{"id":1873,"date":"2019-03-20T21:38:16","date_gmt":"2019-03-20T20:38:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1873"},"modified":"2019-03-20T21:47:55","modified_gmt":"2019-03-20T20:47:55","slug":"dalla-giustizia-politica-alla-giustificazione-politica-dei-reati-ministeriali-%ef%bb%bf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1873","title":{"rendered":"Dalla &#8220;giustizia politica&#8221; alla &#8220;giustificazione politica&#8221; dei reati ministeriali.\ufeff"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-cyan-blue-color\"><em><strong>A margine del &#8216;processo a Salvini&#8217; Un contributo del dott. Gentili per la conoscenza delle procedure e degli indirizzi giuridici in ordine al problema.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p> <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00c3\u00a8 gentilia.jpg\" width=\"242\" height=\"250\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>                    Durante l&#8217;estate scorsa il Ministro dell&#8217;interno <em>pro tempore <\/em>del nuovo Governo italiano \u00e8 stato protagonista della nota vicenda dell&#8217;unit\u00e0 navale <strong>&#8220;U. Diciotti<\/strong>&#8220;. &nbsp;Sul pattugliatore del <strong>Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera<\/strong> e cio\u00e8 di un Corpo specialistico della <strong>Marina Militare italiana, <\/strong>erano stati trasbordati, il 16 agosto nei pressi di Lampedusa, <strong>190 migranti<\/strong> (143 uomini, 10 donne e 37 minori) a seguito dell&#8217;operazione notturna di <strong>soccorso e salvataggio<\/strong> su un barcone in imminente pericolo di affondamento. L&#8217;operazione era stata attuata da due motovedette della Guardia Costiera italiana al largo di Lampedusa in zona SAR (<em>Search and Rescue<\/em>-Ricerca e Soccorso) maltese, che per\u00f2 disconosceva la situazione di emergenza, e su ordine&nbsp; della <strong>Centrale operativa del Comando Generale <\/strong>delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera (<strong>IMRCC<\/strong>&#8211; <em>Italian Maritime Rescue Coordination Center<\/em>) di Roma che per prima aveva ricevuto la notizia di persone in pericolo in mare. Il Comando Generale,il 17 agosto, <strong>richiedeva&nbsp; il POS (place of safety- <\/strong>posto sicuro) sia al Dipartimento per le Libert\u00e0 Civili e l&#8217;Immigrazione del nostro Ministero dell&#8217;Interno che al RCC di Malta, senza per\u00f2 ricevere comunicazioni ufficiali.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>&nbsp;In assenza&nbsp; di tali comunicazioni il Comando Generale il\n19 agosto ordinava al comandante dalla nave &#8220;Ubaldo Diciotti&#8221; di\ndirigersi verso <strong>Pozzallo (RG)<\/strong> dove\ngiungeva al mattino seguente ricevendo per\u00f2 da IMRCC Roma il nuovo ordine di\nportarsi ad est di Catania e poi di dirigersi verso <strong>il porto di Catania<\/strong>, dove infine attraccava il <strong>20 agosto<\/strong> con a bordo i<strong> 177\nmigranti rimasti<\/strong>, in quanto 13 in precarie condizioni di salute erano stati\nfatti sbarcare a Lampedusa per motivi di salute, ma il comandate della nave\nriceveva anche l&#8217;ordine di<em> &#8220;non\ncalare la passerella e lo scalandrone&#8221;<\/em>. Permanendo la situazione di\nstallo&nbsp; e il diniego di POS, il 22 agosto\n\u00e8 stato autorizzato lo sbarco&nbsp; dei minori\nnon accompagnati presenti a bordo e, dopo ulteriore richiesta di POS, il 25\nagosto lo sbarcodi sei migrantiper urgenti accertamenti clinici. Solo\nnella tarda serata del <strong>25 agosto<\/strong>\nMinistero dell&#8217;Interno ha rilasciato il POS, indispensabile per<strong> autorizzare lo sbarco dei migranti<\/strong>\nancora a bordo, con inizio delle operazioni al <strong>mattino successivo<\/strong> e conseguente&nbsp;\nloro trasferimento <strong>all&#8217;<em>hotspot<\/em> di Messina<\/strong> per ultimare le\nprocedure di riconoscimento e identificazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla vicenda la <strong>Procura della\nRepubblica di Agrigento<\/strong> ha aperto un fascicolo nei confronti di Matteo\nSalvini (iniziativa <strong>obbligatoria<\/strong>\nrispetto ad una <em>notitia criminis <\/em>in\nbase all&#8217;art. 112 Cost<em>.