{"id":2168,"date":"2019-06-28T23:12:40","date_gmt":"2019-06-28T21:12:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2168"},"modified":"2019-06-28T23:30:21","modified_gmt":"2019-06-28T21:30:21","slug":"la-magistratura-e-il-consiglio-superiore-inchiesta-di-perugia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2168","title":{"rendered":"La Magistratura e il Consiglio superiore. Inchiesta di Perugia"},"content":{"rendered":"\n<p> Un quadro descrittivo generale dell&#8217;ordinamento giudiziari del dott. Alfonso Gentili<\/p>\n\n\n\n<p> <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Nel momento in cui il <strong>Consiglio\nsuperiore della magistratura<\/strong> si vede coinvolto in una brutta vicenda di\ntentativi extraistituzionali di condizionamenti delle nomine presso uffici\ndirettivi giudiziari da parte di alcuni notabili che rischia di minarne l&#8217;immagine\ned il ruolo, pu\u00f2 essere utile tracciarne un quadro descrittivo generale. Innanzitutto\noccorre ricordare che il sistema giudiziario italiano risulta articolato in una\n<strong>pluralit\u00e0 di giurisdizioni<\/strong>. Sono\ninfatti istituiti <strong>i giudici ordinari<\/strong>\n(art. 102 Cost.) che amministrano la <strong>giustizia\ncivile e penale<\/strong> attraverso <strong>organi\ngiudicanti <\/strong>di primo e secondo grado, oltre\nla Corte di Cassazione come giudice di legittimit\u00e0,e <strong>organi requirenti,<\/strong> i\nPubblici ministeri (PM) che attivano obbligatoriamente e quindi <strong>imparzialmente<\/strong> (art. 112 Cost.) la\ngiurisdizione penale e agiscono nel processo per la cura degli interessi\npubblici. Sono inoltre istituiti alcuni <strong>giudici\nspeciali<\/strong> (art. 103 e 125 Cost.) come i <strong>giudici\namministrativi<\/strong> (Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali), i\n<strong>giudici contabili <\/strong>(Corte dei Conti)\ne i <strong>giudici militari<\/strong> (Tribunali\nmilitari, con giurisdizione in tempo di pace solo sui reati commessi dagli\nappartenenti alle forze armate), nonch\u00e9 (VI disp.trans. Cost.) i <strong>giudici tributari <\/strong>(Commissioni\ntributarie provinciali e regionali). <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Non possono essere istituiti (art. 102, secondo comma Cost.) <strong>giudici straordinari<\/strong> ( cio\u00e8 <em>ex post facto<\/em>) perch\u00e9 <em>&#8220;nessuno pu\u00f2 essere distolto dal\ngiudice naturale precostituito per legge&#8221;<\/em> (art. 25, primo comma,\nCost.) n\u00e9 <strong>altri giudici speciali, <\/strong>ma\nsolo<strong> sezioni specializzate<\/strong> per\ndeterminate materiepresso gli\norgani giudiziari ordinari (art. 102, secondo comma, Cost.) &#8220;<em>anche con la partecipazione di cittadini\nidonei estranei alla magistratura&#8221; <\/em>(c.d.<strong> giustizia partecipativa<\/strong>). E&#8217; prevista inoltre la <strong>&#8220;partecipazione diretta del popolo\nall&#8217;amministrazione della giustizia&#8221; <\/strong>rinviandone la disciplinaa norme di legge (art. 102, terzo\ncomma Cost.). Tale forma di partecipazione si \u00e8 configurata nelle c.d. <strong>giurie popolari,<\/strong> reintrodotte nel\nnostro Paese dopo la caduta del fascismo e che attualmente sono in funzione\nnelle Corti d&#8217;Assise di primo grado e d&#8217;appello.&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre le disposizioni vigenti non risultano operare\ndifferenziazioni significative tra magistrati giudicanti e magistrati\nrequirenti, potendo un magistrato sviluppare la sua carriera parzialmente in\nciascuno dei due ambiti. L&#8217;eventuale introduzione della c.d. &#8220;<strong>separazione&#8221; delle funzioni tra\nGiudici e PM<\/strong> potrebbe infatti comportare il rischio di pregiudicare <strong>l&#8217;indipendenza dei PM<\/strong>, anche se la\nriforma dell&#8217;ordinamento giudiziario (che risale al R.D. n. 12 del 1941), impostata\ncon la legge delega n. 150 del 2005 (Governo Berlusconi III) ed attuata con vari\ndecreti legislativi del 2006 e&nbsp;\nsuccessive modifiche anche sostanziali con le leggi n. 269 del 2006 e n.