{"id":1781,"date":"2019-02-27T23:13:06","date_gmt":"2019-02-27T22:13:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1781"},"modified":"2019-02-27T23:13:29","modified_gmt":"2019-02-27T22:13:29","slug":"limmigrazione-e-lo-straniero-nellordinamento-italiano-seconda-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1781","title":{"rendered":"L&#8217;immigrazione e lo straniero nell&#8217;ordinamento italiano. Seconda parte."},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\">Prosegue e termina lo studio del dott.\u00a0 Alfonso Gentili sul tema dell&#8217;immigrazione.<\/h3>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?attachment_id=1147\" rel=\"attachment wp-att-1147\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\" wp-image-1147 alignright\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/gentilia.jpg\" alt=\"\" width=\"289\" height=\"298\" \/><\/a>Il Testo unico sull&#8217;immigrazione (T.U.I.)<\/strong>, approvato con d.lgs. n. <strong>286<\/strong> del <strong>1998<\/strong> e successive modifiche, disciplina <strong>in modo organico <\/strong>l&#8217;immigrazione e la condizione dello straniero nei suoi 49 articoli raggruppati nei seguenti 6 Titoli: Principi generali; Disposizioni sull&#8217;ingresso, il soggiorno e l&#8217;allontanamento dal territorio dello Stato; Disciplina del lavoro; Diritto all&#8217;unit\u00e0 familiare e tutela dei minori; Disposizioni in materia sanitaria, nonch\u00e9 di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale; Norme finali. Tale normativa \u00e8 volta a contemperare in maniera <strong>equilibrata <\/strong>le esigenze di sicurezza pubblica e di legalit\u00e0 con una moderna\u00a0 concezione dell&#8217;immigrazione come utile<strong> risorsa del sistema economico nazionale,<\/strong> da regolare e governare mediante atti di <strong>programmazione dei flussi migratori<\/strong> e strumenti di<strong> integrazione sociale e culturale<\/strong> <strong>degli immigrati<\/strong> sulla base di un <strong>documento programmatico triennale <\/strong>relativo alle <strong>politiche migratorie. <\/strong>Il documento \u00e8 approvato dal Governo previo parere delle\u00a0 competenti Commissioni parlamentari e poi emanato dal Presidente della Repubblica, come previsto dall&#8217;art. 3 che al comma 2 sancisce:<em>&#8220;Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo\u00a0 Stato\u00a0 italiano, anche in <strong>cooperazione<\/strong> con gli altri <strong>Stati membri <\/strong>dell&#8217;Unione\u00a0 europea, con\u00a0 le\u00a0 <strong>organizzazioni internazionali<\/strong>, con le <strong>istituzioni\u00a0 comunitarie<\/strong>\u00a0 e\u00a0 con<strong>\u00a0 organizzazioni\u00a0 non governative <\/strong><\/em>(invece prese particolarmente di mira come &#8220;nemico&#8221; dal nuovo <strong>fanatismo nazionalista e xenofobo<\/strong>), <em>si propone\u00a0 di\u00a0 svolgere\u00a0 in\u00a0 materia di immigrazione, anche mediante la conclusione\u00a0 di<strong>\u00a0 accordi<\/strong> <strong>con i Paesi di origine<\/strong>&#8220;. <\/em>In particolare la <strong>programmazione dei flussi<\/strong> consiste nella fissazione annua, mediante dPCM sentite le Commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per motivi di lavoro tenuto conto dei <strong>ricongiungimenti<\/strong> familiari e delle misure di protezione temporanea per rilevanti <strong>esigenze umanitarie<\/strong> in occasione di eventi eccezionali, come <strong>conflitti, disastri naturali o altri eventi<\/strong> di particolare gravit\u00e0 in Paesi extra UE. E&#8217; prevista anche l&#8217;istituzione di uno <strong>Sportello unico per l&#8217;immigrazione (S.U.I.)