{"id":2119,"date":"2019-06-13T22:35:56","date_gmt":"2019-06-13T20:35:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2119"},"modified":"2019-06-13T22:40:01","modified_gmt":"2019-06-13T20:40:01","slug":"primati-dellex-presidente-della-regione-e-problematiche-statutarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2119","title":{"rendered":"Primati dell&#8217;ex Presidente della Regione e problematiche statutarie."},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\"> <strong>Dal dott. Alfonso Gentili una ricostruzione della vicenda alla luce di una accurata analisi della normativa vigente.<\/strong><em> <\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"221\" height=\"228\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>L&#8217;ex Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, rischia di essere ricordata come il Capo di due Enti pubblici territoriali che \u00e8 riuscito a conseguire dei<strong> primati &#8220;storici&#8221;,<\/strong> anche in forza di sue scelte o mosse politiche<strong> discutibili<\/strong> se non propriamente <strong>errate<\/strong>, almeno a giudizio di chi \u00e8 al di fuori delle logiche &nbsp;interne ai partiti politici. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nel giugno 2007, al termine dei due mandati di <strong>Sindaco della citt\u00e0 di Todi <\/strong>(1998-2007),\nha di fatto consegnato il Comune, <strong>per la\nprima volta nel dopoguerra, dopo 61 anni<\/strong> dalla ricostituzione delle Amministrazioni\ncomunali su base elettiva, ad una coalizione di centro-destra o meglio di\ndestra-centro (AN,FI,UDC,FT) e al nuovo Sindaco Ruggiano (AN). Ruggiano infatti\nrisult\u00f2 clamorosamente quasi vincente al primo turno e vittorioso al secondo\nturno con oltre il 58%&nbsp; dei voti rispetto\nal candidato dell&#8217;Ulivo e centro-sinistra ampio, &nbsp;gi\u00e0&nbsp; Vicesindaco\nnel secondo mandato Marini ma fino a pochi mesi prima appartenente ad altro\npartito, bench\u00e9 le liste avessero ottenuto al primo turno quasi il 53%.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;aprile 2019, ben un anno prima della scadenza naturale\ndel suo secondo mandato elettivo (2015-2020) di <strong>Presidente della Regione Umbria<\/strong>, pur in presenza di una forma di\ngoverno regionale, c.d. &#8220;neoparlamentare&#8221;, che attribuisce preminenza\nal Capo dell&#8217;Esecutivo e stabilit\u00e0 alla maggioranza di governo avendo ricevuto\nla fiducia direttamente dal corpo elettorale e che quindi dovrebbe assicurare\nil c.d. <strong>&#8221; governo di\nlegislatura&#8221;<\/strong>, la Presidente Mariniil 16 aprile scorso ha precipitosamente presentato le&nbsp; sue <strong>dimissioni\n&#8220;volontarie&#8221; <\/strong>ai sensi dell&#8217;art. 64, c.3 dello statuto per motivi diversi\nda quelli personali (forse come &#8220;gesto di responsabilit\u00e0&#8221; richiestole\ndai vertici romani del partito di appartenenza) in quanto figurava tra gli\nindagati nell&#8217;inchiesta giudiziaria sull&#8217;Azienda ospedaliera di Perugia c.d.\n&#8220;sanitopoli&#8221;, senza peraltro essere destinataria di misure cautelari.\nLa successiva <strong>conferma delle dimissioni<\/strong>\npresentata anche irritualmente dalla Presidente il 20 maggio e non accogliendo l&#8217;invito\nistituzionale a recedere dalle stesse approvato,&#8221;con piena condivisione\ndelle comunicazioni rese dalla Presidente&#8221; in aula e a maggioranza\nqualificata, dall&#8217;Assemblea regionale con delibera n. 323 del 18 maggio, anzich\u00e9\ncontribuire a uno sperato migliore risultato elettorale per il centrosinistra,\nsembra essersi rivelata <strong>ininfluente<\/strong>\nse non addirittura <strong>peggiorativa<\/strong> (pu\u00f2\nessere apparsa nell&#8217;opinione pubblica anche come una sorta d&#8217;ammissione di\ncolpa non ancora richiesta dagli organi inquirenti) con riguardo ai risultati\ndelle elezioni europee e comunali della citt\u00e0 capoluogo regionale del 26 maggio\ne al quasi &#8220;cappotto&#8221; ai ballottaggi del 9 giugno negli altri comuni\npi\u00f9&nbsp; grandi. <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Le