{"id":1908,"date":"2019-03-29T22:38:46","date_gmt":"2019-03-29T21:38:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1908"},"modified":"2019-03-29T22:38:47","modified_gmt":"2019-03-29T21:38:47","slug":"una-legge-contro-la-protezione-internazionale-e-limmigrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1908","title":{"rendered":"Una legge  contro la protezione internazionale e l&#8217;immigrazione."},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size\"><strong>Un esame accurato della legge 132, scritto dal dott. Alfonso Gentili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1385\" width=\"263\" height=\"271\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><em>La\nlegge n. <strong>132<\/strong> del 1\u00b0 dicembre 2018\nha&nbsp; convertito con modifiche il <\/em><em>decreto-legge&nbsp; <\/em><em>n.\n<strong>113 <\/strong>del 4 ottobre 2018 <\/em><em>(c.d.<strong>\ndecreto Salvini<\/strong>-governo Conte)<\/em><em>\nche <\/em><em>aveva legiferato\n&#8220;d&#8217;urgenza&#8221; su <strong>molteplici\nmaterie anche &nbsp;eterogenee <\/strong>e non per\nfar fronte a <strong>circostanze eccezionali e\nimprevedibili<\/strong> cui non fosse possibile provvedere con gli strumenti\nlegislativi <strong>ordinari<\/strong> (come pi\u00f9 volte\naffermato dalla Consulta), al punto da far sorgere il fondato <strong>sospetto d&#8217;incostituzionalit\u00e0<\/strong> dello\nstesso decreto, considerato che nemmeno la conversione in legge da parte del\nParlamento ha effetto sanante. La nuova legge appare in generale <\/em><em>ispirata da una <strong>linea\npolitica<\/strong> <strong>legastellata <\/strong>d&#8217;impronta\n<strong>nazionalista, <\/strong>centratasull&#8217;esaltazionedell&#8217;identit\u00e0 nazionale e profondamente <strong>ostile <\/strong>verso il &nbsp;<strong>fenomeno migratorio, <\/strong>nonch\u00e9<strong> discriminatoria <\/strong>nei confronti<strong> dei migranti. <\/strong>Sulla base di tale<strong> indirizzo politico, <\/strong>che in sostanza\nindividua i<strong> &#8220;nemici&#8221; <\/strong>da\ncombattere e fermare nei <strong>migranti<\/strong> <\/em><em>e nel mondo\ndel <strong>volontariato internazionale (ONG<\/strong>),\naccusato senza prove di connivenza con trafficanti e scafisti,<\/em><em> le recenti modifiche legislative approvate dal\nGoverno e, a maggioranza, dal Parlamento vanno ad incidere<\/em><em> pesantemente <\/em><em>sulla\n<strong>materia della<\/strong> <strong>protezione internazionale.<\/strong><\/em><em> <\/em><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p><em>Innanzi tutto sopprimono (\u00e8 ben pi\u00f9 di uno &#8220;spacchettamento&#8221;)\nla categoria del<\/em><em> <\/em><strong><em>permesso di soggiorno per motivi umanitari <\/em><\/strong><em>che rientrava appunto nel <strong>sistema della protezione internazionale<\/strong>\ne riguardava il c.d. <strong>migrante involontario<\/strong> e cio\u00e8 lo straniero costretto\nall&#8217;ingresso nel territorio dello Stato da situazioni che nel Paese d&#8217;origine\nne mettono in pericolo l&#8217;incolumit\u00e0, diversamente dal <strong>migrante economico<\/strong>\nche invece vi entra spontaneamente<strong>.<\/strong> Per la figura del migrante\ninvolontario non \u00e8 richiesto il rispetto di particolari condizioni d&#8217;ingressoperch\u00e9 risulta <strong>titolare del diritto alla protezione<\/strong>, quale posizione\ncostituzionalmente qualificata e che&nbsp;\nconferisce una valenza solo a<strong>ccertativa e dichiarativa <\/strong>al\nprocedimento di riconoscimento del diritto stesso.