolare, a riformare in senso <strong>pi\u00f9<\/strong>\n<strong>centralista<\/strong> l&#8217;ordinamentoregionale e a <strong>cancellare le Province <\/strong>dalla Costituzione. Tale revisione costituzionale era anche frutto\ndell&#8217;accordo Renzi-Berlusconi, il <strong>c.d. <em>&#8220;Patto del<\/em><\/strong><em> <strong>Nazareno&#8221;<\/strong><\/em> sulle\nriforme istituzionali, insieme alla nuova legge elettorale, il c.d. <strong><em>&#8220;Italicum&#8221;,\n<\/em><\/strong>peraltro mai applicata, proporzionale con <strong>soglia di sbarramento<\/strong> al 3 per cento e <strong>premio di maggioranza<\/strong> (340 seggi) alla lista risultata prima e che\navesse raggiunto almeno il 40% dei voti, ma solo per la Camera dei Deputati, dovendo\nanche il Senato divenire organo ad elezione indiretta. Tale accordo politico\npoi per\u00f2 si ruppe, nel febbraio <strong>2015<\/strong>,\na seguito dell&#8217;<strong>elezione di Mattarella<\/strong>\na Presidente della Repubblica in base ad una scelta di sola maggioranza, non\nconcordata con l&#8217;opposizione, dopo le dimissioni nel gennaio del Presidente\nNapolitano. La legge di revisione costituzionale, c.d. legge Renzi-Boschi, \u00e8 stata comunque\napprovata in entrambi i rami del Parlamento e in\nseconda deliberazione a maggioranza assoluta ma <strong>inferiore ai due terzi <\/strong>dei componenti<strong>.<\/strong> Per questo \u00e8 stata pubblicata preventivamente nella G.U. n. 88\ndel 15 aprile 2016 e sottoposta a <strong>referendum\npopolare<\/strong> preventivo (art. 138 Cost.), a seguito di&nbsp; richieste depositate sia da un numero\nsufficiente di parlamentari di maggioranza e d&#8217;opposizione che dal Comitato per\nil s\u00ec, l&#8217;unico ad aver raggiunto la soglia delle 500 mila firme necessarie. Il\nreferendum costituzionale si \u00e8 poi svolto il <strong>4 dicembre 2016<\/strong> con la <strong>netta<\/strong>\n<strong>bocciatura della legge<\/strong> di revisione\na larga maggioranza, con il <strong>59,12%<\/strong>\ndei voti contrari espressi dal <strong>65,48%<\/strong>\ndel corpo elettorale e con le immediate <strong>dimissioni <\/strong>del Governo, come da impegno\npreviamente assunto dal Presidente del Consiglio Renzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Sta\nper\u00f2 di fatto che, a decorrere <strong>dal 2014,<\/strong>\nle Province hanno iniziato a funzionare in base alla nuova disciplina della\nc.d. legge Delrio che, comunque, risultava impostata con una <strong>durata limitata <\/strong>per effetto del comma <strong>51 <\/strong>dell&#8217;art. 1 della stessa che\ntestualmente recitava <em>&#8220;<strong>In attesa<\/strong> della riforma del titolo V della\nparte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le\nprovince sono disciplinate dalla presente legge&#8221;. <\/em>Tale riforma\ncostituzionale &#8220;preannunciata&#8221; \u00e8 stata poi effettivamente <strong>approvata in Parlamento <\/strong>dai <strong>rappresentanti <\/strong>del popoloin doppia lettura ma non con numeri\ntali da rendere superfluo l&#8217;intervento <strong>diretto<\/strong>\ndel corpo elettorale. La riforma \u00e8 risultata poi<strong> sconfessata <\/strong>dall&#8217;esito ampiamente negativo del referendum popolare\nnel dicembre 2016. Quanto meno <strong>singolare<\/strong>,\nse non <strong>avventato<\/strong>, era apparso questo\nmodo