dimissioni definitivamente rassegnate dalla Presidente per\nmotivi politici, o meglio di partito, di fatto non fanno altro che <strong>spianare la strada e rendere molto pi\u00f9\nprobabile <\/strong>(se non pressoch\u00e9 sicura) una vittoria anche larga delle prossime\nelezioni regionali anticipate, sull&#8217;onda calda dei presunti concorsi pilotati\nin un&#8217;Azienda ospedaliera, da parte della coalizione delle <strong>forze politiche di destra-centro o addirittura solo di destra<\/strong>, che\nnon a caso avevano subito presentato in Consiglio regionale mozioni di sfiducia\nnei suoi confronti, avendo gi\u00e0 da tempo il vento in poppa e che attualmente\nappaiono anche favorite da una legge elettorale regionale a turno unico. Anche\nin questo caso <strong>la consegna della Regione<\/strong>\nallo schieramento avversario avverrebbe <strong>per\nla prima volta da quando \u00e8 sorto l&#8217;Ente<\/strong>, <strong>dopo 49 anni<\/strong> che hanno visto&nbsp;\nsusseguirsi &nbsp;IX legislature\ncomplete fino al 2015 &nbsp;con i precedenti Presidenti\neletti dal Consiglio: Conti, Marri, Mandarini, Ghirelli e Carnieri, (forma di\ngoverno c.d. &#8220;parlamentare&#8221; a predominanza assembleare e instabilit\u00e0\ndelle Giunte regionali con ben quattro casi di dimissioni ma senza interruzione\ndelle legislature), e a partire dal 1995 con i Presidenti prima capolista\ndesignato e poi ad elezione popolare diretta: Bracalente, Lorenzetti ( 2 mandati)\ne Marini, senza dimissioni fino alla vicenda attuale della X legislatura, per\ncui anche queste dimissioni da Presidente eletto direttamente costituiscono <strong>un primato<\/strong>. Tali ripetuti primati potrebbero\nfar inorgoglire una convinta <strong>sostenitrice\ndel principio dell&#8217;alternanza<\/strong> nel governo della cosa pubblica, ma verosimilmente\nnon appare questo il caso. Forse potrebbe, almeno nella vicenda pi\u00f9\nrecente&nbsp; e senza voler dare lezioni a\nnessuno, essere pi\u00f9 calzante l&#8217;aforisma <em>&#8220;errare humanum\nest,&#8230;&#8230;..&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Alle discutibili scelte operate (o subite ?) dalla Presidente\ndella Regione per motivi politici, o peggio di divisioni correntizie nel\npartito di appartenenza, si aggiungono poi le <strong>carenze e incongruenze dello Statuto regionale vigente<\/strong> che, secondo\nquanto risulta dal decreto della Presidente dell&#8217;Assemblea legislativa n. 1 del\n28 maggio &nbsp;di scioglimento dell&#8217;Assemblea\nmedesima, al comma 1 dell&#8217;art. 64 (Cessazione dalla carica e sostituzione del\nPresidente) in caso di dimissioni volontarie del Presidente consente alla Giunta\nregionale di restare in carica nel periodo transitorio per l&#8217;ordinaria\namministrazione (evidentemente in via interpretativa dato che tale mantenimento\nin carica della Giunta non risulta espressamente specificato, parlandosi solo\ndi subentro nella carica di Presidente da parte del Vicepresidente designato).\nMa soprattutto nel decreto della Presidente Porzi si da atto che la Giunta regionale\n(o meglio quel che rimane di tale organo), resta in carica <strong>senza prima essersi dimessa<\/strong> come invece prevede obbligatoriamente l&#8217;art.\n126, terzo comma, della Costituzione vigente (e gli statuti regionali, secondo\nla giurisprudenza costituzionale, &#8220;devono essere <strong>in armonia con i precetti <\/strong>e i principi tutti ricavabili dalla Costituzione&#8221;).\n<\/p>\n\n\n\n<p>A nostro modesto avviso l&#8217;Ufficio di Presidenza e la Presidente\ndell&#8217;Assemblea prima di emanare tale decreto di scioglimento, magari acquisendo\nanche il parere della Commissione di garanzia statutaria (art. 82 Statuto), avrebbero\ndovuto avere agli atti anche <strong>le\ndimissioni della Giunta regionale<\/strong> interpretando la citata norma statutaria,\nmal formulata e incompleta, in conformit\u00e0 al citato precetto costituzionale oppure,\ndata l&#8217;incompletezza, facendo ricorso all&#8217;applicazione in via analogica della norma\nstatutaria di cui all&#8217;art. 71 che disciplina in modo pi\u00f9 puntuale e conforme a\nCostituzione la fattispecie della mozione di sfiducia nei confronti del\nPresidente della Giunta. In caso di approvazione di tale mozione \u00e8 infatti\nprevisto espressamente il mantenimento in carica della<strong> Giunta regionale dimissionaria <\/strong>per l&#8217;ordinaria amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p><em>De iure condendo,<\/em> inoltre, le necessarie modifiche e\nintegrazioni dello Statuto regionale dovrebbero distinguere nell&#8217;incongruo art.