{"id":2650,"date":"2020-01-15T17:46:13","date_gmt":"2020-01-15T16:46:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2650"},"modified":"2020-01-15T17:47:22","modified_gmt":"2020-01-15T16:47:22","slug":"%ef%bb%bflegge-costituzionale-sul-taglio-dei-parlamentari-e-referendum-approvativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2650","title":{"rendered":"\ufeffLegge costituzionale sul &#8220;taglio&#8221; dei parlamentari e referendum approvativo"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\">Un argomento molto attuale con la guida attenta del dott. Alfonso Gentili<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1147\" width=\"278\" height=\"287\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n\n\n\n<p>Nella Gazzetta ufficiale n. 240 del <strong>12 ottobre 2019<\/strong> \u00e8 stato pubblicato il testo della legge costituzionale recante&#8221;Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di <strong>riduzione del numero dei parlamentari&#8221;<\/strong>, approvata dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e per questo preliminarmente pubblicata prima della sua promulgazione. La Costituzione della Repubblica italiana \u00e8 una carta costituzionale c.d. <strong>rigida, <\/strong>in quanto caratterizzata dalla previsione di <strong>leggi costituzionali<\/strong> (oltre quelle ordinarie che, essendo di grado inferiore, non possono modificare la Costituzione) e di un <strong>procedimento speciale<\/strong> (c.d. procedura di aggravamento) per la <strong>revisione<\/strong> (cio\u00e8 modifica) della Costituzione stessa e per l&#8217;emanazione di altre leggi costituzionali (Art. <strong>138<\/strong> Cost.). <strong>La procedura di aggravamento<\/strong> consiste sia nelle <strong>due successive deliberazioni<\/strong> <strong>delle Camere<\/strong> con intervallo non inferiore ai tre mesi (principio della doppia conforme) sia nella <strong>maggioranza speciale <\/strong>in sede di votazione finale della<strong> seconda deliberazione<\/strong> (maggioranza <strong>assoluta, <\/strong>pari alla met\u00e0 pi\u00f9 uno, dei componenti di ciascuna Camera oppure maggioranza dei <strong>due terzi<\/strong> dei componenti di ciascuna Camera che impedisce anche le eventuali richieste&nbsp; di referendum). <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>La <strong>disciplina di attuazione dei referendum<\/strong> previsti dalla Costituzione \u00e8 stata poi emanata, in notevole ritardo, con legge 25 maggio <strong>1970<\/strong>, n. <strong>352<\/strong> e s.m.i. (governo di centro sinistra &#8220;organico&#8221; Rumor III) che appunto reca &#8220;Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo&#8221; e, nel Titolo I (artt. 1-26), contiene le norme di dettaglio del <strong>referendum preventivo<\/strong> previsto dall&#8217;art. 138 Cost. &nbsp;La legge costituzionale in questione, d&#8217;iniziativa dei senatori Quagliarello (FI-BP-UDC), Calderoli e Perilli (L-SP e M5S) e Patuanelli e Romeo (M5S e L-SP), \u00e8 stata approvata <strong>in prima lettura<\/strong> dal Senato nel febbraio 2019 e dalla Camera nel maggio 2019 (governo Conte I, in carica dal 1\u00b0 giugno 2018) e <strong>in seconda lettura<\/strong> dal Senato nel luglio 2019 a maggioranza <strong>assoluta<\/strong> dei suoi componenti (governo Conte I) &nbsp;e dalla Camera nell&#8217;ottobre 1919 a maggioranza dei <strong>due terzi<\/strong> dei suoi componenti (governo Conte II, in carica dal 5 settembre 