{"id":2732,"date":"2020-02-29T21:20:30","date_gmt":"2020-02-29T20:20:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2732"},"modified":"2020-02-29T21:22:51","modified_gmt":"2020-02-29T20:22:51","slug":"%ef%bb%bfle-province-italiane-e-la-provincia-di-perugia-nella-storia-e-nellordinamento-della-repubblica-parte-seconda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2732","title":{"rendered":"\ufeffLe Province italiane e la Provincia di Perugia nella storia e nell&#8217;ordinamento della Repubblica. Parte seconda"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Gentili-2-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2733\" width=\"656\" height=\"369\" srcset=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Gentili-2-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Gentili-2-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Gentili-2-768x432.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 656px) 100vw, 656px\" \/><figcaption>Una seduta del Consiglio provinciale. Presiedeva il compianto presidente Giulio Cozzari. In alto a sinistra l&#8217;estensore dello studio dott. Alfonso Gentili, allora segretario generale della Provincia.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\"><strong>Prosegue lo studio del dott. Gentili sull&#8217;ordinamento delle province in Italia. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Nei primi anni &#8217;90 del secolo scorso, sulla scia dell&#8217;inchiesta giudiziaria<em>&#8220;<strong>Mani pulite&#8221;,<\/strong><\/em> nota anche come tangentopoli e iniziata nel &#8217;92, si \u00e8 verificata la fine di quella che in linguaggio giornalistico e atecnico si \u00e8 soliti chiamare <strong><em>&#8220;Prima Repubblica&#8221;, <\/em><\/strong>compresa tra il 1948 e il 1994 ecaratterizzata da un <strong>sistema elettorale proporzionale<\/strong> che non determinava la composizione politica dei Governi ma solo la forza dei partiti all&#8217;interno del Parlamento. Dopo i vari governi di centrismo della <strong>Democrazia Cristiana<\/strong> o monocolore o in alleanza con i partiti laici minori (e la DC \u00e8 rimasta attiva fino al gennaio &#8217;94 in cui venne fondato il PPI), si \u00e8 assistito nei primi anni &#8217;60&nbsp; all&#8217;apertura a sinistrada parte della DC &nbsp;nei confronti del <strong>PSI <\/strong>(parimenti attivo fino al &#8217;94)<strong>,<\/strong> prima con l&#8217;appoggio esterno al Governo di centrismo Fanfani IV (1962-1963) e poi con la partecipazione diretta ai Governi di centro-sinistra <em>&#8220;organico&#8221;<\/em> Moro I, II e III (1963-1968). A met\u00e0 anni &#8217;70 l&#8217;apertura a sinistra della DC ha anche provato ad evolversi nella c.d.&#8221;<em>strategia dell&#8217;attenzione&#8221;<\/em>verso il PCI, promossa dallo stesso Moro quale riferimento, insieme a Zaccagnini, dell&#8217;area di sinistra della DC e verso la politica di <strong><em>&#8220;eurocomunismo&#8221;<\/em><\/strong> riformista e democratico di Berlinguer, attraverso il c.d.<em>&#8220;compromesso storico&#8221;<\/em>e il tentativo di governi di<em>&#8220;solidariet\u00e0<\/em> <em>nazionale&#8221;<\/em>con l&#8217;appoggio esterno del PCI (Governi monocolore DC Andreotti III e IV, 1976-1979). Tale formula governativa \u00e8 per\u00f2 presto naufragata anche a seguito del <strong>sequestro Moro<\/strong> in via Fani a Roma e l&#8217;uccisione dei suoi 5 uomini di scorta da parte dei terroristi delle Brigate Rosse il <strong>16 marzo 1978<\/strong>, primo giorno del dibattito sulla fiducia del governo Andreotti IV &nbsp;e poi dell&#8217;<strong>assassinio<\/strong> dello statista sessantunenne, ritrovato il 9 maggio successivo nel portabagagli di un&#8217;auto in via Caetani, nelle vicinanze sia di piazza del Ges\u00f9 che di via delle Botteghe oscure. Sono seguiti i Governi di c.d.