<\/strong> in ogni Provincia, presso le Prefetture-U.T.G. (art. 22). Le norme del Testo unico disciplinano<strong> lo <em>status <\/em>degli stranieri e degli apolidi<\/strong>; non si applicano\u00a0 ai cittadini degli Stati membri\u00a0 dell&#8217;UE, salvo quanto previsto dalle norme d&#8217;attuazione dell&#8217;ordinamento comunitario.\u00a0<!--more--><\/p>\n<p>Il T.U.I. contiene la disciplina dei <strong>diritti e doveri<\/strong> <strong>dello straniero<\/strong> e, in particolare <strong>per quanto riguarda i diritti,<\/strong> il riconoscimento allo straniero <em>&#8220;<strong>comunque presente<\/strong> alla frontiera o nel territorio dello Stato&#8221;<\/em> (art. 2, comma 1 e \u00a0quindi anche se <strong>irregolare<\/strong>) dei <strong>diritti fondamentali <\/strong>della persona umana previsti dalle <strong>norme interne<\/strong> (es. art. 13 Cost<strong><em>.&#8221;La<\/em><\/strong><em> <strong>libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile<\/strong>&#8220;<\/em>) e internazionali (convenzioni internazionali vigenti e principi del diritto internazionale), della <strong>parit\u00e0 di trattamento<\/strong> <strong>con il cittadino<\/strong> con riferimento alla tutela giurisdizionale, ai rapporti con la P.A.\u00a0 e all&#8217;accesso ai pubblici servizi (art. 2, comma 5), dei <strong>diritti in materia civile<\/strong> attribuiti al cittadino italiano e di <strong>partecipar<\/strong>e <strong>alla vita politica locale<\/strong> per gli stranieri regolarmente soggiornanti (art. 2, commi 2 e 4), del diritto<strong> all&#8217;unit\u00e0 familiare <\/strong>(art. 28) e <strong>al ricongiungimento familiare, <\/strong>anche per i titolari di <em>status<\/em> di<strong> rifugiato<\/strong> (artt. 29 e 29-bis). Il T.U.I. prevede anche una serie di <strong>diritti di cittadinanza<\/strong> per lo straniero presente nel territorio italiano, come il diritto all&#8217;<strong>assistenza sanitaria <\/strong>(art. 34, obbligo d&#8217;iscrizione al S.S.N. per stranieri e familiari a carico regolarmente soggiornanti e minori stranieri non accompagnati o iscrizione volontaria per casi particolari (mentre le cure <strong>urgenti <\/strong>ambulatoriali e ospedaliere per malattie, infortuni e maternit\u00e0 sono riconosciute a <strong>tutti, <\/strong>anche se non in regola con le norme sull&#8217;ingresso e il soggiorno con particolare tutela di gravidanza, maternit\u00e0 e minori (art. 35, comma 3), quello all&#8217;<strong>istruzione<\/strong>, in particolare mediante l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo scolastico ai minori stranieri comunque presenti sul nostro territorio (art. 38), coinvolgendo Regioni ed Enti locali per favorire l&#8217;integrazione e l&#8217;educazione alla <strong>multiculturalit\u00e0<\/strong>. Tali Enti sono inoltre coinvolti, insieme alle associazioni di cooperazione e di volontariato, anche per garantire il <strong>diritto all&#8217;accoglienza e all&#8217;accesso<\/strong> <strong>all&#8217;abitazione <\/strong>per gli stranieri regolarmente soggiornanti (art. 40 sui &#8220;<em>centri di accoglienza&#8221;<\/em> predisposti dalle regioni\u00a0 e sul diritto<em> &#8220;di accedere, in condizioni di <strong>parit\u00e0<\/strong> con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica&#8221;) <\/em>poi esteso dal d.lgs. 251 del 2007 anche ai titolari dello <em>status<\/em> di rifugiato e di protezione sussidiaria. E&#8217; previsto inoltre il diritto alla <strong>fruizione delle provvidenze e prestazioni<\/strong>, anche economiche, <strong>di