{"id":1734,"date":"2019-02-19T00:21:33","date_gmt":"2019-02-18T23:21:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1734"},"modified":"2019-02-19T00:21:33","modified_gmt":"2019-02-18T23:21:33","slug":"limmigrazione-e-lo-straniero-nellordinamento-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1734","title":{"rendered":"L&#8217;immigrazione e lo straniero nell&#8217;ordinamento italiano."},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\">Una attenta lettura della legislazione su un argomento di grande attualit\u00e0. La prima parte di un importante nuovo contributo del dott. Alfonso Gentili.<\/h3>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?attachment_id=1385\" rel=\"attachment wp-att-1385\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\" wp-image-1385 alignright\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" width=\"289\" height=\"298\" \/><\/a>La Costituzione<\/strong> italiana, nei <strong>&#8220;Principi fondamentali&#8221;,<\/strong> contiene anche la disciplina dello <strong><em>status <\/em>dello straniero<\/strong><em>. <\/em>L&#8217;art. <strong>10, comma secondo<\/strong>, stabilisce che<em>&#8220;<\/em><em> La condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge<strong> in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali<\/strong>&#8221; <\/em>e in base a tale norma si giustifica l&#8217;estensione agli stranieri dei <strong>diritti fondamentali <\/strong>previsti da atti internazionali. La Costituzione inoltre, nella<strong> Parte I (Diritti e doveri dei cittadini, art. 13 e ss<\/strong>.<strong>),<\/strong> riconosce direttamente anche agli stranieri <strong>alcuni diritti fondamentali<\/strong> nelle norme in cui parla non di &#8220;cittadini&#8221; ma di <strong>&#8220;tutti&#8221;<\/strong> o usa espressioni <strong>impersonali<\/strong> per individuare i titolari dei vari diritti.<\/p>\n<p><strong>La Corte costituzionale<\/strong>, facendo leva sia sull&#8217;art. 2 Cost. <em>&#8220;La Repubblica riconosce e garantisce i diritti <strong>inviolabili<\/strong> dell&#8217;uomo,..&#8221; <\/em>sia sul <strong>principio di eguaglianza<\/strong> dell&#8217;art. 3, \u00a0con varie sentenze interpretative gi\u00e0 dalla fine degli anni &#8217;60 del secolo scorso, <strong>ha esteso\u00a0 agli stranieri <\/strong>anche i diritti formalmente attribuiti ai &#8220;cittadini&#8221;, quando si tratti di <strong>&#8220;diritti inviolabili dell&#8217;uomo&#8221;<\/strong>, pur senza escludere che in altri campi tra cittadini e stranieri possano giustificarsi anche trattamenti diversi, data la diversit\u00e0 del rapporto di fatto con l&#8217;ordinamento e il territorio dello Stato.<\/p>\n<p>In proposito il Codice civile del <strong>1865 <\/strong>ammetteva lo straniero a godere dei diritti civili spettanti al cittadino <strong>senza condizioni di reciprocit\u00e0, <\/strong>innovando profondamente rispetto \u00a0ai principi del\u00a0 precedente Codice civile napoleonico. Il Codice civile del <strong>1942,<\/strong> nel cd. ventennio, aveva reintrodotto, con l&#8217;art.\u00a0 16 delle preleggi, la condizione di reciprocit\u00e0 come principio generale. La Costituzione repubblicana\u00a0 del <strong>1948,<\/strong> con l&#8217;art. 10, ha superato il principio della reciprocit\u00e0 parlando solo di<strong> conformit\u00e0 dello <em>status <\/em>dello straniero alle norme e ai trattati internazionali<\/strong> e facendo quindi riferimento, oltre che alle sue norme in materia di libert\u00e0, a tutte le <strong>Dichiarazioni sui diritti umani e alle Convenzioni internazionali <\/strong>cui il nostro Paese avesse aderito.<\/p>\n<p><!