{"id":1548,"date":"2018-12-18T23:00:45","date_gmt":"2018-12-18T22:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1548"},"modified":"2018-12-18T23:00:45","modified_gmt":"2018-12-18T22:00:45","slug":"dallo-statuto-della-monarchia-sabauda-1848-alla-costituzione-della-repubblica-italiana-1948","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1548","title":{"rendered":"Dallo Statuto  della Monarchia sabauda (1848) alla Costituzione della Repubblica italiana (1948)."},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\">Un ricco e documentato studio del dott. Alfonso Gentili, ex segretario generale della Provincia di Perugia<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?attachment_id=1385\" rel=\"attachment wp-att-1385\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-full wp-image-1385\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" width=\"221\" height=\"228\" \/><\/a>Nell&#8217;anno <strong>2018 <\/strong>ricorre il <strong>70\u00b0 anniversario<\/strong> dell&#8217;entrata in vigore della <strong>Costituzione della Repubblica Italiana<\/strong> ed anche il 170\u00b0 anniversario dello <strong>Statuto della Monarchia<\/strong> del Regno di Sardegna e poi <strong>Regno d&#8217;Italia <\/strong>(1861-1946). Lo Stato italiano proviene infatti dal <strong>Regno di Sardegna<\/strong> che comprendeva,\u00a0 oltre l&#8217;isola, anche la Liguria, il Piemonte, la Valle d&#8217;Aosta, una piccola parte della Lombardia, la Savoia e il Nizzardo con capitale a Torino e si \u00a0era dotato\u00a0 di un moderno &#8220;<strong>Statuto Legge Fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia&#8221; <\/strong>di\u00a0 84 articoli<strong> &#8220;<\/strong>dato&#8221; da <strong>Carlo Alberto di Savoia<\/strong> (Re di Sardegna dal 1831 al 1849) il <strong>4 marzo 1848,<\/strong> anno di grandi rivoluzioni in Europa. Si trattava di un tipo di carta costituzionale c.d. <strong>ottriata (octroy\u00e9<\/strong>), cio\u00e8 <strong>concessa <\/strong>ai sudditi in modo spontaneo da un\u00a0 sovrano che in precedenza governava una <strong>monarchia assoluta <\/strong>(dove il monarca deteneva tutti i poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, a lui derivanti da una fonte originaria, svincolata dalla volont\u00e0 del popolo come invece nella Repubblica) trasformandola cos\u00ec in <strong>monarchia costituzionale <\/strong>(con l&#8217;introduzione del principio della separazione dei poteri tra il Re e il Parlamento e di alcuni diritti dei cittadini)<strong>.\u00a0 Lo Statuto Albertino <\/strong>\u00e8 rimasto in vigore per circa cento anni regolando il <strong>Regno d&#8217;Italia, <\/strong>proclamato con legge del \u00a0<strong>17 marzo<\/strong> <strong>1861<\/strong> <em>(&#8220;Il Re Vittorio Emanuele II assume per s\u00e9 e suoi successori il titolo di Re d&#8217;Italia&#8221;),<\/em> che\u00a0 si era intanto formato con le annessioni, accompagnate da plebisciti, della Lombardia, Toscana, Emilia, Marche, Umbria \u00a0e del Regno delle Due Sicilie e che \u00e8 stato \u00a0poi completato\u00a0 con il Trentino, l&#8217;Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia\u00a0 dopo la fine della Grande guerra con il trattato di Saint-Germain del settembre 1919.<!--more--><\/p>\n<p>Lo Statuto Albertino ha introdotto nella Monarchia\u00a0 <strong>istituzioni nuove<\/strong> rispetto a\u00a0 quelle dello <strong>Stato assoluto<\/strong> ormai in crisi e parzialmente rappresentative come in tutti gli <strong>Stati liberali <\/strong>(basati\u00a0 sull&#8217;ideologia liberista e individualista, sull&#8217;idea di Stato minimo\u00a0 e sulla libera iniziativa privata) che sono nati tra fine &#8216;700 e prima met\u00e0 &#8216;800, a seguito dell&#8217;affermazione della borghesia e dell&#8217;economia di mercato collegata\u00a0 al nuovo modo di produzione capitalistico. Istituiva infatti una <strong>Camera elettiva<\/strong> composta da Deputati scelti dai Collegi elettorali con diritto di voto limitato a pochi cittadini\u00a0 maschi sulla base del censo e della cultura, poi esteso progressivamente al suffragio quasi universale maschile e con 21 anni compiuti. I Deputati rappresentavano per 5 anni la Nazione in generale, senza mandato imperativo. Prevedeva inoltre un <strong>Senato<\/strong> composto da membri nominati a vita dal Re e scelti tra determinate categorie, nonch\u00e9 un <strong>Governo<\/strong> <strong>Monarchico<\/strong> Rappresentativo composto da Ministri nominati dal Re e di sua fiducia. Il potere legislativo era esercitato dal Re e dalle due Camere, Il potere esecutivo apparteneva al Re solo, che era il <strong>Capo Supremo dello Stato<\/strong> e nominava tutte le cariche dello stesso. In esso erano contenuti anche nove importanti articoli relativi <strong>ai diritti e i doveri dei cittadini<\/strong>. Lo Statuto Albertino era per\u00f2 una <strong>carta costituzionale &#8220;flessibile&#8221; <\/strong>e cio\u00e8 di grado pari a quello delle leggi ordinarie che potevano facilmente modificarla \u00a0anche totalmente e quindi era <strong>priva di una garanzia vera<\/strong> a tutela delle <strong>norme fondamentali<\/strong> di uno Stato, che devono prevalere non solo sulle leggi ordinarie precedenti ma anche su quelle successive proprio perch\u00e9 di rango inferiore.<\/p>\n<p>Le vicende storiche hanno dimostrato <strong>l&#8217;intrinseca debolezza<\/strong>\u00a0 di quella legge fondamentale soprattutto nella parte che doveva garantire <strong>i diritti di libert\u00e0 dei cittadini<\/strong> che si\u00a0 andarono via via affievolendo ad opera delle <strong>leggi di polizia e misure eccezionali<\/strong> della seconda met\u00e0 e fine &#8216;800 fino alla cessazione totale\u00a0 di tali libert\u00e0 ad opera del <strong>fascismo<\/strong> che, nel &#8220;ventennio&#8221;(1922-1943), rivoluzion\u00f2 lo Stato liberale trasformandolo in un <strong>regime dittatoriale (Stato totalitario) <\/strong>e arriv\u00f2 ad approvare, 80 anni fa, la vergogna delle <strong>leggi razziali fasciste<\/strong> (R.D.L. nn. 1381,1390,1728,1779 del 1938 e leggi nn. 1024,1054, 1055 del 1939 e nn. 142, 517 del 1942), rivolte prevalentemente contro le persone di religione ebraica e applicate prima dal regime e poi dalla c.d. repubblica di Sal\u00f2 (tecnicamente <strong>Stato\u00a0 fantoccio, <\/strong>formalmente guidato da Mussolini ma voluto dalla Germana nazista ed effettivamente diretto dalle sue forze di occupazione in Italia), poi abrogate durante il <strong>Regno del Sud <\/strong>con i R.D.L. nn. 25 e 26 del <strong>gennaio 1944.<\/strong> Lo Statuto Albertino, anche se solo formalmente, \u00e8 rimasto comunque vigente nell&#8217;Italia unita fino all&#8217;approvazione della <strong>Costituzione repubblicana<\/strong>.<\/p>\n<p>Durante la seconda guerra mondiale (1939-1945), con l&#8217;Italia fascista che faceva parte del c.d. <strong>Asse<\/strong> Berlino-Roma-Tokio ed era entrata in guerra a fianco della Germania nazista di Hitler il 10 giugno 1940, <strong>nell&#8217;anno 1943<\/strong>, dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia il 10 luglio \u00a0e l&#8217;approvazione dell&#8217;ordine del giorno di &#8220;sfiducia&#8221; al Duce\u00a0 da parte del Gran Consiglio del fascismo,\u00a0 <strong>il 25 luglio<\/strong> il Re Vittorio Emanuele III (1900-1944) revoc\u00f2 da primo ministro Mussolini, ne ordin\u00f2 l&#8217;arresto e nomin\u00f2 al suo posto il maresciallo<strong> Pietro Badoglio <\/strong>visto che la guerra stava per essere perduta\u00a0 e per cercare di restaurare un governo monarchico puro. Con <strong>l&#8217;armistizio di Cassibile <\/strong>nella Sicilia liberata, firmato dal generale Castellano per il \u00a0<strong>governo militare Badoglio I<\/strong> (luglio &#8217;43- aprile &#8217;44) e da un delegato del generale Eisenhover, Comandante in capo delle forze Alleate e proclamato <strong>l&#8217;8 settembre 1943, il Regno d&#8217;Italia<\/strong>\u00a0 cess\u00f2 le ostilit\u00e0 contro gli <strong>Alleati <\/strong>(<strong>Regno Unito<\/strong>\u00a0 con Churchill e <strong>Stati Uniti d&#8217;America<\/strong> con Roosevelt, oltre la <strong>Francia <\/strong>con De Gaulle capo del CFLN e Presidente del governo provvisorio ed anche l&#8217;<strong>Unione Sovietica<\/strong> con Stalin e la <strong>Cina<\/strong> con Chiang-Kai-sheK) e divent\u00f2 <strong>cobelligerante a fianco degli Alleati <\/strong>stessi dichiarando guerra, il 13 ottobre, alla Germania nazista che, dopo l&#8217;armistizio dell&#8217;8 settembre e lo sbarco degli alleati a Salerno, aveva <strong>occupato <\/strong>con le sue divisioni della Wehrmacht e delle SS l&#8217;Italia centro-settentrionale.<\/p>\n<p><strong>N<\/strong><strong>ell&#8217;anno 1944<\/strong> lo Statuto Albertino venne in gran parte sostituto dalla c.d.<strong>&#8220;Costituzione provvisoria&#8221;<\/strong> a seguito della soluzione di emergenza, atipica e transitoria, da attuare dopo la liberazione di Roma (poi avvenuta il 4 giugno), come mediata da Enrico De Nicola e derivante dall&#8217;iniziativa di Palmiro Togliatti di anteporre la lotta antifascista alla deposizione della Monarchia entrando nel <strong>governo Badoglio II<\/strong> (22 aprile-18 giugno &#8217;44), <strong>il primo governo politico post-fascista<\/strong> sostenuto dai sei partiti del <strong>C.L.N.<\/strong> e con Vicepresidente Togliatti. La soluzione transitoria era stata sancita nel <strong><em>&#8220;Patto di Salerno&#8221;, <\/em><\/strong>sede del governo Badoglio, dell&#8217;aprile &#8217;44 (c.d. svolta di Salerno), in base al quale il Re Vittorio Emanuele III si sarebbe ritirato a vita privata e avrebbe nominato il figlio, Umberto di Savoia, <strong>Luogotenente<\/strong> (non Re) <strong>del Regno<\/strong> (e non del Re, con richiamo invece alla Corona), come in effetti avvenne il 5 giugno &#8217;44, e un&#8217;<strong>Assemblea costituente<\/strong> avrebbe poi deciso la forma istituzionale del nuovo Stato italiano dopo la fine della guerra. In proposito la <strong>Campagna d&#8217;Italia<\/strong> (1943-1945) condotta dagli Alleati lungo le successive linee difensive tedesche finir\u00e0 con la\u00a0 sconfitta totale delle forze armate nazifasciste e la formale <strong>Resa incondizionata di Caserta <\/strong>del 29 aprile<strong>, <\/strong>divenuta effettiva il 2 maggio; nella <strong>guerra di liberazione italiana,<\/strong> condotta dall&#8217;Esercito cobelligerante italiano e dalle Brigate partigiane nell&#8217;ambito della <strong>Resistenza<\/strong> durante la Campagna d&#8217;Italia, la data del\u00a0 <strong>25 aprile 1945, <\/strong>in cui il CLN Alta Italia proclam\u00f2 l&#8217;insurrezione generale\u00a0 nei territori ancora occupati dai nazifascisti con la liberazione in particolare\u00a0 di Milano e Torino, verr\u00e0 scelta, con legge 260 del 1949 sulle ricorrenze festive, come<strong> anniversario simbolico della liberazione<\/strong> di tutto il territorio nazionale dalla <strong>dittatura<\/strong> fascista e dall&#8217;<strong>occupazione<\/strong> nazista in Italia\u00a0 e di fatto\u00a0 della fine della seconda guerra mondiale nel nostro Paese.<\/p>\n<p>Il <strong>18 giugno 1944<\/strong> \u00a0venne quindi costituito il <strong>primo Governo di Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.)