<\/em>) e lo ha\ntrasmesso, tramite la relativa Procura, al <strong>Tribunale\ndei Ministri<\/strong><strong> <\/strong><strong>di Palermo<\/strong> (Sezione specializzata del Tribunale ordinario,\nprevista dall&#8217;art. 7 della legge costituzionale n<strong>. <\/strong>1 del 1989e formata\nda 3 giudici in\npossesso, da almeno cinque anni, della qualifica di magistrato di tribunale o\nsuperiore) che\nper\u00f2 ha escluso condotte penalmente rilevanti del Sen. Salvini fino alla data\ndel 19 agosto e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per i fatti\nsuccessivi, rimettendo gli atti alla competente Procura di Catania.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>Procuratore della Repubblica<\/strong> <strong>di Catania<\/strong> con istanza del 29 ottobre\nha richiesto di disporre l&#8217;<strong>archiviazione\n<\/strong>del procedimento nei confronti del Ministro Salvini &#8220;<em>per infondatezza della notizia di\nreato&#8221;<\/em> perch\u00e9, a suo avviso, la decisione del Ministro avrebbe avuto natura\ndi <strong>atto politico<\/strong> insindacabile in\nsede penale. Il <strong>Tribunale dei ministri<\/strong>\ndi Catania ha deciso invece &nbsp;di <strong>non archiviare<\/strong> gli atti del\nprocedimento penale ricevuti in quanto, sulla base delle risultanze delle\nindagini della Procura di Agrigento e di ulteriori attivit\u00e0 d&#8217;indagine preliminare\nritenute necessarie ai fini della decisione, dopo aver riacquisito il parere\nconfermato dal Procuratore di Catania e senza che il Ministro avesse chiesto di\nessere sentito o avesse depositato memorie, ha ritenuto invece <strong>fondata<\/strong> la <em>notitia criminis <\/em>sulla vicenda per quanto riguarda la condotta\ntenuta dal Ministro nel periodo compreso tra l&#8217;attracco della nave al porto di\nCatania il 20 agosto e la tarda serata del 25 agosto quando, <em>&#8220;previa indicazione formale del\nPOS&#8221;,<\/em> veniva finalmente autorizzato lo sbarco dei migranti. Il Tribunale\nha anche escluso la configurabilit\u00e0 della <strong>causa\ndi giustificazione o c.d. &#8220;scriminante<\/strong>&#8221; di cui all&#8217;art. 51 c.p<em>. (Esercizio di un diritto o adempimento di\nun <\/em>dovere<em>)<\/em> e ha accertato la\nriconducibilit\u00e0 <strong>dell&#8217;omessa indicazione\ndel POS e del correlato divieto di sbarco<\/strong> ad una precisa <strong>direttiva del Ministro<\/strong> sulla base sia\ndelle <em>&#8220;numerose <strong>esternazioni del Ministro<\/strong> agli organi di stampa nei giorni\nantecedenti e susseguenti l&#8217;ormeggio<\/em>&#8221; che dalle &#8220;<strong><em>dichiarazioni\nrese dai massimi vertici amministrativi <\/em><\/strong><em>preposti al comando delle strutture interne del Ministero dell&#8217;Interno\ninvestite della questione&#8221;. A<\/em>lla luce di una approfondita valutazione\ntecnico-giuridica del quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha inquadrato\nil <strong>veto, <\/strong>posto<strong><em>&#8220;arbitrariamente&#8221;<\/em><\/strong>dal Ministro all&#8217;indicazione del POS,\nquale <strong>atto amministrativo<\/strong>\npropedeutico e necessario per autorizzare lo sbarco e in quanto tale <strong>sindacabile dal giudice<\/strong>, diversamente\ndagli &#8220;atti politici&#8221; sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale. Non\ncompetendo per\u00f2 al giudice ordinario di valutare il <strong>fine politico<\/strong> della condotta criminosa in quanto <strong>prerogativa esclusiva<\/strong> della Camera di\nappartenenza, il Tribunale ha deciso di ritrasmettere gli atti e il\nprovvedimento adottato alla stessa Procura al fine di rimetterli immediatamente\nal <strong>Presidente del Senato<\/strong> <strong>della Repubblica<\/strong> per l&#8217;avvio della\nprescritta procedura di <strong>rilascio\ndell&#8217;autorizzazione a procedere <\/strong>nei confronti del Sen. Salvini.