di legiferare <strong>anticipando\naddirittura una futura riforma costituzionale,<\/strong> perch\u00e9, semmai, prima si sarebbe\ndovuta modificare la Costituzione vigente e solo poi intervenire con legge\nordinaria per operare una <strong>menomazione<\/strong>\ndell&#8217;antico ente <strong>Provincia<\/strong> cos\u00ec <strong>drastica <\/strong>e incidente sull<strong>&#8216;autonomia costituzionale<\/strong> dell&#8217;Ente\nlocale intermedio, forse traente origine dal pregiudizio per il suo storico\nlegame con l&#8217;organo periferico statale della Prefettura, anche se il Prefetto non\npresiedeva pi\u00f9 la Deputazione provinciale sin dal <strong>1888<\/strong> (riforma Crispi della LCP del &#8217;65) e la stessa \u00e8 stata poi\nsostituita dalla Giunta provinciale nel 1951 con la legge n. 122. Altrettanto,\nse non pi\u00f9, singolare, in quanto anche irrispettoso della volont\u00e0 espressa <strong>direttamente dal corpo elettorale,<\/strong> \u00e8\ninoltre apparso il comportamento dei <strong>legislatori\nsuccessivi<\/strong> che, dopo la clamorosa &#8220;bocciatura&#8221;\npopolare di quella riforma costituzionale e gi\u00e0 a partire dal nuovo Governo di\ncentro-sinistra <strong>Gentiloni<\/strong> (dicembre\n2016-giugno 2018-PD, NCD\/AP, CpE, Demo.S-CD e PSI) e dalla sua maggioranza\nparlamentare, non risultano essere ritornati sulla delicata <strong>questione istituzionale <\/strong>con intenzioni\nseriamente riparatrici dei notevoli guasti procurati dall&#8217;intera operazione ad\nun ente locale &#8220;<strong>necessario&#8221;<\/strong>\na Costituzione invariata e che in genere risultava operare in modo <strong>efficace <\/strong>e anche<strong> efficiente,<\/strong> diversamente da altri enti locali. E&#8217; stata cos\u00ec <strong>lasciata in vigore<\/strong>, di fatto e gi\u00e0 da oltre\ntre anni dopo l&#8217;esito referendario, una<strong>\ndisciplina<\/strong> dell&#8217;ente Provincia <strong>restrittiva\ne snaturante<\/strong>, impostata comelimitata\nnel tempo<strong>, <\/strong>che conteneva il c.d. <strong>termine <em>ad\nquem<\/em> <\/strong>della sua efficacia avendo collegato la sua vigenza ad un <strong>avvenimento futuro<\/strong>, cio\u00e8 alla <em>&#8220;riforma del titolo V della parte\nseconda della Costituzione&#8221;,<\/em> che risulta essersi gi\u00e0 sostanzialmente verificato\ncon l&#8217;avvenuta approvazione della riforma stessa dai due rami del Parlamento, anche\nse si \u00e8 poi concluso con la <strong>mancata\nconferma dell&#8217;approvazione<\/strong> da parte dal corpo elettorale nel referendum\npopolare. Tale disciplina ad efficacia temporalmente limitata (un sorta di c.d.\nlegge ponte<strong>)<\/strong> era stata varata\nappunto <strong>nelle more della<\/strong> <strong>cancellazione delle Province<\/strong> dalla\nCarta costituzionale, che sola avrebbe potuto <strong>giustificare <\/strong>una disciplina demolitrice o comunque fortemente\nriduttiva della loro <strong>autonomia garantita<\/strong>\ncostituzionalmente, se non addirittura la loro totale abolizione e che per\u00f2 non\nsi \u00e8 pi\u00f9 avverata per <strong>volont\u00e0 sovrana<\/strong>\ndel corpo elettorale. In proposito sarebbe stato necessario aver ben presente\nche il <strong>corpo elettorale<\/strong>, costituito\ndai cittadini e cittadine titolari del diritto di voto, in base all&#8217;art. 