{"id":2476,"date":"2019-10-25T19:47:00","date_gmt":"2019-10-25T17:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2476"},"modified":"2019-10-25T19:47:37","modified_gmt":"2019-10-25T17:47:37","slug":"la-trasformazione-dei-voti-in-seggi-regionali-guida-terminologica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2476","title":{"rendered":"La trasformazione dei voti in seggi regionali. Guida terminologica."},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\"><strong>Una utile guida sulle elezioni del dott. Gentili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Le\nformule elettorali<\/strong> (cio\u00e8 i meccanismi che consentono di\nattribuire i seggi in base ai voti ottenuti)che la Regione Umbria ha prescelto per i suoi <strong>due<\/strong> <strong>organi istituzionali\nelettivi<\/strong>, a partire dal 2010 (l.r. n.2) e soprattutto dal 2015 (l.r. n. 4),\nsono la formula <strong>maggioritaria <\/strong>per\nl&#8217;elezione <strong>diretta <\/strong>del&nbsp; <strong>Presidente\ndella Giunta regionale<\/strong> &nbsp;e quella <strong>c.d.<\/strong> <strong>mista<\/strong> <strong>(<\/strong>in parte<strong> proporzionale <\/strong>e in parte<strong> maggioritaria)<\/strong> per l&#8217;elezione\ncontestuale e &nbsp;su unica scheda del <strong>Consiglio regionale<\/strong> (ora denominato <strong>Assemblea legislativa <\/strong>e composta da <strong>venti <\/strong>membri, oltre al Presidente della\nGiunta). <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare il\nlegislatore regionale, anche in applicazione dei principi fondamentali contenuti\nnella legge statale del 2004 dopo la riforma costituzionale del 1999, per\nl&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea ha stabilito da una parte di <strong>assicurare sempre e comunque la rappresentanza delle minoranze <\/strong>tramite\nla riserva alle stesse di un numero di seggi <strong>fissato <em>a priori <\/em><\/strong>e\ndall&#8217;altra di rinunciare in parte alla proporzionalit\u00e0 attraverso la previsione\nsia di un implicito<strong>premio di maggioranza <\/strong>che consente di\nrafforzare la posizione delleforze\npolitiche pi\u00f9 votate e di agevolare la formazione di stabili maggioranze assembleari,\nsia&nbsp; di una <strong>soglia di sbarramento <\/strong>che impedisce alle forze politiche meno\nvotate di partecipare al riparto dei seggi. Per poter meglio comprendere il <strong>complesso sistema elettorale umbro,<\/strong>\nanche in vista delle imminenti elezioni regionali anticipate, pu\u00f2 essere utile\nelencare (in corsivo) e illustrare <strong>la terminologia\ntecnica<\/strong> utilizzata dal legislatore regionale.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p><strong><em>La cifra elettorale di ciascun\ncandidato alla carica di Presidente<\/em><\/strong> della Giunta regionale,determinata <strong>dall&#8217;Ufficio Unico Circoscrizionale (U.U.C.<\/strong>&nbsp; costituito presso il <strong>Tribunale<\/strong> del capoluogo di Regione), \u00e8 data dalla somma&nbsp; dei voti validi espressi tracciando il segno\nnel relativo rettangolo ed \u00e8 comprensiva anche dei voti espressi <strong>solo a favore di una lista<\/strong> a lui\ncollegata (art. 11-bis, comma 3, lett. c), L. 108\/1968 e s.m.i.). Viene <strong>proclamato eletto<\/strong> nella carica di\nPresidente della Giunta regionale, da parte dell&#8217;<strong>Ufficio Centrale Regionale (U.C.R.<\/strong> costituito presso la <strong>Corte d&#8217;Appello<\/strong> del capoluogo di\nRegione), il candidato Presidente che ha ottenuto nella regione la <strong>cifra elettorale pi\u00f9 alta<\/strong>, ossia il\nmaggior numero di voti (c.d. maggioranza relativa) nel <strong>turno unico<\/strong> di votazione (formula maggioritaria).