\n111 del 2007 (Governo Prodi II), risulta comunque aver <strong>introdotto il divieto di passaggio <\/strong>dalle funzioni requirenti a\nquelle giudicanti eviceversa\nnell&#8217;ambito di <strong>uno stesso distretto\ngiudiziario o di altri distretti della stessa regione<\/strong> e nuovi criteri sulle\nconnesse valutazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Prima della Costituzione repubblicana del 1948 la\nMagistratura era configurata come una <strong>struttura\namministrativa<\/strong> organizzata in modo gerarchico e sulla quale esercitava\nrilevanti funzioni il <strong>Governo<\/strong> e in\nparticolare il <strong>Ministro di grazia e giustizia<\/strong>.\nIl Ministro aveva importanti&nbsp; poteri\nnella materia dell&#8217;ordinamento giudiziario, dello <em>status<\/em> e della carriera dei magistrati, con ci\u00f2 <strong>pregiudicando l&#8217;indipendenza<\/strong> della magistratura.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;Assemblea\ncostituente,<\/strong>\ncambiando radicalmente tale assetto precedente, ha invece inteso consacrare le\ngaranzie costituzionali di <strong>autonomia e\nindipendenza <\/strong>dell&#8217;ordine giudiziario (art. 104, primo comma,Cost.)\nriconoscendone in sostanza la qualifica di <strong>&#8220;terzo\npotere&#8221; <\/strong>indipendente dagli altri poteri (legislativo ed esecutivo)\ndello Stato. <strong>L&#8217;autonomia <\/strong>della magistratura\nrepubblicana \u00e8 una garanzia volta ad esplicare i suoi effetti <strong>all&#8217;interno dell&#8217;ordine giudiziario<\/strong> e\nfa in modo che ogni <strong>singolo magistrato<\/strong>\npossa decidere <strong>autonomamente<\/strong> senza\nessere condizionato da altri magistrati appartenenti all&#8217;ordine (art. 101,\ncomma secondo, Cost. <em>&#8220;I giudici sono\nsoggetti solo alla legge&#8221;<\/em>). <strong>L&#8217;indipendenza<\/strong>\ndella magistratura \u00e8 invece riferita al <strong>potere\no ordine giudiziario nel suo complesso<\/strong> ed \u00e8 una garanzia costituzionale\nvolta ad esplicare i suoi effetti con riferimento all&#8217;esercizio della <strong>funzione giurisdizionale<\/strong> e tutela il\nsingolo magistrato dai <strong>condizionamenti <\/strong>che\npossono veniredagli<strong> altri poteri.<\/strong> Inoltre in Costituzione\n\u00e8 prevista anche<strong> l&#8217;inamovibilit\u00e0<\/strong> dei\nmagistrati (art. 107, primo comma) e cio\u00e8 l&#8217;impossibilit\u00e0 del trasferimento in\nsede diversa senza il loro consenso o comunque con decisione del C.S.M. per i\nmotivi e con le garanzie di difesa stabilite dall&#8217;ordinamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda lo <em>status<\/em>\ngiuridico dei <strong>magistrati<\/strong> la\nCostituzione ha previsto, invece in continuit\u00e0 con il passato, che la nomina a\nmagistrato (uditore giudiziario) dovesse avvenire <strong>per concorso<\/strong> (art. 106, primo comma, Cost.). La carriera poi si\nsvolgeva <strong>per anzianit\u00e0 di servizio<\/strong> e\ntale automatismo risultava giustificato sulla base dell&#8217;art. 107, terzo comma\nCost. che prevede:&#8221;<em>I magistrati si\ndistinguono tra loro&nbsp; solo per diversit\u00e0\ndi funzioni&#8221;<\/em> e che sembrava non consentire valutazioni del grado di\nprofessionalit\u00e0 acquisita. Infatti in precedenza tale