<\/strong> e cio\u00e8 dell&#8217;organo che provvisoriamente sostituiva le Camere e designava in modo vincolante il Governo alla Corona. Il C.L.N. era composto da rappresentanti dei<strong> sei partiti antifascisti<\/strong> e cio\u00e8 del <strong>partito socialista italiano di unit\u00e0 proletaria, partito comunista italiano, partito d&#8217;azione, partito della democrazia cristiana, partito liberale italiano e partito democratico del lavoro<\/strong> ai quali, nel periodo dei governi del maresciallo Badoglio, talvolta si aggiungeva il <strong>partito repubblicano italiano<\/strong> che, pur perseguendo un&#8217;azione politica concorde, non aveva formalmente\u00a0 aderito al <strong>patto di unit\u00e0 d&#8217;azione<\/strong> nel campo politico e in quello della lotta contro i tedeschi e i fascisti stretto tra gli altri e dal quale nacquero appunto i <strong>Comitati di Liberazione Nazionale<\/strong>. La Presidenza del Consiglio dei ministri \u00a0dei <strong>governi di C.L<\/strong>.N. fu affidata prima al Presidente del C.L.N. <strong>Ivanoe Bonomi<\/strong> (pDL- 18 giugno 1944-21 giugno 1945- governi Bonomi II e III), poi a <strong>Ferruccio Parri<\/strong> (PdA- 21 giugno 1945-10 dicembre 1945) e infine ad <strong>Alcide De Gasperi<\/strong> (DC-governo De Gasperi I-dicembre 1945-luglio 1946, ultimo governo del Regno d&#8217;Italia), <strong>tutti di unit\u00e0 nazionale<\/strong>, composti da DC, PCI,PSIUP,PLI,PdA e pDL \u00a0e nominati dal Luogotenente del Regno <strong>Umberto II<em>. <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con il decreto-legge luogotenenziale <strong>25 giugno 1944, n. 151<\/strong> (poi convertito in legge in sede di promulgazione della Costituzione con la disposizione transitoria XV) fu approvata la sopracitata <strong>&#8220;Costituzione provvisoria&#8221;<\/strong> che assegnava appunto la scelta delle\u00a0 forme istituzionali al popolo italiano mediante l&#8217;<strong>elezione<\/strong>, <strong>a suffragio universale <\/strong>diretto e segreto, di <strong>un&#8217;Assemblea costituente <\/strong>per deliberare la nuova Costituzione ad avvenuta liberazione del territorio nazionale e attribuiva al Governo, oltre il potere amministrativo, anche il potere legislativo con promulgazione delle leggi da parte del Luogotenente generale del Regno fino all&#8217;entrata in funzione del nuovo Parlamento che li avrebbe dovuti approvare, come poi avvenne. La&#8221;Costituzione provvisoria&#8221; fu in seguito parzialmente modificata e completata\u00a0 con il decreto legislativo luogotenenziale <strong>16 marzo 1946, n. 48,<\/strong> che in particolare demand\u00f2 alla <strong>diretta volont\u00e0 popolare, mediante referendum<\/strong>, la scelta della forma istituzionale del nuovo Stato italiano, come poi avvenne nelle elezioni dei giorni <strong>2 e 3 giugno 1946<\/strong> (le prime <strong>elezioni libere<\/strong> dopo il <strong>1924<\/strong>, anno delle elezioni per la \u00a0Camera e del rapimento e assassinio di<strong> Giacomo Matteotti<\/strong> -Deputato e segretario del PSU), in cui gli elettori e, per la prima volta, anche <strong>le elettrici<\/strong> espressero il voto per il <strong>referendum istituzionale, <\/strong>scegliendo l<strong>a Repubblica<\/strong> \u00a0come accertato definitivamente dalla Corte di Cassazione, e contemporaneamente per <strong>l&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea costituente<\/strong>. Ai governi del Regno fecero seguito, dopo il referendum istituzionale e<strong> la nascita della Repubblica Italiana,<\/strong> i due \u00a0governi sempre <strong>di C.L.N. e di unit\u00e0 nazionale<\/strong> <strong>De Gasperi II e III<\/strong> (luglio 1946-giugno 1947- DC,PCI,PSIUP,PRI), nonch\u00e9 il <strong>governo di centrismo<\/strong> <strong>De Gasperi IV<\/strong> (giugno 1947-maggio 1948-DC,PSDI,PLI,PRI), primo\u00a0 di una serie di <strong>governi centristi<\/strong>, di coalizione o monocolori DC con appoggi esterni, fino all&#8217;<strong>anno 1963. <\/strong>Avranno poi inizio i <strong>\u00a0governi di centro-sinistra&#8221;organico&#8221;<\/strong> <strong>Moro I,II,III <\/strong>(dicembre 1963-giugno 1968-DC,PSI,PSDI,PRI) con