assistenza sociale, <\/strong>comprese quelle per gli invalidi e gli indigenti (art. 41) e per la realizzazione di <strong>misure d&#8217;integrazione sociale <\/strong>(art. 42) per gli stranieri regolarmente soggiornanti. La disciplina dell&#8217;immigrazione e dello straniero contiene anche <strong>disposizioni sanzionatorie di comportamenti discriminatori <\/strong>che ledano il riconoscimento, godimento o esercizio dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali nei vari campi <strong>per motivi di razza, colore, origine nazionale o etnica e religione <\/strong>(artt. 43 e 44).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>i doveri o obblighi<\/strong>, il T.U.I. disciplina in via primaria le <strong>modalit\u00e0<\/strong> <strong>di ingresso e di permanenza<\/strong> nel territorio italiano degli stranieri o apolidi e <strong>i controlli<\/strong> ai valichi di frontiera, con riferimento essenzialmente alla normale condizione del c.d. <strong>migrante economico<\/strong>, cio\u00e8 quello che <strong>entra spontaneamente<\/strong> nel territorio dello Stato e non perch\u00e9 indotto dalle contingenze del suo Paese d&#8217;origine. In particolare\u00a0 detta norme rigorose sui <strong>documenti d&#8217;ingresso <\/strong>(art. 4, passaporto e visto d&#8217;ingresso)<strong> e di soggiorno <\/strong>(artt. 5 e 9, permesso di soggiorno rilasciato dal Questore di durata limitata e, dopo almeno 5 anni e con taluni requisiti, permesso\u00a0 di soggiorno UE a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo per s\u00e9 e familiari ammessi al ricongiungimento e per gli stranieri titolari di protezione internazionale, Carta di soggiorno per s\u00e9 e familiari ), sull&#8217;obbligo di <strong>dichiarare\u00a0 la loro<\/strong> <strong>presenza<\/strong> al Questore e\u00a0 di esibire il permesso di soggiorno come <strong>documento d&#8217;identit\u00e0 <\/strong>a vari fini. La <strong>legge n. 94<\/strong> del 15 luglio <strong>2009<\/strong> (governo Berlusconi IV, con Maroni al Viminale) aggiungendo l&#8217;art. 4-bis al T.U.I. ha previsto come condizione aggiuntiva necessaria per il primo rilascio del permesso di soggiorno allo straniero la sottoscrizione di un <strong>&#8220;Accordo di integrazione<\/strong>&#8220;, (poi disciplinato con apposito regolamento emanato con d.P.R. n. 179 del 2011) e ha definito <strong>l&#8217;integrazione<\/strong> come un &#8220;<em>processo finalizzato a promuovere la <strong>convivenza<\/strong> dei cittadini\u00a0 italiani\u00a0 e\u00a0 di quelli stranieri, nel rispetto dei <strong>valori <\/strong>sanciti dalla <strong>Costituzione <\/strong>italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica,sociale e culturale della societ\u00e0&#8221;. <\/em><\/p>\n<p>Il T.U.I. prevede inoltre che lo straniero pu\u00f2 essere <strong>respinto dalla polizia ai valichi di frontiera<\/strong> (art. 10) se non in possesso dei requisiti prescritti, potenzia i <strong>controlli di frontiera<\/strong> prevedendo disposizioni contro le <strong>immigrazioni clandestine <\/strong>e all&#8217;art. 10-bis, introdotto dalla legge 94\/2009, ha previsto come <strong>nuovo reato<\/strong> la controversa fattispecie <strong>dell&#8217;ingresso e soggiorno illegale<\/strong> nel territorio dello Stato. La Corte costituzionale, investita pi\u00f9 volte della questione di legittimit\u00e0 dell&#8217;art. 10-bis, ne ha per\u00f2 dichiarato la non fondatezza o l&#8217;inammissibilit\u00e0. Negli ultimi anni la Consulta ha assunto l&#8217;indirizzo di riconoscere ampia <strong>discrezionalit\u00e0<\/strong> al