&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>Nel testo dell&#8217;atto (Doc. IV-bis n. 1), emesso dal Tribunale dei ministri il 7 dicembre 2018\ne pervenuto alla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2019, si legge che il <strong>capo di imputazione <\/strong>nei confronti\ndi&nbsp; M. Salvini \u00e8 formulato <em>&#8220;in ordine al reato di<strong> sequestro di persona aggravato <\/strong>p. e p<\/em>.\n(previsto e punito)<em>dall&#8217;art. 605, commi I,\nII n. 2) e III c., per avere, nella sua qualit\u00e0 di Ministro dell&#8217;Interno, <strong>abusando<\/strong> <strong>dei suoi poteri<\/strong>, privato della<strong>\nlibert\u00e0 personale 177 migranti<\/strong> di varie nazionalit\u00e0 giunti al porto di\nCatania a bordo dell&#8217;unit\u00e0 navale di soccorso&#8221;U. Diciotti&#8221; della\nGuardia Costiera italiana alle ore 23:49 del 20 agosto 2018. In particolare, il\nSen. Matteo Salvini, nella sua qualit\u00e0 di Ministro, <strong>violando<\/strong> le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in\nmare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR- <\/em>Convenzione\ndi Amburgo del 27 aprile 1979, attuata in Italia con dPR n. 662 del 1994<em>, Risoluzione MSC 167-78<\/em>&#8211; Linee guida\nIMO,Organizzazione Marittima Internazionale, per il trattamento di persone\nsoccorse in mare del Comitato Marittimo per la Sicurezza<em>, Direttiva SOP 009\/15-<\/em>Procedureoperative standard per\nl&#8217;individuazione del POS)<em>, <strong>non consentendo<\/strong> senza giustificato\nmotivo al <strong>competente Dipartimento<\/strong>\nper le Libert\u00e0 Civili e per l&#8217;Immigrazione- costituente articolazione del\nMinistero dell&#8217;Interno-di esitare tempestivamente la&nbsp; richiesta di <strong>POS<\/strong> (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian\nMaritime Rescue Coordination Center) alle ore 22:30 del 17 agosto 2018, <strong>bloccava la procedura di sbarco dei\nmigranti<\/strong>, cos\u00ec determinando consapevolmente l<strong>&#8216;illegittima privazione della libert\u00e0 personale<\/strong> di questi ultimi,\ncostretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave\n&#8220;U. Diciotti&#8221; ormeggiata nel porto di Catania dalle ore 23:49 del 20\nagosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva\nautorizzato lo sbarco. Fatto <strong>aggravato<\/strong>\ndall&#8217;essere stato commesso da un <strong>pubblico\nufficiale<\/strong> e con <strong>abuso dei poteri <\/strong>inerenti\nalle funzioni esercitate, nonch\u00e9 per essere stato commesso anche <strong>in danno di soggetti minori di et\u00e0.<\/strong>\nFatto commesso in Catania, <strong>dal 20 al 25\nagosto<\/strong> <strong>2018<\/strong>&#8220;. Cosi deciso\nin Catania in data 07.12.2018 nella Camera di Consiglio del Tribunale- Sezione\nReati Ministeriali&#8221;. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il Ministro <strong>inquisito<\/strong>, dopo aver dichiarato di non temere nulla e di essere pronto a farsi\nprocessare, ha poi evidentemente preferito non rischiare ed avvalersi piuttosto\ndel possibile <strong>diniego\ndell&#8217;autorizzazione a procedere <\/strong>prevista dal nuovo art.<strong> 96 <\/strong>dellaCostituzione,\ncome sostituito dalla legge cost. <strong>n.