&nbsp; La nuova disciplina invece prevede ora solo <strong>casi\nspeciali<\/strong> di rilascio di permessi di soggiorno temporaneiper\nesigenze di carattere umanitario, limitandoli ai seguenti<strong>: <\/strong><\/em><em>per cure mediche in condizioni di salute di\nparticolare gravit\u00e0, &nbsp;per situazioni\ncontingenti di calamit\u00e0 nel Paese dove lo straniero dovrebbe tornare, per atti\ndi particolare valore civile (con finalit\u00e0 quindi premiale) e <\/em><em>&nbsp;per protezione\nspeciale<\/em><em>, <strong>oltre ai casi gi\u00e0 previsti <\/strong>dal Testo\nunico sull&#8217;immigrazione(T.U.I.) come i<\/em><em>\npermessi per protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per\nparticolare sfruttamento lavorativo. <\/em><strong><em><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nella <strong>materia dell&#8217;immigrazione irregolare<\/strong> la\nlegge appresta diverse misure finalizzate al <strong>contrasto<\/strong> dell&#8217;immigrazione clandestina, come\nil <strong>prolungamento<\/strong> da 90 a 180 giorni\ndel periodo di <strong>trattenimento dello\nstraniero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)<\/strong>, la previsione del\nricorso alla <strong>trattativa privata<\/strong> per\ni lavori necessari in tali Centri e della pubblicit\u00e0 delle spese di gestione\ndegli stessi. Contiene inoltre la previsione di <strong>due nuove ipotesi di<\/strong> <strong>trattenimento\n<\/strong>degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione\ninternazionale: negli <strong>hotspot <\/strong>per\ndeterminarne l&#8217;identit\u00e0 o la cittadinanza e, se non determinata, nei <strong>CPR<\/strong> o, in carenza di posti, anche in <strong>luoghi diversi<\/strong> in attesa\ndell&#8217;esecuzione del provvedimento di espulsione. Contiene anche l&#8217;estensione\ndell&#8217;efficacia del <strong>divieto di reingresso, <\/strong>presidiato da sanzioni,<strong> nell&#8217;intero spazio Schengen <\/strong>dello\nstraniero espulso o destinatario del provvedimento di &nbsp;respingimento.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La legge132 modifica inoltre molti altri aspetti della disciplina della <strong>protezione internazionale dello straniero<\/strong>.\nAlcune misure riguardano i <strong>richiedenti asilo,<\/strong> incidono sulle <strong>procedure\n<\/strong>per la concessione o il diniego della protezione internazionale e sono\nfinalizzate, soprattutto, alla semplificazione e alla <strong>riduzione dei tempi di\nesame <\/strong>della domande di asilo.\n<strong>Il diritto di asilo<\/strong> consiste nel\nbisogno, garantito giuridicamente<\/em><em>, che lo Stato in cui uno straniero si trova\nlo<strong> tuteli<\/strong> contro le richieste di estradizione dallo Stato di\nappartenenza e <strong>si astenga dal respingerlo o espellerlo<\/strong>&nbsp; verso di esso. Di qui l&#8217;esigenza dello\nstraniero di essere <strong>ammesso provvisoriamente<\/strong> nel territorio dello Stato\nal quale chiede asilo oppure, se vi sia gi\u00e0 entrato, <strong>anche irregolarmente<\/strong>,\ndi non essere <strong>punito n\u00e9 respinto alla frontiera<\/strong>, in attesa della\ndecisione sulla sua domanda d&#8217;asilo. Nella nuova\nlegge si<\/em><em> prevedono <strong>procedure\naccelerate <\/strong>di esame delle domande di asilo nei casi di: domanda <strong>reiterata\n<\/strong>senza addurre nuovi elementi; domanda presentata da persona proveniente da\nun <strong>Paese di origine sicuro <\/strong>(previa definizione e aggiornamento costante\ndi un elenco di tali Paesi da parte di un decreto del Ministro degli affari\nesteri); domanda presentata alla <strong>frontiera <\/strong>in caso di tentativo di\nelusione dei controlli. Al fine di esaminare velocemente queste domande si\nautorizza l&#8217;istituzione nelle zone di frontiera di <strong>5 