{"id":2068,"date":"2019-05-27T23:39:22","date_gmt":"2019-05-27T21:39:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2068"},"modified":"2019-05-27T23:41:51","modified_gmt":"2019-05-27T21:41:51","slug":"%ef%bb%bfla-governatrice-umbra-e-la-conferma-delle-sue-dimissioni-volontarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=2068","title":{"rendered":"\ufeffLa  Governatrice umbra e la conferma delle sue dimissioni volontarie."},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\"><strong>Procedure e problemi nello studio del dott. Alfonso Gentili.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Marini.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2069\" width=\"221\" height=\"273\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>La carica di Presidente<\/strong> della Regione Umbria, ai sensi dello\nStatuto regionale vigente, pu\u00f2 cessare per &#8220;rimozione(con dPR ex art. 126\nprimo comma Cost.),impedimento permanente, morte o <strong>dimissioni volontarie<\/strong>&#8221; (art. 64,comma 1), per l&#8217;approvazione\ndi una mozione motivata di sfiducia nei suoi confronti ( art. 71, c.1 ,\ndimissioni obbligatorie) e per pari effetto delle&nbsp; dimissioni contestuali della maggioranza dei\ncomponenti l&#8217;Assemblea ( art. 45,c.1 che rinvia all&#8217;art.126, ultimo comma\nCost.). Le <strong>dimissioni volontarie <\/strong>sono,\nper definizione, un atto di volont\u00e0 che \u00e8 <strong>liberamente<\/strong>\ne consapevolmente scelto e deciso dal Presidente eletto a suffragio diretto e\nnon dovrebbero essere richieste o stimolate da altri, neanche dai partiti\npolitici di appartenenza. <\/p>\n\n\n\n<p>Le dimissioni &#8220;volontarie&#8221; della Presidente Marini &nbsp;presentate per\u00f2 ai sensi dell&#8217;intricato comma\n3 dell&#8217;art. 64 dello Statuto regionale il <strong>16\naprile<\/strong>, con una fretta non giustificata dalla sua posizione giudiziaria\nnell&#8217;inchiesta c.d. &#8220;sanitopoli&#8221;, non erano immediatamente<strong> efficaci<\/strong> perch\u00e9 <strong>le motivazioni<\/strong>, diverse da quelle personali, dovevano essere\nillustrate <strong>di fronte<\/strong> all&#8217;Assemblea\nlegislativa, come poi avvenuto il 7 maggio. <strong>L&#8217;Assemblea,<\/strong> in base allo Statuto, non aveva <strong>il potere<\/strong> <strong>di accettare o di\nrespingere le dimissioni<\/strong> stesse n\u00e9 tantomeno di approvare alcuna <strong>fiducia<\/strong> al Presidente che attualmente\nin Umbria \u00e8 eletto direttamente dal corpo elettorale, ma aveva solo <strong>la facolt\u00e0<\/strong> <strong>di invitare,<\/strong> a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente\ndimissionario<strong> a recedere dalle\ndimissioni<\/strong> e questo \u00e8 quanto avvenuto nell&#8217;animata seduta del&nbsp; 18 maggio.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Le dimissioni della Presidente, a nostro avviso, diventeranno<strong> irrevocabili<\/strong> <strong>ed efficaci <\/strong>solo il giorno in cui, entro il termine previsto, la\nPresidente dimissionaria comunicher\u00e0<strong> la\nconferma <\/strong>delle stesse <strong>davanti all&#8217;Assemblea<\/strong>,\nnel rispetto della norma statutaria che espressamente recita <strong>&#8220;il Presidente comunica davanti&#8221;<\/strong>\ne non&#8221;comunica alla&#8221; Assemblea, prescrivendo quindi un adempimento che\ndeve essere fatto<strong> personalmente e\ndavanti<\/strong> al massimo Consesso umbro regolarmente convocato e riunito<strong>. <\/strong>Una comunicazione scritta di conferma\ndelle dimissioni inviata mediante pec alla Regione da parte della Presidente e\nmagari letta in aula da chi per Lei, come si legge sui giornali, &nbsp;<strong>viola<\/strong>\nla lettera dello Statuto e pertanto <strong>non\n\u00e8 valida. <\/strong>Inoltre il massimo Consesso rappresentativo umbro, dopo\nl&#8217;indirizzo autonomamente e validamente adottato, anche con coraggio, nella seduta\ndel 18 maggio, non sembra nemmeno <strong>meritarsi\n<\/strong>questa (eventuale) specie di &#8220;sgarbo&#8221; istituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto la comunicazione della Presidente dimissionaria, da\nfarsi&nbsp; al cospetto dell&#8217;Assemblea entro\nil termine 15 giorni