{"id":1488,"date":"2018-11-19T10:55:59","date_gmt":"2018-11-19T09:55:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1488"},"modified":"2018-11-19T10:55:59","modified_gmt":"2018-11-19T09:55:59","slug":"la-sovranita-e-lunione-europea-il-nazionalismo-il-populismo-e-il-sovranismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioaut.it\/?p=1488","title":{"rendered":"La sovranit\u00e0  e l&#8217;Unione europea. Il nazionalismo, il populismo e il sovranismo."},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Un prezioso contributo per la conoscenza di termini <\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>oggi tornati di attualit\u00e0<\/strong><strong><a href=\"https:\/\/www.radioaut.it\/?attachment_id=1385\" rel=\"attachment wp-att-1385\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1385\" src=\"https:\/\/www.radioaut.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gentilia.jpg\" alt=\"\" width=\"221\" height=\"228\" \/><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/h3>\n<p>Nel diritto pubblico il concetto giuridico di <strong><em>&#8220;sovranit\u00e0&#8221;,<\/em><\/strong> con riferimento allo <strong>Stato<\/strong>, \u00e8 caratterizzato da due aspetti, uno interno consistente nel<strong> supremo potere di comando<\/strong> in un determinato territorio e uno esterno consistente nell&#8217;<strong>indipendenza <\/strong>dello Stato rispetto agli altri Stati. Teorico di tale processo \u00e8 stato il filosofo britannico <strong>Thomas Hobbes<\/strong> nella sua celebre opera <em>&#8220;Il Leviatano<\/em>&#8221; con il passaggio da un iniziale <em>&#8220;stato di natura&#8221;<\/em> fatto di individui isolati pronti a distruggersi reciprocamente <em>(&#8220;Bellum omnium contra omnes&#8221; e&#8221; Homo homini lupus&#8221;)<\/em> ad un insieme di atti contrattuali con cui i singoli individui trasferiscono la loro forza ad una <em>&#8220;persona comune&#8221;<\/em> che \u00e8 lo Stato. La storia politica europea ha poi posto la questione di chi, nello Stato, fosse <strong>il titolare ultimo della sovranit\u00e0<\/strong> dando luogo a tre teorie.<\/p>\n<p>La teoria della <strong>sovranit\u00e0 della Nazione <\/strong>\u00e8 stata una delle innovazioni pi\u00f9 importanti della rivoluzione francese del 1789. <strong>La Dichiarazione dei diritti dell&#8217;uomo e del cittadino <\/strong>di quell&#8217;anno, all&#8217;art. 3, affermava che la sovranit\u00e0 appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i poteri. L&#8217;ordine politico precedente ( il c.d.\u00a0 Ancien Regime) era quello dello <strong>Stato assoluto<\/strong> fondato sull&#8217;identificazione tra lo Stato e la persona del <strong>Re <\/strong><em>(&#8220;L&#8217;Etat, c&#8217;est moi&#8221;<\/em> di\u00a0 Luigi XIV). Con la rivoluzione francese cess\u00f2 questa identificazione e, al posto del Re, venne collocata l&#8217;entit\u00e0 <strong>&#8220;Nazione&#8221;.<\/strong> La sovranit\u00e0 nazionale\u00a0 metteva fine all&#8217;assolutismo regio \u00a0e al vecchio ordine sociale basato sulla divisione in ordini e ceti\u00a0 facendovi subentrare <strong>i singoli cittadini uguali <\/strong>e unificati politicamente nell&#8217;entit\u00e0 Nazione come collettivit\u00e0 omogenea.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La teoria della <strong>sovranit\u00e0 dello Stato <\/strong>come persona giuridica (tra seconda met\u00e0 &#8216;800 e primi &#8216;900) ha affermato\u00a0 che sovrano non era pi\u00f9 una persona fisica, il Re, a cui i sudditi appartenevano ma un ente astratto, distinto da chi lo governa e di cui si fa parte in quanto accomunati da valori, ideali, legami di sangue e tradizioni comuni (la Nazione). Secondo lo Statuto Albertino sovrano non era n\u00e9 il re n\u00e9 il popolo quanto piuttosto lo Stato personificato. Negli ultimi decenni del XIX secolo e primi del &#8216;900, con la fine dell&#8217;epoca degli