2019), per cui \u00e8 comunque risultata sottoponibile al referendum preventivo, ove richiesto. <\/p>\n\n\n\n<p>La legge di revisione costituzionale approvata, ma non\npromulgata, all&#8217;art. 1 (Numero dei deputati) modifica il secondo comma&nbsp; dell&#8217;art. 56 Cost. nel senso di ridurre il\nnumero dei <strong>deputati <\/strong>da 630 a<strong> 400 <\/strong>(-36,51%)e quello dei deputati eletti nella <strong>circoscrizione Estero<\/strong> da 12 a <strong>8\n<\/strong>(- 33,33%). Modifica inoltre il quarto comma dello stesso articolo nel\nsenso che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni dovr\u00e0 effettuarsi\ndividendo il numero degli abitanti della Repubblica per <strong>392 <\/strong>(400 &#8211; 8)anzich\u00e9\nper618. All&#8217;art. 2 (Numero dei\nsenatori) la legge modifica il secondo comma dell&#8217;art. 57 Cost. nel senso di\ndiminuire il numero dei<strong> senatori\nelettivi <\/strong>da 315 a<strong> 200 <\/strong>(-36,51%)e&nbsp;quello dei senatori eleggibili nella\ncircoscrizione Estero da 6 a <strong>4 <\/strong>(- 33,33%).Modifica inoltre il terzo comma dello\nstesso articolo nel senso che nessuna Regione <strong>&#8220;o Provincia autonoma&#8221; <\/strong>potr\u00e0 avere meno di <strong>3<\/strong> senatori anzich\u00e9 7 e riscrive il\nsuccessivo comma relativo alla ripartizione dei seggi tra le Regioni\naggiungendovi le parole&#8221;o le Province autonome&#8221; ed eliminando\nl&#8217;inciso &#8220;fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione\nEstero&#8221; che invece continua ad essere presente nell&#8217;art. 56 relativo alla\nCamera dei deputati. All&#8217;art. 3 (Senatori a vita) la legge riformula il secondo\ncomma dell&#8217;art. 59 Cost. precisando che il numero complessivo dei <strong>senatori in carica<\/strong> <strong>nominati<\/strong> dal Presidente della Repubblica &#8220;non pu\u00f2 <strong>in alcun caso<\/strong> essere superiore a <strong>cinque<\/strong>&#8221; (mentre finora cinque era\nil numero massimo che ciascun Presidente poteva nominare) e all&#8217;art. 4\n(Decorrenza delle disposizioni) stabilisce che le modifiche agli articoli 56 e\n57 Cost. si applicheranno a decorrere dalla data del <strong>primo scioglimento<\/strong> o della <strong>prima\ncessazione<\/strong> delle Camere <strong>successiva\nall&#8217;entrata in vigore<\/strong> <strong>della legge<\/strong>\nstessa e comunque non prima che siano <strong>decorsi\n60 giorni<\/strong> dalla predetta entrata in vigore. Pertanto questa riforma\ncostituzionale del &#8220;taglio&#8221; dei parlamentari, anche dopo l&#8217;eventuale\npromulgazione ed entrata in vigore per mancata richiesta del referendum\npopolare o per mancato accoglimento della stessa oppure per un esito positivo del\nreferendum, <strong>non trover\u00e0 applicazione nella\nlegislatura in corso <\/strong>(la XVIII), iniziata nel marzo 2018. <\/p>\n\n\n\n<p>Le leggi di revisione della Costituzione, ai sensi\ndell&#8217;art. 138 della stessa e della legge n. 352 del 1970, sono soggette a <strong>referendum popolare<\/strong> se, <strong>entro 3 mesi<\/strong> dalla loro speciale\npubblicazione preliminare (e quindi nel caso in questione entro il 12 gennaio\n2020), <strong>un<\/strong> <strong>quinto <\/strong>dei membri di una Camera o <strong>500.000<\/strong> elettori o <strong>5<\/strong>\nConsigli regionali ne abbiano fatto<strong>\nrichiesta<\/strong>, da depositare presso la Cancelleria della <strong>Corte di