{"id":2238,"date":"2019-08-21T23:26:16","date_gmt":"2019-08-21T21:26:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2238"},"modified":"2019-08-21T23:26:19","modified_gmt":"2019-08-21T21:26:19","slug":"il-sistema-elettorale-regionale-in-umbria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2238","title":{"rendered":"Il sistema elettorale regionale in Umbria."},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Dal dott. Alfonso Gentili una guida per le prossime elezioni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La Regione Umbria \u00e8 una delle 20 regioni italiane (art. 131\nCost.) e, in particolare, una delle 15 <strong>regioni\na statuto ordinario o ad autonomia ordinaria<\/strong> (dette anche di diritto\ncomune) e vale a dire dotate di un regime fondamentale regolato in modo uniforme\ndal Titolo V-Parte II della Costituzione repubblicana, diversamente dalle altre\n5 <strong>regioni a statuto speciale<\/strong> (dette\nanche regioni speciali) e 2 province autonome cui l&#8217;art. 116 Cost. garantisce\n&#8220;forme e condizioni particolari di autonomia&#8221;. La scelta della\ncreazione di uno <strong>Stato\n&#8220;regionale&#8221;,<\/strong> che cio\u00e8 si articola in una <strong>pluralit\u00e0 di centri di potere locale<\/strong>, fu fatta dall&#8217;Assemblea\ncostituente di fronte alla questione se lasciare in vita lo Stato centralista\ndi tipo napoleonico preesistente o se introdurre <strong>un tipo di Stato federale o almeno regionale,<\/strong> comunque basato sulle\n<strong>autonomie<\/strong> e sul <strong>decentramento<\/strong> ( artt. 5 e 114 Cost.). <\/p>\n\n\n\n<p>Nel prossimo autunno in Umbria si dovranno svolgere le <strong>elezioni&nbsp;\nanticipate<\/strong> <strong>del Presidente e\ndel Consiglio regionale <\/strong>a seguito delle dimissioni volontarie della\nPresidente Marini avvenute nella primavera scorsa. La Regione Umbria di norma\nsottoscrive un protocollo d&#8217;intesa con il Ministero dell&#8217;Interno per la\ncollaborazione nell&#8217;organizzazione&nbsp; delle\nelezioni&nbsp; regionali e in particolare per\nla <strong>rilevazione e diffusione dei dati\nelettorali<\/strong>, sia dell&#8217;affluenza alle urne&nbsp;\nche degli scrutini. Ciascun cittadino pu\u00f2 consultare i dati elettorali sul\nportale tematico <strong>&#8220;Eligendo&#8221;<\/strong>\nall&#8217;indirizzo: http:\/\/elezioni.interno.it.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p><strong>La riforma\ncostituzionale del 1999<\/strong> (L. cost. n. <strong>1<\/strong> del &#8217;99,\nrecante disposizioni&nbsp; <strong>sull&#8217;elezione diretta del Presidente <\/strong>della\nGiunta regionale e <strong>sull&#8217;autonomia\nstatutaria<\/strong> delle regioni) ha profondamente innovato il titolo V della Carta,\nmodificando l&#8217;art. 121 e riscrivendo gli articoli 122, 123 e 126&nbsp; e ha dettato anche norme transitorie valide\nfino all&#8217;entrata in vigore dei <strong>nuovi\nstatuti<\/strong> e delle <strong>nuove leggi\nelettorali <\/strong>regionali (materia prima riservata alla legge statale e\ndisciplinata con legge n. 108 del 1968 modificata con legge n. 43 del 1995). La\n<strong>forma di governo regionale<\/strong>, intesa\ncome definizione dei rapporti tra gli organi fondamentali della regione\nnell&#8217;esercizio delle relative funzioni, nelle regioni ad autonomia ordinaria \u00e8\nstata riservata (art. 123 Cost.) allo <strong>Statuto\n(o legge statutaria) regionale,<\/strong> in <strong>armonia<\/strong>\ncon la Costituzione econ uno <strong>speciale<\/strong> procedimento di formazione (e non\npi\u00f9 statuto approvato con legge statale).<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Esula invece\ndall&#8217;ambito della forma di governo il <strong>sistema\nelettorale regionale <\/strong>la cui disciplina \u00e8 stata <strong>riservata <\/strong>non pi\u00f9 alla legge statale ma alla &#8220;<strong>legge della Regione<\/strong> nei limiti dei <strong>principi fondamentali<\/strong> stabiliti con\nlegge della Repubblica che stabilisce anche la durata degli organi\nelettivi&#8221; (art. 122 Cost.). Tale articolo determina &nbsp;direttamente anche <strong>l&#8217;incompatibilit\u00e0 <\/strong>tra le cariche di consigliere o assessore\nregionale e quelle di parlamentare italiano o europeo nonch\u00e9 di consigliere o\nassessore di altra regione e, inoltre, stabilisce che <strong>il Presidente della Giunta regionale<\/strong>, a meno che lo statuto\nregionale non disponga diversamente, venga<strong>\neletto a suffragio universale e diretto.