--more-->La <strong>Convenzione\u00a0 europea\u00a0 per la salvaguardia\u00a0 dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU<\/strong>), ad esempio, riconosce a tutti i <strong>diritti fondamentali<\/strong> e garantisce un notevole standard di tutela anche agli stranieri. Tale convenzione \u00e8 stata firmata a Roma il 4 novembre <strong>1950 <\/strong>(governo De Gasperi VI) dai membri del <strong>Consiglio d&#8217;Europa <\/strong>che \u00e8 un&#8217;organizzazione internazionale fondata con il Trattato di Londra nel 1949, con sede a Strasburgo e 47 Stati membri tra cui l&#8217;Italia, avente lo scopo di promuovere <strong>la democrazia, i diritti umani, l&#8217;identit\u00e0 culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali<\/strong>. La Convenzione \u00e8 stata recepita dall&#8217;Italia con <strong>legge n. 848<\/strong> del <strong>1955 <\/strong>insieme al Protocollo\u00a0 addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952, mentre al Protocollo n. 4 su ulteriori\u00a0 <strong>importanti diritti e libert\u00e0<\/strong>, adottato il 16 settembre 1963, \u00e8 stata data esecuzione con <strong>d.P.R.<\/strong> (Pertini) n. <strong>217<\/strong> del <strong>1982<\/strong>.<\/p>\n<p>La Costituzione italiana sempre nell&#8217;<strong>art. 10, al comma terzo,<\/strong> riconosce inoltre allo straniero un <strong>diritto soggettivo perfetto <\/strong>(ovvero non comprimibile) che arriva anche a bloccarne l&#8217;espulsione, <strong>il c.d. asilo politico<\/strong>, stabilendo che &#8220;<em>Lo straniero, al\u00a0 quale\u00a0 sia\u00a0 impedito\u00a0 nel suo paese l&#8217;effettivo esercizio\u00a0 delle\u00a0 <strong>libert\u00e0\u00a0 democratiche garantite dalla Costituzione italiana<\/strong>, ha <strong>diritto d&#8217;asilo <\/strong>nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge&#8221;. <\/em>Il diritto d&#8217;asilo \u00e8 previsto anche dall&#8217;art. 14 della <strong>Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo,<\/strong> approvata il 10 dicembre <strong>1948 <\/strong>\u00a0dall&#8217;Assemblea delle Nazioni Unite (ONU, nata il 24 ottobre 1945), come diritto di ogni individuo di cercare in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. La norma prescinde\u00a0 dallo <em>status<\/em> di profugo o di fuoriuscito e lo <em>status<\/em> dello straniero una volta titolare dell&#8217;asilo \u00e8 conforme a quello dei <strong>&#8220;rifugiati&#8221;<\/strong> di cui alla <strong>Convenzione di Ginevra firmata<\/strong> del 28 luglio <strong>1951 <\/strong>dai plenipotenziari delle Nazioni Unite e recepita dall&#8217;Italia con <strong>legge 722<\/strong> del luglio <strong>1954.<\/strong><\/p>\n<p>Sulla materia dell&#8217;asilo \u00e8 intervenuta anche <strong>la Convenzione di Dublino<\/strong> del 15 giugno <strong>1990<\/strong> (governo Andreotti VI Pentapartito), poi sostituita dal <strong>Regolamento (CE) n. 343<\/strong> del 18 febbraio <strong>2003<\/strong> del Consiglio, cd. <strong>Dublino II<\/strong> (governo Berlusconi II-Casa delle Libert\u00e0) ed infine dal <strong>Regolamento (UE) n. 604 <\/strong>del 26 giugno<strong> 2013<\/strong> del Parlamento europeo e del Consiglio, cd. <strong>Dublino III <\/strong>(governo Letta-Grande coalizione) che stabilisce<em> &#8220;i criteri e i meccanismi di determinazione dello <strong>Stato membro competente per l\u2019esame di una domanda di protezione internazionale<\/strong> presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)<\/em>&#8220;, pubblicato sulla G.U.U.E. IT L 180 del 29.06.2013. I Regolamenti\u00a0 europei (e la loro &#8220;rifusione&#8221; che, in gergo europeo, significa raggruppare e integrare le norme precedenti