nuove sezioni delle\nCommissioni territoriali <\/strong>per l&#8217;esame delle domande di asilo. Ulteriori <strong>10\nsezioni <\/strong>potranno essere istituite, per la durata massima di 8 mesi, in\naltre zone del territorio nazionale. Si prevede, inoltre, una <strong>nuova causa di\ninammissibilit\u00e0 <\/strong>della domanda di asilo allorquando reiterata nella fase di\nesecuzione di un provvedimento che comporta l&#8217;imminente allontanamento\ndall&#8217;Italia, nonch\u00e9 la <strong>limitazione<\/strong>, in determinati casi, della <strong>sospensione\ndel procedimento di espulsione <\/strong>in pendenza di un ricorso sulle decisioni\ndelle Commissioni territoriali. Viene introdotta una causa di <strong>rigetto <\/strong>della\ndomanda, se <strong>in una parte <\/strong>del territorio del <strong>Paese d&#8217;origine <\/strong>il\nrichiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre\nrischi effettivi di subire danni gravi. Viene prevista l&#8217;esclusione dal\nbeneficio dell&#8217;autorizzazione a <strong>rimanere sul territorio italiano<\/strong>,in\nattesa della decisione della Commissione territoriale, per i <strong>richiedenti\nasilo <\/strong>che <strong>reiterino la domanda <\/strong>per ritardare o impedire l&#8217;esecuzione\ndi un provvedimento di allontanamento ovvero perch\u00e9 la prima domanda reiterata\n\u00e8 stata giudicata inammissibile o rigettata perch\u00e9 infondata. Completa il\nquadro delle misure restrittive la previsione che il <strong>permesso di soggiorno\nper richiesta d&#8217;asilo<\/strong> non consente\npi\u00f9<strong>l&#8217;iscrizione all&#8217;anagrafe dei residenti&nbsp; <\/strong>ai sensi del Regolamento anagrafico e dell&#8217;art. 6 del T.U.I. ,\nfermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Un altro gruppo di misure riguarda\ncoloro ai quali sia gi\u00e0 stato riconosciuto lo <strong>status di rifugiato.<\/strong> In primo luogo, viene\nampliato il numero dei <strong>reati <\/strong>che, in caso di condanna definitiva,\ncomportano la <strong>revoca <\/strong>(e il <strong>diniego) <\/strong>di tale status, includendovi ulteriori\nipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale. Viene inoltre\nspecificato che per l&#8217;applicazione della particolare causa di <strong>cessazione\ndello status <\/strong>di protezione\ninternazionale, dovuta al <strong>volontario ristabilimento <\/strong>dell&#8217;interessato nel\nPaese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, \u00e8 rilevante <strong>ogni\nrientro <\/strong><strong>nel Paese di origine<\/strong>,\nqualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>L&#8217;ultimo gruppo di misure riguarda l&#8217;<strong>accoglienza dei\nmigranti.<\/strong> Il sistema di accoglienza viene complessivamente ristrutturato e <strong>fortemente ristretto o indebolito<\/strong>\nprevedendo, tra l&#8217;altro, che il <strong>sistema territoriale SPRAR <\/strong>sia riservato\n<strong>esclusivamente<\/strong> ai <strong>titolari <\/strong>di protezione internazionale e\nai <strong>minori<\/strong> stranieri non accompagnati\n<strong>e non pi\u00f9 ai richiedenti asilo. <\/strong>Viene\ninoltre sancitoche i <strong>minori <\/strong>non accompagnati richiedenti\nasilo, al compimento della <strong>maggiore et\u00e0<\/strong>,\nrimangano nel sistema SPRAR solo fino alla definizione della domanda di protezione\ninternazionale. Nella restrizione del sistema sono coinvolti inoltre i <strong>Centri di accoglienza straordinaria <\/strong>(<strong>CAS<\/strong>) di cui si prevede la <strong>progressiva chiusura<\/strong>, previo <strong>monitoraggio\n<\/strong>sull&#8217;andamento dei flussi migratorida effettuarsi da parte del Ministero entro un anno, anche se\nrisultano essersi gi\u00e0 verificati <strong>casi di\nchiusura o cessazione<\/strong> prima del monitoraggio, forse su richiesta delle\namministrazioni locali di linea politica parimenti <strong>ostile<\/strong> ai migranti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La legge 132 interviene infine anche in <strong>materia di cittadinanza <\/strong>di cui alla\nlegge n. 91 del 1992<strong>.