legislatore nel disciplinare la materia dell&#8217;ingresso e soggiorno dello straniero, precisando peraltro che\u00a0 non si tratta di una discrezionalit\u00e0<strong> assoluta<\/strong> e che sono da dichiarare illegittime le norme che irragionevolmente limitino il <strong>riconoscimento agli stranieri dei diritti fondamentali<\/strong>. Il T.U.I. disciplina anche <strong>l&#8217;espulsione dello straniero<\/strong> con atto amministrativo motivato del <strong>Ministro dell&#8217;interno<\/strong> per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e del <strong>Prefetto<\/strong> per le violazioni degli obblighi di legge (art. 13). L&#8217;espulsione \u00e8 sempre eseguita dal <strong>Questore<\/strong> con provvedimento soggetto a\u00a0 convalida del <strong>Giudice di pace<\/strong> e con <strong>accompagnamento<\/strong> coattivo alla frontiera tramite la forza pubblica. Se non \u00e8 possibile eseguire con\u00a0 immediatezza l&#8217;espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,\u00a0 il Questore\u00a0 dispone che lo straniero sia <strong>trattenuto<\/strong> per il tempo strettamente\u00a0 necessario presso il <strong>Centro di permanenza per i rimpatri (CPR)<\/strong> pi\u00f9 vicino, dove deve essere &#8220;<em>trattenuto con\u00a0 modalit\u00e0\u00a0 tali\u00a0 da assicurare la necessaria <strong>assistenza<\/strong> e il\u00a0 pieno\u00a0 rispetto\u00a0 della\u00a0 sua <strong>dignit\u00e0<\/strong>&#8221; <\/em>(art. 14).<\/p>\n<p>Nella <strong>materia dell&#8217;immigrazione irregolare<\/strong> \u00e8 da ultimo intervenuta la legge n. <strong>132 <\/strong>del 1\u00b0 dicembre <strong>2018<\/strong> di conversione con modifiche del decreto-legge <strong>113 <\/strong>del 4 ottobre<strong> 2018 (<\/strong>c.d.<strong> decreto Salvini<\/strong>-governo Conte) il quale, tra l&#8217;altro, ha legiferato su <strong>molteplici materie eterogenee <\/strong>e non per far fronte a <strong>circostanze eccezionali e imprevedibili<\/strong> cui non fosse possibile provvedere con gli strumenti legislativi ordinari, come pi\u00f9 volte affermato dalla Consulta e al punto da far sorgere il fondato sospetto d&#8217;incostituzionalit\u00e0 dello stesso considerato che nemmeno la conversione in legge da parte del Parlamento ha effetto sanante. La nuova legge ha apprestato diverse misure finalizzate al <strong>contrasto<\/strong> dell&#8217;immigrazione clandestina, come il <strong>prolungamento<\/strong> da 90 a 180 giorni del periodo di <strong>trattenimento dello straniero nei CPR<\/strong> (artt. 2-4), la previsione del ricorso alla <strong>trattativa privata<\/strong> per i lavori necessari in tali Centri e della pubblicit\u00e0 delle spese di gestione degli stessi. Contiene inoltre la previsione di <strong>due nuove ipotesi di<\/strong> <strong>trattenimento <\/strong>degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale: negli <strong><em>Hotspot <\/em><\/strong>per determinarne l&#8217;identit\u00e0 o la cittadinanza e, se non determinata, nei <strong>CPR<\/strong> o, in carenza di posti, anche in <strong>luoghi diversi<\/strong> in attesa dell&#8217;esecuzione del provvedimento di espulsione. Contiene anche l&#8217;estensione dell&#8217;efficacia del <strong>divieto di reingresso, <\/strong>presidiato da sanzioni,<strong> nell&#8217;intero spazio Schengen <\/strong>dello straniero espulso o destinatario del provvedimento di\u00a0 respingimento (artt. 5 e 5-bis).