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>La\ncifra elettorale di lista<\/em><\/strong><strong>\n<\/strong>\u00e8\ndata dalla somma dei <strong>voti di lista\nvalidi<\/strong>, compresi quelli contestati, provvisoriamente non assegnati e poi\ndefinitivamente assegnati dall&#8217;U.U.C., ottenuti da ciascuna lista nelle&nbsp; singole sezioni della <strong>circoscrizione unica regionale o Collegio unico <\/strong>ma<strong> plurinominale <\/strong>doveavvengono <strong>scrutini c.d. di\nlista <\/strong>e dove appunto il corpo elettorale \u00e8 chiamato ad eleggere una\npluralit\u00e0 di rappresentanti, consentendo con ci\u00f2 un <strong>rapporto pi\u00f9 diretto fra eletti ed elettori<\/strong>. Inoltre \u00e8 da &nbsp;sottolineare il fatto che una <strong>circoscrizione elettorale<\/strong> <strong>ampia <\/strong>quanto il territorio regionale\ntende a favorire una <strong>rappresentanza pi\u00f9\ngenerale<\/strong> degli interessi degli elettori, in quanto per legge i Consiglieri <strong>rappresentano la comunit\u00e0 regionale <\/strong>(art.\n3, commi 1-bis e 1-ter l.r. 2\/2010 e s.m.i.).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>La cifra elettorale di coalizione<\/em><\/strong><strong> <\/strong>\u00e8 data dalla\nsomma dei <strong>voti validi<\/strong> ottenuti nelle\nsingole sezioni <strong>dalle liste collegate<\/strong>\nad uno stesso candidato alla Presidenza della Giunta regionale&nbsp; ed \u00e8 comprensiva&nbsp; anche dei voti espressi <strong>solo<\/strong> <strong>per il candidato\nPresidente<\/strong> (con un segno tracciato nel relativo rettangolo) che si\nestendono a favore della <strong>coalizione di\nliste <\/strong>(o della lista unica) collegate allo stesso (citato art. 11-bis,\ncomma 3, lett. a).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>La cifra individuale<\/em><\/strong><strong> <\/strong>di ogni\ncandidato Consigliere in ciascuna lista regionale \u00e8 data dalla somma dei <strong>voti di preferenza <\/strong>validi, compresi\nquelli contestati, provvisoriamente non assegnati e poi definitivamente\nassegnati dall&#8217;U.U.C., ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni. <strong>La graduatoria<\/strong> dei candidati\nConsigliere \u00e8 determinata in base alla rispettive cifre individuali ottenute. A\nparit\u00e0 di cifra individuale prevale <strong>l&#8217;ordine\ndi presentazione nella lista<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il riparto dei seggi nell&#8217;ambito\ndell&#8217;intera&nbsp; circoscrizione <\/em><\/strong>(Collegio\nunico regionale)trale coalizioni\ndi liste regionali e le liste uniche (cio\u00e8 non riunite in coalizione)viene effettuato dall&#8217;U.C.R. in base\nalle rispettive <strong>cifre elettorali <\/strong>esecondo il c.d. <em>metodo Hare<\/em> che \u00e8 uno dei metodi matematici per l&#8217;attribuzione dei\nseggi nei sistemi elettorali che utilizzano il <strong>criterio proporzionale <\/strong>e precisamente <strong>il metodo del quoziente e dei resti pi\u00f9 alti <\/strong>che determina la quota\ndei voti che occorre raggiungere per ottenere un seggio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il quoziente elettorale regionale<\/em><\/strong>\n\u00e8\ndato dal risultato della divisione del <strong>totale\ndelle cifre elettorali<\/strong>&nbsp; di ciascuna\ncoalizione o lista unica, comprensive dei voti assegnati <strong>solamente <\/strong>al candidato Presidente, <strong>per il numero dei seggi<\/strong> assegnati al collegio unico regionale, <strong>pi\u00f9 uno<\/strong> (c.d. quoziente\nHagenbach-Bischoff &#8211; es. totale cifre elettorali 400.000:21=<strong>19.047<\/strong>). Se, con il quoziente regionale\ncos\u00ec calcolato, il numero dei seggi attribuiti al complesso delle coalizioni di\nliste &nbsp;o liste uniche supera il numero di\nventi le operazioni di riparto si rifanno con un <strong>nuovo quoziente regionale <\/strong>ottenutodiminuendo di un&#8217;unit\u00e0 il divisore ( es . 