<\/strong>\n<strong>1<\/strong> del 16 gennaio <strong>1989, <\/strong>per i c.d. &#8220;<strong>reati ministeriali&#8221; <\/strong>e cio\u00e8 <strong>reati comuni<\/strong> che per\u00f2 possono essere\ncommessi solo da persone che esercitano una <strong>funzione di Governo<\/strong>. Prima della riscrittura, l&#8217;art. 96 Cost. per i\nreati ministeriali prevedeva la <strong>messa in\nstato d&#8217;accusa<\/strong> da parte del Parlamento in seduta comune, e ci\u00f2 avveniva &nbsp;dietro indagini della c.d. &#8220;Commissione\ninquirente&#8221; (Commissione parlamentare bicamerale abrogata&nbsp; a seguito di uno dei cinque referendum\npopolari del novembre 1987) e con <strong>giudizio\ndi fronte alla<\/strong> <strong>Corte costituzionale.<\/strong>\nQuindi anche tali reati, come gli eventuali&nbsp;\nreati del Presidente della Repubblica ( artt. 90 e 134 originario\nCost.), rientravano nella c.d. &#8220;<strong>giustizia\npolitica&#8221;,<\/strong> espressione con cui si era soliti fare riferimento appunto\nalle funzioni che esercitava la <strong>Corte\ncostituzionale<\/strong> quando giudicava &#8220;<em>sulle\naccuse&nbsp; promosse contro il Presidente\ndella Repubblica ed i Ministri&#8221;<\/em>. Il nuovo art. 96 Cost. ha invece\nattribuito al <strong>giudice ordinario<\/strong> la\ncompetenza a giudicare sui reati del Presidente del Consiglio dei ministri e\ndei Ministri, appunto i c.d. &#8220;reati ministeriali&#8221;, per\u00f2<strong> solo previa autorizzazione a procedere<\/strong>\nda parte del Senato o della Camera e quindi con una <strong>depoliticizzazione<\/strong> <strong>solo\nparziale<\/strong> di tali reati, passando dalla c.d. &#8221; giustizia politica&#8221;\nad un sistema&nbsp; che prevede una<strong> &#8220;giustificazione politica&#8221; <\/strong>del\nreato ministeriale e cambiando&nbsp; il ruolo\ndel Parlamento <strong>da accusatore a difensore<\/strong>\ndell&#8217;azione ministeriale.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova autorizzazione a procedere per tali reati viene ora <strong>concessa o negata<\/strong>, su relazione scritta\ndelle Giunte parlamentari, da parte del<strong>l<\/strong>aCamera, se deputato, odel Senato, se senatore e in tutte le\naltre ipotesi<strong>, <\/strong>ma pu\u00f2 essere <strong>negata solo<\/strong> a maggioranza assoluta dei <strong>componenti<\/strong> l&#8217;Assemblea e <strong>se<\/strong>, ad <strong>insindacabile\n<\/strong>valutazione della stessa Assemblea, &#8220;<em>l&#8217;inquisito\nabbia agito <\/em><em>per la&nbsp;\ntutela di un interesse dello&nbsp;\nStato <strong>costituzionalmente&nbsp; rilevante<\/strong> ovvero per&nbsp; il&nbsp;\nperseguimento&nbsp; di&nbsp; un <strong>preminente&nbsp;&nbsp; interesse&nbsp;\npubblico<\/strong><\/em> <em>nell&#8217;esercizio&nbsp; della&nbsp;\nfunzione&nbsp; di Governo <\/em>&#8220;(art.\n9, c.3, L. cost. n. 1 del 1989<em>). <\/em>Si\ntratta di due <strong>esimenti speciali<\/strong> che,\nmediante una valutazione politica, arrivano ad escludere l&#8217;antigiuridicit\u00e0 e\npunibilit\u00e0 di fatti qualificati come reati, limitatamente comunque ad attivit\u00e0\ndi governo chiaramente destinata alla tutela di <strong>valori essenziali e preminenti per l&#8217;interesse generale<\/strong><em>. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per i <strong>membri del Parlamento<\/strong> invece l&#8217;istituto dell<strong>&#8216;immunit\u00e0<\/strong> <strong>dalla\nsottoposizione ai processi penali<\/strong> (prima possibile mediante diniego\ndell&#8217;autorizzazione della Camera di appartenenza e a prescindere dal motivo\ndella condotta) \u00e8 stato <strong>abolito<\/strong>\ndalla l.c. n. <strong>3<\/strong> del 29 ottobre <strong>1993<\/strong> che ha interamente riscritto<strong> l&#8217;art. 68<\/strong> <strong>Cost.