Cassazione <\/strong>che costituisce un Ufficio centrale per il referendum,\nil quale si pronuncia sulla legittimit\u00e0 della richiesta di referendum entro 30\ngiorni dalla sua presentazione. Il referendum viene <strong>indetto<\/strong> con decreto del Presidente della Repubblica, dietro\ndelibera del Consiglio dei Ministri, <strong>entro\n60 giorni<\/strong> dalla ricezione dell&#8217;ordinanza della Cassazione che lo abbia\nammesso. La data del referendum \u00e8 fissata in una domenica compresa tra il 50\u00b0 e\nil 70\u00b0 giorno successivo all&#8217;emanazione del decreto. Se invece, entro il termine di tre mesi&nbsp; dalla&nbsp;\npubblicazione preliminare, non viene avanzata richiesta di&nbsp; referendum il Presidente della Repubblica\nprovvede, entro un mese da tale scadenza e salvo l&#8217;eventuale uso del\nsuo potere di veto sospensivo di cui all&#8217;art. 74 Cost., alla promulgazione della leggeapprovata dal Parlamento (art. 5&nbsp;\nl. 352\/70) e il Guardasigilli a pubblicarla di nuovo in G.U<strong>. <\/strong>per l&#8217;entrata in vigore,\nferma restando la decorrenza delle sue disposizioni stabilita nell&#8217;art. 4 della\nstessa. Sulla G.U. n. 257 del 2 novembre 2019 \u00e8 stato pubblicato un <strong>annuncio&nbsp;\ndi richiesta di referendum<\/strong> presentato presso la Cancelleria della\nCorte suprema di Cassazione in data 31 ottobre 2019 mediante dichiarazione resa\nda 10 cittadini italiani di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000\nfirme di elettori prescritte per la richiesta di referendum di cui all&#8217;art. 138\nCost., dichiarando&nbsp;\ndi&nbsp; eleggere&nbsp; domicilio&nbsp;\npresso&nbsp; lo&nbsp;&nbsp; studio&nbsp;&nbsp;\nlegale dell&#8217;avv. Alessandro Coluzzi di Roma. Pi\u00f9 di recente si \u00e8 &nbsp;avuta notizia dalla stampa che pure oltre <strong>un quinto <\/strong>(pari a n. 64,2)<strong> dei membri del Senato della Repubblica<\/strong>,\ndove la legge non era stata approvata con i due terzi dei voti, su iniziativa\ndi un comitato promotore istituito dalla fondazione L. Einaudi Onlus, composto\ndai senatori A. Cangini e N. Pagano (FI-UDC) nonch\u00e9 T. Nannicini (PD) e con il\nsostegno del partito Radicale, avrebbe firmato, anche se in modo un po&#8217; rocambolesco,\nla <strong>richiesta di sottoporre la legge\napprovata a referendum popolare<\/strong>, che risulterebbe quindi depositata presso\nla Cassazione entro il termine prescritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la validit\u00e0 di tale <strong>referendum c.d approvativo, <\/strong>che appunto si inserisce nel procedimento\ndi approvazione di una legge costituzionale,<strong> non \u00e8 richiesto alcun quoziente di votanti,<\/strong> a differenza del <strong>referendum abrogativo <\/strong>di una legge\nordinaria per il quale \u00e8 richiesta la partecipazione alla votazione della\nmaggioranza degli aventi diritto (art. 75, quarto comma Cost.). La legge\ncostituzionale <strong>non dovr\u00e0 essere promulgata\n<\/strong>da partedel Presidente della\nRepubblica se non sar\u00e0 stata approvata dalla<strong> maggioranza dei voti validi<\/strong> (escluse quindi le schede bianche e\nnulle) espressi nel referendum e in tal caso il Guardasigilli dovr\u00e0 curare la\npubblicazione del risultato del referendum nella G.U.. Se il referendum invece\navr\u00e0 avuto <strong>esito positivo,<\/strong> la legge dovr\u00e0\nessere <strong>promulgata<\/strong> entro <strong>un mese<\/strong> dalla