in materia), com&#8217;\u00e8 noto, non necessitano di recepimento nel diritto interno e sono <strong>obbligatori e direttamente applicabili<\/strong> in tutti gli Stati membri. Il principio generale alla base del Dublino III \u00e8 lo stesso della vecchia Convenzione e del Dublino II: ogni domanda di asilo deve essere esaminata <strong>da un solo Stato membro<\/strong> e <strong>la competenza per l\u2019esame<\/strong> di una domanda di protezione internazionale ricade <em>in primis<\/em> sullo Stato che ha svolto il<strong> maggior ruolo in relazione all\u2019ingresso e al soggiorno <\/strong>del richiedente nel territorio degli Stati membri (cfr. Capo III, artt. da 7 a 15 e in particolare l&#8217;art. 13, comma 1, che recita: &#8220;<em>Quando \u00e8 accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all\u2019articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603\/2013, che il richiedente ha<strong> varcato illegalmente<\/strong>, <strong>per via terrestre, marittima o aerea,<\/strong> in provenienza da un paese terzo, <strong>la frontiera<\/strong> di uno Stato membro, <strong>lo Stato membro in questione \u00e8 competente <\/strong>per l\u2019esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilit\u00e0 cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera<\/em><em>). <\/em>Inoltre chi ottiene la protezione internazionale non ha poi la possibilit\u00e0 di lavorare regolarmente in un altro Stato UE e ci\u00f2 significa che, salvo eccezioni, lo Stato che viene individuato dal sistema Dublino come c<strong>ompetente <\/strong>ad esaminare la domanda sar\u00e0 poi anche lo Stato in cui l\u2019interessato <strong>dovr\u00e0 rimanere<\/strong> una volta ottenuta la protezione. Tale disciplina non tiene conto n\u00e9 delle aspirazioni dei singoli o dei loro legami familiari o culturali con alcuni Paesi n\u00e9 delle concrete prospettive di trovare un\u2019occupazione nei diversi Paesi europei, per cui appare opportuna e anche necessaria una <strong>riforma del regolamento di Dublino <\/strong>(pur accettato dai diversi Governi italiani succedutisi) che preveda un meccanismo pi\u00f9 equo e sostenibile per determinare lo<strong> Stato membro competente<\/strong> per l\u2019esame delle domande di asilo.<\/p>\n<p>L&#8217;Unione europea nel frattempo, su proposta della Commissione e in parziale deroga al Dublino III, ha adottato nel maggio 2015 lo strumento programmatico dei <strong>ricollocamenti (&#8220;relocation&#8221;) <\/strong>per alleggerire la pressione del fenomeno migratorio sui sistemi di accoglienza nazionali soprattutto di <strong>Italia e Grecia,<\/strong> per ragioni geografiche di confine marittimo dell&#8217;area Schengen<strong>. <\/strong>Il primo piano, adottato con decisione del Consiglio dell&#8217;UE del settembre 2015, prevedeva il ricollocamento dai due Paesi di 160.000 profughi <strong>in evidente bisogno di protezione internazionale<\/strong>, obiettivo poi ridotto a circa 98.000 persone dopo l&#8217;accordo con la <strong>Turchia<\/strong> del marzo 2016, ma lo stesso \u00e8 risultato assai difficile da centrare, nonostante gli incentivi economici europei, in quanto a maggio 2018\u00a0 i profughi ricollocati risultavano essere\u00a0 circa <strong>12.700 dall&#8217;Italia<\/strong> e circa <strong>22.000 dalla Grecia<\/strong>, stante anche il fatto che Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia<strong> (cd. blocco di Visegrad<\/strong>) hanno rifiutato o comunque non attuato affatto la loro partecipazione.