<\/p>\n<p><strong>La materia dello <em>status<\/em> di rifugiato o di persona straniera altrimenti bisognosa di protezione internazionale, <\/strong>dopo il T.U.I., \u00e8 stata regolamentata specificamente da\u00a0 vari decreti legislativi attuativi di direttive europee, come il <strong>d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 <\/strong>(c.d. <strong>legge Bonino-Amato<\/strong>-governo Prodi II) modificato\u00a0 dal d.lgs. n. 18 del 2014 (governo Letta)\u00a0 e <strong>il d.lgs. n. 25 del\u00a0 <\/strong><strong>28 gennaio 2008 <\/strong>(sempre governo Prodi II) modificato dal d.l. n. <strong>13<\/strong> del 17 febbraio <strong>2017<\/strong> convertito in legge n. <strong>46<\/strong> del <strong>2017<\/strong> (c.d. <strong>riforma Minniti-Orlando<\/strong>-governo Gentiloni) e dal regolamento attuativo approvato con d.P.R. n<strong>. 21<\/strong> del <strong>2015<\/strong>, con riferimento particolare\u00a0 alle condizioni e procedure per l&#8217;attribuzione e la revoca al cittadino straniero (cio\u00e8 di Paese non appartenente all&#8217;UE) \u00a0o all&#8217;apolide<strong>\u00a0 <\/strong>della <strong>qualifica di beneficiario di protezione internazionale<\/strong>. Pi\u00f9 specificamente si tratta dell&#8217;attribuzione o revoca dello <strong><em>status <\/em>di rifugiato,<\/strong> cio\u00e8 di persona\u00a0 che si trovi fuori del Paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale per il\u00a0 fondato timore di essere <strong>perseguitato <\/strong>e che non pu\u00f2 o non vuole, per quel timore,\u00a0 avvalersi della protezione di tale Paese, nonch\u00e9 dello <strong><em>status<\/em> di protezione sussidiaria, <\/strong>cio\u00e8 di persona senza i requisiti di rifugiato ma con\u00a0 fondati motivi di correre il rischio effettivo di subire un <strong>grave danno<\/strong>\u00a0 se tornasse nel suo Paese di origine o di precedente dimora abituale e che non pu\u00f2 o non vuole per quei motivi avvalersi della protezione di tale Paese. In questo modello di accoglienza il <strong>permesso di soggiorno per motivi umanitari, <\/strong>in precedenza previsto dal T.U.I. e dalla normativa di settore, svolgeva la funzione di <strong>tutela residuale<\/strong> nei confronti di quegli stranieri che eventualmente non avessero potuto accedere ai primi due livelli di protezione, al fine di meglio coprire il rispetto degli<strong> obblighi costituzionali e internazionali<\/strong>.<\/p>\n<p>La materia del <strong>riconoscimento e revoca della protezione internazionale<\/strong> \u00e8 inoltre regolata dal <strong>d.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015<\/strong> (cd. <strong>riforma Alfano-Orlando<\/strong>-governo Renzi) poi modificato dal citato d.l. n. 13 del 2017 \u00a0e con tale normativa \u00e8 stato predisposto un <strong>sistema di accoglienza<\/strong> basato su una <strong><em>governance <\/em>multilivello<\/strong> e sulla <strong>sinergia<\/strong> tra i diversi livelli di <strong>governo territoriale<\/strong>. La nuova disciplina regola l&#8217;<strong>accoglienza dei richiedenti asilo e loro familiari <\/strong><em>&#8220;nel <strong>territorio nazionale<\/strong> comprese le frontiere e\u00a0 le\u00a0 relative\u00a0 zone\u00a0 di\u00a0 transito, nonch\u00e9 le <strong>acque territoriali<\/strong>&#8221;\u00a0 <\/em>e sancisce i loro<strong> diritti prima dell&#8217;accoglimento della domanda<\/strong> da parte della Commissione territoriale, ivi compreso l&#8217;alloggiamento nei <strong>centri governativi di prima accoglienza<\/strong> o in apposite <strong>strutture temporanee<\/strong>, il permesso di soggiorno per sei mesi e rinnovabile, nonch\u00e9 l&#8217;accoglienza dei<strong> minori\u00a0 non accompagnati <\/strong>in conformit\u00e0 alla<strong> Convenzione sui diritti del fanciullo <\/strong>adottata dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre <strong>1989<\/strong> e ratificata dall&#8217;Italia con legge n. 176 del <strong>1991<\/strong>. A tali norme va aggiunto anche il <strong>d.lgs. n. 24 del 4 marzo 2014 <\/strong>(sempre governo Renzi) sulla prevenzione e repressione\u00a0 della <strong>tratta di esseri umani <\/strong>e la <strong>protezione<\/strong> <strong>delle vittime<\/strong>.