proclamazione del\nrisultato referendario (salvo sempre l&#8217;eventuale uso del potere di veto\nsospensivo di cui all&#8217;art. 74 Cost.) e <strong>pubblicata\ndi nuovo<\/strong> nella G.U. per entrare in vigore, ferma restando la decorrenza\ndelle sue disposizioni stabilita nel citato art. 4. <strong>La promulgazione <\/strong>di una legge \u00e8 un atto di indirizzo politico\ncostituzionale che spetta al <strong>Presidente\ndella Repubblica<\/strong> (artt. 73, 74 e 87 Cost.) come <strong>potere proprio<\/strong>, in quanto la legge \u00e8 invece espressione della\nmaggioranza parlamentare; \u00e8 l&#8217;atto che d\u00e0 <strong>l&#8217;esecutoriet\u00e0\n<\/strong>ad ogni legge approvata dai due rami del Parlamento, previo <strong>accertamento della regolarit\u00e0 formale<\/strong>\ndel procedimento legislativo e che fa sorgere in tutti <strong>l&#8217;obbligo dell&#8217;osservanza <\/strong>della legge stessa (c.d. fase dell&#8217;<strong>integrazione dell&#8217;efficacia <\/strong>della\nlegge).<\/p>\n\n\n\n<p>Per il <strong>referendum\napprovativo<\/strong> di cui all&#8217;art. 138 Cost. non risulta essere prevista una\ndisciplina specifica sugli effetti di un <strong>eventuale\nscioglimento anticipato delle Camere <\/strong>o di una di esse sull&#8217;iter\nprocedimentale dello stesso<strong>, <\/strong>come\ninvece espressamente&nbsp;stabilita dall&#8217;art. 34&nbsp; della l. 352\/70 (con la sospensione\nautomatica del referendum gi\u00e0 indetto e la successiva ripresa a decorrere dei\ntermini del procedimento) per il diverso <strong>referendum\n&nbsp;abrogativo <\/strong>delle leggi ordinarie (gi\u00e0\npromulgate ed entrate in vigore) di cui all&#8217;art. 75 Cost.. E&#8217; da ritenere\npertanto che &nbsp;per il <strong>referendum preventivo<\/strong> sulle leggi di revisione costituzionale ex art.\n138 Cost., in caso di &nbsp;<strong>scioglimento anticipato<\/strong> delle Camere (o\nanche di una sola di esse), <strong>tutto il\nlavoro non ultimato decada <\/strong>in modo irrimediabile, al pari degli altri atti\nlegislativi incompiuti, in forza di una <strong>regola\nnon scritta, ma implicita<\/strong> nel sistema, per la quale le <strong>nuove Camere<\/strong> costituiscono in ogni caso l&#8217;espressione di un <strong>indirizzo politico<\/strong> <strong>nuovo<\/strong> e non hanno alcuna <strong>continuit\u00e0\npolitica<\/strong> con quelle cessate, potendosi altrimenti trovare anche a dover\nriapprovare la legge in caso di esercizio del potere di veto sospensivo da\nparte del Capo dello Stato in fase di promulgazione (art. 74 Cost.). Questa\nregola implicita \u00e8 stata solo parzialmente derogata dai <strong>regolamenti<\/strong> della Camera (art. 107) e del Senato (art. 81) i quali\nprevedono una sorta di <strong>salvataggio (il\nc.d. <em>rep<\/em><\/strong><strong><em>\u00ea<\/em><\/strong><strong><em>chage)<\/em><\/strong> dei\ndisegni di legge approvati da una sola Camera o in Commissione che ad inizio\nlegislatura possono essere ripresentati in testo identico e approvati con una\nprocedura d&#8217;urgenza. I regolamenti stabiliscono anche la <strong>non decadenza<\/strong>, a fine legislatura e senza ripresentazione delle\nproposte, delle <strong>leggi d&#8217;iniziativa\npopolare<\/strong> gi\u00e0 approvate dalla Camera o in Commissione.