<\/strong> Attribuisce, infine, al Presidente\neletto ( e non pi\u00f9 al Consiglio regionale) il potere di &nbsp;<strong>nominare\ne revocare i componenti della Giunta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>sistema elettorale<\/strong>\nconcerne non solo i<strong> meccanismi<\/strong> che\nconsentono di <strong>tradurre in seggi<\/strong>\nnegli organi elettivi le <strong>preferenze\nespresse dal corpo elettorale con il voto<\/strong> e che riguardano in senso stretto\nil tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi,\nma anche <strong>la disciplina del procedimento<\/strong>\n<strong>elettorale<\/strong> e quant&#8217;altro attiene\nallo svolgimento delle elezioni, oltre la disciplina delle cause di <strong>ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0 <\/strong>dei\nsoggetti&nbsp; candidati a ricoprire le cariche\nnei principali organi regionali.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;La legge statale <strong>n. 165 del 2004<\/strong> e sue successive\nmodifiche ha stabilito <strong>i principi\nfondamentali<\/strong> riguardanti il <strong>sistema\ndi elezione<\/strong> e i casi&nbsp; di <strong>ineleggibilit\u00e0 <\/strong>e di <strong>incompatibilit\u00e0 <\/strong>del Presidente e degli\naltri componenti della Giunta regionale nonch\u00e9 dei Consiglieri regionali, oltre\naver fissato in <strong>5 anni <\/strong>la durata in carica\ndegli organi&nbsp; elettivi, salvo\nl&#8217;eventualit\u00e0 dello <strong>scioglimento\nanticipato <\/strong>del Consiglio regionale nei casi previsti. Il quinquennio di\ndurata decorre dalla data di elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno\nluogo non oltre 60 giorni dal termine del quinquennio o nella domenica compresa\nnei sei giorni ulteriori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il nuovo sistema elettorale\n<\/strong>della Regione Umbria\n\u00e8 stato disciplinato dalla legge regionale <strong>n.\n2 del 2010<\/strong> come poi modificata dalla l.r. <strong>n. 4 del 2015<\/strong>, che recepiscono e modificano (con efficacia\nchiaramente limitata al territorio regionale) le leggi statali del 1968 e del 1995&nbsp; in materia di elezione dei Consigli\nregionali. Il <strong>testo coordinato<\/strong> delle\ndue leggi regionali \u00e8 stato pubblicato nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale n.\n14 dell&#8217;11.03.2015. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il Presidente della\nGiunta regionale<\/strong>, in\nbase all&#8217;art. 63&nbsp; del nuovo Statuto\nregionale di cui alla l.r. n. 21 del 2005 e successive modificazioni, \u00e8 eletto <strong>a suffragio universale e diretto<\/strong>\ncontestualmente con il rinnovo del<strong>\nConsiglio regionale <\/strong>(ora Assemblea legislativa) con votazione su <strong>un&#8217;unica scheda. <\/strong>Il voto pu\u00f2 essere\nespresso a favore di una <strong>lista<\/strong> (e si\nintende esteso anche al candidato Presidente collegato) o di un <strong>candidato Presidente <\/strong>(e si intende\nesteso anche alla coalizione o lista collegata ai fini del computo del\nquoziente elettorale e dei resti) oppure <strong>congiuntamente\ndi una lista e del candidato Presidente <\/strong>ad essa collegato. Il candidato a\nPresidente, come&nbsp; pure i candidati a\nConsigliere regionale, possono essere iscritti nelle liste elettorali di un <strong>qualsiasi comune della Repubblica<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>L&#8217; Assemblea legislativa<\/strong> \u00e8 composta da <strong>20 consiglieri <\/strong>(Art. 14 D.L. n. 138 del 2011 con efficacia dalla\nprima legislatura regionale successiva; in precedenza erano 30), pi\u00f9 il\nPresidente della Giunta regionale e viene eletta sulla base di <strong>liste regionali<\/strong> e di <strong>coalizioni regionali concorrenti,<\/strong>\nognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. <strong>La coalizione<\/strong> \u00e8 l&#8217;insieme delle liste\nregionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente. Il\nterritorio regionale costituisce <strong>l&#8217;unica\ncircoscrizione elettorale<\/strong> della Regione (<strong>Collegio unico<\/strong>, che serve a ripartire tra le liste candidate <strong>tutti i 20 seggi in palio <\/strong>e offremaggiori possibilit\u00e0 di ottenerne\nqualcuno anche per i partiti piccoli).