<\/strong> e in particolare il <strong>secondo<\/strong>\ncomma, con la conseguenza che i parlamentari sono ora <strong>sottoponibili al processo penale<\/strong> in posizione di perfetta <strong>eguaglianza<\/strong> con gli altri cittadini. Forse sarebbe proprio l&#8217;occasione per <strong>uniformare la disciplina<\/strong> anche per i\nmembri del Governo, con un ulteriore passo avanti&nbsp; che riduca i c.d. privilegi di\n&#8220;casta&#8221; o &#8220;elite&#8221;, vecchia o nuova che sia, e costituisca\npiuttosto atto di fiducia nell&#8217;<strong>indipendenza<\/strong>&nbsp; ed <strong>imparzialit\u00e0<\/strong>\ndella magistratura. <\/p>\n\n\n\n<p>Da\nun punto di vista tecnico-giuridico non dovrebbero sussistere dubbi sul\nfatto&nbsp; che il perseguimento di un <strong>interesse pubblico <\/strong>e vale a dire di un<strong> interesse<\/strong> <strong>generale<\/strong>,non possa\nessere<strong> preminente <\/strong>(e cio\u00e8 star\nsopra) su un <strong>diritto inviolabile e\nfondamentale <\/strong>(art. 2 Cost.<em> &#8220;La Repubblica riconosce e <strong>garantisce<\/strong> <strong>i diritti\ninviolabili dell&#8217;uomo<\/strong>,..<\/em>) come <strong>la\nlibert\u00e0 personale<\/strong> (cfr. art. <strong>13<\/strong>\nCost. italiana; art. 3 Dichiarazione universale dei Diritti dell&#8217;Uomo dell&#8217;ONU;\nart. 5 Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo-CEDU- salvo arresto o\ndetenzione regolari; art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;UE). Le <strong>maggioranze parlamentari<\/strong> sono per\u00f2\nquelle che hanno votato la fiducia ai Governi che, per fatti simili, potrebbero\nanche cadere (specialmente se il membro del Governo coinvolto \u00e8 anche il capo\ndi un partito politico) ed aprire la strada perfino ad elezioni anticipate.\nEcco allora che appare serio il rischio di trasformare, almeno in molti casi, l&#8217;istituto\ndi garanzia dell&#8217;art. 96&nbsp; Cost. in una\nvera e propria <strong>immunit\u00e0 dal processo per\ni governanti<\/strong>, data anche l&#8217;<strong>insindacabilit\u00e0\n<\/strong>della valutazione del Parlamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe\npertanto opportuno che il Parlamento integrasse l&#8217;art. 9 della legge\ncostituzionale n. 1 del 1989 con una norma che espressamente escluda la<strong> preminenza <\/strong>dell&#8217;interesse pubblico sui\n<strong>diritti fondamentali e inviolabili\ndell&#8217;uomo<\/strong> comesanciti dalle\nnorme interne e internazionali esui\nquali si fonda la <strong>dignit\u00e0<\/strong> umana e la\n<strong>tutela<\/strong> della persona. Nella\nfattispecie specifica esiste anche la norma dell&#8217;art 2 del testo unico\nsull&#8217;immigrazione che recita:<em>&#8220;Allo\nstraniero <strong>comunque presente <\/strong><\/em>(e\nquindi anche se irregolare)<em> alla\nfrontiera o nel territorio dello&nbsp;\nStato&nbsp; sono&nbsp; riconosciuti i <strong>diritti fondamentali della persona umana<\/strong>&nbsp; previsti&nbsp;\ndalle&nbsp; norme&nbsp; di&nbsp;\ndiritto interno, dalle convenzioni internazionali&nbsp; in&nbsp;\nvigore&nbsp; e&nbsp; dai principi di diritto internazionale\ngeneralmente riconosciuti&#8221; <\/em>e la fascia di mare territoriale \u00e8 gi\u00e0\nterritorio dello Stato italiano (art. 2 Codice della navigazione vigente). La tanto sbandierata &#8220;<strong>chiusura dei porti&nbsp; italiani<\/strong>&#8221;\n\u00e8 stata messa in pratica, nel caso specifico, nella forma di un <strong>illecito<\/strong> impedimento dello sbarco di\npasseggeri stranieri (i migranti) tenuti per giorni come in\n&#8220;ostaggio&#8221; per ottenere una ripartizione degli stessi tra gli Stati\nmembri dell&#8217;UE, tra l&#8217;altro in deroga al Regolamento UE n. 604\/2013\ndenominato&nbsp; Dublino III ( v. art. 13) e\nnon ancora modificato, mentre il medesimo interesse pubblico avrebbe potuto ugualmente\nessere perseguito secondo modalit\u00e0<strong>\nlegittime<\/strong> e soprattutto<strong> lecite.