<\/p>\n\n\n\n<p>Dei &nbsp;21\nreferendum svolti in Italia dopo la legge attuativa del &#8217;70 <strong>solo 3<\/strong> hanno riguardato leggi di\nrevisione della Costituzione, dei quali <strong>solo\n1<\/strong>, quello del 7 ottobre <strong>2001<\/strong>\nrelativo alla legge di riforma del Titolo V (Le regioni, le provincie, i comuni),\nParte II, Cost. (governo&nbsp; Amato II -L&#8217;Ulivo\ncon Maccanico e Franceschini&nbsp; alle\nriforme istituzionali), ha avuto <strong>esito\npositivo<\/strong> (64,21% di S\u00ec). Al contrario sia in quello del 25 giugno <strong>2006<\/strong> relativo alla legge sulla devoluzione\ndi poteri alle regioni, &nbsp;la riduzione dei\nparlamentari a 518 deputati e 252 senatori e altro (governo Berlusconi III con Calderoli\nalle riforme istituzionali) che in quello del 4 dicembre <strong>2016<\/strong> relativo alla legge sul superamento del bicameralismo paritario\no perfetto, la trasformazione del Senato in organo rappresentativo delle\nistituzioni territoriali, l&#8217;eliminazione delle province dalla Costituzione e\naltro (governo Renzi con Boschi alle riforme costituzionali), hanno <strong>vinto i No<\/strong> (rispettivamente con il\n61,29% e il 59,12%) bocciando entrambe le leggi approvate dai due rami del\nParlamento.<\/p>\n\n\n\n<p>In considerazione del fatto che il numero dei\nparlamentari di uno Stato in genere <strong>dipende\ndalle sue<\/strong> <strong>dimensioni<\/strong>, si pu\u00f2\ninoltre osservare che la <strong>Repubblica\nFederale di Germania,<\/strong> con circa <strong>83<\/strong>\nmln di abitanti, ha un Parlamento federale (<em>Bundestag<\/em>)\ndi <strong>631 deputati<\/strong> e un Consiglio\nfederale (<em>Bundesrat<\/em>) di 69 delegati\ndei 16 Stati federati (<em>L<strong>\u00e4<\/strong>nder<\/em>),\nche il <strong>Regno Unito di Gran Bretagna e\nIrlanda del Nord, <\/strong>con circa <strong>67<\/strong>\nmln di abitanti, ha un Parlamento composto dalla Camera dei comuni o bassa (<em>House of Commons<\/em>) di <strong>650 membri<\/strong> elettivi e dalla Camera dei\nlord oppure dei pari&nbsp; o alta (<em>House of Lords<\/em>) di membri nominati in\nnumero non fisso e attualmente in 776 e che <strong>la Repubblica Francese,<\/strong> con circa <strong>65<\/strong> mln di abitanti, ha un Parlamento composto dall&#8217;<em>Assembl\u00e9e nationale <\/em>di <strong>577 membri<\/strong> eletti direttamente e dal <em>S\u00e9nat <\/em>di 346 membri eletti\nindirettamente<em>.<\/em> <strong>Il Regno di Spagna,<\/strong> con circa <strong>46<\/strong>\nmln di abitanti, ha un Parlamento (<em>Cortes\nGenerales<\/em>) &nbsp;composto dal Congresso\ndei deputati (<em>Congreso de los Diputatos<\/em>)\ndi <strong>350 membri<\/strong> elettivi e dal Senato\ndel Regno (<em>Senado<\/em>) attualmente di <strong>266 membri<\/strong> elettivi in gran parte\ndirettamente e in parte indirettamente e <strong>la\nRepubblica di Polonia ,<\/strong> con circa <strong>37<\/strong>\nmln di abitanti, ha un Parlamento composto dalla Camera dei deputati di <strong>460 membri<\/strong> elettivi e il Senato della\nRepubblica di 100 membri elettivi. La <strong>Repubblica\nItaliana, <\/strong>con circa <strong>60<\/strong> mln di\nabitanti, per effetto della riforma costituzionale in corso di perfezionamento\nverrebbe ad avere un Parlamento composto da una Camera dei deputati di <strong>400 membri<\/strong> elettivi e da un Senato\ndella Repubblica di <strong>200<\/strong> membri\nelettivi, cio\u00e8 con<strong> meno deputati della\nPolonia<\/strong> che ha quasi la met\u00e0 della popolazione dell&#8217;Italia e con un <strong>numero