<strong><em>&#8220;pentapartito&#8221;<\/em><\/strong>(<a href=\"mhtml:file:\/\/C:\\Users\\Alfonso\\Desktop\\Storia%20istituzionale%20italiana%20-%20Wikipedia.mht!https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Democrazia_Cristiana\">DC<\/a>, <a href=\"mhtml:file:\/\/C:\\Users\\Alfonso\\Desktop\\Storia%20istituzionale%20italiana%20-%20Wikipedia.mht!https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Partito_Socialista_Italiano\">PSI<\/a>, <a href=\"mhtml:file:\/\/C:\\Users\\Alfonso\\Desktop\\Storia%20istituzionale%20italiana%20-%20Wikipedia.mht!https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/PSDI\">PSDI<\/a>, <a href=\"mhtml:file:\/\/C:\\Users\\Alfonso\\Desktop\\Storia%20istituzionale%20italiana%20-%20Wikipedia.mht!https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Partito_Repubblicano_Italiano\">PRI<\/a> e <a href=\"mhtml:file:\/\/C:\\Users\\Alfonso\\Desktop\\Storia%20istituzionale%20italiana%20-%20Wikipedia.mht!https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Partito_Liberale_Italiano\">PLI<\/a>) anch&#8217;essi, come tutti i precedenti governi succedutisi dal 1946, a guida DC tranne i Governi Spadolini I e II (PRI, 1981-1982), Craxi I e II (PSI, 1983-1987), Amato I (PSI 1992-1993) e infine il Governo tecnico di transizione Ciampi (Ind. 1993-1994), l&#8217;ultimo (il cinquantesimo) della prima Repubblica e il primo, dopo il 1947, con la partecipazione di esponenti post-comunisti del PDS (fondato nel &#8217;91 con la c.d.<em>&#8220;svolta della Bolognina&#8221;<\/em> del segretario Occhetto), anche se durata solo le poche ore intercorse tra il giuramento del Governo stesso e il diniego espresso dalla Camera sull&#8217;autorizzazione a procedere nei confronti di B. Craxi.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>La c.d.<strong><em>&#8220;Seconda\nRepubblica&#8221;,<\/em><\/strong> denominazione anch&#8217;essa tecnicamente impropria in quanto\nriferita ai nuovi sistemi politico-partitici e non a modifiche dell&#8217;ordinamento\ndella Repubblica (Parte II Cost.), si considera iniziata con le elezioni\npolitiche del <strong>27 marzo 1994<\/strong>,\nconseguenti ad un referendum popolare e vinte dalla nuova alleanza del <strong>&#8220;<em>Polo\ndelle Libert\u00e0<\/em>&#8220;<\/strong> (FI e LN) al centro-nord e del &#8220;<em>Polo del Buon Governo<\/em>&#8220;(FI e AN) al\ncentro-sud contro<em>&#8220;L&#8217;Alleanza dei\nProgressisti&#8221;<\/em>PDS, PRC (derivanti rispettivamente dallo scioglimento e\nscissione del PCI nel febbraio 1991), Verdi e altri minori. L&#8217;alleanza nei\nsuddetti poli riguardava principalmente la neo fondata <strong>Forza Italia<\/strong>, come partito di destra cristiano-conservatrice e\nliberale, di Berlusconi a seguito della sua<em>&#8220;discesa\nin campo&#8221;<\/em>, la nuova <strong>Alleanza Nazionale<\/strong>\ndi Fini, come partito di destra nazional-conservatrice che abbandonava i\nriferimenti ideologici al fascismo, ispirata da Fisichella e costituita in\npartito con la c.d. <em>&#8220;svolta di\nFiuggi&#8221;<\/em> del gennaio 1995 (peraltro non accettata dalla minoranza di\nRauti) e con lo scioglimento del MSI-DN (che derivava dalla confluenza nel &#8217;72\ndi MSI e PDIUM) e anche la <strong>Lega