<\/p>\n\n\n\n<p>Le elezioni regionali <strong>sono\nindette<\/strong> con decreto del Presidente della Giunta regionale. Possono essere\neffettuate a decorrere <strong>dalla quarta\ndomenica precedente <\/strong>il compimento del quinquennio. In caso di <strong>scioglimento&nbsp; del Consiglio regionale, <\/strong>come avvenuto in\nUmbria con D.P.A.L. n. 1 del <strong>28 maggio<\/strong>\nscorso a seguito delle dimissioni definitive della Presidente Marini, occorre\nche il Presidente f.f. (in quanto non eletto a suffragio diretto- art. 122 Cost.)\nproceda all&#8217;indizione delle nuove elezioni <strong>entro\n<\/strong>tre mesi (art. 3, comma, 2 legge n. 108 del 1968 come recepita e modificata\ndalla Regione Umbria) e quindi <strong>al\nmassimo<\/strong> <strong>entro il 28 agosto p.v.<\/strong> fissando\ntempestivamente la <strong>data della votazione<\/strong>,\ntenuto anche conto del fatto che, su identica norma prevista nella legge\nelettorale abruzzese, si \u00e8 gi\u00e0 pronunciata incidentalmente la Corte\ncostituzionale affermando che la disposizione \u00e8 da &#8220;intendersi nel senso\nche le elezioni <strong>abbiano luogo<\/strong>, e non\nsiano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo&#8221; (Sent. n. 196\/2003).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le liste regionali dei\ncandidati<\/strong> sono\npresentate <strong>all&#8217;Ufficio unico\ncircoscrizionale<\/strong> composto da tre magistrati (costituito presso il Tribunale\ndel capoluogo di regione a cura del Presidente&nbsp;\ndello stesso) dalle ore 8 del <strong>trentesimo<\/strong>\ngiorno alle ore 12 del <strong>ventinovesimo\ngiorno antecedenti<\/strong> a quello della votazione. Presso la Corte d&#8217;appello del\ncapoluogo di regione&nbsp; viene invece\ncostituito <strong>l&#8217;Ufficio centrale regionale<\/strong>\ncomposto da tre magistrati nominati dal Presidente della stessa e competente,\ntra l&#8217;altro, a decidere sugli eventuali ricorsi contro l&#8217;eliminazione di liste\no di candidati. Tali due Uffici provvedono anche alle <strong>operazioni di &nbsp;determinazione dei\nrisultati ufficiali <\/strong>delle elezioni regionali. &nbsp;Nelle liste regionali&nbsp; <strong>nessuno\ndei due generi<\/strong> pu\u00f2 essere rappresentato in misura superiore al <strong>60 per cento<\/strong> dei candidati con\narrotondamento&nbsp; all&#8217;unit\u00e0 superiore per\nil genere sottorappresentato. <strong>Il numero\ndei candidati<\/strong> compresi in ciascuna lista non pu\u00f2 essere superiore al numero\ndei seggi&nbsp; assegnati alla circoscrizione\nregionale (20) n\u00e9 inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (e quindi\na 16). Nessun elettore pu\u00f2 <strong>sottoscrivere\npi\u00f9 di una lista<\/strong> di candidati. Di norma in Umbria&nbsp; le liste devono essere sottoscritte da un\nminimo di 500 ad un massimo di 1000 elettori iscritti nella liste elettorali\ndei<strong> comuni della Regione<\/strong>; in caso di\nscioglimento anticipato dell&#8217;Assemblea legislativa che comporti l&#8217;anticipo\ndelle elezioni di almeno 120 giorni&nbsp;\nrispetto alla scadenza del quinquennio (come nel caso umbro), il numero\nminimo e massimo dei sottoscrittori&nbsp; delle\nliste<strong> \u00e8 dimezzato<\/strong> (250-500).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il sistema elettorale\nregionale<\/strong>\ndell&#8217;Umbria \u00e8 <strong>a turno unico <\/strong>(in cui si\nvince con la semplice <strong>maggioranza\nrelativa<\/strong> dei voti, come nei piccoli comuni nei quali \u00e8 almeno previsto\nanche un turno di ballottaggio in caso di parit\u00e0 dei voti) e senza la\npossibilit\u00e0 di <strong>voto disgiunto<\/strong> (voto per\nun candidato Presidente e una lista a lui non collegata) che sarebbe nullo. Diverso\n\u00e8, per es., il sistema elettorale della Toscana che prevede, oltre la\npossibilit\u00e0 del voto disgiunto, anche l&#8217;ipotesi del <strong>doppio turno<\/strong> <strong>di votazione<\/strong>\n(c.d. turno di ballottaggio) tra i due candidati a Presidente che abbiano ottenuto\nil maggior numero di voti senza per\u00f2 aver raggiunto almeno il 40 per cento\ndegli stessi (percentuale inferiore alla maggioranza assoluta, pari alla met\u00e0\npi\u00f9 uno, ma comunque rilevante). Tale ultima formula elettorale appare volta a\ngarantire un maggior<strong> grado di\nrappresentativit\u00e0 <\/strong>sia del Presidente eletto che, indirettamente, del\nGoverno regionale da lui nominato, specialmente in situazioni di <strong>assetto tripolare<\/strong> delle forze politiche.