dalla seduta del 18 maggio e quindi entro il 2 giugno che,\nessendo festivo, slitta al <strong>3 giugno<\/strong>\ne che non risulta configurato dalla norma nemmeno come termine perentorio, avr\u00e0\n<strong>efficacia<\/strong> appena effettuata, quale\nche essa sia tra <strong>le due alternative\n(conferma o recesso)<\/strong> che, in quest&#8217;ultima fase del procedimento, solo la\nPresidente e non pi\u00f9 l&#8217;organo collegiale ha ancora a disposizione in base all&#8217;art\n64, c.3, <strong>ultimo periodo<\/strong> dello Statuto,\nferma restando la facolt\u00e0 di ciascun Consigliere di presentare sulla stessa una\nproposta di risoluzione (artt. 49, c.3 e 100 Reg. interno).<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;E&#8217; anche da sottolineare\nche le dimissioni volontarie della Presidente, ove confermate nei modi\nstabiliti dallo statuto, a seguito della riforma costituzionale&nbsp; del 1999 (l.c. n. 1) <strong>comportano<\/strong>, oltre lo scioglimento del Consiglio, anche &#8220;<strong>le dimissioni della Giunta&#8221; <\/strong>(art.\n126, u.c. Cost. e quindi dimissioni <strong>obbligatorie<\/strong>).\nLa legge statutaria regionale n. 21 del 2005 e s.m.i. nell&#8217;art.\n64 (Cessazione dalla carica e <strong>sostituzione\ndel Presidente<\/strong>), al comma 1, &nbsp;nell&#8217;ipotesi di dimissioni del Presidente\ndella Giunta, prevede il subentro del Vice Presidente nella carica di\nPresidente per l&#8217;ordinaria amministrazione fino all&#8217;elezione del nuovo\nPresidente ma non espressamente <strong>il\nmantenimento in carica della Giunta<\/strong>, forse perch\u00e9 sarebbe apparso\npalesemente non<strong>&#8221; in armonia con la Costituzione&#8221;<\/strong>\ncome invece prescritto dall&#8217;art. 123, c. 1 della stessa dopo la riforma del &#8217;99\ne come interpretato rigidamente dalla Consulta. Per\u00f2, se non si dimettesse\nanche la Giunta, la citata norma costituzionale, che indubbiamente prevale su\nuna legge regionale pur &#8220;rinforzata&#8221; quale quella statutaria, non\ntroverebbe applicazione in Umbria e sarebbe come &#8220;inutiliter data &#8220;. Prima\ndi aprire definitivamente una crisi istituzionale di tale portata, forse occorrerebbero\nalcuni<strong> adeguamenti urgenti dello statuto\nregionale<\/strong> al fine di regolare pi\u00f9 compiutamente e in conformit\u00e0 alla Carta\ncostituzionale il funzionamento dell&#8217;Ente e di evitare possibili contenziosi su\nsingoli atti che magari sollevino la questione davanti alla Consulta.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 anche letto sui giornali che\nil <strong>Consiglio regionale<\/strong>, dopo lo\nscioglimento, resterebbe in carica per l&#8217;adozione degli <strong>atti urgenti e indifferibili<\/strong>, ma questa sorta di <strong><em>prorogatio<\/em>\nnon risulta prevista dalla legge statutaria <\/strong>che all&#8217;art. 45 &nbsp;si limita a rinviare alla Costituzione e quindi\nal citato art. 126. <strong>La limitazione dei\npoteri<\/strong> \u00e8 invece prevista, &nbsp;ad es. nell&#8217;ordinamento\ndegli enti locali (art. 38, c.5 del TUOEL), dopo la pubblicazione del decreto\ndi indizione&nbsp; dei comizi elettorali alle scadenze\nnaturali, mentre per i casi di scioglimento dei Consigli \u00e8 prevista la nomina\ndi un <strong>commissario<\/strong> (art. 141,\nc.3),&nbsp; come pure nei casi di <strong>dimissioni volontarie<\/strong> del Sindaco o del\nPresidente della Provincia (art. 53, c.3). D&#8217;altronde il fatto che un <strong>organo collegiale sciolto<\/strong> possa\ncontinuare a funzionare, sia pur con limitazioni, senza una norma di legge\nstatutaria che espressamente lo preveda, appare come un&#8217;interpretazione molto\nazzardata e rischiosa.