<\/p>\n<p>La Costituzione all&#8217;<strong>art. 10, comma quarto<\/strong>, prevede infine che<strong> l&#8217;estradizione<\/strong> (consegna ad autorit\u00e0 giudiziarie straniere) dello straniero rifugiatosi in Italia, al pari di quella del cittadino italiano (art. 26, comma secondo,Cost.), <strong>non \u00e8 ammessa per reati politici<\/strong>, cio\u00e8 per quei reati che sono puniti per fini di persecuzione politica e non comprendono i reati palesemente contrari alla Costituzione, come ad es. i reati di terrorismo.<\/p>\n<p><strong>Il trattato di Lisbona<\/strong>, firmato il 13 dicembre <strong>2007 <\/strong>e in vigore dal dicembre <strong>2009<\/strong>, con il nuovo art. 6 del T.U.E. ha riconosciuto alla <strong>Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE) o Carta di Nizza,<\/strong> proclamata dapprima dal Consiglio europeo il 7 dicembre <strong>2000 <\/strong>e poi con adattamenti a Strasburgo dal Parlamento, Consiglio e Commissione il 12 dicembre 2007, lo stesso valore giuridico dei trattati rendendo <strong>vincolanti<\/strong> sia per le Istituzioni europee che per gli Stati membri i <strong>valori fondamentali dell&#8217;Unione<\/strong> contenuti nei 54 articoli raggruppati in sei Titoli: <strong>dignit\u00e0, libert\u00e0, uguaglianza, solidariet\u00e0, cittadinanza e giustizia<\/strong>, oltre le disposizioni generali contenenti anche il raccordo con la <strong>CEDU, <\/strong>sopra citata<strong>. <\/strong>La Carta europea ,oltre alle norme sui diritti di ogni persona, contiene anche disposizioni specifiche sui <strong>diritti degli stranieri,<\/strong> quali il diritto per i lavoratori stranieri a <strong>condizioni di lavoro equivalenti<\/strong> a quelle dei cittadini dell&#8217;Unione (art. 15), <strong>il diritto di asilo<\/strong> garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del &#8217;51 e dal protocollo estensivo del &#8217;67 relativi allo <em>status<\/em> dei rifugiati e a norma dei trattati sull&#8217;UE (art. 18), il divieto di <strong>espulsioni collettive<\/strong> e \u00a0di <strong>allontanamento, espulsione o estradizione<\/strong>\u00a0 verso Stati in cui esista il serio rischio di\u00a0 sottoposizione alla pena di morte, alla tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 19) e il <strong>divieto di qualsiasi forma di discriminazione<\/strong> fondata, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l\u2019origine etnica o sociale, la lingua, la religione e in base alla nazionalit\u00e0 (art. 21).<\/p>\n<p>Con la <strong>Convenzione di applicazione dell&#8217;Accordo di Schengen<\/strong> firmata il 19 giugno <strong>1990<\/strong> da Belgio,\u00a0 Francia, Germania Ovest, Lussemburgo e Olanda, i cinque paesi che gi\u00e0 avevano sottoscritto l&#8217;Accordo nel giugno <strong>1985<\/strong>, erano state nel frattempo <strong>abolite tutte le frontiere interne <\/strong>tra gli Stati aderenti sostituendole con<strong> un&#8217;unica frontiera esterna,<\/strong> lungo la quale i controlli all\u2019ingresso<strong> nello &#8220;spazio Schengen&#8221;<\/strong> venivano effettuati secondo procedure identiche. A tale Convenzione nel novembre 1990 (governo Andreotti VI) ha aderito anche l&#8217;Italia, che poi l&#8217;ha ratificata con <strong>legge n. 388<\/strong> del <strong>1993,<\/strong> come anche altri Stati europei e la stessa \u00e8 entrata in vigore nell&#8217;anno <strong>1995. <\/strong>L&#8217;integrazione di Schengen \u00e8 stata poi inserita nel quadro legislativo dell&#8217;Unione europea attraverso il <strong>trattato di Amsterdam<\/strong> dell&#8217;ottobre <strong>1997<\/strong>. Con <strong>regolamento <\/strong>del Consiglio dell&#8217;UE<strong> n.