totale di parlamentari inferiore a quello\ndella Spagna<\/strong> che ha una popolazione inferiore a quella dell&#8217;Italia di oltre\nil 20 per cento, con possibile scivolamento all&#8217;indietro dell&#8217;Italia tra gli\nStatidell&#8217;<strong>UE<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Queste comparazioni evidentemente non interessavano alle\nforze politiche <strong>populiste e euroscettiche<\/strong>\nche sono sembrate invece aver presentato la proposta di legge e fortemente\nvoluto questo <strong>drastico &#8220;taglio&#8221;\ndella rappresentanza parlamentare <\/strong>(anzich\u00e9 magari degli eventuali privilegi\npersonali ingiustificati e costosi della c.d. &#8220;casta&#8221;) proprio al\nfine di <strong>sminuire il modello e il valore\ndella democrazia rappresentativa<\/strong> per puntare piuttosto su un&#8217;utopica<strong> democrazia diretta,<\/strong> magari telematica,\no peggio ancora sull&#8217;esaltazione del <strong>rapporto\ndiretto tra il capo e le masse<\/strong> <strong>acclamanti\nnelle piazze<\/strong> che generalmente porta dritti verso <strong>regimi autoritari<\/strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>Negli Stati democratici moderni <strong>il principio democratico <\/strong>(art. 1 Cost.)&nbsp; si attua nella forma della <strong>democrazia rappresentativa<\/strong>, mediante la\ncostituzione di organi rappresentativi, in primo luogo i Parlamenti, attraverso\nil <strong>suffragio universale <\/strong>delle\ncittadine e dei cittadini elettori e non nella forma di quel &#8220;governo del\npopolo&#8221; o quella &#8220;democrazia diretta&#8221; che nelle citt\u00e0 della\nGrecia antica amministrava non solo la politica ma anche la giustizia (si fa rinvio\nal <strong>processo di Socrate<\/strong> di fronte\nall&#8217;Areopago in Atene). Quanto meno singolare appare poi la posizione di\nfastidio se non di contrariet\u00e0 al ricorso ad uno degli istituti di<strong> democrazia diretta <\/strong>previsti in Costituzione,\ncome il referendum popolare, su una riforma costituzionale approvata dai\nrappresentanti del popolo in Senato con una maggioranza<strong> non cos\u00ec piena<\/strong> da rendere superfluo un intervento <strong>diretto<\/strong> del corpo elettorale (art. 138\nu.c. Cost.) e nonostante il pronosticato orientamento favorevole di molti\nelettori su un intervento di tale natura e particolarmente accattivante. Per\nquanto riguarda infine i paventati riflessi della richiesta e indizione del\nreferendum sulla legislatura in corso, si osserva solo che nella forma di <strong>governo parlamentare,<\/strong> finch\u00e9 il governo\nmedesimo gode della <strong>fiducia<\/strong> delle\ndue Camere, oltre quella del Capo dello Stato che lo ha nominato, ha pieno titolo\na governare il Paese e, allo stato, non si vedono neanche motivi idonei c.d.&#8221;tecnici&#8221;\no &#8220;d&#8217;ingorgo istituzionale&#8221; e nemmeno motivi c.d. &#8220;funzionali&#8221;\n(impossibilit\u00e0 di regolare funzionamento) che possano giustificare un eventuale\n<strong>scioglimento anticipato<\/strong> delle Camere\nai sensi dell&#8217;art. 88 della Costituzione repubblicana.<\/p>\n\n\n\n<p>Li 15 gennaio 2020<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili- ex\nSegretario generale della Provincia di Perugia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un argomento molto attuale con la guida attenta del dott. 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