Nord<\/strong>\ndi Bossi fondata nel dicembre 1989, come federazione di movimenti autonomisti\nregionali nel Nord-Italia, poi federalista con il nome di LN-Italia Federale\nnel &#8217;95 e anche padanista e secessionista con il nome di LN per l&#8217;indipendenza\ndella Padania nel &#8217;97 e infine fautrice della riforma costituzionale per la\ndevoluzione alle Regioni&nbsp; della potest\u00e0\nlegislativa esclusiva in varie e importanti materie, tra cui la sanit\u00e0 e la\nscuola, ma bocciata nel referendum popolare del 2006. L&#8217;esito elettorale port\u00f2\nalla formazione del Governo PdL e PdBG Berlusconi I, 1994-1995, composto\nappunto da FI, AN, LN, CCD e UdC. Tali elezioni erano state svolte con un <strong>nuovo sistema elettorale prevalentemente<\/strong>\n<strong>maggioritario<\/strong> a turno unico per il\n75% dei seggi parlamentari (e volto a favorire la governabilit\u00e0)e\n<strong>proporzionale<\/strong> alla Camera e&nbsp; con recupero proporzionale (scorporo) al\nSenato per il restante 25% dei seggi (il c.d. &#8220;<em>Mattarellum&#8221;<\/em>), disegnato dalle leggi elettorali dell&#8217;agosto <strong>1993<\/strong> n. 276 per il Senato e n. 277 per\nla Camera. La seconda Repubblica \u00e8 risultata caratterizzata dall<strong>&#8216;alternanza di governo <\/strong>tra i diversi schieramenti\nin campo, in un sistema politico tendente all&#8217;<strong>aggregazione bipolare dei partiti<\/strong> (coalizioni di centro-destra e di\ncentro-sinistra) e favorente anche una forte <strong>personalizzazione <\/strong>della direzione del Governo, facendo venire meno\ninvece <strong>l&#8217;assetto tripolare<\/strong> della\nprima Repubblica che vedeva la DC e altri partiti minori di centro o &nbsp;di sinistra riformista al governo e la\nsinistra (PCI e altri minori) da una parte&nbsp;\ne la destra radicale (MSI e MSI-DN) dall&#8217;altra all&#8217;opposizione. Il <strong>sistema elettorale <\/strong>c.d. misto<strong>,<\/strong> cio\u00e8 <strong>proporzionale con correttivi maggioritari, <\/strong>quali il premio di\nmaggioranza e\/o la soglia di sbarramento, era stato gi\u00e0 previsto anche per le\nelezioni <strong>provinciali<\/strong> e comunali con\nla legge n. 81 del marzo 1993, unitamente all&#8217;elezione diretta del <strong>Presidente della Provincia<\/strong> e del\nSindaco ed era stato esteso anche alle elezioni regionali con la legge n. 43\ndel 1995, cui ha poi fatto seguito la legge costituzionale n. 1 del 1999 che,\nnel nuovo art. 122 Cost., ha attribuito alla legge regionale la disciplina del\nsistema elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge\ndella Repubblica (poi emanata come legge n. 165 del 2004) e ha previsto\nl&#8217;elezione diretta del Presidente, salvo diversa disposizione statutaria. <\/p>\n\n\n\n<p>In attuazione della delega legislativa contenuta nella\nlegge n. 265 del 1999 (Governo D&#8217;Alema I, 1998-1999, DS, PPI, RI., SDI, FdV,\nPdCI, UDR e Rete) dopo il Governo Prodi I, 1996-1998 (PDS, PPI, UD, FdV, RI e\nSI con l&#8217;appoggio esterno del PRC) entrambi composti da &#8220;<strong>L&#8217;Ulivo&#8221;<\/strong>, l&#8217;alleanza politica che\nha rappresentato il perno delle&nbsp; futura\ncoalizione di <strong>centro-sinistra<\/strong>) \u00e8\nstato emanato il <strong>D. Lgs. 18 agosto 2000,\nn. 267<\/strong> (Governo L&#8217;Ulivo <strong>Amato II, <\/strong>2000-2001)\nrecante il &#8220;<strong>Testo unico delle leggi<\/strong>\n<strong>sull&#8217;ordinamento degli enti locali<\/strong>&#8221;\n(TUEL), un corpo normativo di