Stati plurinazionali e multietnici (Impero Austro-Ungarico e Ottomano), in Europa si \u00e8 imposto <strong>lo Stato-Nazione<\/strong> come Stato unitario e uninazionale, soggetto esclusivo della politica interna ed estera. \u00a0Ben presto per\u00f2 il sentimento di<strong> nazionalit\u00e0, <\/strong>come senso di appartenenza ad una nazione, \u00e8 degenerato nel <strong>\u00a0nazionalismo<\/strong> come dottrina e insieme di movimenti basati sull&#8217;<strong>esaltazione dell&#8217;identit\u00e0 nazionale<\/strong> <strong>e della politica di potenza, <\/strong>anche con il sostegno di intellettuali e letterati, tra cui Gabriele D&#8217;Annunzio. \u00a0Nella prima met\u00e0 del &#8216;900 il nazionalismo ha assunto caratteristiche sempre pi\u00f9 <strong>estreme, aggressive e razziste<\/strong> fino a divenire una componente essenziale della <strong>ideologia fascista<\/strong> in Italia e di <strong>quella nazista<\/strong> in Germania.<\/p>\n<p>La teoria della <strong>sovranit\u00e0 popolare <\/strong>\u00e8 stata formulata dal filosofo svizzero <strong>Jean-Jacques Rousseau <\/strong>\u00a0nell&#8217;opera <em>&#8220;Il contratto sociale&#8221;(<\/em>1762) che deline\u00f2 con grande anticipo <strong>l&#8217;idea di Stato democratico<\/strong> facendo coincidere la sovranit\u00e0 con la <strong><em>&#8220;volont\u00e0 generale&#8221;<\/em><\/strong>, identificata con la volont\u00e0 <strong>dell&#8217;insieme dei cittadini<\/strong> come popolo sovrano. Il principio della sovranit\u00e0 popolare sfociava in una visione iperdemocraticistica dell&#8217;organizzazione politica secondo cui il popolo avrebbe dovuto <strong>esercitare direttamente la sua sovranit\u00e0<\/strong> senza ricorrere alla delega a suoi rappresentanti (democrazia rappresentativa). Di qui e non solo \u00e8 derivato <strong>il populismo<\/strong> con la critica delle \u00e9lite, l&#8217;esaltazione demagogica del popolo e la <strong>relazione diretta<\/strong> tra le masse popolari e il politico o il capo carismatico (cfr. <em>&#8220;il peronismo&#8221;<\/em>). Tale volont\u00e0 generale era intesa\u00a0 come somma delle volont\u00e0 particolari dei singoli membri di un&#8217;assemblea miscelate nella discussione per arrivare ad una <strong>volont\u00e0 superiore finalizzata al bene comune (di ciascuno e di tutti).<\/strong> Chi non era d&#8217;accordo rappresentava una <strong>minaccia<\/strong> per la comunit\u00e0 e \u00a0doveva essere <strong>corretto<\/strong> e riportato in seno all&#8217;assemblea.<\/p>\n<p>In tutte queste teorie c&#8217;era comunque il dato comune del <strong>rifiuto di qualsiasi legge fondamentale<\/strong> capace di vincolare il sovrano. <strong>Il costituzionalismo del &#8216;900<\/strong> ed in particolare del secondo dopoguerra ha visto l&#8217;affermarsi di orientamenti che hanno messo in crisi le tradizionali teorie della sovranit\u00e0.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 stata, da una parte, una generalizzata <strong>affermazione del principio della sovranit\u00e0 popolare<\/strong> che \u00e8 stato consacrato\u00a0 da quasi tutte le Costituzioni moderne. Dall&#8217;altra parte la <strong>sovranit\u00e0 del popolo<\/strong> ha perso l&#8217;originario carattere di assolutezza e si \u00e8 modificata nel senso che la stessa non si esercita direttamente ma viene inserita in<strong> un sistema \u00a0rappresentativo <\/strong>sulla base del consenso popolare, che viene espresso attraverso le elezioni \u00a0ed \u00e8 la condizione principale di <strong>legittimazione dello Stato. <\/strong>Si sono diffuse Costituzioni rigide che hanno un&#8217;efficacia \u00a0di rango superiore alla legge e sono modificabili solo attraverso procedure complesse. La preminenza della Costituzione viene garantita dall&#8217;opera della <strong>Corte costituzionale<\/strong> con la conseguenza che <strong>i titolari della sovranit\u00e0 interna, <\/strong>nell&#8217;esercizio dei loro poteri, incontrano<strong> limiti ben precisi<\/strong>. Tale assetto risponde al problema dell&#8217;affermarsi del <strong>pluralismo politico e sociale<\/strong> e all&#8217;esigenza di garantire il mantenimento di condizioni di parit\u00e0 nella competizione politica. Il sistema dei limiti e principi previsti dalle Costituzioni si sostanzia nelle <strong>garanzie delle minoranze e nei diritti fondamentali<\/strong> che devono pertanto prevalere sulla volont\u00e0 di chi detiene pro tempore il potere politico.