\n64 i casi di <strong>rimozione, impedimento\npermanente e morte<\/strong> del Presidente della Giunta regionale da quello delle <strong>dimissioni volontarie<\/strong> e disciplinarli\nin <strong>modo differenziato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nei primi tre casi, ferma restando la necessit\u00e0 della\nprevisione espressa delle <strong>dimissioni\ndella Giunta regionale<\/strong> in armonia con l&#8217;art. 126, terzo comma, Cost.,\nappare inevitabile la <strong>sostituzione del\nPresidente <\/strong>eletto direttamente in quanto <strong>materialmente impossibilitato<\/strong> ad esercitare le funzioni nel periodo\ntransitorio e quindi si tratta in tali casi di una forma di &#8220;reggenza&#8221;\ndi un ufficio pubblico temporaneamente senza titolare (&#8220;vacante&#8221;) e\ncon limitazione di poteri, diversa anche dalla normale &#8220;supplenza&#8221; di\ncui al comma 2 dell&#8217;art. 64&nbsp; dello Statuto\nvigente. <\/p>\n\n\n\n<p>Le <strong>dimissioni\nvolontarie<\/strong> del Presidente della Regione, invece, non impediscono\nmaterialmente l&#8217;esercizio delle funzioni da parte del <strong>Presidente dimissionario<\/strong> nel periodo transitorio, per cui\ndovrebbero avere, quanto meno nell&#8217;ipotesi di dimissioni non determinate da\nmotivi personali di cui alla vicenda attuale, una disciplina analoga a quella\ndell&#8217;avvenuta approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia\nnei suoi confronti. Infatti ai sensi dell&#8217;art. 71 (Mozione di sfiducia), comma\n2 dello Statuto, <strong>il Presidente e la\nGiunta regionale dimissionari<\/strong> <strong>rimangono\nin carica<\/strong> con poteri limitati fino alla proclamazione del nuovo Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Come d&#8217;altra parte la\ndisciplina della <strong><em>prorogatio<\/em> dell&#8217;Assemblea legislativa<\/strong> successivamente alla data\ndello scioglimento anticipato, impropriamente &#8220;nascosta&#8221; in un comma\ndell&#8217;art. 44 (Prima seduta) dello Statuto vigente, dovrebbe essere anch&#8217;essa meglio\nprecisata perch\u00e9&nbsp; lo scioglimento\nanticipato dell&#8217;Assemblea pu\u00f2 avvenire anche per dimissioni contestuali della\nmaggioranza dei suoi componenti (art. 126, terzo comma, secondo periodo Cost.) e\nin questo caso per\u00f2 verrebbe meno anche il quorum strutturale (art. 51, c. 4 Statuto)\nnecessario per il funzionamento dell&#8217;organo, a meno che le dimissioni dei\nconsiglieri, gi\u00e0 efficaci per poter decretare lo scioglimento, perdano poi efficacia\nfacendoli tornare in carica.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla\nluce di quanto sopra si pone anche il problema se sia corretto oppure penalizzante\nper la preminente figura del Capo della Regione, che <strong>solo le dimissioni volontarie del Presidente,<\/strong> peraltro eletto\ndirettamente dal corpo elettorale, debbano comportare <strong>l&#8217;abbandono effettivo della carica,<\/strong> con il subentro di un Vicepresidente\nnominato, mentre tutti gli altri componenti sia della <strong>Giunta dimissionaria che dell&#8217;Assemblea legislativa sciolta<\/strong> restano\nin carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti. <\/p>\n\n\n\n<p>Li&nbsp; 12 giugno 2019<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale della\nProvincia di Perugia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal dott. Alfonso Gentili una ricostruzione della vicenda alla luce di una accurata analisi della normativa vigente. 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