<\/strong>&nbsp; Prevede la <strong>revoca della cittadinanza <\/strong>(acquisita per matrimonio o c.d.\nnaturalizzazione oppure concessa allo straniero nato in Italia e che vi abbia\nrisieduto continuativamente fino alla maggiore et\u00e0) in caso di <strong>condanna\ndefinitiva <\/strong>per reati di terrorismo\ned eversione e <strong>abroga<\/strong> la\ndisposizione che<strong> precludeva il rigetto\ndell&#8217;istanza<\/strong> di acquisizione della cittadinanza per matrimonio <strong>decorsi due anni<\/strong> dall&#8217;istanza. La legge\ninoltre <strong>innalza a 250 euro <\/strong>l&#8217;importo del contributo\nrichiesto per gli atti relativi alla cittadinanza, <strong>richiede, <\/strong>ai fini dell&#8217;acquisto della cittadinanza italiana per\nmatrimonio e per concessione di legge, anche il possesso da parte\ndell&#8217;interessato di un&#8217;adeguata conoscenza\ndella lingua italianae <strong>amplia i termini<\/strong> per la conclusione dei\nprocedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per\nc.d. naturalizzazione, nonch\u00e9 &nbsp;per il rilascio degli estratti e dei certificati di\nstato civileoccorrenti ai fini del riconoscimento della stessa.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Con\nla conversione in legge del citato decreto-legge n. 113 recante\n&#8220;Disposizioni urgenti in materia di <strong>protezione\ninternazionale e immigrazione&#8221; <\/strong>ed altro (comunemente, ma\nimpropriamente, chiamato &#8220;decreto sicurezza&#8221;)&nbsp; e, in particolare, con l&#8217;avvenuta <strong>cancellazione<\/strong> dell&#8217;istituto del <strong>permesso di soggiorno per motivi umanitari<\/strong>,\nil nostro <strong>sistema protezionistico<\/strong>\nviene ora privato di un livello importante e <strong>l&#8217;ordinamento italiano<\/strong> risulta essere divenuto <strong>meno garantista<\/strong> di quello di altri Stati europei.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Gi\u00e0 da prima dell&#8217;approvazione in Consiglio dei ministri\ndel d.l.&nbsp; 113 il nuovo Ministro\ndell&#8217;Interno e <strong>capo di partito<\/strong> aveva\ndato prove concrete, ad esempio in occasione della vicenda della nave\nitaliana&#8221;U. Diciotti&#8221;,di\nessere portatore di una <strong>linea politica<\/strong>\na dir poco <strong>&#8220;muscolosa&#8221;<\/strong> nei\nconfronti dei migranti e, in quel caso, anche di agiresecondo<strong> modalit\u00e0 configuranti\naddirittura reato<\/strong>, mosso forse da un senso di &#8220;onnipotenza&#8221; che\navrebbe potuto farlo&nbsp; passare sopra anche\nai <strong>diritti fondamentali e inviolabili\ndell&#8217;uomo<\/strong> sanciti dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni\ninternazionali. Poi per\u00f2, a fronte dell&#8217;obbligatorio esercizio dell&#8217;azione\npenale da parte di una Procura della Repubblica (art. 112 Cost.) e forse resosi\nconto dei seri rischi penali che la sua condotta gli avrebbe fatto correre,<\/em><em> <\/em><em>non ha richiesto al Senato di lasciar <strong>accertare da un giudice<\/strong> l&#8217;avvenuta commissione o meno di un grave &nbsp;reato (per difendersi <strong>&#8220;nel processo&#8221;<\/strong>) ma ha approfittato della possibilit\u00e0 di\nsottrarsi al<strong> procedimento penale<\/strong>\navviato dal Tribunale dei ministri di Catania per<strong> sequestro di persona aggravato <\/strong>di cui all&#8217;art 605 c.p.