<\/p>\n<p>Un&#8217;altra tendenza che ha concorso a limitare la sovranit\u00e0 nazionale \u00e8 costituita dall&#8217;affermazione delle<strong> Organizzazioni internazionali.<\/strong> Tradizionalmente la <strong>sovranit\u00e0 esterna<\/strong> riconosceva solo limiti nascenti da accordi tra gli Stati, i Trattati del diritto internazionale. Questa concezione della sovranit\u00e0 ha trovato il suo culmine e nello stesso tempo il suo fallimento nella prima met\u00e0 del &#8216;900 con le due guerre mondiali.<\/p>\n<p>Si \u00e8 sviluppato allora un <strong>processo di limitazione giuridica della sovranit\u00e0 esterna degli Stati<\/strong> al fine di garantire la pace e tutelare i diritti umani. Il percorso ha avuto inizio con il trattato istitutivo dell&#8217;<strong>Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)<\/strong> sottoscritto a San Francisco nel giugno 1945 e con la <strong>Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo<\/strong> approvata nel dicembre 1948 dall&#8217; Assemblea\u00a0 delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p>La limitazione o meglio un diverso modo di esercizio delle sovranit\u00e0 statali ha avuto luogo in Europa con la creazione di <strong>Organizzazioni sovranazionali <\/strong>e con il processo di<strong> integrazione europea<\/strong> e cio\u00e8 con l&#8217;istituzione della <strong>Comunit\u00e0 europea del carbone e dell&#8217;acciaio (CECA)<\/strong> con il trattato di Parigi del 18 aprile 1951 e della <strong>Comunit\u00e0 economica europea (CEE) <\/strong>per l&#8217;integrazione del settore economico \u00a0dei sei Paesi inizialmente aderenti (<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Belgio\">Belgio<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Francia\">Francia<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Germania\">Germania<\/a> Ovest, <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Italia\">Italia<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Lussemburgo\">Lussemburgo<\/a> e <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Paesi_Bassi\">Paesi Bassi<\/a>) e la creazione di un Mercato europeo comune <strong>(MEC)<\/strong> poi <strong>Mercato unico<\/strong> dell&#8217;UE e della <strong>Comunit\u00e0\u00a0 europea per l&#8217;energia atomica (CEEA o EURATOM)<\/strong> con i <strong>trattati \u00a0fondativi di<\/strong> <strong>Roma<\/strong> del 25 marzo 1957, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 1958. Le tre Comunit\u00e0 sono state poi riunite nella <strong>Comunit\u00e0 europea (CE<\/strong>) a partire dal <strong>trattato di Maastricht o trattato sull&#8217;Unione europea (TUE)<\/strong> del \u00a07 febbraio 1992, \u00a0che ha sancito, oltre <strong>la cittadinanza<\/strong> dell&#8217;Unione europea che completa e non sostituisce quella statale, <strong>l&#8217;Unione economica e monetaria (UEM)<\/strong> cui ha fatto seguito anche il <strong>Patto di stabilit\u00e0 e crescita (PSC) <\/strong>del 1997 inerente il controllo delle politiche di bilancio pubbliche, i <strong>parametri di convergenza<\/strong> \u00a0e l&#8217;implementazione delle <strong>procedure di deficit eccessivo (PDE) o per squilibri macroeconomici (PSM)<\/strong> considerata la mole del debito pubblico ed \u00e8 stato trasfuso nel trattato di