la presenza di esponenti socialisti per la prima volta dal 1947, dopo <strong>l&#8217;accordo storico tra DC e PSI<\/strong> di Nenni voluto da <strong>Aldo Moro<\/strong> di cui ricorre quest&#8217;anno il <strong>40\u00b0 anniversario della morte il 9 maggio 1978<\/strong>, assassinato dalle Brigate rosse dopo il rapimento del 16 marzo e l&#8217;uccisione degli uomini della sua scorta. Moro negli anni 1974-1976 (governi Moro IV e V) promuover\u00e0 anche la <strong>strategia dell&#8217;attenzione<\/strong> verso il PCI di <strong>Enrico Berlinguer<\/strong> (Segretario dal 1972 alla scomparsa nel 1984), teorico del <strong>compromesso storico <\/strong>nell&#8217;ambito del progetto politico e ideologico dell&#8217;<strong>eurocomunismo<\/strong> con il distacco dall&#8217;URSS, che per\u00f2 non porter\u00e0 il PCI a partecipare direttamente al governo del Paese, ma solo alla <strong>non opposizione<\/strong> <strong>o appoggio esterno <\/strong>(insieme a PSI,PSDI,PRI e PLI) ai governi monocolore<strong> di<\/strong> <strong>solidariet\u00e0 nazionale Andreotti III<\/strong> <strong>e IV<\/strong> (1976 &#8211; 1979).<\/p>\n<p><strong>L&#8217;Assemblea costituente<\/strong> (giugno 1946-gennaio 1948), composta da<strong> 556 Deputati<\/strong> (207 della DC, 115 del PSIUP, 104 del PCI, 33 del PLI, 30 dell&#8217;UQ, 23 del PRI, 16 del BNL, 9 del pDL, 7 del PdA e\u00a0 gli altri 12 di partiti e movimenti minori)i e con Presidenti prima <strong>Giuseppe Saragat<\/strong> (PSIUP) e poi <strong>Umberto Terracini<\/strong> (PCI), come primo atto, il 28 giugno 1946 nomin\u00f2<strong> Capo provvisorio dello Stato<\/strong> l&#8217;avvocato <strong>Enrico De Nicola <\/strong>(PLI-luglio 1946-dicembre 1947) e <strong>primo Presidente della Repubblica italiana<\/strong> dal 1\u00b0 gennaio all&#8217;11 maggio 1948, cui succedette l&#8217;economista e accademico <strong>Luigi Einaudi (<\/strong>PLI<strong>&#8211;<\/strong>1948-1955) eletto dal nuovo Parlamento dopo le <strong>elezioni politiche del 18 e 19 aprile 1948<\/strong> con lo straordinario successo della DC guidata da De Gasperi e la netta sconfitta del Fronte Popolare Democratico del PCI E PSI dopo la scissione socialdemocratica di Saragat nel 1947. L&#8217;Assemblea inizi\u00f2 i suoi lavori creando la <strong>&#8220;Commissione dei settantacinque&#8221;<\/strong> con Presidente il giurista <strong>Meuccio Ruini<\/strong> e componenti i migliori nomi del diritto e della politica di allora (tra cui G. La Pira, G. Leone, A. Moro, C. Mortati, E.P. Taviani, E. Di Vittorio, N. Iotti, P. Togliatti, A. Giolitti, L. Basso, P. Calamandrei, A. Bozzi e altri) e che si articol\u00f2 in <strong>tre Sottocommissioni<\/strong> sui diritti e doveri dei cittadini, sull&#8217;organizzazione costituzionale dello Stato e sui rapporti economici e sociali.<\/p>\n<p><strong>La Costituzione della Repubblica italiana, <\/strong>che costituisce il <strong>patto fondativo della nostra democrazia, \u00e8 <\/strong>composta di 139 articoli suddivisi in <strong>Principi fondamentali<\/strong>, Parte I-<strong>Diritti e doveri dei cittadini<\/strong> e Parte II-<strong>Ordinamento della Repubblica<\/strong> , oltre XVIII <strong>disposizioni transitorie e finali,<\/strong> fu approvata dall&#8217;Assemblea costituente il <strong>22 dicembre 1947<\/strong> dopo 163 sedute in aula, venne promulgata dal\u00a0 Capo dello Stato De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 298 (Ed. Str.), corredata della seguente clausola &#8220;<em>La Costituzione dovr\u00e0 essere fedelmente osservata come <strong>Legge fondamentale della Repubblica<\/strong> da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato&#8221;<\/em> ed \u00e8 entrata in vigore il <strong>1\u00b0 gennaio 1948.