1,\nsecondo comma, Cost<em>. <\/em>che recita<em>&#8220;La sovranit\u00e0 appartiene al\npopolo&#8221;,<\/em> \u00e8 l&#8217;organo costituzionale <strong>originario<\/strong> e nella<em>&#8220;Repubblica\ndemocratica&#8221;<\/em>italiana (primo comma) \u00e8 <strong>l&#8217;organo supremo<\/strong> <strong>che\nesercita la sovranit\u00e0<\/strong><em>&#8220;nelle\nforme e limiti della Costituzione<\/em>&#8220;(ancora secondo comma) e quindi secondo\nle regole di uno<strong><em>&#8220;Stato di diritto&#8221;, <\/em><\/strong>senza facolt\u00e0 di scavalcare a suo\npiacimento le norme e operando sempre nel <strong>sistema<\/strong>\ndegli organi costituzionali. Il corpo elettorale infatti manifesta la sua\nvolont\u00e0 sia con <strong>l&#8217;elezione diretta<\/strong> <strong>degli organi rappresentavi<\/strong> a livello\neuropeo, statale, regionale, <strong>provinciale<\/strong>\ne comunale, sia tramite gli <strong>istituti di\ndemocrazia diretta<\/strong>, come il<strong>\nreferendum<\/strong> e l&#8217;iniziativa legislativa popolari. <\/p>\n\n\n\n<p>A\nseguito &nbsp;del <strong>&#8220;veto&#8221;<\/strong> esercitato dal corpo elettorale nel referendum\npopolare, il legislatore parlamentare (anche su iniziativa governativa) avrebbe\ndovuto, ragionevolmente e al di l\u00e0 delle posizioni politiche di parte, prendere\natto di tale volont\u00e0 <strong>dell&#8217;organo supremo<\/strong>\ndella Repubblica democratica e procedere all&#8217;<strong>abrogazione, <\/strong>anche esplicita,della disciplina normativa&nbsp; a termine\ncontenuta nei commi da 51 a 100 dell&#8217;art. 1 della legge n. 56 del 2014, nonch\u00e9 a\n<strong>ripristinare l&#8217;applicazione<\/strong> alle Provincedelladisciplinaorganica &nbsp;contenuta nell&#8217;ordinamento degli enti locali di\ncui al vigente d.lgs. n. 267 del 2000 il quale, appunto, stabilisce che la\nProvincia <em>&#8220;ente locale <strong>intermedio<\/strong> tra comune e regione, <strong>rappresenta la propria comunit\u00e0<\/strong><\/em>&#8220;(art.\n3) e che ad essa competono <em>&#8220;le\nfunzioni amministrative che riguardano <strong>vaste\nzone intercomunali<\/strong> o l&#8217;<strong>intero territorio\nprovinciale<\/strong><\/em>&#8220;(art. 19), oltre a regolare <strong>l&#8217;elezione diretta<\/strong> dei due organi rappresentativi della Provincia\n(artt. 74 e 75)<em>.<\/em> Del resto la\ndisciplina di <strong>trasformazione provvisoria<\/strong>\ndell&#8217;ente Provincia contenuta nella legge n. 56 del 2014 ma <strong>mantenuta in essere<\/strong> anche dopo la\nbocciatura della revisione costituzionale, appare ora <strong>non conforme<\/strong> &nbsp;all&#8217;art.<strong> 114 Cost<\/strong>. come riscritto dalla l.c. n.\n3 del 2001, recante altre modifiche al titolo V della parte seconda della\nCostituzione, anch&#8217;essa sottoposta a referendum popolare nell&#8217;agosto 2001 ma\ncon esito favorevole. Infatti tale nuovo art. 114 Cost., nel configurare\nl&#8217;ordinamento italiano come una <strong>&#8220;Repubblica\ndelle Autonomie&#8221; <\/strong>basata su vari livelli territoriali di governo, pone i\nComuni, le <strong>Province<\/strong> e le Citt\u00e0\nmetropolitane sullo stesso piano delle Regioni e dello Stato come <strong>elementi costitutivi<\/strong> della Repubblica (primo\ncomma) e offre un&#8217;ampia<strong> garanzia\ncostituzionale<\/strong> all&#8217;<strong>autonomia<\/strong> <strong>delle