<\/strong> <em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La<strong> Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0\nparlamentari<\/strong> del Senato della Repubblica, cui spetta di riferire al Senato\nsugli atti trasmessi dal P.M. per l&#8217;autorizzazione a procedere per i reati\nministeriali di cui all&#8217;art. 96 Cost., nella seduta del 19 febbraio scorso ha\napprovato, <strong>a maggioranza<\/strong>, la\nproposta formulata del Presidente Gasparri, in qualit\u00e0 di relatore, volta al <strong>diniego dell&#8217;autorizzazione a procedere<\/strong>\nnei confronti del Ministro e l&#8217;ha incaricato di redigere la relazione per l&#8217;Assemblea.\nTale relazione (Doc. IV-bis n. 1-A) &nbsp;\u00e8\nstata comunicata alla Presidenza del Senato il 21 febbraio scorso e l&#8217;Assemblea\n&nbsp;dovr\u00e0 pronunciarsi entro il 24 marzo;\nl&#8217;argomento&nbsp; risulta gi\u00e0 <strong>calendarizzato per<\/strong> <strong>la seduta del 20 marzo 2019.<\/strong> Di tale relazione lascia perplessi\ninnanzi tutto la costruzione di una nuova e improbabile categoria di interesse\npubblico, vale a dire <strong><em>&#8220;l&#8217;interesse pubblico governativo<\/em><\/strong><em>&#8220;<\/em> che potrebbe sussistere anche con\nriferimento agli atti amministrativi, per <strong>giustificare\nil veto<\/strong> posto da parte del Ministro dell&#8217;interno <strong><em>&#8220;per ragioni politiche&#8221;<\/em><\/strong>(come precisamente denominate nelle\nConclusioni dell&#8217;atto del Tribunale dei ministri e non &#8220;governative&#8221;)\nal competente Dipartimento delle Libert\u00e0 civili e per l&#8217;immigrazione, a\nrilasciare il <strong>POS<\/strong> che \u00e8 un atto endoprocedimentale\n&#8220;dovuto&#8221; (cio\u00e8 privo di discrezionalit\u00e0 nell&#8217;<em>an<\/em>) che si inserisce in una normativa sovranazionale vincolante per\nlo Stato italiano. Tale atto, tra l&#8217;altro e ai sensi dell&#8217;art. 4, c. 2, del\nd.lgs. 165\/2001 (testo unico sul pubblico impiego), \u00e8 di <strong>natura gestionale<\/strong> e di <strong>competenza\ne responsabilit\u00e0 esclusiva del dirigente<\/strong> del Dipartimento, il quale, a\nnostro modesto avviso, avrebbe dovuto invece disattendere il veto del Ministro,\ndato la natura di <strong>illecito penale<\/strong> configurabile\nnella condotta indicata dalla direttiva ricevuta, magari rischiando l&#8217;importante\nincarico dirigenziale, ma evitando di <strong>concorrere\nalla commissione di un reato <\/strong>procedibile d&#8217;ufficio e per di pi\u00f9 essendo lo\nstesso dirigente, diversamente dal Ministro, privo del possibile\n&#8220;scudo&#8221; dell&#8217;autorizzazione a procedere. <\/p>\n\n\n\n<p>La\nrelazione arriva singolarmente anche ad ammettere che l&#8217;indirizzo politico di un\nGoverno si possa estrinsecare attraverso<strong>&#8220;comportamenti\nconcludenti&#8221;<\/strong>che non hanno la forma di deliberazione del Consiglio dei\nMinistri ma pur sempre &#8220;valenza governativa&#8221; e solo comunicati in\nsede informativa ad un <strong>ramo<\/strong> del\nParlamento. Sar\u00e0 forse perch\u00e9 l&#8217;azione di questo C.d.M. appare in generale\nmolto <strong>fugace<\/strong> e sostituita molto\nspesso da lunghi <strong>&#8220;vertici&#8221; a\ntre<\/strong> -pi\u00f9 talvolta qualche altro- quali sedi privilegiate di vera\ndiscussione e decisione. La relazione si dilunga a distinguere in modo\nsuperfluo tra &#8220;scriminante&#8221; ed &#8220;esimente&#8221; facendo per\u00f2\nsempre riferimento alla neo categoria dell&#8217;interesse pubblico &#8220;governativo&#8221;,\nnon affronta la questione della <strong>&#8220;preminenza&#8221;<\/strong>\no meno dell&#8217; interesse pubblico perseguito e arriva piuttosto a distinguere tra\nla irreversibilit\u00e0 o meno della lesione dei diritti fondamentali, concludendo\nche nel caso di specie