Lisbona. L&#8217;<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Italia\">Italia<\/a> \u00e8 incorsa in una procedura d&#8217;infrazione nel <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/2005\">2005<\/a> (Governo Berlusconi II), chiusa senza sanzioni nel <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/2008\">2008<\/a> per l&#8217;avvenuto rientro del deficit entro i parametri e per la tendenziale diminuzione del debito pubblico e in un&#8217;altra nel 2009 (Governo Berlusconi IV) chiusa nel maggio 2013 (Governo Letta-inizio) a seguito delle manovre, riforme e tagli operati\u00a0 dal governo tecnico di Monti\u00a0 e degli sforzi fatti dal Paese.<\/p>\n<p>IL MEC e l&#8217;UEM, oltre la politica del carbone e dell&#8217;acciaio, quella atomica e altre competenze delle Comunit\u00e0 europee costituivano \u00a0il c.d. <em>&#8220;primo pilastro&#8221;<\/em> dell&#8217;<strong>Unione europea (UE) <\/strong>cosi denominata appunto con il trattato di Maastricht \u00a0e istituita nell&#8217;anno 2002 con l&#8217;entrata in circolazione della moneta unica ufficiale, <strong>l&#8217;euro<\/strong>, adottata in sostituzione delle valute nazionali da 19 (c.d. <strong>Eurozona <\/strong>con una politica monetaria unica regolata dalla <strong>Banca centrale europea-BCE<\/strong>) degli attuali 28 Stati membri, con deroga ufficiale per Regno Unito e Danimarca che, tra l&#8217;altro, avevano aderito alla Comunit\u00e0 europea solo dal 1\u00b0 gennaio 1973 e con gli inglesi futuri extracomunitari. La nascita ufficiale dell&#8217;UE \u00a0si considera avvenuta con il successivo <strong>trattato di Lisbona o Trattato di riforma<\/strong> del 13 dicembre 2007, in vigore dal 1\u00b0 dicembre 2009, che ha riformato il precedente Trattato sull&#8217;Unione europea <strong>(TUE)<\/strong> e quello che aveva istituito la Comunit\u00e0 europea ridenominandolo\u00a0 Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea <strong>(TFUE),<\/strong> ha confermato per l&#8217;UE la forma di <strong>unione pattizia di Stati sovrani<\/strong>, ha stabilito il riparto di competenze tra l&#8217;Unione e gli Stati membri ed ha rafforzato il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, che devono essere rispettati dall&#8217;Unione nell&#8217;applicazione del diritto comunitario. Infatti il trattato di Lisbona ha riconosciuto alla <strong>Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE) o Carta di Nizza,<\/strong> proclamata nel dicembre 2000 e con adattamenti a Strasburgo nel dicembre 2007, il medesimo valore giuridico dei trattati, dopo la mancata ratifica da parte di due Paesi del trattato del 2003 che adottava la <strong>Costituzione europea,<\/strong> i cui principali contenuti innovativi sono stati comunque introdotti nel trattato di Lisbona.<\/p>\n<p>Gli Stati membri hanno cos\u00ec messo in comune alcuni poteri e politiche\u00a0 nell&#8217;<strong>Unione europea<\/strong>, che \u00e8 una via di mezzo tra una <strong>Confederazione di Stati<\/strong> (somma di Stati che restano sovrani e con diritto di veto) e uno <strong>Stato federale <\/strong>(con creazione di un nuovo Stato centrale sovrano e Stati federati che conservano una forte autonomia ma non la sovranit\u00e0). Hanno attribuito \u00a0all&#8217;Unione la competenza, in determinati ambiti, a produrre norme giuridiche efficaci e vincolanti per gli Stati, che prevalgono con diverse modalit\u00e0 sul loro diritto interno e in qualche caso sono direttamente efficaci anche per i cittadini. <strong>I limiti di sovranit\u00e0<\/strong> del nostro Stato trovano peraltro fondamento <strong>nell&#8217;art. 11 della Costituzione<\/strong> laddove\u00a0 prevede che l&#8217;Italia <em>&#8220;consente, in condizioni di parit\u00e0 con gli altri Stati, <strong>le limitazioni di sovranit\u00e0<\/strong> necessarie ad un ordinamento che assicuri <strong>la pace e la giustizia<\/strong> tra le Nazioni; <strong>promuove e favorisce <\/strong>le