ben 275 articoli che ha riordinato l&#8217;intera\nmateria e anche riportato <strong>a 5 anni<\/strong>\nla durata dei mandati elettivi. Il limite del numero degli assessori che&nbsp; componevano la Giunta provinciale di un\nquinto dei consiglieri assegnati, computando anche il Presidente, previsto\ndalla legge n.142\/90 \u00e8 salito ad <em>&#8220;<strong>un terzo<\/strong>, arrotondato<\/em> <em>aritmeticamente&#8221;<\/em> nell&#8217;art. 47 del\ntesto unico (corrispondente a n. <strong>10<\/strong>\nper a Provincia di Perugia) e comunque non superiore al limite di &#8220;sedici\nunit\u00e0&#8221;, poi ridotto a&#8221;<strong>dodici<\/strong>\nunit\u00e0&#8221; nel TUEL vigente dopo la modifica apportata dalla legge finanziaria\n2008.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;La nuova disciplina ordinamentale degli enti\nlocali si basa su alcuni <strong>principi<\/strong> di\nfondo e, in particolare,&nbsp; su quelli che &#8220;<em>Le\ncomunit\u00e0 locali, ordinate in <strong>comuni e\nprovince<\/strong>, sono autonome&#8221; <\/em>e che la Provincia <strong>&#8220;<em>ente\nlocale intermedio<\/em><\/strong><em> tra il comune e\nla regione, <strong>rappresenta la propria\ncomunit\u00e0<\/strong>, ne cura gli <strong>interessi<\/strong>,\nne promuove e ne coordina lo <strong>sviluppo&#8221;<\/strong><\/em>(art.\n3 TUEL).Le Province hanno <strong>autonomia<\/strong>\n<strong>statutaria<\/strong>, normativa, organizzativa\ne amministrativa, nonch\u00e9 <strong>autonomia\nimpositiva<\/strong> e finanziaria nell&#8217;ambito dei propri statuti e regolamenti e\ndelle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre <strong>la generalit\u00e0 dei compiti e delle funzioni\namministrative<\/strong> <strong>deve essere\nattribuita alle<\/strong> <strong>Province<\/strong>, ai\nComuni e alle Comunit\u00e0 montane, con esclusione delle sole funzioni che\nrichiedono l&#8217;esercizio a <strong>livello\nregionale<\/strong> (art. 4 TUEL). In particolare il testo unico ha attribuito alle\nProvince le <strong>funzioni<\/strong> amministrative che&nbsp;\nriguardino&nbsp; <strong>vaste&nbsp; zone&nbsp; intercomunali o l&#8217;intero territorio\nprovinciale<\/strong> nei settori della difesa&nbsp;\ndel <strong>suolo<\/strong>, tutela&nbsp; e valorizzazione&nbsp; dell&#8217;<strong>ambiente<\/strong>\ne prevenzione delle calamit\u00e0, della tutela e valorizzazione delle <strong>risorse idriche ed energetiche<\/strong>, della\nvalorizzazione dei <strong>beni culturali,<\/strong>\ndella <strong>viabilit\u00e0 e trasporti<\/strong>, della\nprotezione della <strong>flora<\/strong> e della <strong>fauna<\/strong>, <strong>parchi<\/strong> e riserve naturali, della <strong>caccia e pesca<\/strong> nelle acque interne, dell&#8217;organizzazione dello <strong>smaltimento dei&nbsp; rifiuti<\/strong> a livello provinciale, del\nrilevamento,&nbsp; disciplina&nbsp; e <strong>controllo\ndegli scarichi<\/strong> delle acque e delle <strong>emissioni\natmosferiche<\/strong> e sonore, dei servizi&nbsp;\nsanitari, di&nbsp; igiene&nbsp; e&nbsp;\nprofilassi pubblica, dei compiti&nbsp;\nconnessi all&#8217;<strong>istruzione\nsecondaria di secondo grado ed artistica <\/strong>ed alla<strong> formazione professionale<\/strong>, compresa <strong>l&#8217;edilizia scolastica<\/strong>, della raccolta&nbsp; ed&nbsp;\nelaborazione dati, <strong>assistenza\ntecnico-amministrativa agli enti locali. <\/strong>Il testo unico ha inoltre\nassegnato alle Province, tra l&#8217;altro, <strong>compiti<\/strong>\ndi