valutazione aveva luogo\nsolo in modo blando nei pareri dei <strong>Consigli\ngiudiziari<\/strong> istituiti presso ciascun distretto di Corte d&#8217;Appello come <strong>organi ausiliari<\/strong> del Consiglio superiore\ndella magistratura. Con la citata riforma dell&#8217;ordinamento giudiziario risulta\ncomunque essere stata introdotta una progressione di carriera basata su <strong>concorsi per titoli<\/strong> e <strong>valutazioni periodiche di professionalit\u00e0<\/strong>\ndei magistrati in base a criteri predeterminati aventi ad oggetto capacit\u00e0,\nlaboriosit\u00e0, diligenza e impegno. <\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di garantire l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza dei <strong>magistrati ordinari<\/strong>, sia singoli che\ncome gruppo, rispetto agli inevitabili tentativi di influenze degli <strong>altri poteri dello Stato, dei gruppi\npolitici e di pressione<\/strong>, la Costituzione repubblicana ha previsto che tutti\ni provvedimenti concernenti lo <em>status <\/em>e\nla carriera dei <strong>magistrati ordinari<\/strong>\nsono adottati da un organo sganciato dal Governo che \u00e8 <strong>il Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.)<\/strong> e che appunto \u00e8 <strong>titolare dei poteri di autogoverno<\/strong>\ndella magistratura ordinaria. Non rappresenta il vertice della funzione\ngiurisdizionale perch\u00e9 per sua natura questa funzione manca di un vertice,\nessendo esercitata in modo <strong>paritario da\ntutti gli uffici giudiziari<\/strong> e la posizione di preminenza di grado (\ngiurisdizionale) non diventa mai preminenza gerarchica. <\/p>\n\n\n\n<p>Al fine poi di assicurare l&#8217;indipendenza dei <strong>giudici speciali,<\/strong> il&nbsp; legislatore ha previsto anche per essi degli\norgani collegiali sul modello del C.S.M.&nbsp;\nper l&#8217;adozione&nbsp; dei provvedimenti\nrelativi alla carriera e allo <em>status <\/em>degli\nstessi e, vale a dire, il<strong>Consiglio di presidenza della giurisdizione\namministrativa, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, il Consiglio della\nmagistratura militare e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il C.S.M., organo privo dei caratteri di sovranit\u00e0 propri\ndegli organi costituzionali ma comunque <strong>organo\navente<\/strong> <strong>rilievo costituzionale<\/strong>, \u00e8\ncomposto (art. 104 Cost.) da <strong>tre&nbsp; membri di diritto <\/strong>(il Presidente della\nRepubblica, che lo presiede, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il\nProcuratore generale presso la stessa), dai c.d. <strong>membri togati eletti dai magistrati ordinari<\/strong> in numero pari a due\nterzi del Collegio e, per il restante terzo, dai c.d. <strong>membri laici<\/strong> <strong>eletti dal\nParlamento<\/strong> in seduta comune tra gli appartenenti alle categorie dei <strong>professori ordinari universitari<\/strong> in\nmaterie giuridiche e degli <strong>avvocati <\/strong>che\nesercitano la professione da almeno 15 anni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Con la previsione dei <strong>membri laici <\/strong>nel C.S.M. i Costituenti\nvollero impedire che l&#8217;autonomia della magistratura potesse sfociare nella\ncreazione di una <strong>&#8220;casta&#8221; <\/strong>separata\nda tutti i poteri statali e custode gelosa dei suoi <strong>&#8220;privilegi&#8221;. <\/strong>Per la stessa ragione venne attribuita al <strong>Presidente della Repubblica<\/strong> la\npresidenza del Collegio, anche se con carattere soprattutto simbolico, dato che\nil C.S.M. elegge un <strong>Vicepresidente<\/strong>\ntra i componenti eletti dal Parlamento e concretamente operativo. I membri\nelettivi durano