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;elettore pu\u00f2 anche esprimere <strong>uno o due voti di preferenza<\/strong>&nbsp;\nai candidati di lista ma, in caso di espressione di due preferenze,\nqueste devono essere <strong>di genere diverso,<\/strong>\npena l&#8217;annullamento della seconda. Tale norma regionale peraltro non risulta essere\nstata adeguata a uno dei principi fondamentali contenuti nell&#8217;art. 4 della\nlegge statale n. 165 del 2004 dopo la modifica introdotta dalla legge n. 20 del\n2016 e che appare <strong>non consentire\npi\u00f9&nbsp; l&#8217;espressione di un&#8217;unica\npreferenza, <\/strong>richiedendone <strong>&#8220;almeno\ndue&#8221;<\/strong>,di cui una riservata\na un&nbsp; candidatodi sesso diverso<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In Umbria \u00e8 proclamato <strong>Presidente\n<\/strong>(da parte dell&#8217;Ufficio centrale regionale) il candidato alla Presidenza che\nabbia ottenuto i<strong>l maggior numero dei\nvoti <\/strong>(= maggioranza relativa) in ambito regionale. L&#8217;elezione dell&#8217;<strong>Assemblea<\/strong>&nbsp; avviene&nbsp;\n<strong>con criterio proporzionale<\/strong>\nmediante ripartizione dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste singole\nconcorrenti che abbiano ottenuto una quantit\u00e0 di voti almeno pari al <strong>quoziente elettorale regionale <\/strong>(c.d.\nmetodo del quoziente). Al fine di agevolare la <strong>formazione di stabili maggioranze consiliari<\/strong> (come da principio\nfondamentale contenuto nell&#8217;art. 4&nbsp; della\nlegge 165 del 2004), \u00e8 previsto <strong>un\npremio di maggioranza <\/strong>(o di governabilit\u00e0) <strong>del 60 per cento dei seggi<\/strong> regionali, <strong>pari a 12<\/strong>, spettante alla coalizione, o lista singola, che\nabbia&nbsp; ottenuto il maggior numero di\nvoti, <strong>a prescindere dalla soglia\npercentuale raggiunta<\/strong> (diversamente per es. dai comuni pi\u00f9 grandi dove un pari\npremio del 60% dei seggi \u00e8 attribuito solo a condizione che la lista o gruppo\ndi liste collegate al Sindaco eletto abbia ottenuto almeno il 40% dei voti e\nche nessun&#8217;altra lista o gruppo abbia superato il 50% dei voti). All&#8217;insieme\ndelle coalizioni e liste <strong>non <\/strong>collegate\nal candidato Presidente proclamato eletto, sono <strong>riservati 7 seggi, oltre 1 (totale 8) <\/strong>riservato al candidato\nPresidente che ha ottenuto&nbsp; il totale di\nvoti validi <strong>immediatamente inferiore<\/strong>&nbsp; al Presidente eletto. Anche gli altri candidati\nPresidente non risultati eletti, ma collegati a coalizioni di liste&nbsp; o liste singole che abbiano ottenuto almeno\nun seggio, sono <strong>eletti consiglieri\nregionali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le liste\u00e8\nper\u00f2 stabilita una <strong>soglia <\/strong>(o\nclausola)<strong> di sbarramento <\/strong>al riparto\ndei seggidel <strong>2,5 per cento<\/strong>&nbsp; dei voti\nvalidi espressi nell&#8217;intero Collegio regionale sia per i 12 seggi assegnati\nalle liste collegate al candidato Presidente eletto che per i restanti seggi\nassegnati alle liste non collegate a quel&nbsp;\ncandidato Presidente. Inoltre ove una lista abbia diritto a ottenere <strong>oltre 10 seggi<\/strong>, quelli ulteriori al decimo\nsono attribuiti alla <strong>altre liste<\/strong>\ndella stessa coalizione che abbiano superato la soglia di sbarramento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le spese per la\ncampagna elettorale<\/strong>\ndi ciascun candidato a Presidente non possono superare la cifra di <strong>100 mila euro,<\/strong> quelle di ciascun\ncandidato a Consigliere regionale la cifra di <strong>25 mila euro<\/strong> e quelle di ciascun partito, movimento o lista che\npartecipa alle elezioni la somma di <strong>1\neuro<\/strong> <strong>moltiplicato <\/strong>per il numero\ncomplessivo dei cittadini iscritti nella circoscrizione regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale della\nProvincia di Perugia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal dott. Alfonso Gentili una guida per le prossime elezioni. 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