400.000:20=<strong>20.000<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>L&#8217;attribuzione dei seggi<\/em><\/strong>\na ciascuna coalizione di liste o lista unica consiste nell&#8217;assegnare alle\nstesse <strong>tanti seggi<\/strong> quante volte il<strong> quoziente regionale <\/strong>risulti contenuto\nnella<strong> cifra elettorale<\/strong> di ciascuna\ndi esse (es. cifra di una coalizione 180.000 (pari al <strong>45%<\/strong>):20.000 (quoziente) = <strong>9<\/strong>\nseggi, oppure cifra di una coalizione 220.000 (pari al <strong>55%<\/strong>):20.000 (quoziente) = <strong>11\nseggi<\/strong>) e gli eventuali seggi spettanti dal recupero dei resti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il numero di voti residuati o c.d.\nresti<\/em><\/strong><strong>\n<\/strong>per\nciascuna coalizione o lista unica, nell&#8217;ambito dell<strong>&#8216;intera circoscrizione<\/strong>, \u00e8 dato dal numero di voti residui<strong> inferiori al quoziente<\/strong> regionale e dal\nnumero di voti delle liste che <strong>non\nabbiano raggiunto alcun quoziente<\/strong>, nonch\u00e9 dal numero di voti che pur\nraggiungendo il quoziente risultino inefficaci per <strong>mancanza di candidati<\/strong>. I seggi rimasti da attribuire sono <strong>assegnati<\/strong> alle coalizioni o liste\nuniche <strong>con i maggiori resti<\/strong> e in\ncaso di parit\u00e0 di resti a quelle con la <strong>maggior\ncifra elettorale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>La garanzia della rappresentanza\ndelle minoranze<\/em><\/strong><strong>\n<\/strong>\u00e8\nla formula prevista dalla legge regionale in base alla quale all&#8217;insieme delle\ncoalizioni di liste e liste uniche <strong>non\ncollegate<\/strong> al candidato Presidente proclamato eletto sono <strong>in ogni<\/strong> <strong>caso riservati n. 7 seggi<\/strong>, oltre quello riservato al candidato\nPresidente che ha ottenuto il totale di voti validi <strong>immediatamente inferiore <\/strong>al candidato alla Presidenza proclamato\neletto (art. 3, comma 1-quater, l.r. 2\/2010 e s.m.i.) e pertanto l&#8217;U.C.R.\nassegna loro <strong>n. 8 seggi.<\/strong> In\nparticolare poi vengono proclamati <strong>eletti\nConsiglieri<\/strong> <strong>i candidati Presidente\nnon risultati eletti<\/strong> collegati a coalizioni o liste uniche che abbiano\nconseguito <strong>almeno un seggio<\/strong>. A tal\nfine l&#8217;U.C.R. utilizza <strong>il seggio<\/strong>\nspettante alla coalizione, <strong>se unico<\/strong>\no <strong>l&#8217;ultimo dei seggi <\/strong>eventualmente\nspettanti alla lista unica o alle liste collegate al medesimo candidato\nPresidente, <strong>sulla base dei peggiori\nresti<\/strong>. Se i seggi spettanti alle liste collegate risultino assegnati con <strong>quoziente intero,<\/strong> l&#8217;Ufficio centrale\nutilizza quello assegnato alla <strong>lista con\nla minore cifra elettorale <\/strong>a livello regionale(art. 2, comma 9, l.r. 2\/2010\ne s.m.i.). <\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il premio di maggioranza<\/em><\/strong><strong> <\/strong>\u00e8 un correttivoal criterio proporzionaleimplicitamente previsto dal\nlegislatore regionale e consiste nell&#8217;assegnazione, da parte dell&#8217;U.C.R., alla\ncoalizione di liste o lista unica <strong>collegata<\/strong>\nal candidato Presidente proclamato eletto di <strong>n. 12 seggi<\/strong>, pari al 60 per cento del totale<strong>,<\/strong> nel caso in cui ne spettassero <strong>di meno<\/strong> in base al quoziente regionale e recupero resti. La formula\nscelta pu\u00f2 anche comportare una <strong>riduzione\ndei seggi a n. 12<\/strong>&nbsp; nel caso in cui alla\ncoalizione ne dovessero spettare <strong>di pi\u00f9<\/strong>\ncon il criterio &nbsp;proporzionale puro in\nambito circoscrizionale (secondo gli esempi di cui sopra, ove la cifra di una\ncoalizione raggiunga o superi&nbsp; il <strong>65%<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>La soglia di sbarramento<\/em><\/strong><strong> <\/strong>&nbsp;\u00e8 l&#8217;altro correttivo per cui <strong>al riparto dei seggi<\/strong> partecipano <strong>solo<\/strong> le liste uniche e le liste che,\nnell&#8217;ambito di una coalizione, abbiano riportato una cifra elettorale <strong>pari o superiore<\/strong> <strong>al 2,5 per