raccolta&nbsp; e&nbsp; coordinamento&nbsp;\ndelle&nbsp; proposte&nbsp; avanzate dai comuni ai fini della&nbsp; <strong>programmazione&nbsp; economica, territoriale ed ambientale della\nregione<\/strong>, di concorso alla determinazione del <strong>programma regionale di sviluppo<\/strong> e degli&nbsp; altri&nbsp;\nprogrammi&nbsp; e&nbsp; piani&nbsp;\nregionali e di predisporre&nbsp;\ned&nbsp; adottare&nbsp; il&nbsp; <strong>piano&nbsp;\nterritoriale&nbsp; di coordinamento<\/strong>\nche determina&nbsp; gli&nbsp; indirizzi&nbsp;\ngenerali&nbsp; di&nbsp; assetto del territorio. L&#8217;ordinamento\nlocale ha recepito, accanto alle Province e ai Comuni, anche i nuovienti locali delle <strong>Citt\u00e0 metropolitane<\/strong> in n.<strong> 9\naree metropolitane<\/strong> individuate direttamente dalla legge nelle Regioni a\nstatuto ordinario&nbsp; e precisamente quelle\ndi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,&nbsp; Roma, &nbsp;Bari,&nbsp; Napoli, &nbsp;poi divenute <strong>10<\/strong> con l&#8217;aggiunta di Reggio Calabria &#8211; quindi non interessano\nl&#8217;Umbria &#8211; e la modifica di quella di Roma in &#8220;Roma capitale&#8221; anche\nparzialmente differenziata, con la legge delega n. 42 del maggio 2009 (Governo\ndi centro-destra <strong>Berlusconi&nbsp; IV)<\/strong> in materia di federalismo\nfiscale&nbsp; e per la prima istituzione di questi\n&nbsp;nuovi enti locali entro quattro anni. In\ntali aree il Comune capoluogo e gli altri territorialmente contigui (c.d.\ncomuni satelliti) potevano decidere di costituirsi in Citt\u00e0 metropolitana che <strong>acquisiva anche le funzioni della relativa\nProvincia<\/strong> e, tramite il proprio statuto, assumeva un ordinamento\ndifferenziato, ferme restando le aree e citt\u00e0 metropolitane&nbsp; definite con loro legge dalle Regioni a\nstatuto speciale (in n. <strong>4<\/strong> e cio\u00e8 Palermo,\nCatania e Messina dal 2015 e Cagliari dal 2017). <\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ottobre <strong>2001\n<\/strong>(Governo <strong>Casa delle Libert\u00e0-CdL<\/strong> Berlusconi\nII, FI, AN, LN, UdC, Nuovo PSI e PRI, 2001-2005, Ministro riforme e devoluzione\nBossi)\u00e8 stata approvata la <strong>legge di revisione costituzionale n. 3<\/strong>,\npromulgata dopo l&#8217;esito favorevole del referendum popolare approvativo ex art.\n138 Cost., di <strong>riforma organica del\nTitolo V <\/strong>(Le Regioni, le <strong>Province<\/strong>,\ni Comuni)della Parte II\n(Ordinamento della Repubblica) della Costituzione. Tale riforma costituzionale,\nconfermando a livello costituzionale l&#8217;assetto del sistema delle autonomie\nlocali definito dalla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e dal\nTUEL n. 267 del 2000, ha disegnato una &#8220;<strong>Repubblica delle autonomie&#8221;<\/strong> basata su pi\u00f9 livelli territoriali\ndi governo&nbsp; e precisamente <strong>i Comuni, le Province, le Citt\u00e0\nmetropolitane e le Regioni <\/strong>che, sullo stesso piano dello<strong> Stato,<\/strong> <strong>costituiscono la Repubblica <\/strong>(non ne sono pi\u00f9 solo una semplice\nripartizione ma elementi costitutivi) e sono dotati ognuno di <strong>autonomia politica<\/strong> garantita dalla\nCostituzione che, in primo luogo, comporta <strong>l&#8217;autonomia\nstatutaria<\/strong> (nuovo art. 114 Cost). L&#8217;altra importante innovazione della\nriforma costituzionale del 2001 \u00e8 stata quella per cui <strong>l&#8217;amministrazione pubblica<\/strong> deve essere tendenzialmente <strong>un&#8217;amministrazione locale.