<\/p>\n<p>Il sistema nazionale di <strong>prima accoglienza<\/strong> <strong>dei migranti<\/strong> risulta articolato in tre fasi che prevedono l&#8217;utilizzo di specifiche strutture: gli <em>Hotspot<\/em>, i CARA e i CPR .\u00a0 Gli<strong> <em>Hotspot<\/em><\/strong> <strong>sono<\/strong> <strong>centri o luoghi di sbarco attrezzati<\/strong>, in cui si svolge la prima fase relativa a tutte le operazioni di soccorso, di prima assistenza sanitaria, di pre-identificazione e fotosegnalamento, di informazione sulle procedure dell\u2019asilo e della ricollocazione <em>(relocation<\/em>) in parziale deroga al Regolamento Dublino III. I <strong>CARA,<\/strong> <strong>Centri di accoglienza per richiedenti asilo, <\/strong>sono destinati all\u2019accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione e\/o all\u2019esame della domanda d\u2019asilo da parte della competente Commissione Territoriale. Sono gestiti dal Ministero dell\u2019Interno attraverso le Prefetture, che appaltano i servizi dei centri a enti gestori privati attraverso bandi di gara. I<strong> CPR, Centri di permanenza per il rimpatrio<\/strong>&#8211; art 14 T.U.I.- (<strong>ex CIE<\/strong>, Centri di identificazione ed espulsione), sono strutture per chi non ha diritto a restare in Italia nei casi di respingimento ed espulsione impossibili nell&#8217;immediato o altri che legittimano il trattenimento.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e9 poi il sistema <strong>SPRAR, il Servizio centrale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati<\/strong>. Si tratta del sistema di c.d. <strong>seconda accoglienza<\/strong> che viene attivato, con adesione su base volontaria, dagli Enti locali in collaborazione con il Terzo settore. I centri della rete <strong>SPRAR<\/strong> sono le strutture in cui si realizzano i <strong>servizi di accoglienza territoriale<\/strong>, anche per i <strong>minori stranieri non accompagnati (MSNA,<\/strong> categoria di soggetti <strong>vulnerabili<\/strong> di cui all&#8217;art. 33 del T.U.I., all&#8217;art. 19 della legge n. 142 del 2015 e alla legge n. <strong>47<\/strong> del <strong>2017<\/strong>-governo Gentiloni), per il raggiungimento, da parte dei richiedenti asilo e altre categorie, di un\u2019autonomia individuale e una reale integrazione con l\u2019attivazione di specifici progetti. \u00c8 un modello di <strong>&#8220;accoglienza integrata&#8221;<\/strong> per il migrante ed anche per il territorio che lo accoglie. Infine ci sono<strong> i CAS,<\/strong> <strong>Centri di accoglienza straordinaria<\/strong>,(art. 11 del d.lgs. 142\/2015) che accolgono chi arriva via mare e funzionano nel caso in cui, a causa di arrivi consistenti di migranti, i posti nelle strutture di prima o seconda accoglienza non siano sufficienti.<\/p>\n<p><em>(Fine seconda parte)<\/em><\/p>\n<p>Li 22 febbraio 2019<\/p>\n<p>Dr. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale della Provincia di Perugia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prosegue e termina lo studio del dott.\u00a0 Alfonso Gentili sul tema dell&#8217;immigrazione. 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