non si pu\u00f2 configurare alcuna lesione irreversibile degli\nstessi. Per valutare la ministerialit\u00e0 del reato (gi\u00e0 peraltro riconosciuta dal\nTribunale dei ministri), la Giunta arriva ad affermare che la nave poteva\nconsiderarsi <strong>luogo sicuro<\/strong> in quanto\n&#8220;ancorata in porto&#8221; (che \u00e8 quasi come dire che potevano restarci\nanche per sei mesi) e continuamente assistita, senza specifici danni subiti\ndagli immigrati, che comunque, se sbarcati, sarebbero stati portati in un <em>hotspot<\/em>, non esitando cos\u00ec ad indossare\naddirittura la toga di giudice e a modificare, indebitamente e &nbsp;impropriamente, il capo d&#8217;imputazione\noriginario laddove sostiene che il diritto compresso non sembra nemmeno essere\nquello della libert\u00e0 personale ma semmai quello della libert\u00e0 di circolazione. La\nrelazione conclude pertanto nel senso che la Giunta,&nbsp; essendo evidente che &#8220;<em>sussiste in maniera inequivocabile\nl&#8217;esimente del preminente interesse pubblico nell&#8217;esercizio della funzione di Governo<\/em>&#8220;,\npropone &#8220;, <em>a maggioranza, all&#8217;Assemblea\nil diniego della richiesta di autorizzazione a procedere&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;imminenteseduta di mercoled\u00ec<strong> 20 marzo p.v.<\/strong> occorrerebbe invece che <strong>l&#8217;Assemblea del Senato<\/strong> discutesse in modo\napprofondito soprattutto sulla <strong>preminenza\no meno<\/strong> dell&#8217;interesse pubblicoperseguito\n(che, cio\u00e8, per poter essere preminente avrebbe dovuto avere valore sociale\nsuperiore a quello che si \u00e8 sacrificato) dal Ministro inquisito rispetto a un <strong>diritto fondamentale e inviolabile\ndell&#8217;uomo <\/strong>per espressa previsione costituzionale e di diritto\ninternazionale, nonch\u00e9 sull&#8217;esistenza o meno di altri modi <strong>legittimi e<\/strong> <strong>leciti<\/strong> di\nperseguirlo, senza limitarsi ad avallare acriticamente la proposta della Giunta\ndelle immunit\u00e0. Sarebbe anche un buon segnale per uno Stato di diritto se\nl&#8217;Assemblea senatoriale autorizzasse il <strong>giudice\nordinario<\/strong> a continuare il procedimento penale avviato per <strong>accertare giudizialmente l&#8217;illiceit\u00e0 o meno<\/strong>\ndella condotta tenuta da un Ministro del Governo della Repubblica (che <em>ictu oculi<\/em> potrebbe apparire ammissibile\nsolo se gli stranieri di pelle nera fossero gli <strong>&#8220;schiavi&#8221;<\/strong> di una volta o comunque degli &#8220;<strong>esseri inferiori<\/strong>&#8220;) ed anche per cercare\ndi evitare future e gi\u00e0 preannunciate <strong>reiterazioni<\/strong>\ndi analoga condotta &#8220;criminosa&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Li&nbsp; 15 marzo 2019<\/p>\n\n\n\n<p>Dr.\nAlfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale della\nProvincia di Perugia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A margine del &#8216;processo a Salvini&#8217; Un contributo del dott. Gentili per la conoscenza delle procedure e degli indirizzi giuridici in ordine al problema. Durante l&#8217;estate scorsa il Ministro dell&#8217;interno pro tempore del nuovo Governo italiano \u00e8 stato protagonista della nota vicenda dell&#8217;unit\u00e0 navale &#8220;U. Diciotti&#8220;. &nbsp;Sul pattugliatore del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1873\">Continue reading<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1873"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1873"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1873\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1877,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1873\/revisions\/1877"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioaut.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}