<\/strong> Il nuovo\nart. 118 Cost., primo comma, stabilisce che <em>&#8220;le\nfunzioni amministrative sono attribuite ai Comuni&#8221;, <\/em>che,come livello di governo pi\u00f9 vicino al\ncittadino, si vedono attribuita la <strong>generalit\u00e0<\/strong>\ndelle funzioni amministrative con la sola eccezione di quelle che <em>&#8220;per assicurarne <strong>l&#8217;esercizio unitario<\/strong>, siano conferite a <strong>Province<\/strong>, Citt\u00e0 metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei\nprincipi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezza&#8221;<\/em>. <strong>Le Province,<\/strong> pertanto, al pari dei\nComuni e della Regione, sono <strong>enti\nterritoriali autonomi<\/strong>, <strong>esponenziali <\/strong>delle\nrispettive comunit\u00e0 e con <strong>rilievo\ncostituzionale<\/strong>. Sono titolari di <strong>funzioni\nproprie<\/strong>, oltre quelle loro conferite con legge dalla Regione o dallo Stato\nil quale ultimo, peraltro, mantiene la potest\u00e0 legislativa<strong> esclusiva<\/strong> in materia di <em>&#8220;legislazione\nelettorale, organi di governo e funzioni fondamentali&nbsp; di Comuni, <strong>Province<\/strong> e Citt\u00e0 metropolitane&#8221; <\/em>(nuovo art. 117, secondo\ncomma, lett. p) Cost.). Viene riconosciuta loro la potest\u00e0 <strong>regolamentare<\/strong> per la disciplina dell&#8217;organizzazione e\ndell&#8217;esercizio delle funzioni (art. 117, sesto comma Cost.). Sono anche titolari\ndi <strong>autonomia finanziaria<\/strong> di entrata\ne di spesa con possibilit\u00e0 di applicare entrate e tributi propri (art. 119\nCost.). Il nuovo art. 123, u.c., Cost. stabilisce infine che ogni Regione,\nnello statuto, debba prevedere e disciplinare il <strong>Consiglio delle autonomie locali, <\/strong>quale organo di consultazione tra\nla stessa e gli enti locali. In conclusione anche con tale riforma\ncostituzionale sia <strong>le Province<\/strong> che i\nComuni sono <strong>enti riconosciuti e\ngarantiti<\/strong> dalla Costituzione, sono <strong>enti\nautonomi <\/strong>e anche <strong>necessari<\/strong> e,\nsecondo la Consulta, l&#8217;elencazione degli enti dotati di <strong>autonomia costituzionale<\/strong> ex art. 114 deve essere considerata <strong>tassativa <\/strong>e quindi tale tipo di\nautonomia non si estende agli altri enti locali, come le Comunit\u00e0 montane, le\nComunit\u00e0 isolane e le Unioni di comuni o anche i Consorzi cui partecipano enti\nlocali. La legge n. 131 del <strong>2003<\/strong> ha recato\nle disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento&nbsp; della Repubblica alla citata l.c. n.&nbsp; 3\/2001.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Dopo il\nquadriennio di presidenza Borgognoni, gli altri<strong> Presidenti<\/strong> della Provincia di Perugia eletti <strong>direttamente<\/strong> sono stati, nelle elezioni del 13 giugno <strong>1999,<\/strong> <strong>Giulio Cozzari <\/strong>(PPI poi La Margherita, 1999-2004 con il 57,7% dei\nvoti e gi\u00e0 Consigliere regionale umbro 1990-1995, Vicepresidente nominato P. Giovagnola-\nDS) e con Presidente del Consiglio provinciale Mariano <strong>Borgognon<\/strong>i (DS, 1999-2004) e &nbsp;nelle elezioni del 12 giugno <strong>2004, <\/strong>ancora <strong>Giulio Cozzari (<\/strong>La Margherita poi U.P. e infine UDC,2004-2009 con il 64,5% dei voti,\nVicepresidente nominato ancora P. Giovagnola- DS poi PD) e con Presidenti del\nConsiglio provinciale prima Daniela <strong>Frullani\n<\/strong>(DS- 2004- luglio 2006) e, dopo la sua nomina ad Assessore, Annina <strong>Botta<\/strong> (DS poi PD luglio 2006-2009). Nelle\nultime elezioni dirette del 7 giugno <strong>2009\n<\/strong>\u00e8 divenutoPresidente della\nProvincia <strong>Marco Vinicio Guasticchi <\/strong>(PD,\n2009- ottobre 2014 con il 52,9%dei voti, Vicepresidente nominato A. Rossi- IDV)\n&nbsp;e con\nPresidenti del Consiglio provinciale Luciano <strong>Bacchetta <\/strong>(PSI,\n2009-2011) e, dopo la sua elezione a Sindaco del Comune di Citt\u00e0 di Castello,\nGiacomo <strong>Leonelli<\/strong> (PD, 2011-2014).&nbsp; Nel frattempo erano state istituite\ndal 2005<strong> quattro <\/strong>nuove province in\nSardegna e dal 2009 altre <strong>tre<\/strong> nelle\nregioni ordinarie, portando cos\u00ec il numero complessivo delle stesse ad\nattestarsi&nbsp; su <strong>quota 110.<\/strong><em> <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La legge finanziaria del <strong>2010 <\/strong>(L. 191 del dicembre 2009<strong>,<\/strong>\nart. 2, c.184 e ss.-Governo di <strong>centro-destra<\/strong>\nBerlusconi IV<strong>, <\/strong>2008-2011<strong> Popolo della Libert\u00e0 <\/strong>PdL- nato dall&#8217;unione\ndi FI con AN che si sciolse- LN, MpA, DC e altri), in relazione alle riduzioni\ndel contributo ordinario spettante agli enti locali, ha stabilito la\nsoppressione dei <strong>Circondari <\/strong>di cui\nall&#8217;art. 21 del TUEL, ove istituiti nello statuto quali <strong>organismi di decentramento<\/strong> di funzioni amministrative delle\nProvince (assimilabili alle Circoscrizioni comunali, parimenti soppresse nei\nComuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti), nonch\u00e9 una <strong>riduzione del 20 per cento<\/strong> del numero\ndei <strong>consiglieri <\/strong>provinciali (e\ncomunali), senza computare il Presidente della provincia (e il Sindaco) e il <strong>numero massimo degli assessori <\/strong>provinciali\n(e comunali) \u00e8 stato determinato in misura pari ad <strong>un quarto<\/strong> del numero dei consiglieri, computandovi anche il\nPresidente della Provincia (e il Sindaco), arrotondato all&#8217;unit\u00e0 superiore.\nQuesto <strong>&#8220;taglio&#8221; della\nrappresentanza<\/strong>, che comunque appariva non eccessivamente drastico, per\nquanto riguarda la Provincia di Perugia avrebbe comportato, nelle prime\nelezioni&nbsp; successive del 2014, la<strong> riduzione<\/strong> dei consiglieri da 30 a <strong>24<\/strong> e del numero massimo degli assessori\nda 10 a <strong>7, <\/strong>se non fossero poi\nintervenute altre scelte ben pi\u00f9 penalizzanti per l&#8217;istituzione Provincia. <\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo Governo <strong>tecnico<\/strong>\nMonti (novembre 2011-aprile 2013 con l&#8217;appoggio esterno di PdL, PD e altri\nminori), la cui formazione fu favorita dal Presidente Napolitano dopo le\ndimissioni del Governo Berlusconi nel novembre 2011, con il d.l. n. 201 del <strong>2011<\/strong>, convertito in legge 214\/11,\nall&#8217;art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle&nbsp; Province e di altri Enti e Autorit\u00e0) ha\napprovato una disciplina (commi da 14 a 20-bis) di <strong>riordino delle Province <\/strong>(c.d. riforma della Province) modificando\nla normativa in materia di <strong>funzioni<\/strong>\ndelle stesse nel senso di limitarle al solo indirizzo e coordinamento delle\nattivit\u00e0 dei Comuni e in materia di <strong>organi<\/strong>\ndelle stesse eliminando la Giunta, riducendo