in carica <strong>4 anni<\/strong> e\nnon sono immediatamente rieleggibili. Non possono esser iscritti in Albi\nprofessionali, n\u00e9 far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale n\u00e9\nsvolgere attivit\u00e0 degli iscritti ad un partito politico. Comunque, in base alle\nprevisioni costituzionali, il C.S.M. non risulta avulso dalle altre<strong> funzioni dello Stato <\/strong>e dalla <strong>vita della comunit\u00e0,<\/strong> in quanto appunto\nil Presidente ed il suo Vice <strong>non sono\nmagistrati<\/strong> e nemmeno un terzo dei componenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il C.S.M. \u00e8 stato istituito dopo lunga gestazione (come anche\naccaduto per la Corte costituzionale sorta nel 1956) con <strong>legge n. 195 del 1958<\/strong> e negli anni successivi pi\u00f9 volte modificata.\nLa scelta del <strong>sistema elettorale<\/strong> con\ncui&nbsp; eleggere <strong>i membri togati <\/strong>del C.S.M. \u00e8 stata nel tempo una questione\nabbastanza controversa. Prima della riforma dell&#8217;inizio di questo secolo\nl&#8217;elezione avveniva con il <strong>metodo\nproporzionale<\/strong> <strong>tra liste concorrenti<\/strong>\nsenza che avessero alcun rilievo le <strong>funzioni\n<\/strong>effettivamente esercitate dal magistrato. il sistema elettorale era\nvolto&nbsp; a consentire la presenza in C.S.M.\ndi tutte le &#8220;<strong>correnti&#8221;<\/strong>\npresenti&nbsp; nell&#8217;associazione di categoria,\n<strong>l&#8217;Associazione nazionale magistrati<\/strong> <strong>(ANM) <\/strong>alla quale risulta iscritta la quasi\ntotalit\u00e0 dei magistrati. L&#8217;associazione \u00e8 stata rifondata nel 1944, dopo che la\nprecedente Associazione generale dei magistrati (Agm), nata&nbsp; nel 1909, era stata sciolta nel &#8217;25 dal\nregime fascista<strong>.<\/strong> Per tale ragione\nera prevalente la tendenza a difendere quel sistema elettorale, che invece\nalcuni magistrati accusavano di favorire, attraverso il consolidamento delle correnti\ninterne, la <strong>&#8220;politicizzazione&#8221;<\/strong>\ndella magistratura che avrebbe potuto mettere in pericolo&nbsp; <strong>l&#8217;indipendenza\ndi giudizio<\/strong> dei magistrati. Con la legge n. 44 del 2002 (governo Berlusconi\nII)&nbsp; \u00e8 stata approvata una riforma della\ncomposizione dell&#8217;organo e delle modalit\u00e0 di elezione dello stesso, che ha\nstabilito nel numero fisso di <strong>16 i\nmembri togati<\/strong> e di <strong>8 i membri laici,<\/strong>\noltre i <strong>3 membri di diritto<\/strong>, per un\ntotale di <strong>27 <\/strong>componenti. I 16 membri\n<strong>togati <\/strong>vengono attualmente eletti in\n<strong>tre collegi unici nazionali <\/strong>nel\nnumero di 2 magistrati presso la <strong>Cassazione\n<\/strong>e relativa <strong>Procura<\/strong> generale, di\n4 magistrati che esercitano le funzioni di <strong>Pubblico\nMinistero <\/strong>e di 10 magistrati che esercitano le funzioni di <strong>Giudice.<\/strong> Le <strong>candidature <\/strong>vengono presentate da liste di magistrati di numero non\ninferiore a 25 e non superiore a 50 che possono presentare <strong>una sola candidatura<\/strong> in ciascuno collegio e l&#8217;elezione avviene con\nil <strong>metodo maggioritario <\/strong><em>(&#8220;Vengono dichiarati eletti i candidati\nche abbiano ottenuto il maggior numero dei voti, in numero pari a quello dei\nseggi da assegnare in ciascun collegio&#8221; <\/em>ex art. 27, c. 2, legge\n195\/1958 e s.m.i.). Tale sistema elettorale, a ben vedere, sembra aumentare\ntroppo il <strong>potere degli apparati delle\ncorrenti<\/strong> interne dell&#8217;ANM, che di fatto scelgono le toghe da eleggere in\nC.S.M., se non addirittura