\u00a0 2007 del 2004,<\/strong> modificato con regolamenti 1168\/2011 e 656\/2014, \u00e8 stata anche istituita <strong>l&#8217;Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne<\/strong> degli Stati membri dell&#8217;Unione europea con sede operativa a <strong>Varsavia, <\/strong>meglio conosciuta con il nome di <strong>Frontex<\/strong> (abbr. di Fronti\u00e8res ext\u00e9rieures)<strong>. <\/strong>L&#8217;Agenzia aveva tra i suoi obiettivi e compiti quelli di pianificare e coordinare le azioni congiunte di<strong> pattugliamento<\/strong> <strong>delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati membri<\/strong>,\u00a0 di appoggiare gli stessi in <strong>operazioni comuni di rimpatrio congiunto dei migranti irregolari<\/strong> e di aiutare quelli che necessitavano di un&#8217;assistenza, operativa o tecnica, di <strong>rinforzo nel controllo delle frontiere esterne<\/strong>.\u00a0 Le pressanti richieste degli Stati membri di una riforma pi\u00f9 incisiva hanno portato la Commissione all\u2019elaborazione di un piano per rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dell\u2019Unione, che prevedeva la creazione di una nuova Agenzia sostitutiva di Frontex, ma con poteri nettamente maggiori. Tale proposta ha portato all\u2019approvazione del <strong>regolamento<\/strong> del Parlamento europeo e del Consiglio <strong>n. 1624<\/strong> del 14\u00a0 settembre <strong>2016<\/strong> che ha di fatto abrogato Frontex ed istituito l&#8217;Agenzia europea della <strong>Guardia di frontiera e costiera europea<\/strong>, con compiti ampliati, maggiore autonomia operativa e pi\u00f9 consistenti risorse economiche rispetto a Frontex. L&#8217;innovazione sembra muoversi, anche nel settore della gestione delle frontiere e della migrazione, nella giusta direzione e cio\u00e8 di garantire ai cittadini europei <strong>pi\u00f9 Europa<\/strong>, tramite la realizzazione di una <strong>gestione integrata anche delle frontiere esterne,<\/strong> come prevede l&#8217;art. 1 del regolamento:<strong> &#8220;<\/strong><em>Ci\u00f2 implica affrontare <strong>le sfide migratorie<\/strong> e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo cos\u00ec <strong>a lottare contro la criminalit\u00e0 grave<\/strong> di dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell&#8217;Unione, <strong>nel pieno rispetto dei diritti fondamentali<\/strong> e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno&#8221;. <\/em>A tale iniziativa di istituzione di una Guardia di frontiera e costiera europea va aggiunta anche la <strong>cd. operazione Sophia<\/strong>, ufficialmente &#8220;European Union Naval Force Mediterranean&#8221; (EUNAVFOR Med) ovvero <strong>Forza navale mediterranea dell&#8217;Unione europea<\/strong>, con sede operativa a <strong>Roma<\/strong> e con nave ammiraglia prima la &#8220;Cavour&#8221;, poi la &#8220;Garibaldi&#8221; ed ora la <strong>&#8220;San Giusto&#8221;<\/strong> della Marina militare italiana. Si tratta dell&#8217;<strong>operazione<\/strong> <strong>militare lanciata dall&#8217;UE<\/strong> nel giugno <strong>2015<\/strong> a seguito dei naufragi di diverse imbarcazioni che trasportavano <strong>migranti e richiedenti asilo<\/strong> dalla Libia e volta a <strong>neutralizzare le rotte della<\/strong> <strong>tratta dei migranti<\/strong> nel Mediterraneo, nonch\u00e9 a ridurre la <strong>perdita di vite umane in mare<\/strong>. La Sophia ha fatto seguito all&#8217;operazione di ricerca e soccorso <strong>Mare nostrum<\/strong> del Governo italiano nel 2013\u00a0 e a quella, nel 2014, di controllo delle frontiere esterne <strong>Triton (<\/strong>dal 2018 operazione<strong> Themis) <\/strong>dell&#8217;Agenzia Frontex<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Lo Stato italiano ha tardato a