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda poi la <em>vexata quaestio <\/em>dell&#8217;avvenuta\npartecipazione della Presidente dimissionaria alla <strong>votazione <\/strong>palese &nbsp;sulla\nmozione dei capigruppo di maggioranza contenente <strong>l&#8217;invito alla Presidente a recedere dalle dimissioni<\/strong>, si vuole solo\nfar notare, almeno agli addetti ai lavori anche del mondo accademico, che sono\nsempre esistite norme di diritto positivo che disciplinano la fattispecie, a\npartire dal TULCP del 1915 (art. 290) a quello del 1934 (art. 279) e fino ad\narrivare al TUOEL del 2000 (art. 78) che espressamente prevedevano e prevedono\ntuttora l&#8217;obbligo degli&nbsp; amministratori\ndi astenersi dal prender parte alla <strong>discussione\ne<\/strong> <strong>votazione <\/strong>solo per le\n&#8220;delibere riguardanti <strong>interessi\npropri o di loro parenti o affini<\/strong> sino al quarto grado&#8221; e quindi\nriguardanti <strong>interessi personali diretti\no indiretti &nbsp;<\/strong>e&nbsp; non le varie possibili vicende delle <strong>cariche pubbliche, <\/strong>dalla nomina alla\ncessazione e per le quali, tra l&#8217;altro, sono previste delle indennit\u00e0 (art. 54,\nc.4 Statuto regionale) aventi natura e finalit\u00e0 diverse dagli stipendi. Si\nevidenzia pertanto che, in carenza di specifica norma della legge statutaria\nche si aggiunge alle varie carenze, nell&#8217;applicazione delle leggi vige anche il\ncriterio dell&#8217;<em>analogia legis <\/em>(cio\u00e8 di\navere riguardo a norme che regolano casi simili o materie analoghe) prima\nancora di quello dell&#8217;<em>analogia iuris <\/em>(cio\u00e8&nbsp; secondo i principi generali dell&#8217;ordinamento\ndello Stato) come espressamente &nbsp;previsto\ndall&#8217;art. 12 delle Preleggi. Potr\u00e0 semmai trattarsi di una <strong>questione di stile,<\/strong> che per\u00f2 non invalida l&#8217;atto in quanto non\nrilevante sul piano strettamente giuridico,&nbsp;\ncome pure non ha rilevanza giuridica un eventuale <strong>parere non scritto<\/strong> di un ufficio pubblico. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Assemblea legislativa regionale,\ndiretta efficacemente dalla Presidente<strong>\nPorzi<\/strong>, nella seduta del 18 maggio ha &nbsp;pertanto adottato, sempre&nbsp; a nostro modesto avviso<strong>, un atto d&#8217;indirizzo valido<\/strong> e anche <strong>coraggioso <\/strong>a tutela&nbsp; dell&#8217;autonomia\ne della stessa dignit\u00e0<strong> del massimo organo\nrappresentativo<\/strong> <strong>democraticamente\neletto<\/strong> dai cittadini umbri, che si vedeva <strong>travolto <\/strong>dalle dimissioni presentate per motivi politici, con\ntroppa fretta e senza una sufficiente e adeguata riflessione sulle implicazioni\nistituzionali, dalla &#8220;Governatrice&#8221; indagataal pari di altri Governatori regionali. <\/p>\n\n\n\n<p>La scelta della Presidente di <strong>confermare<\/strong> le dimissioni <strong>irritualmente<\/strong> comunicata il 20 maggio,\ndi nuovo in tempi strettissimi, dal punto di vista istituzionale appare <strong>incoerente <\/strong>con la scelta fatta solo due\ngiorni prima in sede di adozione dell&#8217;atto di indirizzo da parte dell&#8217;Assemblea,\napprovato anche con il suo apporto importante e visibilmente convinto. Se la\nvicenda istituzionale, come sembra probabile, dovesse finire cos\u00ec per qualche\narcano motivo, la <strong>chiara<\/strong> <strong>volont\u00e0 dell&#8217;Assemblea rappresentativa<\/strong>\nregionale, approvata a maggioranza qualificata e condivisa anche dalla\nPresidente che ne \u00e8 membro, apparirebbe subito dopo tenuta <strong>in<\/strong> <strong>nessuna considerazione<\/strong>\ne si tramuterebbe di fatto in una pessima figura da &#8220;affezionati alla\npoltrona&#8221; <strong>solo per i Capigruppo e i\nConsiglieri di maggioranza<\/strong>, meno uno, con tutte le facilmente prevedibili\nconseguenze future. <\/p>\n\n\n\n<p>Resta comunque fermo che la <strong>decisione finale,<\/strong> per legge statutaria\numbra, resta di esclusiva <strong>competenza e responsabilit\u00e0\ndel Capo della Regione<\/strong> dimissionario che oggi si trova di fronte al dilemma\nse valga pi\u00f9 l&#8217;invito istituzionale dell&#8217;Assemblea legislativa regionale a\nrecedere dalle dimissioni o l&#8217;invito politico del partito di appartenenza a\nconfermarle. <strong>Alla Presidente Marini la\nriflessione e la risposta in aula<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Li 27 maggio 2019 <\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale della\nProvincia di Perugia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Procedure e problemi nello studio del dott. Alfonso Gentili. 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