cento<\/strong> dei voti validi espressi <strong>nell&#8217;intera circoscrizione<\/strong> (es. 400.000 x 2,5%= <strong>10.000<\/strong>), fermo restando che tutte le\ncifre elettorali delle liste uniche e delle liste delle coalizioni sono\ncomunque <strong>computate<\/strong> ai fini delle\noperazioni di riparto dei seggi nell&#8217;ambito dell&#8217;intera circoscrizione e in\nquello di una coalizione. <\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il riparto dei seggi<\/em><\/strong><strong> <em>nell&#8217;ambito della<\/em><\/strong><em>\n<strong>coalizione di liste<\/strong><\/em><strong> <\/strong>collegata al\ncandidato Presidente proclamato eletto<strong>&nbsp; <\/strong>viene effettuato dall&#8217;U.C.R. in base alla\n<strong>cifra elettorale<\/strong> di ciascuna lista\ndella coalizione. Con le stesse modalit\u00e0 l&#8217;U.C.R. effettua il riparto dei seggi\nanche nell&#8217;ambito delle altre coalizioni di liste.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il quoziente elettorale di coalizione<\/em><\/strong>\n\u00e8 dato dal risultato della divisione del <strong>totale\ndelle cifre elettorali<\/strong> di tutte le liste della coalizione per il <strong>numero dei seggi assegnati alla coalizione<\/strong>\nstessa, <strong>pi\u00f9 uno<\/strong>. Se, con il quoziente\ncos\u00ec calcolato, il numero dei seggi attribuiti complessivamente alle liste\nsupera il numero dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni di riparto\nsi ripetono con un <strong>nuovo quoziente di\ncoalizione <\/strong>ottenutodiminuendo\ndi un&#8217;unit\u00e0 il divisore. (es. &nbsp;180.000:12\n= <strong>15.000<\/strong>, oppure 220.000:12 = <strong>18.333<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>L&#8217;attribuzione dei seggi <\/em><\/strong>a\nciascuna<strong> lista della coalizione<\/strong>\nconsiste nell&#8217;assegnare alla stessa&nbsp; <strong>tanti seggi quante volte il quoziente&nbsp; di coalizione <\/strong>risulti contenuto nella\ncifra elettorale di ognuna e gli eventuali seggi spettanti dal recupero dei resti.\nOve nessuna lista di una coalizione o lista unica abbia raggiunto la soglia di\nsbarramento e le stesse abbiano diritto all&#8217;assegnazione di oltre un seggio, <strong>quelli successivi al primo<\/strong> sono assegnati\nalle altre coalizioni o liste uniche collegate ai candidati Presidente non\neletti sulla base della graduatoria decrescente dei resti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il tetto dei seggi ottenibili<\/em><\/strong><strong> <\/strong>&nbsp;<strong><em>da una lista<\/em><\/strong> \u00e8 un ulteriore\ncorrettivo al criterio proporzionale puro consistente nel fatto che, ove una\nlista della coalizione collegata al candidato Presidente proclamato eletto\nabbia diritto ad ottenere <strong>oltre 10 seggi,<\/strong>\nquelli ulteriori al decimo sono <strong>attribuiti\nalle altre liste della stessa coalizione<\/strong> la cui cifra elettorale sia <strong>pari o superiore al<\/strong> <strong>2,5 per cento<\/strong> dei voti validamente\nespressi nell&#8217;intera circoscrizione e <strong>che\nnon abbia ottenuto seggi n\u00e9 a quoziente intero n\u00e9 con i voti residuati<\/strong>, ad\niniziare con l&#8217;attribuzione di un seggio alla lista della coalizione con la <strong>maggiore cifra elettorale<\/strong> e fino ad <strong>un massimo di due liste. <\/strong>Ove per\u00f2 una o\npi\u00f9 liste interessate ad ottenere il seggio di cui sopra abbia&nbsp; conseguito seggi in base alla graduatoria dei\nvoti residuati, il numero massimo di due liste \u00e8 <strong>ridotto<\/strong> di un pari numero di liste e il seggio o i due seggi\nspettanti alla coalizione sono comunque <strong>attribuiti<\/strong>\nalla lista cui sarebbero spettati pi\u00f9 di 10 seggi.<\/p>\n\n\n\n<p>Dott.\nAlfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale del Comune di Todi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una utile guida sulle elezioni del dott. 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