dare\u00a0 <strong>attuazione legislativa all&#8217;art. 10 della Costituzione,<\/strong> anche perch\u00e9 in Italia, tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni &#8217;70, ha avuto luogo piuttosto <strong>una forte emigrazione all&#8217;estero<\/strong> (c.d. migrazione europea) e, in assenza di veri flussi d&#8217;immigrazione, la disciplina dello <em>status<\/em> dello straniero era basata su semplici provvedimenti amministrativi. Poi l&#8217;inizio e la crescita del fenomeno<strong> dell&#8217;immigrazione nei Paesi pi\u00f9 sviluppati dell&#8217;Europa occidentale<\/strong> ha portato il nostro legislatore ad adottare negli anni &#8217;80 e &#8217;90 del secolo scorso sia una serie di norme di legge urgenti per il controllo dei flussi dell&#8217;immigrazione, sia la <strong>legge<\/strong> <strong>n. 943<\/strong> del 30 dicembre <strong>1986<\/strong> (c.d.<strong> legge De Michelis<\/strong>-governo Craxi II) che affrontava in modo pi\u00f9 organico <strong>lo <em>status <\/em>dei lavoratori extracomunitari<\/strong> <strong>immigrati<\/strong> recependo alcuni principi della <strong>Convenzione sui lavoratori migranti<\/strong> del 24 giugno <strong>1975 <\/strong>dell&#8217;Organizzazione internazionale del lavoro <strong>(O.I.L.)<\/strong> che tendeva a parificare i lavoratori subordinati extracomunitari a quelli comunitari e italiani.<\/p>\n<p>E&#8217; per\u00f2 solo con la <strong>legge n. 40<\/strong> del 6 marzo <strong>1998<\/strong> (c.d.<strong> legge Turco-Napolitano<\/strong>-governo Prodi I), le cui finalit\u00e0 e disposizioni sono poi confluite nel <strong>decreto legislativo <\/strong>(delegato)<strong> n. 286 del 25 luglio 1998, <\/strong>recante il <strong>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero <\/strong>(<strong>T.U.I<\/strong>.-sempre governo Prodi I), che \u00e8 stata dettata una <strong>disciplina organica<\/strong> della materia imperniata sulle &#8220;<strong>politiche migratorie&#8221; <\/strong>come definite nell&#8217;art.<strong> 3 <\/strong>che, tra l&#8217;altro, \u00e8 rimasto negli anni sostanzialmente invariato. \u00a0Il regolamento d&#8217;attuazione del T.U.I. \u00e8 stato approvato con\u00a0 <strong>d.P.R.<\/strong> (Ciampi) n.<strong> 394 <\/strong>del 31 agosto <strong>1999<\/strong> (governo D&#8217;Alema).<\/p>\n<p>Il T.U.I. \u00e8 stato poi pi\u00f9 volte modificato e integrato, anche sostanzialmente, da parte dei diversi governi e maggioranze succedutisi nel tempo, a partire dalla <strong>legge n. 189 <\/strong>del 3 luglio<strong> 2002 (<\/strong>c.d.<strong> legge Bossi-Fini-<\/strong>governo Berlusconi II), con altrettante modifiche al regolamento d&#8217;attuazione con <strong>d.P.R.<\/strong> (Ciampi) n. <strong>334<\/strong> del 18 ottobre <strong>2004<\/strong> (sempre governo Berlusconi II), fino ad arrivare, da ultimo, al <strong>decreto legge<\/strong> n. <strong>113<\/strong> del 4 ottobre<strong> 2018 <\/strong>(c.d. <strong>decreto Salvini<\/strong>-governo Conte) che, tra l&#8217;altro, appariva privo dei requisiti di straordinariet\u00e0 della situazione, di necessit\u00e0 e d&#8217;urgenza di cui all&#8217;art. 77 Cost., e nondimeno \u00a0convertito in <strong>legge n. 132<\/strong> del <strong>2018 <\/strong>anche se mediante ricorso alla questione di fiducia posta dal Governo.<\/p>\n<p><em>(Fine prima parte)<\/em><\/p>\n<p>Li 6 febbraio 2019<\/p>\n<p>Dr. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale della Provincia di Perugia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una attenta lettura della legislazione su un argomento di grande attualit\u00e0. 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