<\/strong><\/p>\n<p>La Costituzione repubblicana presenta alcune <strong>caratteristiche<\/strong> che derivano da scelte fondamentali e ben meditate dei nostri Costituenti. E&#8217; una <strong>Costituzione &#8220;lunga&#8221; <\/strong>diversamente dalle prime Costituzioni ottocentesche di regola <strong>&#8220;brevi&#8221;,<\/strong> che lasciavano troppo spazio alla legislazione ordinaria, secondo un&#8217;impostazione gi\u00e0 contrastata dal liberalismo di fine &#8216;800 e dalle democrazie del primo &#8216;900 con la Costituzione lunga di Weimar che instaurava una Repubblica democratica in Germania e quella della nuova Repubblica austriaca subito dopo la fine della prima guerra mondiale, entrambe caratterizzate da una <strong>maggiore<\/strong> <strong>sistematicit\u00e0<\/strong>. I nostri Costituenti, \u00a0nel 1947, optarono per una Costituzione lunga anche perch\u00e9 l&#8217;Italia usciva da una dittatura ed era forte l&#8217;esigenza di regolare dettagliatamente i<strong> principi fondamentali di libert\u00e0 e convivenza civile <\/strong>per rendere pi\u00f9 difficoltosi eventuali nuovi sovvertimenti degli stessi. Su questo aspetto l&#8217;attenzione deve essere sempre alta in quanto la Costituzione pu\u00f2 certo abbisognare di <strong>aggiornamenti<\/strong> ma non tali da\u00a0 comportare lo stravolgimento dei <strong>valori fondanti<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, dopo l&#8217;esperienza della precedente costituzione &#8220;<strong>flessibile&#8221;<\/strong> caratterizzante lo Statuto Albertino che, lasciato alla merc\u00e9 delle Camere, era stato via via demolito con semplici leggi ordinarie, i Costituenti italiani optarono per una <strong>Costituzione &#8220;rigida&#8221; <\/strong>non modificabile dalle leggi ordinarie ma solo da <strong>leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali<\/strong> con il procedimento particolare ed i limiti stabiliti rispettivamente dagli <strong>articoli 138 e 139<\/strong> della Costituzione stessa. Essa si \u00e8 cos\u00ec posta e si pone tuttora <strong>al vertice nella gerarchia delle fonti<\/strong> dell&#8217;ordinamento italiano. Per quanto riguarda il <strong>controllo di conformit\u00e0 <\/strong>delle leggi ordinarie alla Costituzione, fu scelto di affidarlo ad un organo apposito che \u00e8 <strong>la Corte costituzionale<\/strong> in quanto, in caso di accertato contrasto con la Costituzione di una norma di\u00a0 legge ordinaria, la stessa\u00a0 viene cancellata dall&#8217;ordinamento con effetto <em>erga omnes <\/em>(nei confronti di tutti) e non per il singolo caso, come sarebbe stato se fosse stato scelto un controllo costituzionale c.d. diffuso e cio\u00e8 affidato a tutti i giudici che avrebbe portato di sicuro ad interpretazioni difformi del diritto costituzionale.<\/p>\n<p>La terza scelta dei Costituenti fu quella del <strong>tipo di Repubblica <\/strong>e l&#8217;art. 1 afferma che <em>&#8220;L&#8217;Italia \u00e8 una Repubblica democratica&#8221;<\/em> <strong>(Stato Democratico) <\/strong>e che <em>&#8220;La sovranit\u00e0 appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione&#8221;<\/em> e cio\u00e8 che l&#8217;organo costituzionale originario \u00e8 il <strong>corpo elettorale<\/strong> o parte <strong>attiva<\/strong> del popolo ma esclude che la <strong>sovranit\u00e0 del popolo<\/strong> possa scavalcare qualunque norma <strong>(Stato di diritto)<\/strong> prevedendo invece che la sovranit\u00e0 debba essere esercitata soltanto nelle <strong>forme <\/strong>indirette e o dirette previste dalla Costituzione stessa. La <strong>democrazia moderna<\/strong> non coincide con la democrazia diretta delle antiche citt\u00e0 greche che amministrava sia la politica che la giustizia. Il principio democratico oggi si realizza in forma di <strong>democrazia rappresentativa<\/strong> dove la rappresentanza non \u00e8 basata sul modello di diritto privato del &#8220;mandato imperativo&#8221; ma si configura, pi\u00f9 