<strong>,<\/strong> usufruendo del probabile &#8220;filtro\npolitico&#8221; del <strong>diniego dell&#8217;autorizzazione\na procedere <\/strong>di cui al nuovo art. 96 Cost. (e di fatto difendendosi cos\u00ec <strong>&#8220;dal processo&#8221;<\/strong>). infatti, come\nda proposta adottata della Giunta delle immunit\u00e0 del Senato, presieduta dall&#8217;ex\naennino Gasparri delegato anche a redigere la relazione per l&#8217;Assemblea, il\ndiniego dell&#8217;autorizzazione &nbsp;\u00e8 statoeffettivamente approvato dal Senato\ndella Repubblica nella recente seduta del 20 marzo, tra l&#8217;altro grazie sia al cambiamento\ndi linea dell&#8217;alleato M5S (probabilmente per salvare, insieme al Ministro, il\nGoverno) che al generoso &#8220;<strong>soccorso&#8221;\ndell&#8217;opposizione di centro-destra<\/strong> <strong>(FdI\ne FI)<\/strong>. Infatti, rispetto&nbsp; ai <strong>161 voti<\/strong> richiesti per il diniego dell&#8217;autorizzazione\n(pari alla <strong>maggioranza assoluta dei componenti<\/strong>\nil Senato nel numero di <strong>320<\/strong>,\ncompresi i 6 senatori a vita, di cui 1 di diritto e 5 di nomina presidenziale-\nart. 59 Cost.), la <strong>maggioranza\nlegastellata<\/strong> (che attualmente pu\u00f2 contare su <strong>165 senatori<\/strong> di cui 107 del M5S e 58 della Lega) <strong>non \u00e8 risultata autosufficiente<\/strong> in\nquanto i suoi voti favorevoli sono rimasti <strong>al\ndi sotto dei 161 necessari<\/strong>, avendo ben sei senatori del M5S scelto di <strong>non partecipare<\/strong> al voto e tre senatrici 5stelle (Fattori, La Mura, Nugnes)\naddirittura di <strong>votare contro<\/strong> la\nproposta di diniego, peraltro ad oggi senza le note drastiche conseguenze.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Potrebbe, infine, essere anche<\/em><em> vero che <strong>il\ntema dell&#8217;immigrazione<\/strong> sia stato abilmente posto, dal <strong>capo della Lega,<\/strong> al centro dell&#8217;agenda del nuovo Governo per\ncontinuare a farlo apparire come&nbsp; <strong>un&#8217;emergenza<\/strong> in tempi in cui&nbsp; in realt\u00e0 i relativi numeri erano gi\u00e0\ndivenuti pressoch\u00e9 insignificanti<strong>,<\/strong>\nma le molteplici e minuziose modifiche legislative della disciplina di settore approvate\ndalla maggioranza parlamentare legastellata, difficili anche da leggere data la\ntecnica normativa utilizzata, sono comunque particolarmente <strong>penetranti e restrittive<\/strong>. Nel suo\ncomplesso il nuovo quadro normativo della materia fa trasparire una sorta di <strong>deriva xenofoba<\/strong> e cio\u00e8 di <strong>odio e avversione<\/strong> per tutto ci\u00f2 che \u00e8 <strong>straniero<\/strong>, peraltro gi\u00e0 in qualche modo\nprefigurata anche dallo slogan elettorale nazional-populista del &#8220;Prima\ngli italiani&#8221;. Tale deriva non dovrebbe essere sottovalutata in quanto non\nsolo tende ad <strong>alimentare <\/strong>l&#8217;<strong>intolleranza<\/strong> e l&#8217;<strong>esclusione <\/strong>ma appare anche dannosaper <strong>l&#8217;immagin<\/strong>e<strong> internazionale <\/strong>e pericolosa&nbsp; per la stessa<strong> democrazia<\/strong> della Repubblica italiana.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Li &nbsp;26 marzo 2019<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Dr. Alfonso Gentili &#8211; ex\nSegretario generale della Provincia di Perugia<\/em><em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un esame accurato della legge 132, scritto dal dott. 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