organizzazioni internazionali\u00a0 rivolte a tale scopo&#8221;<\/em> (Le Comunit\u00e0 europee, come risulta dai preamboli dei trattati istitutivi,\u00a0 sono nate proprio per tali finalit\u00e0), nonch\u00e9 <strong>nell<\/strong>&#8216;<strong>art. 97, <\/strong>comma zero, come introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, laddove prevede che <em>&#8220;Le pubbliche amministrazioni, <strong>in coerenza con l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea<\/strong>, assicurano <strong>l&#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico<\/strong>&#8220;. <\/em><\/p>\n<p>In contrapposizione ai vincoli\u00a0 comunitari si pone la dottrina politica del <strong>sovranismo <\/strong>che, sul piano esterno, si oppone al trasferimento di poteri e competenze dallo Stato ad organizzazioni sovranazionali ed anzi, in nome della priorit\u00e0 degli interessi del proprio Paese e del popolo che fa facile presa nelle piazze e nelle masse, sostiene il recupero di una piena sovranit\u00e0 nazionale che si traduce in <strong>posizioni isolazioniste e protezionistiche<\/strong> e nel tentativo di indirizzare la protesta sociale verso il <strong>rifiuto <\/strong>dei processi di <strong>integrazione europea<\/strong> e della futura <strong>Unione politica<\/strong> a livello di continente europeo, invece necessaria in un&#8217;ottica globale. Sul piano interno i partiti sovranisti e populisti, come quelli attualmente al governo in Italia, tendono inoltre ad <strong>identificare il sovrano nel popolo da loro rappresentato<\/strong>,<strong> cio\u00e8 nei loro elettori<\/strong> e nella maggioranza elettorale libera di fare quello che e come vuole. Al contrario l&#8217;art. 1 della Carta\u00a0 costituzionale nel sancire &#8220;<em>La sovranit\u00e0 appartiene al popolo <strong>che la<\/strong> <strong>esercita nelle forme e nei limiti<\/strong> della Costituzione&#8221;<\/em> non identifica il popolo tout court con la \u00a0maggioranza\u00a0 parlamentare di turno e sottolinea <strong>i limiti che incontra l&#8217;esercizio della sovranit\u00e0<\/strong>. Il sovranismo \u00e8<strong> cosa diversa <\/strong>dalla sovranit\u00e0 e dal suo esercizio. Si tratta piuttosto di una <strong>rivendicazione <\/strong>di sovranit\u00e0<strong>,<\/strong> di un sovranismo<strong> nazionalista e populista<\/strong> che \u00a0non sembra tener conto del fatto\u00a0 che, dopo\u00a0 le tragedie e i disastri delle due guerre causate dai <strong>nazionalismi <\/strong>dei primi del &#8216;900 e da quelli <strong>estremi, aggressivi e razzisti <\/strong>del fascismo e del nazismo, nell&#8217; Europa unita <strong>la pace<\/strong> ha prevalso sulle guerre\u00a0 n\u00e9 del fatto che una parte di sovranit\u00e0 (come la politica economica e monetaria), pi\u00f9 che trasferita, \u00e8 stata <strong>condivisa nell&#8217;Unione<\/strong> da parte degli Stati europei, che rimangono <strong>Stati sovrani <\/strong>e insieme si danno delle <strong>regole <\/strong>che i Governi di turno dei singoli Paesi sono tenuti a<strong> rispettare<\/strong> o che, se superate, vanno<strong> prima cambiate<\/strong> e non <strong>infrante <\/strong>per di pi\u00f9 in splendido isolamento<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Dr. Alfonso Gentili &#8211; ex Segretario generale della Provincia di Perugia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un prezioso contributo per la conoscenza di termini oggi tornati di attualit\u00e0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel diritto pubblico il concetto giuridico di &#8220;sovranit\u00e0&#8221;, con riferimento allo Stato, \u00e8 caratterizzato da due aspetti, uno interno consistente nel supremo potere di comando in un determinato territorio e uno esterno consistente nell&#8217;indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati. 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