al massimo di <strong>10<\/strong> i componenti del Consiglio e prevedendone l&#8217;elezione<strong> indiretta <\/strong>da parte degli <strong>organi elettivi dei Comuni<\/strong>, ritornando\ndi conseguenza all&#8217;elezione del Presidente dalla Provincia da parte del\nConsiglio provinciale. Con il successivo d.l. n. 95 del 2012 convertito in\nlegge 135\/12 all&#8217;art. 17 (Riordino delle province e loro funzioni) ha\nnuovamente modificato la normativa in materia di <strong>funzioni delle Province <\/strong>(comma 10)&nbsp;\nripristinandone un <strong>nucleo\nessenziale, <\/strong>ai sensi dell&#8217;art. 117,secondo comma, lett. p) Cost<strong>.,<\/strong> come la <strong>pianificazione&nbsp;\nterritoriale<\/strong>&nbsp; provinciale di coordinamento, la tutela e\nvalorizzazione dell&#8217;<strong>ambiente<\/strong>, la\npianificazione dei <strong>servizi di trasporto<\/strong>\nin&nbsp; ambito&nbsp; provinciale, l&#8217;autorizzazione e&nbsp; controllo&nbsp;\nin&nbsp; materia&nbsp; di&nbsp;\ntrasporto&nbsp; privato,&nbsp; la costruzione&nbsp; e gestione delle <strong>strade provinciali<\/strong> e la&nbsp;\nregolazione&nbsp; della&nbsp; circolazione stradale ad esse inerente, la\nprogrammazione provinciale della rete scolastica e la gestione dell&#8217;<strong>edilizia scolastica<\/strong>, &nbsp;mentre ha tenuto ferma la disciplina degli\norgani introdotta l&#8217;anno precedente. La Corte costituzionale, su ricorso di\nvarie Regioni, con la sentenza n. 220 del 2013 (Presidente F. Gallo), senza\nentrare nel merito delle scelte compiute dal legislatore, ha dichiarato <strong>l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale<\/strong> della\nnuova disciplina ordinamentale delle Province contenuta in entrambi i\ndecreti-legge, giudicando assolutamente inadeguata <strong>la decretazione d&#8217;urgenza,<\/strong> di cui all&#8217;art. 77 Cost., per introdurre\nnuovi assetti ordinamentali delle autonomie locali, (considerate ora elementi <strong>costitutivi<\/strong> della Repubblica art. 114\nCost.), che superino i limiti di misure meramente organizzative e siano volti invece\na realizzare una riforma di sistema dell&#8217;assetto degli <strong>enti esponenziali <\/strong>delle comunit\u00e0 territoriali,<strong> riconosciuti e garantiti<\/strong> dalla Costituzione. <\/p>\n\n\n\n<p><em>&nbsp;(Fine parte seconda)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Li&nbsp;\n20 febbraio 2020<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili- ex\nSegretario generale della Provincia di Perugia (2000-2009)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prosegue lo studio del dott. Gentili sull&#8217;ordinamento delle province in Italia. Nei primi anni &#8217;90 del secolo scorso, sulla scia dell&#8217;inchiesta giudiziaria&#8220;Mani pulite&#8221;, nota anche come tangentopoli e iniziata nel &#8217;92, si \u00e8 verificata la fine di quella che in linguaggio giornalistico e atecnico si \u00e8 soliti chiamare &#8220;Prima Repubblica&#8221;, compresa tra il 1948 e &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2732\">Continue reading<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[216,46,1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2732"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2732"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2732\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2735,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2732\/revisions\/2735"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}