Province<\/strong>, al pari di quella dei\nComuni, delle Citt\u00e0 metropolitane e &nbsp;delle\nRegioni, che &nbsp;tutti appunto <strong><em>&#8220;sono\nenti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati\ndalla Costituzione<\/em>&#8220;(<\/strong>secondo comma) e non pi\u00f9, per quanto riguarda le\nProvince e i Comuni,&#8221;<em>autonomi<\/em> <em>nell&#8217;ambito dei principi fissati da leggi\ngenerali della Repubblica, che ne determinano le funzioni&#8221;<\/em>come\nrecitava l&#8217;originario art. 128 Cost<em>. <\/em>abrogato\nnel 2001. Allo stato\nattuale, con il citato art. 114 della Carta rimasto invariato, non appare pi\u00f9 <strong>garantita <\/strong>proprio <strong>l&#8217;autonomia costituzionale<\/strong> dell&#8217;ente Provincia che si trova ad\nessere governato da Sindaci e consiglieri comunali <strong>in carica, <\/strong>per le quali figure, o almeno per quella dei Sindaci,\nsarebbe invece ragionevole e auspicabile il <strong>ripristino dell&#8217;incompatibilit\u00e0<\/strong> con la &nbsp;carica di consigliere provinciale gi\u00e0 prevista,\nsin dalla nascita della Repubblica, dall&#8217;art. 11 della legge n. 122 del 1951\nche disciplinava l&#8217;elezione dei Consigli provinciali (i quali poi eleggevano <strong>nel proprio seno<\/strong> il Presidente e gli\nAssessori) &nbsp;e sanciva appunto tale incompatibilit\u00e0\ndi fatto a tutte le cariche provinciali per Sindaci e Assessori comunali. Tale\narticolo &nbsp;\u00e8 stato poi abrogato nel 1981\ndalla legge n. 154 che ha stabilito l&#8217;incompatibilit\u00e0 degli stessi (e anche del\nPresidente e Assessori provinciali) solo con la carica di Consigliere regionale\n(art. 4, poi confluito nell&#8217;art. 65 del TUEL). &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il\nmantenimento in essere della disciplina delle Province trasformate in <strong>enti di secondo livello <\/strong>(cio\u00e8 con gli organi\n<strong>eletti indirettamente) <\/strong>e prive dell&#8217;<strong>organo esecutivo <\/strong>appare anche in\ncontrasto con la <strong>Carta europea\ndell&#8217;autonomia locale <\/strong>firmata a Strasburgo il 15 ottobre <strong>1985<\/strong> dagli Stati membri del Consiglio\nd&#8217;Europa, ratificata dall&#8217;Italia con legge n. 439 del 1989 e che, in\nparticolare, all&#8217;art. 3, comma 2, prevede: <em>&#8220;<\/em><em>Tale diritto \u00e9 &nbsp;esercitato da <strong>Consigli <\/strong>e Assemblee&nbsp;\ncostituiti&nbsp; da membri <strong>eletti a&nbsp;\nsuffragio<\/strong>&nbsp; libero,&nbsp; segreto,&nbsp;\nparitario, <strong>&nbsp;diretto&nbsp;\ne universale<\/strong>, in grado di disporre di <strong>organi esecutivi<\/strong> responsabili nei loro confronti.&#8221;. <\/em>Tale norma non\nappare prestarsi a <strong>interpretazioni<\/strong>\ntroppo diverse da quella lessicale del <em>&#8220;significato\nproprio delle parole secondo la connessione di esse&#8221;<\/em> di cui all&#8217;art.\n12 delle preleggi.<\/p>\n\n\n\n<p>Li&nbsp;\n17 marzo 2020<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili- ex\nSegretario generale della Provincia di Perugia (2000-2009).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prosegue lo studio del dott. Alfonso Gentili sulla storia e sulla normativa delle Province. 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