che come rappresentanza di volont\u00e0, come <strong>rappresentanza di interessi<\/strong>. Caratteristiche importanti dello Stato democratico sono il <strong>suffragio universale <\/strong>che tende a far coincidere governanti e governati, le <strong>libert\u00e0 civili<\/strong> dei cittadini e le <strong>libert\u00e0 politiche<\/strong> non solo di espressione del <strong>voto libero e segreto<\/strong> ma anche di raggrupparsi in associazioni politiche o pluralit\u00e0 di partiti per evitare che diventi la <strong>dittatura del partito unico<\/strong> (Stato totalitario). La nostra Costituzione inoltre <strong>\u00a0<\/strong>sottolinea non solo la democraticit\u00e0 formale, appunto la democrazia di tipo occidentale, ma anche un forte grado di<strong> socialit\u00e0<\/strong> \u00a0in quanto all&#8217;art. 1 vi aggiunge <em>&#8220;fondata sul lavoro&#8221; <\/em>e all&#8217;art. 3 afferma che &#8220;<em>E&#8217;\u00a0 compito\u00a0 della\u00a0 Repubblica\u00a0 rimuovere\u00a0 gli\u00a0 ostacoli\u00a0 di ordine economico\u00a0 e sociale, che, limitando\u00a0 di\u00a0 fatto\u00a0 la\u00a0 libert\u00e0 e l&#8217;eguaglianza\u00a0 dei\u00a0 cittadini,\u00a0 impediscono il pieno sviluppo della persona\u00a0 umana e l&#8217;effettiva\u00a0 partecipazione\u00a0 di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.&#8221; <\/em>ed ancora all&#8217;art. 4 dice<em>&#8220;La\u00a0 Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.&#8221; <\/em>(quindi <strong>Stato sociale, <\/strong>come caratteristica dei moderni Stati di diritto fondati sul <strong>principio di uguaglianza<\/strong> e sugli <strong>interventi pubblici<\/strong> nell&#8217;economia e nella societ\u00e0 o c.d. <strong>sistema ad economia mista<\/strong>).<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em>Tra i tre tradizionali <strong>tipi di Repubblica<\/strong>, quello presidenziale, quello direttoriale e quello parlamentare, i costituenti hanno optato per la <strong>Repubblica parlamentare,<\/strong> con un Presidente della Repubblica che nomina il Governo, il quale \u00e8 responsabile verso le Camere in base al meccanismo della fiducia, ma con il contestuale affidamento al Presidente della Repubblica\u00a0 del potere di scioglimento anticipato delle Camere stesse. La nuova Costituzione, recependo il suddetto schema essenziale di Repubblica parlamentare, in parte se ne discosta per alcune sue <strong>caratteristiche\u00a0 atipiche<\/strong> come il fatto che <strong>il Presidente della Repubblica<\/strong> \u00e8 stato dotato anche di <strong>poteri di controllo, di equilibrio e di stimolo<\/strong>, nonch\u00e9 di <strong>poteri autonomi<\/strong> quali il c.d<em>. &#8220;veto sospensivo<\/em>&#8221; in sede di promulgazioni delle leggi (art. 74), il potere di messaggio libero (art. 87) e quello di nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135). Inoltre la Carta contiene la novit\u00e0 dell&#8217;introduzione <strong>della Corte Costituzionale<\/strong> che limita in modo efficace i poteri dell&#8217;organo legislativo controllandone la conformit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 ai principi e disposizioni della Legge Fondamentale e attribuisce rilevanza costituzionale al <strong>Consiglio superiore della Magistratura (CSM) <\/strong>che garantisce la <strong>separazione dei poteri<\/strong> limitatamente all&#8217;indipendenza dei giudici dagli altri poteri dello Stato (art. 101 <em>&#8220;La giustizia \u00e8 amministrata\u00a0 in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge.&#8221; <\/em>dove si \u00e8 voluto\u00a0 anche sottolineare che la giustizia non \u00e8 di classe ma <strong>popolare<\/strong> e cio\u00e8 effettivamente <strong>uguale per tutti<\/strong>. Infine altra caratteristica fondamentale della nostra Costituzione \u00e8 quella dell&#8217;importante sviluppo che attribuisce alle <strong>autonomie<\/strong>, sia a quelle <strong>territoriali<\/strong> con l&#8217;istituzione di 19 <strong>Regioni <\/strong>(art. 131), poi divenute 20 nel 1963 con il \u00a0distacco del Molise, con potere legislativo ma prive del potere giurisdizionale e senza\u00a0 proprie forze di polizia (c.d. <strong>Stato regionale,<\/strong> senza sfaldamento dell&#8217;unit\u00e0 nazionale- art. 5 <em>&#8220;La Repubblica, una e indivisibile,..&#8221;<\/em> e diverso anche dallo Stato federale) e con la rilevanza costituzionale attribuita alle autonomie locali <strong>(Comuni, Province <\/strong>e, dal 2001,<strong> Citt\u00e0 metropolitane)<\/strong>, sia a quelle<strong> istituzionali <\/strong>dei corpi intermedi come la famiglia, le associazioni civili, religiose, politiche e sindacali e sia a quelle <strong>individuali <\/strong>come i diritti di libert\u00e0 affermati con vigore, rigore e\u00a0 limiti determinati, quasi mai affidati alle scelte del potere legislativo e mai all&#8217;arbitrio dell&#8217;esecutivo (In proposito quest&#8217;anno ricorre anche il 70\u00b0 anniversario della <strong>Dichiarazione universale dei diritti umani, <\/strong>composta da un preambolo e 30 articoli con l&#8217;impegno degli Stati membri a perseguire il rispetto e l&#8217;osservanza universale dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali, approvata a\u00a0 Parigi il <strong>10 dicembre 1948 <\/strong>dall&#8217;Assemblea generale dell&#8217;<strong>ONU, <\/strong>di cui gi\u00e0 facevano tutti gli Stati <strong>Alleati <\/strong>nella 2^ guerra mondiale e non quelli del c.d. Asse che entreranno nell&#8217;ONU solo nel <strong>1955 (Italia<\/strong>), 1956 (Giappone) e 1973 (Germania).<\/p>\n<p>La Costituzione italiana, pur essendo naturalmente\u00a0 il risultato di un compromesso tra le forze politiche dell&#8217;epoca, nel suo complesso fa trasparire <strong>gli ideali di innovazione delle strutture dello Stato<\/strong>, di quello della dittatura fascista ma anche \u00a0di quello della monarchia sabauda, che erano stati anche i valori e simboli della <strong>Resistenza <\/strong>contro il nazifascismo nella <strong>guerra di liberazione italiana. <\/strong>Principi e valori che, in particolare, si concretizzavano nella <strong>democrazia rappresentativa o indiretta <\/strong>ma in parte anche<strong> diretta<\/strong> con la previsione degli istituti del referendum popolare abrogativo e del potere di iniziativa legislativa da parte del popolo, nella <strong>\u00a0garanzia\u00a0 <\/strong>delle<strong> libert\u00e0<\/strong> individuali e di gruppo, della <strong>pari dignit\u00e0 <\/strong>sociale, dell&#8217;<strong>eguaglianza <\/strong>di fronte alla legge di tutti i cittadini e di quella tendenziale nelle condizioni di partenza, delle <strong>autonomie <\/strong>e del<strong> decentramento<\/strong>. Gli <strong>anniversari<\/strong> <strong>della Costituzione repubblicana<\/strong>, almeno quelli decennali, meritano attenzione e celebrazione da parte di tutte le <strong>Istituzioni\u00a0 pubbliche <\/strong>e in particolare di quelle <strong>elettive<\/strong> che incarnano la nostra <strong>democrazia rappresentativa e pluralista, <\/strong>un bene comune da custodire e \u00a0preservare anche \u00a0rispetto ad eventuali nuovi avventurismi.<\/p>\n<p>Dr. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario Generale della Provincia di Perugia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un ricco e documentato studio del dott. Alfonso Gentili, ex segretario generale della Provincia di Perugia &nbsp; Nell&#8217;anno 2018 ricorre il 70\u00b0 anniversario dell&#8217;entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana ed anche il 170\u00b0 anniversario dello Statuto della Monarchia del Regno di Sardegna e poi Regno d&#8217;Italia (1861-1946). 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