favorire le possibili degenerazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo il recente scandalo che ha colpito la magistratura\nitaliana a partire <strong>dall&#8217;inchiesta di\nPerugia<\/strong> sulla successione alla Procura di Roma, le <strong>correnti interne<\/strong> dell&#8217;ANM e i relativi schieramenti sono:<strong> Area<\/strong> che riunisce <strong>Magistratura democratica e Movimento per la giustizia<\/strong>&#8211;<strong>Articolo 3 <\/strong>(progressisti di sinistra), <strong>Unit\u00e0 per la Costituzione <\/strong>(centristi), <strong>Autonomia e Indipendenza<\/strong> (sorta nel\n2015 da una frattura di Magistratura indipendente e vicina al M5S) che insieme\ncostituiscono la <strong>nuova maggioranza<\/strong>\ndi Giunta presieduta dal neopresidente dell&#8217;ANM, Luca Poniz, PM di Milano ed\nesponente di MD, e <strong>Magistratura\nindipendente<\/strong> (conservatori di destra) ora finita all&#8217;<strong>opposizione<\/strong> dopo le dimissioni dell&#8217;ex Presidente di ANM Paolo\nGrasso a seguito del coinvolgimento di MI nello scandalo e della mancata\nrichiesta di dimissioni dei suoi consiglieri implicati, insieme al\ncoinvolgimento di Unicost che invece ha subito preso le distanze dai suoi\nesponenti sotto accusa anche se di peso come Palamara. In <strong>democrazia<\/strong> appare ammissibile che un magistrato indipendente ed\nautonomo possa riflettere e dibattere sul <strong>senso\ndel rendere giustizia <\/strong>nell&#8217;ambito di un pluralismo culturale all&#8217;interno\ndella magistratura<strong>,<\/strong> mentre \u00e8\nsenz&#8217;altro negativo e censurabile lo spostamento e la degenerazione del piano\ndella discussione dalle <strong>tensioni ideali<\/strong>\nal <strong>bilancino della spartizione <\/strong>dei\nposti e delle carriere.<\/p>\n\n\n\n<p>Il C.S.M. cura l&#8217;adozione di tutti provvedimenti che\nriguardano la carriera e lo<em> status<\/em> di\nmagistrati ordinari e cio\u00e8 (art. 105 Cost.) <strong>le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i\nprovvedimenti disciplinari,<\/strong> ma, per evitare la separatezza della\nmagistratura e la sua trasformazione in corporazione, la <strong>titolarit\u00e0 dell&#8217;azione disciplinare<\/strong> \u00e8 stata attribuita al Ministro\ndella Giustizia (art. 107, secondo comma Cost.), anche se poi la legge l&#8217;ha assegnata\npure al Procuratore generale presso la Cassazione. La <strong>predisposizione dei mezzi&nbsp; e\nservizi<\/strong> necessari per l&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie, come pure la\ndefinizione <strong>dell&#8217;assetto organizzativo degli\nuffici<\/strong> spettano invece al <strong>Ministro\ndella giustizia<\/strong> (art. 110 Cost.), e il coordinamento tra l&#8217;esercizio dei\ndue poteri risulta molto complesso e pu\u00f2 dar luogo a conflitti di competenza, fermo\nrestando il <strong>potere di nomina negli\nuffici giudiziari direttivi in capo al C.S.M.<\/strong> e comunque la necessit\u00e0 di un&#8217;<strong>attivit\u00e0 di concertazione,<\/strong> basata sul\nprincipio di <strong>leale collaborazione,<\/strong>\nnell&#8217;individuazione dei canditati con il Ministro medesimo, responsabile di\nfronte al Parlamento dell&#8217;organizzazione dei servizi ed uffici giudiziari, come\nprevisto dall&#8217;art. 11 della legge n. 195 del 1958 ed anche chiarito dalla Corte\ncostituzionale con sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003. <\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale del Comune di\nTodi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un quadro descrittivo generale dell&#8217;ordinamento giudiziari del dott. 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